La confessione nel diritto civile: definizione, efficacia probatoria e disciplina

La confessione è la dichiarazione con cui una parte riconosce come veri fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. Nel processo civile può riguardare soltanto fatti obiettivi della causa, siano essi costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, e non opinioni, valutazioni soggettive o qualificazioni giuridiche.

La confessione è disciplinata dagli articoli 2730 e seguenti del Codice civile e dagli articoli 228 e seguenti del Codice di procedura civile. In presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, essa costituisce una prova legale e forma piena prova contro colui che l’ha resa, vincolando il giudice alla verità dei fatti confessati.

Definizione e natura della confessione

L’art. 2730, comma 1, c.c. stabilisce che «la confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte». Per fatto sfavorevole al dichiarante deve intendersi quello che, in concreto, sia idoneo a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose per colui che volontariamente e consapevolmente ne riconosca la verità.

La confessione è una dichiarazione di scienza resa dalla parte per rendere noti fatti per sé sfavorevoli, ma favorevoli alla controparte. La confessione è qualificata come atto giuridico con valenza probatoria e, secondo la tesi prevalente, ha natura di atto giuridico in senso stretto e, quindi, di atto non negoziale, in quanto i suoi effetti si producono indipendentemente dalla volontà del dichiarante.

Il legislatore attribuisce a questo mezzo di prova efficacia legale, basandosi sulla massima di esperienza secondo la quale nessuno dichiara fatti sfavorevoli a se stesso se non sono veri. La ratio della disciplina risiede, pertanto, nella particolare attendibilità riconosciuta a chi ammette un fatto pregiudizievole per i propri interessi e favorevole alla controparte.

Gli elementi della confessione

La confessione si caratterizza per la presenza di due elementi: a quello oggettivo dato dalla contrarietà del fatto dichiarato agli interessi del confitente, si affianca l’elemento soggettivo rappresentato dalla volontà di riconoscere il fatto sfavorevole.

L’elemento oggettivo consiste nel concreto pregiudizio che il fatto dichiarato può arrecare all’interesse del soggetto dichiarante e, parallelamente, nel vantaggio che può derivarne alla controparte. L’elemento soggettivo consiste nella consapevolezza e nella volontà di ammettere e riconoscere elementi sfavorevoli, secondo il cosiddetto animus confitendi.

La Suprema Corte ritiene che deve sussistere un elemento soggettivo tra i requisiti essenziali al fine di considerare una dichiarazione una confessione. Tuttavia, allo stesso tempo, deve sussistere anche un elemento oggettivo configurabile come il derivare di un concreto pregiudizio all’interesse del soggetto dichiarante, e ovviamente, un vantaggio al destinatario delle argomentazioni della confessione.

Una parte della dottrina, minoritaria, sostiene che, per essere efficace una confessione, non si dovrebbe dare alcun rilievo all’elemento soggettivo, fondando così la confessione solo sull’aspetto oggettivo, ovvero sui fatti. Ad oggi tuttavia, tra le due tesi, prevale quella in cui deve sussistere l’animus confitendi per essere riconosciuta, una dichiarazione, come una confessione.

Oggetto della confessione

Oggetto della confessione possono essere solo fatti di causa, siano essi costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, anche se non è indispensabile che chi confessa ne abbia avuto percezione diretta, potendo averli appresi dalla narrazione di altri.

La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi, la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito, e non già opinioni o giudizi. La qualificazione giuridica dei fatti confessati non può, quindi, essere rimessa alla parte, poiché compete al giudice stabilire quali conseguenze giuridiche derivino dai fatti accertati.

Se, come talora accade, la parte riconosce addirittura la fondatezza della domanda avversaria, tale riconoscimento non ha, per se stesso, alcun effetto vincolante per il giudice se non nei limiti in cui include un riconoscimento della verità dei fatti. In difetto di tale esplicito riconoscimento dei fatti, la dichiarazione ricognitiva del diritto potrà tutt’al più produrre l’effetto di dispensare dall’onere della prova colui a favore del quale la dichiarazione è compiuta.

La confessione si differenzia dai cosiddetti comportamenti contra se, siano essi positivi o negativi, i quali possono assumere una particolare rilevanza nel processo, come accade, ad esempio, per il riconoscimento tacito della scrittura privata.

Confessione e ammissione

Particolare attenzione deve essere prestata a non confondere la confessione con l’ammissione, che, pur disponendo dello stesso contenuto, non può essere definita alla stregua delle prove legali, benché sia utile al convincimento del giudice sui fatti posti in essere dalla parte.

La confessione e l’ammissione sono istituti legati da un rapporto di specie a genere per cui tutte le dichiarazioni sfavorevoli al dichiarante sono ammissioni ma solo ad alcune il legislatore conferisce valore di confessione ed efficacia di prova legale.

Rispetto alla confessione, dunque, l’ammissione rappresenterebbe un fenomeno processuale eterogeneo nel cui ambito si possono ricomprendere sia dichiarazioni contrarie all’interesse della parte ma non provenienti personalmente da questa, sia comportamenti qualificati personali della parte contra se, ossia tali da pregiudicarla, ai quali la legge ricollega effetti probatori più o meno intensamente favorevoli all’altra parte.

Le dichiarazioni sfavorevoli per l’assistito rese dal proprio avvocato non hanno quindi efficacia di prova legale, cioè di confessione, ma risulteranno delle mere ammissioni, con conseguente dispensazione dell’onere della prova per la controparte.

Le forme della confessione

Ai sensi dell’art. 2730, comma 2, c.c., la confessione può essere giudiziale o stragiudiziale. La confessione giudiziale è resa all’interno del processo, mentre la confessione stragiudiziale è resa fuori dal processo.

Tipo di confessioneModalitàEfficacia principale
GiudizialeResa in giudizio, spontaneamente o mediante interrogatorio formalePiena prova contro colui che l’ha resa, salvo i limiti previsti dalla legge
Stragiudiziale alla parte o al rappresentanteResa fuori dal processo alla controparte o a chi la rappresentaStessa efficacia probatoria della confessione giudiziale
Stragiudiziale a un terzo o contenuta in un testamentoResa fuori dal processo a un soggetto diverso dalla parteLibero apprezzamento del giudice

La confessione giudiziale

L’art. 2733, comma 1, c.c. stabilisce che è giudiziale la confessione resa in giudizio. Essa può essere spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.

Per aversi confessione giudiziale è essenziale che essa si manifesti in giudizio, cioè all’interno di un procedimento giurisdizionale contenzioso, in cui il meccanismo bilaterale degli effetti di prova piena contro il dichiarante e in favore della controparte presuppone la necessaria instaurazione del contraddittorio e del rapporto processuale nei confronti della parte favorita.

Non può, così, aversi confessione in un procedimento di volontaria giurisdizione, a prescindere dal fatto che i diritti fatti valere in quella sede siano normalmente indisponibili. Le dichiarazioni rese dall’imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile.

La confessione giudiziale spontanea

La confessione spontanea è il risultato di un qualsiasi atto processuale che contiene la firma del soggetto che ha reso la dichiarazione, o di dichiarazioni spontanee rilasciate in udienza e successivamente verbalizzate.

La confessione spontanea è tale quella contenuta in qualsiasi atto processuale, che la parte abbia firmato personalmente. Ai sensi dell’art. 228 c.p.c., solo la contra se declaratio emersa nel corso dell’interrogatorio formale, oppure contenuta in un atto sottoscritto personalmente dalla parte, può definirsi confessione.

Le ammissioni contenute nella comparsa di risposta, così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall’art. 125 c.p.c., siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea.

È tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell’atto.

Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato.

La confessione giudiziale provocata

La confessione provocata si realizza mediante interrogatorio formale, un interrogatorio reso personalmente dalla parte, che deve rispondere oralmente e senza avvalersi di alcun sussidio scritto precedentemente preparato.

L’interrogatorio formale è il mezzo istruttorio previsto per provocare la confessione della parte cui è rivolto. Esso va pertanto distinto da quello non formale o libero, che ha solo lo scopo di chiarire meglio alcuni aspetti dei fatti di causa.

La confessione giudiziale provocata può essere ottenuta mediante interrogatorio formale, su richiesta di parte e previa valutazione di ammissibilità e rilevanza del giudice. Scopo dell’interrogatorio formale è, infatti, quello di portare la parte verso la confessione giudiziale.

Poiché ha natura di prova costituenda, all’interrogatorio formale si applicano tutte le regole sulla richiesta, ammissione e assunzione dei mezzi di prova. L’interrogatorio formale viene assunto dal giudice su istanza di parte avversa a quella che lo deve prestare e avviene in corso di processo.

La confessione in giudizio può essere provocata dalla controparte attraverso l’interpello, che deve essere dedotto per articoli separati e specifici. Il giudice istruttore, dopo aver ammesso l’interrogatorio formale, procede all’assunzione della prova nei modi e nei termini stabiliti nell’ordinanza che la ammette.

Se la controparte interpellata non si presenta o non rende la dichiarazione, senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può considerare ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio. In caso di mancata risposta all’interrogatorio formale il giudice conserva potere di valutazione in ordine ai risultati probatori.

Laddove la parte non si presenti o non risponda alle domande dell’interrogatorio formale, senza un giustificato motivo, il giudice può reputare validi i fatti che sono stati dedotti, ovviamente alla stregua della valutazione di ogni altro elemento di prova che è stato presentato.

La differenza rispetto all’interrogatorio libero

Non può essere resa una confessione durante un interrogatorio libero, in quanto, con questo, lo scopo è solamente quello di chiarire alcuni fatti controversi. L’interrogatorio libero può essere esperito dal giudice d’ufficio nella prima udienza di trattazione, con facoltà di rinnovarlo ordinando la comparizione personale delle parti in qualunque stato e grado del processo.

L’interrogatorio libero è diretto a consentire la conoscenza della questione da parte del giudice e a favorire il tentativo di conciliazione delle parti. Oltre che per lo scopo, le due forme di interrogatorio si differenziano anche per il fatto che nel primo le domande vengono poste dalle parti e presentate preventivamente per iscritto nei capitoli, mentre nel secondo vengono formulate dal giudice.

Una tesi, ormai pressoché superata, supponeva che le dichiarazioni sfavorevoli fatte durante l’interrogatorio libero andassero ad avere efficacia di prova. Più recentemente, è stato affermato che tali dichiarazioni sono dei meri elementi di precisazione utili al convincimento del giudice.

L’efficacia probatoria della confessione giudiziale

L’art. 2733, comma 2, c.c. stabilisce che la confessione giudiziale «forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili».

La confessione giudiziale costituisce una delle ipotesi di prova legale. La prova legale vincola il giudice, il quale deve ritenere veri i fatti dichiarati, senza poterli sottoporre al libero apprezzamento previsto in via generale dall’art. 116, comma 1, c.p.c.

La confessione giudiziale, salvo casi particolari, fa piena prova legale dei fatti confessati. Essa è, quindi, dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l’ha resa, alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria, sia nei confronti del giudice che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova né accertare diversamente il fatto confessato.

Il valore di prova legale della confessione, quale vincolo per il giudice alla verità dei fatti che ne formano oggetto, non implica anche il dovere di considerarli sicuramente rilevanti e decisivi al fine di determinarne il convincimento, che può formarsi in base a tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio.

La confessione rende vincolante l’accertamento del fatto confessato, ma non impedisce al giudice di stabilire se quel fatto sia giuridicamente rilevante, quale sia la sua qualificazione e quali conseguenze produca nel rapporto controverso.

Il limite dei diritti disponibili

L’efficacia di piena prova opera soltanto quando la confessione non verta su fatti relativi a diritti indisponibili. La confessione ha, quindi, un doppio profilo di disponibilità: oggettiva, perché deve avere ad oggetto diritti disponibili e non può vertere su diritti che per loro natura sono indisponibili; soggettiva, perché deve provenire da un soggetto che ha la disponibilità del diritto.

La confessione giudiziale forma piena prova contro colui che l’ha fatta purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili. Quando il diritto non è disponibile, la dichiarazione non produce l’effetto tipico della prova legale vincolante.

La confessione resa da uno dei litisconsorti

In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice. L’art. 2733, comma 3, c.c. prevede, quindi, un’eccezione alla regola della piena prova.

La confessione resa da uno solo dei litisconsorti necessari non può formare una prova legale contro gli altri litisconsorti che non hanno confessato, poiché il dichiarante non può disporre delle situazioni giuridiche facenti capo agli altri soggetti del rapporto processuale.

La confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti degli altri, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia motivata.

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione giudiziale proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all’assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro, mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente.

È ancora dubbio se questa stessa disciplina possa applicarsi anche ai casi di litisconsorzio facoltativo. In ogni caso, la confessione produce piena prova nei confronti del soggetto che l’ha resa, mentre nei confronti degli altri soggetti può essere liberamente valutata nei limiti stabiliti dalla posizione processuale delle parti.

La confessione complessa e il principio di inscindibilità

Il cosiddetto principio di inscindibilità della confessione è disciplinato dall’art. 2734 c.c., rubricato “Dichiarazioni aggiunte alla confessione”. La disposizione riguarda la confessione complessa, cioè quella situazione in cui, a una dichiarazione principale sfavorevole, si accompagnano altre dichiarazioni favorevoli al soggetto che le rilascia.

L’art. 2734 c.c. stabilisce che, quando alla dichiarazione della verità di un fatto sfavorevole si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte.

In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni. Le dichiarazioni favorevoli e quelle sfavorevoli hanno, quindi, efficacia di prova liberamente valutabile ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.c.

Comportamento della controparteEffetto probatorio
La controparte non contesta i fatti o le circostanze aggiunteLe dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità
La controparte contesta i fatti o le circostanze aggiunteIl giudice valuta liberamente l’efficacia probatoria dell’insieme delle dichiarazioni

Il principio di inscindibilità comporta che la dichiarazione non possa essere separata artificialmente in una parte sfavorevole, dotata di efficacia legale, e in una parte favorevole, priva di efficacia legale. La controparte deve contestare i fatti aggiunti se intende impedire che l’intera dichiarazione acquisti efficacia di piena prova.

Esempio di confessione complessa

Nel caso in cui il convenuto confessi, quale fatto a sé sfavorevole, che gli è stata data a mutuo dall’attore la somma di denaro oggetto del contenzioso, ma, allo stesso tempo, affermi, quale circostanza a sé favorevole, anche di aver provveduto al pagamento della stessa, il giudice a quo non può scindere l’efficacia della dichiarazione sfavorevole da quella della dichiarazione favorevole al convenuto stesso.

Di conseguenza, se l’attore non le contesta, nella loro integrità le due dichiarazioni hanno efficacia di prova legale; altrimenti, se l’attore le contesta, è il giudice a valutare discrezionalmente l’affidabilità di tale mezzo di prova nel suo complesso ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.c.

Non tutte le dichiarazioni aggiunte alla confessione possono assumere valenza di confessione complessa, ma solamente quelle in grado di estinguere o modificare gli effetti del fatto oggetto della confessione, e quelle ove i fatti dichiarati sono connessi.

La confessione complessa assume valenza in relazione al comportamento tenuto dalla controparte, se ha intenzione di contestare o meno la dichiarazione che è stata rilasciata. La mancata contestazione comporta l’esonero del dichiarante dall’onere di provare i fatti aggiunti, mentre la contestazione rimette al giudice la valutazione dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni.

La confessione stragiudiziale

La confessione stragiudiziale è una dichiarazione resa fuori dal processo. L’art. 2735, comma 1, c.c. stabilisce che la confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale.

Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice. La confessione stragiudiziale è, in ogni caso, un fatto che si verifica fuori dal processo e deve quindi essere introdotta nel processo tramite una prova.

La confessione stragiudiziale differisce dalla confessione giudiziale sotto il profilo delle regole che ne disciplinano il perfezionamento. Essa è resa al di fuori del processo e l’art. 2735 c.c. non richiede particolari formalità per il suo perfezionamento, fermo restando che non può provarsi per testimoni se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.

La confessione stragiudiziale ha identità di struttura rispetto alla confessione giudiziale. Al fine di stabilire se una dichiarazione resa al di fuori di un giudizio debba o no essere considerata una confessione stragiudiziale, il giudice deve anzitutto verificare se in essa siano riscontrabili gli elementi essenziali indicati nell’art. 2730 c.c.

Anche per la confessione stragiudiziale occorre che vi sia una dichiarazione esplicita della parte, o del suo rappresentante, in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. Non può, invece, essere considerata valida confessione stragiudiziale una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione.

La confessione stragiudiziale resa alla parte

La confessione stragiudiziale fatta alla parte controinteressata o a chi la rappresenta ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale. Essa è dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l’ha resa, alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria, sia nei confronti del giudice che non può valutare liberamente la prova né accertare diversamente il fatto confessato.

Per rappresentante del destinatario della confessione deve intendersi non soltanto chi ne abbia la rappresentanza legale, ma anche qualunque persona che, nei confronti del confidente, agisca nell’interesse della parte cui la confessione è diretta.

Presupposto per la confessione stragiudiziale, affinché assuma efficacia probatoria pari a quella giudiziale, è che essa venga rilasciata alla persona direttamente interessata o al suo rappresentante. Deve sussistere identità a livello processuale tra le parti del giudizio e i soggetti, nello specifico autore e destinatario, della dichiarazione.

La confessione stragiudiziale resa a un terzo

La dichiarazione rilasciata a un terzo può assumere valenza di confessione, ma, ai sensi dell’art. 2735 c.c., è liberamente apprezzata dal giudice. Rientrano nella confessione a terzo anche le dichiarazioni rilasciate a soggetti appartenenti alla polizia giudiziaria e le dichiarazioni interne ad un testamento.

La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio.

Pur non avendo la confessione stragiudiziale resa ad un terzo o contenuta in un testamento valore di prova legale, essa può, comunque, secondo l’apprezzamento del giudice, legittimamente fondare una decisione giudiziale, anche in assenza di altre prove a supporto.

La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, avendo, sotto il profilo oggettivo, la stessa struttura della confessione giudiziale e della confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta, è prova diretta perché rivela direttamente il fatto a fondamento della domanda o dell’eccezione.

Non si tratta, allora, di un mero indizio, idoneo unicamente a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, ma di un vero mezzo di prova sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al suo libero apprezzamento.

Il giudice di merito può, quindi, sostanzialmente elevare al grado di piena prova anche la confessione stragiudiziale resa ad un terzo o contenuta in un testamento, ritenendola, nel suo apprezzamento discrezionale, prevalente rispetto alle altre prove offerte od acquisite in causa.

La prova dell’esistenza della confessione stragiudiziale

La confessione stragiudiziale, per produrre la sua efficacia probatoria, deve essere provata in giudizio. Al fine di ottenere effetti probatori all’interno di un processo, la confessione stragiudiziale deve essere provata ricorrendo ad ulteriori mezzi di prova, quali testimoni, documenti e presunzioni.

La prova dell’avvenuta confessione stragiudiziale può avvenire con ogni mezzo. La confessione stragiudiziale può essere provata per iscritto, con testimoni o mediante presunzioni, purché siano rispettati i limiti stabiliti dalla legge per il mezzo di prova utilizzato.

La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge. Se la confessione viene provata con qualsiasi mezzo a disposizione, la sua efficacia probatoria non varia in base al mezzo di prova utilizzato.

In questo caso, il giudice dovrà valutare se la confessione sia stata resa e se fosse rivolta alla parte e, se si convince di ciò, sarà vincolato a ritenere veri i fatti confessati. La prova del fatto storico costituito dalla dichiarazione è distinta dall’efficacia probatoria del contenuto della confessione.

La confessione stragiudiziale in forma notarile

La Corte di Cassazione ha riconosciuto la piena liceità dell’autentica da parte del notaio delle sottoscrizioni apposte a una scrittura privata contenente una confessione stragiudiziale.

Non può ritenersi che vi sia alcuna violazione da parte del notaio delle norme che disciplinano l’assunzione delle prove in giudizio, posto che elemento essenziale della confessione stragiudiziale è quello di essere perfezionata al di fuori di un processo e al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni di legge che lo regolano.

La dichiarazione confessoria contenuta in una scrittura privata autenticata da notaio non costituisce atto processuale. Anche nel caso in cui la dichiarazione fosse resa in vista di una sua possibile successiva utilizzazione in un processo, non per questo muterebbe la propria natura, trasformandosi in atto processuale insuscettibile di essere formato da un notaio.

L’autentica della sottoscrizione da parte del notaio non modifica in alcun modo la valenza probatoria del contenuto della dichiarazione confessoria, valenza probatoria che resta soggetta alle regole generali. La confessione contenuta nella scrittura privata autenticata avrà efficacia di piena prova legale solo se resa alla parte controinteressata o a chi la rappresenta.

La confessione stragiudiziale resa al notaio non può, di per sé, considerarsi fatta al rappresentante della parte controinteressata, anche se si tratta del notaio cui, per solito, il destinatario della confessione si rivolge per la stipulazione dei propri atti.

L’intervento del notaio è utile perché vale ad attribuire certezza al fatto che una dichiarazione è stata resa e all’identità personale del dichiarante. Colui che ha reso in un atto notarile una dichiarazione confessoria non potrà disconoscerne la paternità e il giudice sarà tenuto a considerare come accertato quanto il notaio attesta essere avvenuto alla sua presenza.

L’intervento del notaio vale inoltre a conferire certezza alla data in cui la confessione è stata perfezionata. La certezza sulla data può avere grande rilievo soprattutto nel caso in cui sopravvenga una condizione di incapacità del dichiarante.

Non può dubitarsi che le conclusioni relative alla scrittura privata autenticata debbano valere anche per l’atto pubblico notarile. Deve allora affermarsi che il notaio possa non solo autenticare le firme apposte a una dichiarazione confessoria redatta per scrittura privata, ma anche ricevere dichiarazioni confessorie mediante atto pubblico.

La capacità richiesta per la confessione

L’art. 2731 c.c. stabilisce che la confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono. La norma dispone poi che, qualora sia resa da un rappresentante, la confessione è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.

La confessione non è efficace se proviene da persona priva della capacità processuale o della capacità di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono. La capacità richiesta non è, quindi, soltanto quella generale di agire, ma riguarda la possibilità giuridica di disporre dello specifico diritto coinvolto.

La confessione resa dal rappresentante è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato. Il rappresentante legale della parte può rendere confessione di fatti sfavorevoli al proprio assistito solo nell’ipotesi in cui sia in possesso della procura e della possibilità di disporre dei diritti cui i fatti si riferiscono.

Che si tratti di confessione giudiziale o stragiudiziale, la dichiarazione deve essere rilasciata personalmente da soggetto capace di disporre del diritto. Non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo quando il mandatario non abbia il potere di disporre del diritto.

Il genitore, non avendo il potere di disporre dei beni dei figli minori senza l’autorizzazione del giudice tutelare, non ha neppure il potere di confessare, senza tale autorizzazione, fatti dalla cui prova il diritto del figlio possa risultare pregiudicato.

La confessione resa da soggetto incapace ha solo valore di indizio che il giudice può liberamente valutare unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al processo. L’art. 2731 c.c. equipara la confessione ad un atto di disposizione che, pertanto, il rappresentante può compiere solo nei limiti in cui dispone del potere di vincolare il rappresentato.

La revoca della confessione

L’art. 2732 c.c. stabilisce che la confessione non può essere revocata, se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza. La confessione è, quindi, generalmente irrevocabile.

In linea generale è possibile affermare che l’articolo sopra citato prevede l’irrevocabilità della confessione eccetto nei casi tassativamente previsti dalla legge stessa: l’errore di fatto e la violenza.

L’errore di fatto

Si ha errore di fatto quando colui che rilascia la confessione ha una rappresentazione errata della realtà, andando così a ritenere veritiero un fatto che in realtà è diverso, o un fatto che non è mai avvenuto.

Per la revoca della confessione, il confidente ha l’onere di dimostrare non solo la falsità del fatto sfavorevole, ma anche tutti gli elementi che hanno condotto ad un errato convincimento della verità del fatto stesso.

L’errore deve riguardare la realtà materiale del fatto confessato e non la sua qualificazione giuridica. La semplice diversa interpretazione delle conseguenze giuridiche del fatto dichiarato non costituisce, quindi, errore di fatto idoneo a consentire la revoca della confessione.

La violenza

Per quel che concerne la violenza, la dottrina ritiene che debba essere fatto riferimento alla cosiddetta violenza morale, traducibile nel tenere un comportamento tale da impressionare un soggetto, provocando timore di subire un danno per sé stesso o per i suoi beni.

Una parte della dottrina ritiene che la confessione possa essere revocata solo se è stata estorta con violenza. La Suprema Corte ha riferito che anche nella confessione stragiudiziale è applicabile l’istituto della revoca per errore di fatto e per violenza.

Modalità della revoca

Per essere revocata, una dichiarazione che ha assunto valenza di confessione deve essere contestata nel medesimo processo, in via incidentale. L’azione di revoca non può essere oggetto di un autonomo giudizio, separato dal fatto cui si riferisce.

La parte che intende ottenere la revoca deve, quindi, allegare e provare nel processo in cui la confessione è stata fatta valere l’errore di fatto o la violenza che avrebbe determinato la dichiarazione. La semplice negazione della verità del fatto confessato non è sufficiente.

La confessione e i limiti della prova legale

La confessione è una prova costituenda e legale, la cui disciplina si rinviene sia nel codice civile, agli articoli 2730 e seguenti, sia nel codice di procedura civile, agli articoli 228 e seguenti.

Confessione, giuramento e testimonianza sono tutte prove costituende e consistono in una dichiarazione orale sui fatti di causa. La confessione si distingue, tuttavia, perché la dichiarazione proviene dalla parte interessata e riguarda fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte.

Diversamente dalla confessione, le dichiarazioni a sé favorevoli rese dalla parte non hanno mai efficacia di prova legale, salvo quelle rese in sede di cosiddetto giuramento decisorio. La parte non può, quindi, attribuire autonomamente valore di prova legale alle proprie dichiarazioni favorevoli.

Il valore di prova legale opera nei limiti previsti dagli articoli 2731, 2733, 2734 e 2735 c.c. e non esclude la necessità di verificare la capacità del dichiarante, la disponibilità del diritto, il destinatario della dichiarazione, la sua autenticità e il suo effettivo contenuto.

La confessione resa al consulente tecnico e in altri procedimenti

Alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al consulente tecnico d’ufficio non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria riconosciuta alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo. Esse non hanno efficacia di piena prova, ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice.

Le dichiarazioni rese dall’imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale all’interno del giudizio civile medesimo.

L’interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti non può produrre valore confessorio nei confronti di un terzo diverso dall’interrogando e dalla parte che lo provoca. La confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente.

Il giudice può apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, ma tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.

La confessione e la prova testimoniale

La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge. La limitazione riguarda la prova dell’esistenza della dichiarazione e non elimina, una volta accertata la confessione, l’efficacia probatoria che la legge le attribuisce in relazione al destinatario.

La confessione non è esclusa dai limiti probatori previsti per altri mezzi di prova. In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, la confessione non può supplire al difetto dell’atto scritto necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto quando oggetto dell’interrogatorio sia la simulazione soggettiva relativa.

Viceversa, ove l’interrogatorio formale sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, esso è ammissibile anche tra i contraenti, perché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita.

La quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall’opposta confessione giudiziale del debitore che ammetta, nell’interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata.

La confessione nel processo penale

Nel processo penale la confessione deve essere valutata alla stregua di un indizio, anche se resa in giudizio. Essa deve trovare riscontro in altri elementi raccolti, non potendosi ammettere una condanna penale basata unicamente sulle dichiarazioni dell’imputato.

L’imputato potrebbe anche autoaccusarsi per favorire il vero responsabile del fatto, situazione rispetto alla quale la legge prevede un’autonoma figura di reato. La confessione assume inoltre rilevanza come elemento che consente la celebrazione del giudizio direttissimo.

La confessione non può essere carpita con metodi e tecniche idonee ad influire sulla capacità e libertà di autodeterminazione dell’imputato. La disciplina penalistica, pertanto, si fonda su criteri diversi da quelli propri del processo civile, nel quale la confessione può costituire piena prova legale nei limiti stabiliti dal Codice civile.

Schema efficacia confessione civile

Schema dei principali effetti probatori

SituazioneValutazione del giudice
Confessione giudiziale su diritti disponibiliPiena prova contro colui che l’ha resa
Confessione giudiziale su diritti indisponibiliNon opera la piena prova legale prevista dall’art. 2733 c.c.
Confessione di alcuni litisconsorti necessariLibero apprezzamento del giudice
Confessione stragiudiziale alla parte o al rappresentanteStessa efficacia probatoria della confessione giudiziale
Confessione stragiudiziale a un terzoLibero apprezzamento del giudice
Confessione stragiudiziale contenuta in un testamentoLibero apprezzamento del giudice
Confessione complessa non contestataPiena prova nella sua integrità
Confessione complessa contestataValutazione discrezionale del giudice
Confessione resa da soggetto incapaceValore di indizio liberamente valutabile

Presupposti pratici per riconoscere una confessione

Per riconoscere una dichiarazione come confessione occorre verificare che essa provenga personalmente dalla parte o da un rappresentante munito dei necessari poteri, che riguardi fatti obiettivi della causa, che tali fatti siano sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte e che sussista la volontà di riconoscerli come veri.

Occorre inoltre stabilire se la dichiarazione sia stata resa in giudizio o fuori dal giudizio, se sia stata indirizzata alla controparte, al suo rappresentante o a un terzo, se sia stata sottoscritta personalmente dalla parte e se il diritto cui si riferiscono i fatti sia disponibile.

Nel caso di confessione complessa, deve essere verificato se le dichiarazioni aggiunte siano effettivamente connesse al fatto principale e siano dirette a infirmarne l’efficacia, a modificarne gli effetti o ad estinguerli. La semplice aggiunta di una circostanza priva di collegamento non è sufficiente a trasformare la dichiarazione in una confessione complessa.

Quando la confessione è stragiudiziale, deve essere provata l’esistenza della dichiarazione, la sua autenticità, l’identità del dichiarante e il destinatario della dichiarazione. Soltanto dopo tale accertamento il giudice potrà applicare le regole relative alla piena prova o al libero apprezzamento.

La confessione non comporta automaticamente la fondatezza della domanda o dell’eccezione, perché il giudice deve comunque stabilire la rilevanza giuridica dei fatti confessati e coordinare l’accertamento con l’oggetto del processo e con le altre risultanze probatorie.

tags: #la #confessione #in #diritto #civile