Aliquota IVA per la manutenzione della caldaia di una parrocchia

Per l’ordinaria e obbligatoria manutenzione, il controllo periodico e la verifica dell’efficienza energetica di un impianto di riscaldamento installato in una parrocchia, l’aliquota IVA applicabile può essere del 10% quando l’intervento rientra tra le prestazioni di manutenzione ordinaria agevolate.

Gli interventi di revisione e controllo obbligatori degli impianti privati di riscaldamento sono soggette all’aliquota IVA agevolata del 10%. La risoluzione 4 marzo 2013 n. 15/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che le attività di revisione periodica degli impianti di riscaldamento installati in “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”, obbligatorie per legge, rientrano tra le prestazioni agevolate.

Quando la manutenzione della caldaia è soggetta al 10%

Si tratta, in particolare, delle opere di manutenzione ordinaria, cioè “… necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, a prescindere dal fatto che siano sistemati in condomìni o in edifici privati. L’aliquota IVA applicabile per la manutenzione periodica e le verifiche di efficienza energetica è del 10 per cento, secondo quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate.

Questa aliquota riguarda quindi le manutenzioni periodiche obbligatorie degli impianti di riscaldamento di privati e condomini, il controllo di emissioni degli stessi e le verifiche d’efficienza energetica. In più, sull’integrazione e mantenimento in efficienza degli impianti in questione, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 71 del 2000, aveva anche precisato che il beneficio è applicabile pure alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio usurate, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.

L’agevolazione, diretta al consumatore finale, cioè quello che sopporta il peso dell’imposta, premia soltanto gli interventi pro efficienza e non altri tipi di prestazioni, ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.

Edifici di culto, chiese e immobili della parrocchia

Ai sensi dell’art. 1, L. 19.7.1961, n. 659 sono assimilati alle abitazioni non di lusso gli edifici idonei ad ospitare collettività, tra i quali rientrano i monasteri, conventi, edifici di culto cattolico. Ai sensi dell’art. 36, co. 3, lett. c), D.L. 331/1993, conv. Con L. 427/1993, i fabbricati sopra elencati sono stati inseriti nel n. 127-quinquies, Tab. A, Parte III, del D.P.R. 633/1972, che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta pari al 10% ai corrispettivi delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.

Per gli edifici di culto cattolico, quindi, l’aliquota IVA del 10% può trovare applicazione per i corrispettivi delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina IVA. Tra gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso sono indicati anche gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i sanatori, i ricoveri e le case di riposo, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, i pensionati, gli asili infantili, gli orfanotrofi, le carceri, i monasteri, i conventi e gli edifici di culto cattolico.

La stessa assimilazione riguarda i fabbricati simili ai precedenti, anche se non destinati in via principale ad ospitare collettività, quando sono utilizzati per finalità di istruzione, assistenza, beneficenza e cura.

Manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Per gli edifici di culto, l’aliquota ridotta può inoltre essere collegata alla disciplina che assimila tali edifici alle abitazioni non di lusso e prevede il 10% per i corrispettivi delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.

Solo per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere c, d, f, dpr 6 giugno 2001, n. 380) si applica l’aliquota Iva del 10% all’acquisto e all’importazione dei beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi (voce n. 127 terdecies, Parte III, Tabella A, allegata al dpr 633/72).

In questi casi, l’aliquota Iva applicabile è del 10%, a prescindere dalla tipologia dell’immobile (abitativo e non) su cui sono effettuati gli interventi. Possono essere agevolati, quindi, le abitazioni, gli immobili residenziali, gli uffici, i capannoni, gli immobili artistici, ecc. (risoluzioni ministeriali 22 gennaio 2003, n. 10/E; 12 ottobre 2001, n. 157; circolare ministeriale 9 agosto 1994, n. 142).

In caso di cessione di beni finiti nell’ambito della manutenzione ordinaria o straordinaria, invece, si applica sempre l’aliquota Iva del 22%. La distinzione tra la prestazione di manutenzione e la semplice cessione del bene è quindi essenziale.

Vendita della caldaia senza posa in opera

Sui beni, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Non si può applicare l’Iva agevolata al 10% ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori e ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente.

Quando una Srl vende una caldaia, un condizionatore, sanitari o altri prodotti di termoidraulica effettuando soltanto la vendita, senza eseguire direttamente la posa in opera, la cessione del bene non beneficia dell’aliquota ridotta prevista per la prestazione di manutenzione. In caso di cessione di beni finiti nell’ambito della manutenzione ordinaria o straordinaria, infatti, si applica sempre l’aliquota IVA del 22%.

La circostanza che la posa venga successivamente eseguita da un altro soggetto non trasforma la vendita separata in una prestazione di manutenzione resa dal venditore. L’aliquota del 10% sui beni può essere valutata quando i beni sono forniti dall’impresa che realizza l’intervento nell’ambito del contratto di appalto.

Il ruolo dell’impresa che esegue i lavori

L’agevolazione sui beni è collegata all’intervento complessivo quando il soggetto che esegue la prestazione fornisce anche i beni nell’ambito del contratto di appalto. Non si può applicare l’Iva agevolata al 10% ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10% alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio, né alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Beni significativi: caldaie, condizionatori, sanitari e rubinetteria

I “beni significativi” sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza.

Quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

La legge di bilancio 2018 fornisce un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni.

In particolare, viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In sostanza, come l’Agenzia delle entrate aveva già spiegato nella circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%).

Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità. La stessa legge di bilancio ha previsto, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.

Caldaia fornita e installata dalla stessa impresa

Quando la caldaia è fornita e installata dalla stessa impresa nell’ambito di una prestazione di manutenzione, la caldaia è un “bene significativo” e può essere assoggettata in parte all’aliquota del 10% fino a concorrenza del valore della prestazione.

La caldaia è una “fornitura di bene significativo” e come tale andrebbe con IVA al 20%, ma contestualmente ad una prestazione di servizio (messa in opera), può in parte essere assoggettata all’IVA del 10% fino a concorrenza del valore della prestazione. In altre parole: caldaia 2000 € + montaggio 500 € in fattura: montaggio 500 € + 10% IVA caldaia 500 € + 10% IVA + (2000-500 =) 1500 € + 20% IVA.

La regola dei beni significativi riguarda quindi la fornitura nell’ambito dell’intervento, non la vendita autonoma effettuata da un soggetto che non esegue la posa. Per la semplice cessione della caldaia, senza posa in opera diretta del venditore, l’aliquota indicata è quella ordinaria del 22%.

Documentazione e responsabilità dell’aliquota

Una dichiarazione sostitutiva del cliente privato, eventualmente accompagnata da una copia della CILA o della SCIA, non è di per sé sufficiente a trasformare una cessione autonoma di beni in una prestazione agevolata. La documentazione deve essere coerente con la natura effettiva dell’operazione, con il tipo di intervento e con il soggetto che fornisce il bene e realizza i lavori.

La fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento. La sola attestazione del committente non sostituisce la verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per l’applicazione dell’aliquota ridotta.

Se per errore è applicata l’aliquota massima del 21% l’operatore deve “risarcire” i clienti e, poi, chiedere il rimborso al Fisco entro due anni. Nel caso in cui la società abbia applicato l’Iva ordinaria, dovrà “risarcire” i propri clienti e poi chiedere il rimborso al Fisco, senza potersi avvalere dei meccanismi di variazione delle fatture (articolo 26 del Dpr n. 633/1972).

Nel dettaglio, potrà recuperare l’imposta entro due anni dalla data del versamento solo a condizione che dimostri di averla realmente restituita agli utenti. In questo modo, la neutralità del tributo è garantita e, nello stesso tempo, si evita il rischio di indebiti arricchimenti.

Schema applicativo

OperazioneAliquota indicataCondizione
Manutenzione periodica e obbligatoria della caldaia10%Prestazione di manutenzione ordinaria e verifica dell’efficienza dell’impianto esistente
Controllo delle emissioni e verifica di efficienza energetica10%Intervento agevolato sull’impianto di riscaldamento
Vendita della caldaia senza posa in opera del venditore22%Cessione autonoma del bene
Caldaia fornita e installata dall’appaltatore10% e 22%La caldaia è un bene significativo; il 10% si applica fino a concorrenza del valore della prestazione
Beni acquistati direttamente dal committente22%Il bene non è fornito dall’impresa nell’ambito del contratto di appalto
Beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori22%La cessione è separata dalla prestazione di manutenzione

Per la manutenzione della caldaia della parrocchia, l’aliquota del 10% è quindi riferibile alla prestazione di manutenzione ordinaria, periodica e obbligatoria, quando l’intervento è destinato a integrare o mantenere in efficienza l’impianto esistente. La vendita separata della caldaia, del condizionatore, dei sanitari o della rubinetteria da parte di un soggetto che non esegue direttamente la posa resta invece soggetta all’aliquota ordinaria del 22%.

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