Richiesta di archiviazione della notizia di reato: avviso, opposizione e decisione del GIP

La richiesta di archiviazione è l’atto con cui il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di chiudere il procedimento senza esercitare l’azione penale. Non è una decisione che il PM prende da solo. Il PM propone, il GIP decide.

Hai ricevuto dalla Procura l’avviso di richiesta di archiviazione dopo la tua denuncia o la tua querela? Vuol dire che il pubblico ministero ha chiesto al giudice di chiudere il procedimento senza processo. Da quel momento hai 20 giorni per opporti, che diventano 30 quando il delitto è stato commesso con violenza alla persona e 10 quando l’archiviazione è chiesta per particolare tenuità del fatto.

Che cos’è la richiesta di archiviazione

Compiute le indagini preliminari - che il codice prevede durino sei mesi ma che possono dilatarsi fino a due anni in casi particolari e previa richiesta di proroga da parte del Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari (GIP) - l’organo dell’accusa ha tre scelte inerenti al procedimento penale pendente: Chiedere al GIP il rinvio a giudizio dell’indagato (che dopo la richiesta diverrà imputato) e, quindi, provocare la fissazione dell’udienza preliminare sede nella quale sarà valutata l’esistenza di elementi sufficienti per la celebrazione del processo; emettere il decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 C.P.P. (V. in questa stessa categoria del sito) ovvero “traghettare” direttamente l’indagato nel processo penale saltando l’udienza preliminare (che per alcuni reati non è prevista) ritenendo gli elementi a carico dell’incolpato sufficienti; avanzare al GIP la richiesta di archiviazione.

Una prima importante precisazione: non è il Pubblico Ministero che unilateralmente può archiviare un procedimento penale. E’ sempre e solo il GIP - il Giudice per le indagini preliminari - che può emettere il decreto (o l’ordinanza. V. oltre) di archiviazione “domandato” dal Pubblico Ministero.

L’azione penale rappresenta l’atto con cui il pubblico ministero richiede al giudice di decidere sull’imputazione formulata. In questo modo, si instaura il processo penale in senso stretto: si determina l’esercizio della giurisdizione penale e si innesca la sequenza processuale destinata a sfociare nell’emanazione di una sentenza. Per contro, se il pubblico ministero ritiene che non ci siano elementi per esercitare l’azione penale, egli presenta una richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari.

Quindi, la richiesta di archiviazione è l’atto con cui il pubblico ministero manifesta la propria volontà di non esercitare l’azione penale in relazione ad una determinata notizia di reato. Nel linguaggio comune si parla di «archiviazione della querela» o di «archiviazione della denuncia». Sono espressioni comode ma imprecise, perché ad essere archiviato è il procedimento penale e non l’atto con cui il procedimento è stato avviato.

La regola di giudizio dopo la riforma Cartabia

Dopo la riforma Cartabia è cambiato anche il metro del giudizio. L’art. 408, comma 1, c.p.p. richiede che gli elementi acquisiti non consentano «una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

Il pubblico ministero, quindi, non deve accertare l’innocenza di nessuno. Deve prevedere se quel materiale reggerebbe in un processo.

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha fortemente inciso sull’istituto dell’archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Prima della riforma Cartabia, la regola di giudizio per la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato era precisata dall’art. 125 delle disp. att. c.p.p. (norma oggi abrogata dalla Cartabia): ossia, il pubblico ministero presentava richiesta di archiviazione al g.i.p. quando la notizia di reato era infondata perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Invece, attualmente, il comma 1 (come modificato dalla riforma Cartabia) prevede una diversa regola di giudizio: infatti, la norma stabilisce che il pubblico ministero richiede l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Il pubblico ministero dovrà effettuare un vaglio sugli elementi acquisiti nelle indagini applicando, ex ante, allo stato degli atti, la regola di giudizio dell’al di là del ragionevole dubbio che opererebbe in dibattimento: il pubblico ministero dovrà chiedere l’archiviazione quando ritenga, in via prognostica, che l’eventuale dibattimento si chiuderebbe con una sentenza di assoluzione (perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è punibile) oppure quando ritenga di non poter ottenere una sentenza di condanna in dibattimento.

Quando il pubblico ministero chiede l’archiviazione

Il pubblico ministero può presentare richiesta di archiviazione per le seguenti ragioni: per infondatezza della notizia di reato ex art. 408 c.p.p.; per uno dei motivi ex art. 411 del c.p.p. (perché manca una condizione di procedibilità, per estinzione del reato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato); perché l’autore del fatto è rimasto ignoto (art. 415 del c.p.p.); per particolare tenuità del fatto (art. 411, comma 1-bis c.p.p.).

Ragione della richiestaContenuto
Infondatezza della notizia di reatoGli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca
Mancanza di una condizione di procedibilitàPer esempio, la querela non è stata presentata nel termine o è stata rimessa
Estinzione del reatoPer prescrizione, morte del reo o remissione della querela accettata
Fatto non previsto dalla legge come reatoLa condotta non integra un illecito penale
Particolare tenuità del fattoLa persona indagata non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
Autore ignotoIl responsabile del fatto non è stato individuato

Naturalmente - e questo è il caso meno raro - la richiesta viene avanzata anche per l’infondatezza della notizia di reato ovvero quando gli elementi acquisiti durante le indagini non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio e, quindi, se dovesse instaurarsi un processo, questo sarebbe inutile (dal punto di vista dell’Accusa) giacché “fin dall’inizio” gli indizi a carico dell’incolpato non risultano di tale portata da fondare una condanna.

Quando vi è una causa di improcedibilità dell’azione penale (per es. difetto della querela) o vi è una causa di estinzione del reato (avvenuta prescrizione) o una causa subiettiva (ovvero una causa dipendente direttamente da qualità e caratteristiche dell’incolpato) di non punibilità o di imputabilità (ad es. legittima difesa o totale infermità di mente dell’indagato).

La particolare tenuità del fatto

Il caso della particolare tenuità segue regole sue. L’avviso alla persona offesa va sempre notificato, anche a chi non aveva chiesto di essere informato. Il termine per opporsi scende a 10 giorni (art. 411, comma 1-bis, c.p.p.).

Quando arriva la richiesta di archiviazione

La richiesta arriva alla fine delle indagini preliminari, che hanno termini precisi. il termine ordinario è di un anno dall’iscrizione del nome nel registro delle notizie di reato scende a sei mesi per le contravvenzioni sale a un anno e sei mesi per i delitti indicati nell’art. 407, comma 2, c.p.p. la proroga la autorizza il giudice per le indagini preliminari

Scaduto il termine, il pubblico ministero ha tre mesi per esercitare l’azione penale o per chiedere l’archiviazione, che diventano nove nei casi più gravi (art. 407-bis c.p.p.). Prima della riforma Cartabia i termini erano diversi.

Denuncia e querela: la differenza rilevante

La denuncia è la segnalazione di un reato all’autorità giudiziaria e può presentarla chiunque, quando il reato è perseguibile d’ufficio. Il regime di procedibilità è scritto nel codice penale, reato per reato.

Si procede d’ufficio, fra gli altri, per questi.

  • omicidio (art. 575 c.p.)
  • maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.)
  • lesioni personali gravi e gravissime (art. 583 c.p.)
  • sequestro di persona (art. 605 c.p.)
  • violenza privata (art. 610 c.p.)
  • rapina (art. 628 c.p.)
  • estorsione (art. 629 c.p.)

La querela è invece l’atto con cui la persona offesa chiede che si proceda. Serve nei reati per i quali la legge la richiede. Il termine ordinario per presentarla è di tre mesi dal giorno della notizia del fatto.

Sono a querela, fra gli altri, questi reati.

  • percosse (art. 581 c.p.)
  • lesioni personali lievi (art. 582 c.p.)
  • lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), fuori dai casi di colpa professionale e di violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza del lavoro
  • minaccia semplice (art. 612, primo comma, c.p.)
  • violazione di domicilio (art. 614 c.p.)
  • diffamazione (art. 595 c.p.)
  • furto semplice (art. 624 c.p.)
  • danneggiamento nelle ipotesi non aggravate (art. 635 c.p.)
  • truffa nell’ipotesi base (art. 640 c.p.)
  • appropriazione indebita (art. 646 c.p.)

Due reati stanno a metà strada e conviene dirlo con precisione. La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) si persegue a querela, che va proposta entro dodici mesi ed è irrevocabile.

Si procede d’ufficio nei casi dell’art. 609-septies, quarto comma, fra cui il fatto commesso contro un minore di diciotto anni, quello commesso dal genitore o da chi ha il minore in affidamento e quello commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) seguono uno schema simile, con querela entro sei mesi e remissione ammessa soltanto in sede processuale. Si procede d’ufficio quando la persona offesa è minorenne o è una persona con disabilità e quando il fatto è connesso con altro delitto perseguibile d’ufficio.

La differenza pesa anche sull’avviso. Se la querela viene rimessa, il pubblico ministero chiede l’archiviazione e a te non arriva nessun avviso, perché l’art. 408, comma 2, c.p.p. esclude proprio il caso della remissione.

L’avviso alla persona offesa

Il pubblico ministero deve notificare l’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata dell’eventuale archiviazione.

L’avviso contiene l’avvertimento che entro 20 giorni puoi prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini. Contiene anche l’informazione sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

ATTENZIONE: se nella denuncia o nella querela non hai scritto di volere essere informato, quell’avviso non ti arriva. La dichiarazione si può depositare in Procura anche dopo, in qualsiasi momento delle indagini.

Fa eccezione l’art. 408, comma 3-bis, c.p.p. Nei delitti commessi con violenza alla persona e nel furto in abitazione o con strappo (art. 624-bis c.p.) l’avviso è sempre notificato e il termine per opporsi è di 30 giorni.

Se l’avviso doveva esserti notificato e non lo è stato, il decreto di archiviazione è nullo. Il rimedio è il reclamo dell’art. 410-bis c.p.p., di cui ti parlo più avanti.

La persona offesa (cioè il titolare del bene protetto dalla norma violata) può chiedere al P. M. - fin dal momento della presentazione della denuncia querela o, se il procedimento si incardina di ufficio, non appena iniziano le indagini preliminari coordinate da un Pubblico Ministero subito dopo il fatto criminoso - di essere avvisata dell’eventuale richiesta di archiviazione presentata dal P. M. al G.I.P.

Tale richiesta è di fondamentale importanza, poiché rappresenta il primo vero presupposto per presentare l’opposizione in caso di richiesta di archiviazione. Qualora la persona offesa da un reato (o il suo difensore) ometta di formalizzare l’istanza al PM di essere avvertita dell’eventuale richiesta di archiviazione del PM medesimo; la stessa non potrà esercitare il diritto di opporsi illustrando al GIP le proprie ragioni (magari in tema di elementi a carico dell’incolpato non correttamente valutati dal PM).

La persona danneggiata e la persona offesa

La persona danneggiata dal reato di cui all'art. 371-bis c.p., non rivestendo la qualifica di persona offesa, non ha diritto all'avviso di cui all'art. 408 c.p.p. e non è legittimata a proporre reclamo ex art. 410-bis c.p.p. avverso il decreto di archiviazione.

I termini per proporre opposizione

ATTENZIONE: il termine è perentorio. Scaduto quello, il giudice può archiviare con un decreto scritto senza convocare nessuno e senza sentire te.

TermineQuando si applica
20 giorniRegola generale
30 giorniDelitti commessi con violenza alla persona e furto in abitazione o con strappo
10 giorniArchiviazione per particolare tenuità del fatto

I termini sono tre e non ammettono proroghe. 20 giorni è la regola generale (art. 408, comma 3, c.p.p.) 30 giorni nei delitti commessi con violenza alla persona e nel furto in abitazione o con strappo (art. 408, comma 3-bis, c.p.p.) 10 giorni quando l’archiviazione è chiesta per particolare tenuità del fatto (art. 411, comma 1-bis, c.p.p.)

Il termine decorre dalla notifica dell’avviso, non dalla data in cui il pubblico ministero ha formulato la richiesta. L’opposizione si deposita nella segreteria del pubblico ministero che ha chiesto l’archiviazione.

La disposizione di cui all'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa in caso di delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile a reati commessi con atti intenzionali di violenza, sia fisica che morale, restando esclusi i delitti colposi, per loro natura non intenzionali.

Come si presenta l’opposizione

Ricevuta la notifica della richiesta di archiviazione avanzata dal P. M., la persona offesa - esercitando la facoltà di accedere al fascicolo degli atti di indagine - entro dieci giorni può opporre opposizione con un atto motivato, contenente l’indicazione delle ulteriori indagini richieste ed i relativi elementi di prova.

L’art. 410 c.p.p. impone alla persona offesa di indicare «a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova». Tradotto, non basta scrivere che il pubblico ministero ha valutato male. Servono l’atto di indagine da compiere e la prova che se ne ricava, uno per uno.

  • il nome del testimone che non è stato sentito e che cosa può riferire
  • la telecamera che ha ripreso i fatti, dove si trova e in quale orario
  • il documento che nessuno ha acquisito e chi lo detiene
  • il tabulato telefonico, con l’utenza e il periodo
  • la consulenza tecnica che serve e su quali domande deve rispondere

In pratica, la persona offesa con l’atto di opposizione contesta le valutazioni del P. M. (che non ritiene di esercitare l’azione penale), illustrando al G.I.P. le indagini necessarie che non sono state svolte e gli elementi che da tali investigazioni si potranno desumere a sostegno della responsabilità penale dell’indagato.

Un’opposizione che si limita a contestare la ricostruzione dei fatti viene dichiarata inammissibile e il giudice archivia con decreto, senza udienza.

L’indicazione delle indagini ulteriori richieste e dei relativi elementi di prova è condizione di ammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione.

L’opposizione alla richiesta di archiviazione deve intervenire, come detto, entro dieci giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione ma non si tratta di un ternmine perentorio e, in pratica, potrà essere validamente depositata fino a quando il GIP non abbia provveduto sulla richiesta del PM.

L’inammissibilità però non può essere dichiarata per carenze formali. Richiede l’assenza o la totale genericità dell’indicazione degli atti investigativi, oppure la loro palese irrilevanza rispetto al thema decidendum.

Che cosa decide il GIP

Il GIP, quindi, quale che sia la ragione in base alla quale il PM chiede l’archiviazione, ha sempre poteri sindacatori delle determinazioni del PM.

Quali sono i poteri del GIP - e quindi il possibile esito - in tema di richiesta di archiviazione? In presenza di una richiesta di archiviazione formulata dal PM il GIP può (almeno temporaneamente): Recepirla; Non recepirla.

Archiviazione de plano

Nel primo caso - se non ricorre l’opposizione della persona offesa. V. oltre - il GIP emette il decreto di archiviazione senza alcun tipo di contraddittorio (de plano).

Se ritiene l’opposizione inammissibile e la notizia di reato infondata, archivia con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. È l’archiviazione de plano dell’art. 410, comma 2, c.p.p.

Se l’opposizione è inammissibile, il G.I.P. si trova nella situazione sopra descritta, vale a dire davanti ad una richiesta di archiviazione, che viene decisa de plano, senza fissare l’udienza camerale, con decreto motivato.

Udienza camerale

Se l’opposizione alla richiesta di archiviazione è validamente e tempestivamente proposta, il G.I.P. fissa l’udienza camerale (senza pubblico), di cui è dato avviso al P. M., ai Difensori dell’indagato e della persona offesa, nel corso della quale ascolterà la discussione in contraddittorio delle parti.

Se l’opposizione è ammissibile, il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio, che l’art. 409, comma 2, c.p.p. gli impone di celebrare entro tre mesi. All’udienza sono convocati il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa, con facoltà di depositare memorie.

Se l’opposizione alla richiesta di archiviazione è ammissibile (ovvero contiene gli elementi di cui sopra) e tempestiva (ovvero presentata nei termini di legge), il GIP fisserà un’udienza camerale (senza pubblico) solitamente nella sua stanza ove le parti discuteranno la fattispecie in contraddittorio.

Dell’udienza e, quindi, della richiesta del PM e della relativa opposizione saranno informati il PM, la persona offesa ed il suo difensore ed anche l’indagato che, se non ha ancora un difensore, potrà avvalersi di quello designato di ufficio appositamente nominato.

Se l’opposizione è ammissibile sarà fissata l’udienza di cui sopra ove si celebrerà la discussione nella quale il PM insisterà per la richiesta, la difesa dell’indagato associerà alle conclusioni dell’Accusa e la difesa della persona offesa richiamerà l’atto di opposizione in precedenza depositato.

Gli esiti dell’udienza

All’esito dell’udienza, sulla opposizione il G.I.P. decide con ordinanza, con cui può: archiviare il procedimento; ordinare al P. M. il compimento di ulteriori indagini, fissando all’uopo un termine (svolte le indagini il P. M. a sua volta potrà chiedere nuovamente l’archiviazione, sulla quale dovrà poi pronunciarsi il G.I.P., ovvero chiedere il rinvio a giudizio); ordinare al P. M. di formulare l’imputazione coatta entro 10 gg., all’esito della quale entro 2 gg. dovrà fissare l’udienza preliminare (si tratta di una forma particolare di udienza preliminare, che non è preceduta dalla richiesta di rinvio a giudizio, nella quale un diverso giudice valuterà la fondatezza dell’accusa).

All’esito il giudice può accogliere la richiesta e archiviare con ordinanza, ordinare al pubblico ministero indagini ulteriori entro un termine, oppure imporgli di formulare l’imputazione entro dieci giorni. Quest’ultima è la cosiddetta imputazione coatta.

EsitoConseguenza
Archiviazione con ordinanzaIl procedimento viene archiviato dopo l’udienza camerale
Ulteriori indaginiIl PM deve compiere le attività indicate dal GIP entro il termine fissato
Imputazione coattaIl PM deve formulare l’imputazione entro dieci giorni

Il GIP può non accogliere la richiesta di archiviazione ed ordinare al PM di svolgere nuove indagini - che saranno indicate dal medesimo GIP - in un dato tempo rinviando la propria definitiva decisione sulla richiesta di archiviazione all’esito delle indagini indicate.

Svolte le indagini il P. M. a sua volta potrà chiedere nuovamente l’archiviazione, sulla quale dovrà poi pronunciarsi il G.I.P., ovvero chiedere il rinvio a giudizio.

Il GIP può ordinare al PM la c.d. imputazione coatta ovvero “obbligare” il PM ad iniziare l’azione penale formulando una vera e propria incriminazione con conseguente celebrazione dell’udienza preliminare (V. nel sito) nel corso della quale un altro Giudice dello steso ufficio del GIP dell’udienza camerale di opposizione deciderà in tema di rinvio a giudizio o meno dell’incolpato.

La richiesta di archiviazione per il ritrovamento di ossa nella Nunziatura

La procura di Roma si appresta a chiedere l'archiviazione dell'indagine avviata dopo il ritrovamento di alcune ossa all'interno della Nunziatura apostolica nell'ottobre scorso.

Resti umani nella Nunziatura apostolica

Gli ultimi risultati svolti dal laboratorio di Caserta cui la procura aveva affidato una consulenza, hanno confermato, come già emerso, che i resti appartengono ad un uomo, probabilmente morto per cause naturali, e vissuto tra il 90 e il 230 dopo Cristo.

Le indagini hanno escluso, quindi, qualsiasi collegamento con le scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenute a Roma nel 1983. A breve il procuratore aggiunto Francesco Caporale e il sostituto Francesco Dall'Olio procederanno con la richiesta di archiviazione al gip del fascicolo in cui si ipotizzava il reato di omicidio volontario contro ignoti.

È un caso che ha provocato una notevole fibrillazione mediatica e che si è cercato in qualche modo di collegare, senza alcun fondamento, alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Ecco come è stato gestito il ritrovamento di resti umani appartenenti a individui vissuti nei primi secoli dell’era cristiana in una dependance della Nunziatura apostolica in Italia.

Il ritrovamento nella Villa Giorgina

Nel pomeriggio del 26 ottobre 2018 al Comando della Gendarmeria vaticana arrivava una richiesta di intervento presso la Nunziatura apostolica in Italia. A richiedere l’intervento dei gendarmi era l’ingegner Mauro Villarini, capo ufficio dell’APSA, su sollecitazione del sottosegretario, monsignor Giuseppe Russo.

In un locale del seminterrato dell’abitazione del portiere, facente parte del complesso di Villa Giorgina, durante i lavori di ristrutturazione per il rifacimento della pavimentazione, alcuni operai avevano ritrovato uno scheletro e altri frammenti di ossa murati.

Il comandante dei gendarmi, Domenico Giani aveva inviato subito i suoi uomini. Erano presenti il nunzio apostolico Paul Tscherrig, i due consiglieri di nunziatura e l’architetto Annalisa Zilli, dipendente dell’APSA, che supervisionava i lavori affidati a una ditta.

Il complesso si trova in via Po 27 a Roma e occupa uno spazio racchiuso tra via Po, via Salaria, via Iacopo Peri e via Giulio Caccini. Venne costruito nel 1920, il primo proprietario era l’industriale torinese e senatore del Regno Isaia Levi, il quale aveva voluto intitolare la villa alla figlia.

Isaia Levi, convertitosi al cattolicesimo, nel 1949 aveva voluto lasciare in eredità la sua residenza romana a Papa Pio XII, in segno di riconoscenza per l'aiuto ricevuto negli anni delle persecuzioni razziali e dell’occupazione nazista della capitale.

Dieci anni dopo, nel 1959, il nuovo Papa Giovanni XXIII decideva di spostare in questo luogo gli uffici della Nunziatura della Santa Sede in Italia, che dal 1929 fino a quel momento aveva avuto sede in una villa di via Nomentana.

I primi accertamenti

L’edificio della portineria di Villa Giorgina, separato dal corpo centrale sede della residenza del nunzio apostolico e degli uffici, è composto da un appartamento che si sviluppa al piano terra e nel piano seminterrato.

Nel primo di due locali di servizio del seminterrato, gli operai hanno ritrovato i resti umani, incassati nel muro in corrispondenza della finestra che si affaccia su via Po.

In accordo con i superiori della Segreteria di Stato, il comandante dei gendarmi quello stesso pomeriggio faceva intervenire il professor Giovanni Arcudi, uno dei maggiori esperti di antropologia forense, professore di Medicina legale all’Università Tor Vergata, già collaboratore del Corpo della Gendarmeria vaticana.

Arcudi da una prima analisi morfologica riteneva impossibile stabilire il sesso dei resti ritrovati sotto il pavimento, e specificava la necessità di usare tecniche specialistiche di dissepoltura per lo scheletro incassato nel muro.

I locali interessati venivano posti sotto sequestro e l’intero appartamento sigillato. Veniva inoltre chiesto l’intervento della Polizia scientifica e della Squadra Mobile della Questura di Roma, che eseguivano un primo sopralluogo tecnico.

Subito informato anche il Procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, che delegava le indagini al Sostituto procuratore Francesco Dall’Olio. Il Pm disponeva che tutto il materiale rinvenuto - lo scheletro e i frammenti ossei) venissero repertati e custoditi nella Direzione Anticrimine della Polizia di Stato.

La necropoli e la datazione dei reperti

La Gendarmeria vaticana chiedeva nel frattempo il parere del professor Giandomenico Spinola, responsabile del Reparto di Antichità Greche e Romane dei Musei Vaticani, che in passato aveva già eseguito dei rilievi nell’area di Villa Giorgina.

Spinola, sulla base di un’abbondante documentazione, evidenziava come Villa Giorgina sorgesse nell’area di una necropoli della fine dell’era repubblicana e della prima età imperiale romana.

Già negli anni Venti, durante i lavori di scavo per le fondamenta e per la realizzazione del muro di cinta del complesso, era stato rinvenuto materiale relativo a sepolture antiche.

Gli accertamenti, condotti dalla Polizia Scientifica con la datazione al carbonio, facevano risalire i reperti ossei a un arco temporale compreso tra il 90 e il 230 dell’era cristiana.

Visto l’esito delle indagini, il Pubblico Ministero formulava richiesta di archiviazione per il procedimento aperto contro ignoti con l’ipotesi di omicidio.

Il modello 45 e il modello 45-bis

Capita di non ricevere mai nessun avviso e di scoprire che il fascicolo non è mai diventato un procedimento penale. Succede quando l’esposto viene iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, il cosiddetto modello 45, previsto dal decreto del Ministero di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334.

La circolare del Ministero della giustizia del 21 aprile 2011 lo riserva alle notizie prive di qualsiasi rilevanza penale. In quel registro non decorre il termine delle indagini, nessuno acquista la qualità di indagato e non esiste nessun provvedimento di archiviazione da impugnare.

Se emergono elementi che rendono il fatto penalmente rilevante, la Procura procede a una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato e il procedimento riparte con le regole ordinarie.

Dal 2026 esiste anche un modello 45-bis. L’art. 12 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, ha inserito nell’art. 335 c.p.p. il comma 1-bis.1, per cui quando appare evidente che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione il pubblico ministero procede a un’annotazione preliminare in un modello separato.

Che cosa accade dopo l’archiviazione

L’archiviazione non è un’assoluzione e non copre il fatto con il giudicato. L’art. 414 c.p.p. consente la riapertura delle indagini, che il giudice autorizza con decreto motivato su richiesta del pubblico ministero quando sono necessarie nuove investigazioni.

Dopo la riforma Cartabia la richiesta va respinta se non è ragionevolmente prevedibile l’individuazione di nuove fonti di prova idonee a determinare l’esercizio dell’azione penale.

C’è una conseguenza che conviene conoscere. Gli atti di indagine compiuti dopo l’archiviazione, senza che il giudice abbia autorizzato la riapertura, sono inutilizzabili (art. 414, comma 2-bis, c.p.p.).

Chi ha elementi nuovi, quindi, non deve impugnare niente. Deve portarli al pubblico ministero e chiedere che sia lui a domandare la riapertura.

Il decreto non è impugnabile ovvero non si può ricorrere ad un altro Giudice per chiederne l’annullamento ma il GIP potrà autorizzare il PM a riaprire le indagini qualora sopravvengano nuove esigenze (si tratti di un caso assai raro e che solitamente avviene per delitti di rilevante gravità).

Le possibilità contro un’archiviazione già disposta

Quando il decreto o l’ordinanza sono stati emessi, restano tre possibilità e non si equivalgono.

  • il reclamo al tribunale, per i vizi tassativi dell’art. 410-bis c.p.p.
  • il ricorso per cassazione, ammesso in ipotesi eccezionali
  • il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, quando lo Stato ha violato i suoi obblighi di indagine

Tutti i provvedimenti del GIP di cui abbiamo trattato fio a qui sono inoppugnabili. Non possono essere oggetto della “revisione” da parte di un altro Giudice.

Il reclamo contro l’archiviazione

Il reclamo dell’art. 410-bis c.p.p. è stato introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che nella stessa occasione ha abrogato il comma 6 dell’art. 409 c.p.p., cioè il vecchio ricorso per cassazione contro l’archiviazione.

Non è un mezzo per rileggere i fatti. Serve a far valere vizi tassativi.

  • il decreto è stato emesso senza l’avviso dovuto alla persona offesa ai sensi dell’art. 408 c.p.p.
  • il decreto è stato emesso senza l’avviso dovuto nell’archiviazione per particolare tenuità del fatto
  • il provvedimento è stato emesso prima che scadesse il termine per l’opposizione
  • il giudice ha omesso di pronunciarsi sull’ammissibilità dell’opposizione depositata
  • il giudice ha dichiarato inammissibile l’opposizione per ragioni diverse da quelle previste dall’art. 410, comma 1, c.p.p.
  • l’ordinanza di archiviazione è affetta da una nullità dell’art. 127, comma 5, c.p.p., cioè da una violazione del contraddittorio camerale

Il termine è di quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento e il reclamo si propone al tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza non impugnabile.

ATTENZIONE: se il reclamo è dichiarato inammissibile, oltre alle spese il tribunale condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Il ricorso per cassazione

Prima del 2017 il ricorso per cassazione era la via ordinaria contro il provvedimento di archiviazione viziato. Oggi quella via è occupata dal reclamo. Il ricorso resta ammissibile solo in ipotesi eccezionali, come il provvedimento abnorme.

Il punto da tenere fermo è un altro. Il merito non si rimette in discussione, né davanti al tribunale del reclamo né davanti alla Corte di cassazione.

Ogni impugnazione che contesta la ricostruzione dei fatti o l’apprezzamento della rilevanza penale finisce dichiarata inammissibile.

Solo e solamente l’ordinanza ed il decreto di archiviazione sono ricorribili per Cassazione quando sono stati adottati violando il diritto di informativa e di intervento della persona offesa (che ad esempio aveva chiesto di essere avvertita in caso di richiesta di archiviazione per opporsi e, al contrario, non ha ricevuto alcuna notifica).

Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Quando l’archiviazione è definitiva e in Italia non resta nulla da fare, la strada è il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Non serve a riaprire le indagini per ordine di Strasburgo. Serve a far accertare che lo Stato ha violato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Da quell’accertamento discendono l’equa soddisfazione e, in alcuni casi, la riapertura interna. Il fondamento è l’obbligo positivo di condurre indagini effettive, che la Corte ricava dagli artt. 2, 3 e 8 della Convenzione.

Un ricorso contro un’archiviazione italiana può fondarsi su difetti come questi.

  • le indagini non sono state avviate d’ufficio oppure sono state attivate solo formalmente
  • le indagini sono state svolte in modo superficiale, senza gli atti necessari all’accertamento dei fatti
  • il procedimento si è protratto oltre misura e si è chiuso in prossimità della prescrizione
  • l’attività investigativa non ha avuto la diligenza richiesta dalla gravità dei fatti

La funzione di archiviazione e di incriminazione (che rappresentano gli opposti epiloghi del procedimento penale) non è di autonoma gestione da parte del Pubblico Ministero (a parte i casi di citazione diretta a giudizio: V. sopra e in questa stessa categoria del sito) ma è assoggettata al controllo del GIP benché il potere di iniziativa (sia nel richiedere l’incriminazione sia nel caso della richiesta di archiviazione) spetti all’organo dell’Accusa.

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