Giorgio Sacerdoti, professore emerito dell’Università Bocconi di Milano, presenta il suo nuovo libro sulle relazioni tra ebraismo e ordinamento giuridico italiano, attraverso una raccolta di scritti dal 1960 al 2021, in versione aggiornata, affrontando temi attuali quali la tutela della libertà religiosa e la lotta contro l’antisemitismo in Italia ed Europa.
Sessanta anni di battaglie civili appassionate ripercorsi in un libro-antologia ricco di spunti che spaziano dagli effetti della persecuzione nazifascista alla nascita della Repubblica costituzionale, dalla stagione delle Intese al complesso cammino delle libertà e della laicità.
Il volume Diritto ed ebraismo. Italia, Europa, Israele raccoglie una serie qualificata di interventi prodotti da Giorgio Sacerdoti dal 1960 ad oggi e affronta, attraverso la prospettiva del diritto, la storia dell’ebraismo italiano, i rapporti con lo Stato, la Chiesa, l’Europa e Israele.

Un libro tra diritto, storia e cittadinanza
Si presenta così Diritto ed ebraismo. Italia, Europa. Israele, volume che raccoglie una serie qualificata di interventi prodotti da Giorgio Sacerdoti dal 1960 ad oggi e che arriverà nelle librerie, dal 21 ottobre, con l’editore Il Mulino.
Protagonista di primo piano nel mondo del diritto e attento osservatore della società, dei suoi umori e delle sue trasformazioni, Sacerdoti è presidente della Fondazione CDEC oltre che dell’Associazione Italiana Giuristi e Avvocati Ebrei.
Professore emerito dell’Università Bocconi, dove ha insegnato Diritto internazionale ed europeo, è stato giudice all’Organizzazione Mondiale del Commercio ed è inoltre autore di numerose opere a tema giuridico, oltre che di due libri di memorie familiari: Nel caso non ci rivedessimo. Una famiglia tra deportazione e salvezza 1938-1945 e Piero Sacerdoti. Un uomo di pensiero e azione alla guida della Riunione Adriatica di Sicurtà.
In passato è stato anche Presidente della Comunità ebraica di Milano, oltre che Consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
L’opera in uscita condensa una vita d’impegno e valori.
Si tratta infatti, spiega il rabbino capo di Roma rav Riccardo Di Segni in uno dei due testi introduttivi all’antologia, di “una sorta di libro di storia dell’ebraismo italiano nell’ultimo secolo, analizzato dalla prospettiva dei suoi problemi organizzativi, istituzionali, di rapporti con la società”.
Sacerdoti d’altronde, ricorda il rav, “ha avuto un ruolo di primo piano in tutte le questioni principali dibattute negli ultimi decenni, intervenendo con documentazione e dottrina”.
La mole stessa del volume, riconosce l’ex Presidente del Consiglio Giuliano Amato nell’altra prefazione, “dice da sola al lettore quanto dobbiamo, in termini di analisi e di riflessioni, a un giurista non solo sempre presente davanti agli eventi e ai dibattiti che si sono succeduti, ma che tale è stato anche su temi diversi da quelli qui trattati”.
La struttura dell’opera
Il libro è articolato in sezioni che seguono il rapporto tra ebraismo, istituzioni, diritto italiano, diritto europeo, diritto internazionale e Israele.
Gli ebrei nella storia d’Italia
- Gli ebrei in Italia. Una presenza che viene da lontano
- L’ebraismo e la società italiana dal Risorgimento ad oggi
- Assicuratori ebrei a Trieste tra Impero austro-ungarico e Italia fascista
- Ebraismo italiano. Variazioni sul tema
- Ebrei riluttanti. Ma pur sempre ebrei
- I funerali di Natalia Ginzburg: laici o religiosi?
Dalla persecuzione nazifascista alla Repubblica costituzionale
- Insegnare e conoscere la storia di ieri per non ricadere negli errori del passato
- Persecuzioni razziali e giuristi ebrei: il diritto internazionale
- La strage di Meina, settembre 1943
- I processi ai criminali nazisti in Italia, quale giustizia? Meina, San Sabba, Bosshammer, Priebke, Seifert
- La reintegrazione nei diritti e le riparazioni economiche dopo il 1945. Una vicenda quasi infinita
- Gli ebrei e la Costituzione. Una prospettiva storica
- L’esenzione degli ebrei italiani dall’imposta straordinaria del 1947 ai sensi del Trattato di pace
- A chi spettano i fondi non rivendicati delle vittime della Shoah? Un caso italiano
I rapporti con la Chiesa e il superamento del Concordato del 1929
- La Chiesa e gli ebrei: da Pio XII alla svolta del Concilio fino alla vicinanza di oggi
- Il Vicario di Rolf Hochhuth. Un dramma che chiede conto dell’opera di Pio XII
- Il silenzio di Pio XII davanti alla Shoah: una beatificazione che non riguarda solo la Chiesa
- Dalla dichiarazione conciliare Nostra aetate sugli ebrei all’amicizia ebraico-cristiana
- Gli ebrei e il referendum sul divorzio del 1974. No all’abrogazione!
- L’ebraismo italiano e la revisione del concordato del 1929
- I non cattolici e il concordato
- La posizione dell’ebraismo di fronte alla revisione del concordato
- La scuola sia aperta a tutte le religioni
- Per un modello diverso dell’ora di religione: la proposta dell’ebraismo
- Gli Accordi concordatari del 1984 alla luce del diritto internazionale: modifica o sostituzione del concordato del 1929?
Dai culti ammessi all’intesa tra Unione delle Comunità e Stato
- Il regime delle confessioni prive di intesa: una questione tuttora aperta
- Il patrimonio culturale delle minoranze religiose e la sua tutela
- Ebraismo e Costituzione: le prospettive iniziali di un’intesa tra Comunità ebraiche e Stato
- Il regime delle Comunità israelitiche fino all’intesa del 1987
- L’ebraismo italiano davanti alla sentenza n. 239/84 della Corte costituzionale: una svolta verso l’intesa
- Tullia Zevi, regista dell’intesa ebraica
L’intesa e lo statuto dell’ebraismo italiano
- Diritto ebraico e ordinamenti statali nell’evoluzione degli Stati europei: dall’Ancien régime all’Unione europea
- L’intesa del 1987 e la sua attuazione
- L’adesione delle Comunità ebraiche al finanziamento dell’otto per mille
- Otto per mille, perché sì
- Lo statuto dell’ebraismo italiano e la sua rilevanza nello Stato
- Libertà religiosa e rapporti Stato-confessioni: contro un ritorno al separatismo
- Elezioni e rispetto delle festività ebraiche in base all’intesa
- La tutela della macellazione rituale nella intesa ebraica e il diritto dell’Unione europea
- Emergenza coronavirus e libertà religiosa
- Il ruolo pubblico dell’Unione delle Comunità è laico
- L’Unione delle Comunità tra ortodossia e rappresentanza di tutti gli ebrei: l’intesa del 1987 è ancora attuale?
- Chi è ebreo? Nell’ebraismo e in Israele il nodo delle conversioni
- Ebreo anche il figlio di papà? Un confronto a due voci
- A proposito di conversioni dei minori
- La Corte suprema d’Israele riconosce le conversioni non ortodosse
Negazionismo, antisemitismo e democrazia
La presentazione al Senato del progetto di legge per punire penalmente la negazione dell’Olocausto ebraico, dei genocidi in genere e di altri gravissimi crimini internazionali ha sollevato una levata di scudi da parte degli storici italiani.
Pur naturalmente preoccupati del diffondersi dell’antisemitismo, che si riconosce “assume anche la forma di negazione”, gli storici hanno manifestato timori per le possibili conseguenze della criminalizzazione della negazione dei crimini storici.
La riflessione di Sacerdoti collega il contrasto al negazionismo alla tutela della democrazia e alla necessità di difendere la memoria dei crimini internazionali senza trasformare la ricerca storica in un’attività sottoposta a un controllo politico.
La sesta parte dell’opera è dedicata al contrasto a razzismo, antisemitismo e negazionismo tra ordinamento italiano e diritto europeo.
- Normativa antirazzismo, il reato di negazionismo e il contrasto dell’antisemitismo
- L’adeguamento della «legge Mancino» alla Decisione quadro europea del 2008 contro il negazionismo e il contrasto all’antisemitismo
- La «legge Mancino» non attua solo la Costituzione, ma anche i principi dell’ONU
- La legge contro il negazionismo tutela la nostra società
- Criminalizing Holocaust denial: from international standards to domestic implementation. The case of Italy
- Le radici religiose dell’Europa nella Costituzione europea. A che pro?
- Totalitarismo, fascismo, populismo: due libri ci mettono in guardia sui pericoli di un ritorno al passato
- Le manifestazioni di credo religioso nella vita pubblica: i segni distintivi personali nell’ebraismo
- A proposito del divieto di burka: integrazione sociale e libertà personale
- Il velo islamico nei luoghi di lavoro. La Corte di Giustizia chiude gli occhi davanti al pluralismo religioso nell’Europa di oggi?
La tutela della memoria della Shoah, la lotta contro il razzismo e il contrasto dell’antisemitismo sono presentati come problemi giuridici e civili insieme, legati ai principi costituzionali, alle norme europee e agli obblighi internazionali.

Il diritto internazionale e la nascita di Israele
La settima parte del libro è dedicata al diritto internazionale, a Israele e alla lotta al terrorismo.
- Dalla Dichiarazione Balfour (1917) allo Stato d’Israele (1948): politica, diplomazia, diritto
- Il dirottamento dell’Achille Lauro e l’incidente di Sigonella. Quando la politica si fa gioco del diritto
- L’incidente di Sigonella: zero al governo in diritto internazionale
- Quando la politica pesa più della giustizia
- Il caso Priebke e la responsabilità per l’esecuzione di ordini criminali
- Lotta al terrorismo e diritti fondamentali
- Israele e la tradizione giuridica europea
- Il divorzio ebraico-israeliano di fronte ai giudici italiani
- Israele Stato nazionale del popolo ebraico: una legge importante anche per la diaspora, pur se con una lacuna
- Gerusalemme capitale di Israele e l’ONU
Il percorso dalla Dichiarazione Balfour alla nascita dello Stato d’Israele è affrontato tenendo insieme politica, diplomazia e diritto, mentre i casi dell’Achille Lauro, di Sigonella e di Priebke mostrano il rapporto problematico tra decisioni politiche, responsabilità individuale e norme internazionali.
La riflessione comprende inoltre la lotta al terrorismo, la tutela dei diritti fondamentali, il rapporto tra Israele e tradizione giuridica europea, il riconoscimento degli effetti del divorzio ebraico-israeliano davanti ai giudici italiani e la questione di Gerusalemme nel sistema delle Nazioni Unite.
La Corte internazionale di giustizia e la guerra di Gaza
Giorgio Sacerdoti, avvocato internazionalista e docente di diritto internazionale, ha commentato la pronuncia della Corte dell’Aja che ha prescritto alcuni obblighi a Israele senza ordinare il cessate il fuoco.
È difficile esprimere un giudizio netto, come dimostrano anche i commenti in un senso e nell’altro provenienti da Israele e in generale dal mondo ebraico.
Certo spiace che la Corte si sia dichiarata competente a giudicare un’accusa di genocidio mossa nei confronti di Israele, Stato sorto dopo la tragedia della Shoah, in base alla convenzione fatta perché simili orrori non si ripetessero.
Tuttavia, va ricordato che si tratta di un’ordinanza basata su un’indagine sommaria e che essa non ha accertato la commissione di un genocidio, ma è finalizzata a rimuovere anche solo il rischio che vengano compiuti atti contrari alla convenzione sul genocidio.
Israele aveva tuttavia chiesto che la Corte si dichiarasse incompetente, ossia che fosse subito accertata come infondata l’accusa di compiere un genocidio.
La contestazione del Sudafrica
Il Sudafrica ha citato Israele per violazione della convenzione sul genocidio.
La convenzione elenca una serie di atti che, se verificati, possono indicare la presenza di un genocidio.
Tuttavia, a fianco dei comportamenti oggettivi, come ad esempio, l’uccisione indiscriminata di civili, l’imporre condizioni di vita tali da portare alla distruzione fisica di un gruppo, deve sussistere anche un elemento soggettivo, cioè l’intenzione da parte di chi agisce di voler sterminare un determinato gruppo etnico o religioso.
Come tutti gli osservatori hanno evidenziato, sarà estremamente difficile che si possa dimostrare nella fase di merito un’intenzione del genere da parte di Israele, che a mio avviso in effetti non sussiste.
Certo le dichiarazioni effettuate da alcuni rappresentanti del governo israeliano, che la Corte ha citato, non hanno favorito le ragioni di Israele e anzi hanno quasi alimentato il sospetto nei confronti dello Stato ebraico, ossia quello che potremmo definire in termini tecnici fumus boni iuris.
La competenza della Corte
Il caso sollevato dal Sudafrica ha avuto un’eco mediatica così ampia che era certo che la Corte si sarebbe dichiarata competente a giudicare.
Tieni conto, inoltre, che per il solo fatto che il Sudafrica avesse presentato delle note diplomatiche contro Israele, che questo le avesse contestate, era di fatto nato un contenzioso internazionale su cui la Corte doveva pronunciarsi.
Infine, va considerato che di fronte alle migliaia di morti causate da questa guerra in queste settimane era praticamente impossibile che la Corte potesse archiviare l’accusa a Israele.
Va però ricordato che uno dei giudici, la giudice ugandese, si è detta contraria da subito alle accuse del Sudafrica.
È stata una posizione coraggiosa, che d’altra parte non rappresenta quella del suo paese, come l’Uganda ha precisato con una nota ufficiale, perché i giudici giudicano a titolo personale.
5 cose da sapere sulla Corte Penale Internazionale
Le prescrizioni dell’ordinanza
Israele da circa 3 mesi conduce l’azione militare a Gaza contro Hamas.
L’ultima parte della pronuncia, ossia il dispositivo, contiene una serie di prescrizioni anche abbastanza precise.
La Corte, in sostanza, ha ordinato a Israele di astenersi dal commettere uccisioni o ferimenti indiscriminati, e altre violazioni della convenzione come la privazione della popolazione di beni essenziali.
Inoltre deve consentire l’ingresso di aiuti umanitari, e deve perseguire chi, al proprio interno, inciti al genocidio.
Infine, si prevede che entro un mese Israele debba riferire alla Corte sull’adozione delle misure indicate.
| Obbligo indicato nell’ordinanza | Contenuto |
|---|---|
| Protezione della popolazione | Astenersi dal commettere uccisioni o ferimenti indiscriminati |
| Beni essenziali | Evitare la privazione della popolazione di beni essenziali |
| Aiuti umanitari | Consentire l’ingresso di aiuti umanitari |
| Incitamento al genocidio | Perseguire chi, al proprio interno, inciti al genocidio |
| Relazione alla Corte | Riferire entro un mese sull’adozione delle misure indicate |
Le conseguenze di un eventuale mancato adempimento
In questi casi, se vediamo i precedenti, abbiamo le ipotesi più varie, da chi ha dimostrato di aver adempiuto a quanto prescritto a chi, come ad esempio la Siria, non si è mai presentata di fronte alla Corte.
Direi che la cosa più probabile è che Israele dimostri che la sua azione militare è finalizzata solo a colpire Hamas e che consente agli aiuti e che pertanto ha adempiuto alle prescrizioni della Corte internazionale.
Il ruolo del giudice Aharon Barak
Nel collegio che ha adottato la decisione, Israele ha avuto il diritto di nominare una figura di propria fiducia, scegliendo il giudice Barak, ex presidente della Corte Suprema israeliana.
Il giudice Barak ha elaborato una dissenting opinion, cioè una posizione di minoranza, molto bene articolata, che tra l’altro ripercorre la sua infanzia di vittima della Shoah, da lui passata nel ghetto di Kaunas.
Nel merito, Barak ha argomentato come sia del tutto assente un’intenzione genocidaria perché anche le dichiarazioni più ostili pronunciate da alcuni politici israeliani non hanno avuto alcun effetto sulle azioni militari e sugli obiettivi dell’esercito israeliano.
Va però anche detto che Barak ha votato a favore dell’invio di aiuti umanitari a Gaza e per il perseguimento di chiunque si esprima con intenti genocidari.
Certo, l’impressione è che anche Barak abbia voluto esprimere con il suo voto una critica verso quegli appartenenti al governo di Netanyahu più estremisti.
Gli ostaggi e il diritto umanitario
C’è poi la questione degli ostaggi.
Attualmente sono circa 130 gli ostaggi ancora in mano ad Hamas e alle altre organizzazioni terroristiche che operano a Gaza.
La Corte ricorda che tutte le parti coinvolte nel conflitto sono tenute al rispetto del diritto umanitario e chiede pertanto il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi.
Si tratta di un passo importante, contenuto nell’ultimo paragrafo dell’ordinanza, che va al di là di quanto la Corte era competente a decidere.
Si tratta di un’affermazione che ha la sua importanza nel riconoscere la grave violazione del diritto umanitario compiuta da un’organizzazione terroristica, ma che in alcun modo può servire a considerare Hamas soggetto di diritto internazionale.
Si tratta di un’affermazione che in qualche modo riconosce uno status particolare ad Hamas?
Lo escludo.
Il significato della pronuncia per il diritto internazionale
A mio avviso certamente rafforza il diritto internazionale, e quindi anche gli organismi chiamati a garantirne il rispetto.
Certo, è sempre possibile che una pronuncia della Corte internazionale non venga rispettata dagli Stati destinatari, così come non si può escludere che nelle proprie decisioni la Corte sia influenzata anche da considerazioni di tipo politico.
Tuttavia, io ritengo che episodi come questi mostrino come la comunità internazionale sia ormai composta anche da organismi come la Corte, che hanno una loro legittimazione e una capacità di incidere sulla scelta degli Stati.
Nel caso che qui ci interessa, ad esempio, la mia netta impressione è che Israele abbia scelto di facilitare l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza solo dopo che il Sudafrica aveva notificato il proprio ricorso alla Corte internazionale, il che dimostra che la prospettiva di una condanna ha cambiato i comportamenti sul terreno.
Il caso UNRWA
Una vicenda collaterale alla sentenza della Corte ha riguardato più di recente l’agenzia per i rifugiati palestinesi gestita dall’ONU, UNRWA.
Si è scoperto che almeno 12 suoi dipendenti erano probabilmente conniventi di Hamas, tanto che l’agenzia li ha licenziati in tronco.
Nei miei studi non mi sono mai interessato di questa agenzia.
Certo è una figura stranissima, unica nel suo genere, basti pensare che da sola attrae più risorse e finanziamenti di quanto non vengano stanziati per tutti gli altri rifugiati del mondo.
L’UNRWA si occupa della popolazione di Gaza fin dal 1948, una popolazione che ormai vive quasi esclusivamente di sussidi internazionali, stanziati dai paesi più ricchi, Stati Uniti in testa.
In questi decenni essa non ha contribuito alla soluzione del problema, semmai a rendere cronica una situazione di emergenza.
C’è poi da dire che i suoi dipendenti, che operano a Gaza, sono tutti palestinesi, e certamente molti di questi sono sostenitori di Hamas.
Il mio giudizio quindi è che in generale ci troviamo di fronte a uno strumento che ostacola la soluzione palestinese anziché agevolarla.
Mi auguro, non appena questa situazione di grave conflitto e di guerra sarà risolta, che a Gaza non debba più operare un’agenzia di sussidio, e che nuove prospettive di pace e di sviluppo economico consentano anche a quella terra di svilupparsi economicamente e pacificamente.
Perché non sognare una Gaza pacifica che sia la nuova Dubai del Mediterraneo orientale?
Libertà religiosa, uguaglianza e laicità
Giorgio Sacerdoti illustra il suo punto di vista relativamente alla tematica “Uguaglianza: cittadinanza e diritti”, titolo dell’evento che si è svolto il 20 novembre presso il Memoriale della Shoah di Milano.
L’incontro è parte della rassegna “Articolo 3: diversi tra uguali”, a cura dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in occasione dei 75 anni della Costituzione Italiana: un viaggio in sei città italiane, con sei diverse declinazioni del principio d’uguaglianza espressamente promosso e tutelato dalla Carta fondante della nostra Repubblica.
Nel corso dell’intervista sono stati discussi i temi dell’antisemitismo, degli arabi, dei campi di concentramento, del cattolicesimo, del concordato, della Corte costituzionale, della Costituente, della Costituzione, dei diritti civili, del diritto internazionale, della discriminazione, del divorzio, dell’ebraismo, degli ebrei, dell’Europa, del fascismo, della Germania, di Gerusalemme, della giustizia, della guerra, di Israele, delle istituzioni, dell’Italia, della legge, delle minoranze, del nazismo, dell’Olocausto, del Parlamento, dei partiti, dei Patti Lateranensi, di Priebke, del razzismo, della religione, della scuola, dello Stato, della storia, del terrorismo, della violenza e del Vaticano.
La tutela della libertà religiosa è presentata insieme alla difesa dell’uguaglianza e alla costruzione di rapporti equilibrati tra Stato e confessioni religiose.
Il ruolo pubblico dell’Unione delle Comunità è laico.
La libertà religiosa e i rapporti Stato-confessioni sono affrontati contro un ritorno al separatismo.
La scuola sia aperta a tutte le religioni.
Per un modello diverso dell’ora di religione: la proposta dell’ebraismo.
Profilo scientifico e professionale
Of counsel dello Studio dal 2018, ha oltre 40 anni di esperienza come consulente e legale in vertenze internazionali, operando sia nelle giurisdizioni di diritto civile sia nei paesi di common law.
È professore emerito dell’Università Bocconi di Milano, dove è stato ordinario di diritto internazionale ed europeo dal 1986, concentrandosi sul diritto del commercio internazionale, gli investimenti, la contrattualistica e l’arbitrato.
Dal 2001 al 2009 è stato membro della corte d’appello, Appellate Body, della Organizzazione Mondiale del Commercio a Ginevra, e presidente nel 2006-2007, partecipando alla decisione di controversie di massima importanza.
È attivo quale arbitro indipendente e consulente in controversie commerciali e in materia di investimenti.
È regolarmente invitato quale speaker a conferenze internazionali ed è autore di numerose opere giuridiche.
| Ambito | Informazione |
|---|---|
| Formazione | Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, 1965 |
| Specializzazione | Master in diritto comparato alla Columbia Law School di New York, 1967 |
| Attività internazionale | Membro della corte d’appello dell’Organizzazione Mondiale del Commercio dal 2001 al 2009 |
| Presidenza | Presidente dell’Appellate Body nel 2006-2007 |
| Professione | Arbitro indipendente e consulente in controversie commerciali e in materia di investimenti |
Aree di attività
- Diritto pubblico internazionale
- Diritto europeo
- Diritto del commercio internazionale
- Investimenti esteri e risoluzione delle controversie
- Contratti internazionali
- Arbitrato commerciale
- Protezione delle minoranze e libertà religiosa
Le lingue indicate sono italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.