Unioni legittime tra sacerdoti: matrimonio, diritto canonico e unioni civili

Nel diritto civile italiano, quando il matrimonio canonico (o religioso) viene trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune viene detto matrimonio concordatario, al quale lo Stato riconosce effetti civili. Per effetto delle leggi concordatarie, il matrimonio religioso ha anche valore civile se al termine della cerimonia religiosa il sacerdote officiante dà lettura di alcuni articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi e l’atto di matrimonio viene trascritto nei Registri dello stato civile.

Questa disciplina riguarda il matrimonio celebrato tra un uomo e una donna secondo la forma prevista dalla Chiesa cattolica e non equivale al riconoscimento di un’unione civile tra persone dello stesso sesso come matrimonio sacramentale. La Legge 20 maggio 2016 n. 76 istituisce nell’Ordinamento giuridico italiano l’unione civile tra persone dello stesso sesso, consacrandola quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e recando, tra le altre, un’apposita disciplina in materia di successioni a causa di morte.

Che cosa significa matrimonio concordatario

Il matrimonio religioso concordatario e quello solamente religioso debbono essere celebrati nella parrocchia di appartenenza di uno dei due sposi o in quella che diventerà la loro parrocchia. Per celebrare il matrimonio in altro luogo occorre il nulla osta delle parrocchie di appartenenza.

La scelta del regime patrimoniale dei beni dovrà essere comunicata al parroco che la riporterà nell’Atto di matrimonio. Prima di concedere l’autorizzazione alla celebrazione del matrimonio religioso, la Chiesa richiede di verificare la professione di fede dei due sposi e le basi della loro scelta.

Requisiti e documenti per il matrimonio religioso

Per questo le parrocchie organizzano dei corsi di preparazione al matrimonio la cui frequenza è obbligatoria e gratuita. Gli sposi possono decidere di seguire il corso in una delle parrocchie di provenienza oppure in una terza a scelta. Al termine, viene rilasciato l’attestato di frequenza.

I documenti da presentare per i cittadini che si vogliono sposare tramite matrimonio religioso sono:

  • certificato di battesimo;
  • certificato di cresima;
  • Stato Libero;
  • Attestato di frequenza al corso di preparazione al matrimonio.

E’ necessario affiggere le pubblicazioni religiose per 8 giorni nella Parrocchia dove si terrà il matrimonio.

Unioni civili tra persone dello stesso sesso

La Legge 20 maggio 2016 n. 76 istituisce nell’Ordinamento giuridico italiano l’unione civile tra persone dello stesso sesso, consacrandola quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e recando, tra le altre, un’apposita disciplina in materia di successioni a causa di morte.

Dal punto di vista giuridico, tra “matrimonio” e “unione civile”, sotto il profilo squisitamente successorio, al partner rimasto in vita spetta il medesimo trattamento che la legge riserva al coniuge superstite.

I diritti successori del partner superstite

Diversamente da quanto accadeva in passato, ove la tutela delle cosiddette “coppie di fatto” si limitava al riconoscimento del solo diritto in favore del convivente a succedere nel contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile urbano adibito a residenza della coppia, con l’entrata in vigore della Legge Cirinnà si assiste alla completa equiparazione.

Il partner superstite in unione civile ha gli stessi diritti successori del coniuge: è considerato erede necessario con una quota intangibile dell'eredità determinata dalla legge. I diritti variano a seconda che il defunto abbia lasciato testamento, figli, ascendenti o altri familiari.

La quota riservata in presenza di testamento

In termini tecnici, alla morte di una delle parti dell’unione civile, all’altra viene oggi riconosciuto il titolo di legittimario, trattandosi di un “erede necessario”, al quale compete una quota intangibile dell’asse ereditario, determinata e determinabile secondo le normali regole dettate dal codice civile in materia di “riserva a favore del coniuge”.

Di conseguenza, nella compilazione del proprio testamento, il testatore non potrà ledere i diritti che la legge riserva ai legittimari e dunque, per evitare l’impugnazione delle disposizioni di ultima volontà, dovrà tener presente che, in caso di concorso tra partner ed unico figlio, a ciascuno di essi è riservato un terzo del patrimonio.

Qualora i figli siano più di uno, ad essi deve essere complessivamente accantonata la metà del patrimonio e alla parte dell’unione civile spetta invece un quarto dell’asse ereditario. Infine, quando la parte dell’unione civile sia l’unico legittimario rimasto in vita o, nel caso di concorso tra quest’ultimo e gli ascendenti (ad esempio i genitori) del defunto, al partner è sempre riservata la metà dell’asse ereditario.

SituazioneQuota riservata al partner
Partner e un unico figlioUn terzo del patrimonio
Partner e più figliUn quarto dell’asse ereditario
Partner unico legittimario o concorso con ascendentiLa metà dell’asse ereditario

La successione senza testamento

Il rinvio alla disciplina codicistica è altresì previsto nell’ipotesi di successione legittima, ossia quando il defunto non ha provveduto a disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte.

In tal caso, l’asse ereditario sarà devoluto totalmente al partner superstite laddove quest’ultimo sia l’unico erede legittimo rimasto in vita, mentre in caso di concorso tra questo e i figli del defunto occorre distinguere: se il partner concorre con un solo figlio, ciascuno di essi avrà diritto ad un mezzo dell’eredità, mentre, in caso di più figli, a questi ultimi spetteranno complessivamente i due terzi del patrimonio ed il restante terzo sarà devoluto alla parte dell’unione civile.

Infine, quando chi muore lascia anche ascendenti o fratelli e sorelle, al partner saranno devoluti i due terzi dell’eredità, mentre il terzo residuo spetterà agli ascendenti o ai fratelli e alle sorelle nelle misure stabilite dal codice civile.

Situazione senza testamentoQuota del partner
Partner unico erede legittimoIntero asse ereditario
Partner e un solo figlioUn mezzo dell’eredità
Partner e più figliUn terzo dell’eredità
Partner, ascendenti oppure fratelli e sorelleDue terzi dell’eredità

Casa di abitazione e mobili

La legge in commento si preoccupa altresì di garantire al partner superstite la stessa sicurezza e la medesima stabilità goduta durante la vita di coppia, assicurandogli la possibilità di continuare ad abitare nella casa scelta come residenza comune che costituisce, senza dubbio, un simbolo importante del suo stato sociale, il tutto in piena coerenza con la concezione di famiglia “costituzionalmente orientata” cui si ispira, come già detto, tutta la Riforma del 2016.

Difatti, alla parte dell’unione civile rimasta in vita, anche quando concorre con altri eredi, è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia, oltre al diritto di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Pensioni e prestazioni previdenziali

Il tenore letterale della Legge in esame, nella parte in cui precisa che le disposizioni normative contenenti le parole «coniuge» o «coniugi» si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, ovunque ricorrano, ha offerto lo spunto per fare definitivamente chiarezza in ordine ai diritti spettanti al partner superstite rispetto al trattamento assistenziale e/o pensionistico goduto in vita dal defunto.

All’indomani dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà, infatti, l’Inps ha avuto premura di ufficializzare il tanto atteso riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali a favore dei superstiti legati dal vincolo dell’unione civile, precisando che sono ad oggi applicabili, ad esempio, gli istituti della pensione ai superstiti, dell’integrazione al trattamento minimo, della maggiorazione sociale.

Scioglimento dell’unione civile

Da ultimo, occorre chiedersi quali siano i diritti successori riconosciuti al partner superstite qualora vi sia stato - in vita - lo scioglimento dell’unione civile per volontà delle parti o negli altri casi previsti dalla Legge.

Anche a tal riguardo, la Legge Cirinnà opera un ulteriore rinvio normativo, richiamando la legge sul divorzio del 1970 e condividendo con essa l’idea legata all’esigenza di assicurare la solidarietà reciproca dei componenti della coppia, anche alla fine dell’unione.

Pertanto, al partner superstite, così come al coniuge divorziato, spetterà, dopo il decesso, e soltanto laddove sussista un evidente stato di bisogno, un assegno periodico a carico degli altri eredi, che dovrà essere attribuito dal giudice, tenuto conto dell’entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi, nonché delle condizioni economiche di questi ultimi.

La posizione della Chiesa cattolica sulle unioni tra persone dello stesso sesso

Le persone omosessuali devono avere “gli aiuti necessari per comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro vita», ma le coppie omosessuali non possono essere benedette perché il gesto non sarebbe coerente con la natura dei sacramentali (gesti liturgici tra cui rientrano appunto le benedizioni), che vanno concessi solo nelle circostanze ordinate a servire ciò che è conforme al disegno di Dio.

Inoltre la benedizione rischia di legittimare una prassi sessuale irregolare, perché fuori dal matrimonio. E, altra possibilità da scongiurare, può creare confusione con le nozze-sacramento visto, che come si spiega in Amoris laetitia, «non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppur remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia».

Ecco perché, rispondendo a un quesito specifico, la Congregazione per la dottrina della fede ritiene “illecite” le benedizioni concesse alle coppie omosessuali, anche se questo non implica un giudizio negativo sulle singole persone - che possono continuare ad essere benedette - né da inteso come un gesto discriminatorio.

Il significato dei sacramentali

Da dove nasce questa dichiarazione? Innanzi tutto, si spiega nella Nota vaticana, dalla natura stessa dei cosiddetti “sacramentali” quei gesti liturgici tra cui rientrano appunto le benedizioni.

Non sono sacramenti ma come, “segni sacri” ottengono importanti effetti spirituali. Il Catechismo della Chiesa Cattolica specifica, poi, che «i sacramentali non conferiscono la grazia dello Spirito Santo alla maniera dei sacramenti; però mediante la preghiera della Chiesa preparano a ricevere la grazia e dispongono a cooperare con essa» (n. 1670).

La Chiesa ha quindi il dovere di verificare che “ciò che viene benedetto sia oggettivamente e positivamente ordinato a ricevere e ad esprimere la grazia, in funzione dei disegni di Dio iscritti nella Creazione e pienamente rivelati da Cristo Signore”.

Le coppie omosessuali rispondono a questo disegno del Creatore? A parere della Congregazione no, e quindi “non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire, fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso”.

La distinzione tra persone, coppie e unioni

Altro motivo che ha indotto la Congregazione a considerare inopportune le benedizioni è il rischio di creare “imitazioni o rimandi di analogie” con la benedizione impartita dal sacerdote durante la celebrazione del rito del matrimonio tra uomo e donna.

Questo sì un sacramento, e non semplicemente un “sacramentale”. Sembra un gioco di parole ma, dal punto di vista teologico, la differenza è sostanziale.

La distinzione coppie-unioni Andiamo allora al Comunicato stampa circa la ricezione di Fiducia Supplicans, che al n. 2 premette: «La Dichiarazione contiene la proposta di brevi e semplici benedizioni pastorali (non liturgiche né ritualizzate) di coppie irregolari (non delle unioni)».

Qui inizia a chiarirsi il problema. Coppie e unioni evidentemente non vanno intese quali sinonimi. Anche per questo, Fiducia Supplicans invita a benedire la coppia in un contesto diverso dal rito dell’unione civile.

E infatti il Papa stavolta ha esplicitato che «quello non è il sacramento». Il timore fondamentale è la confusione dell’unione con il sacramento che unisce uomo e donna, trasmettendo una concezione errata sul matrimonio.

Responsum del 2021 e Fiducia Supplicans

Il 22 febbraio 2021 la Congregazione per la dottrina della fede al quesito proposto «La Chiesa dispone del potere di impartire la benedizione a unioni di persone dello stesso sesso?» ha risposto «Negativamente».

La motivazione (comunicata il 15 marzo 2021) si fonda su alcuni documenti ecclesiali di carattere dottrinale, senza mai citare il diritto canonico. La cosa non meraviglia, dato che in diverse circostanze e da più parti è stato già messo in luce che la Chiesa cattolica sembra aver riposto il diritto canonico in un cassetto, ben chiuso a chiave, e forse ha perfino dimenticato dove ha nascosto la chiave.

Nella Nota si ribadisce che non va esclusa la “presenza in tali relazioni di elementi positivi, che in sé sono pur da apprezzare e valorizzare”, anche se questi elementi positivi non sono “comunque in grado di coonestarle (giustificarle, renderle legittime, ndr) e renderle quindi legittimamente oggetto di una benedizione ecclesiale, poiché tali elementi si trovano al servizio di una unione non ordinata al disegno del Creatore”.

Si invitano comunque i pastori ad accogliere le persone omosessuali “con rispetto e delicatezza” e a trovare le modalità più opportune per accompagnarle in un percorso di fede.

Infine, come detto, si ribadisce che la “risposta al dubium proposto non esclude che vengano impartite benedizioni a singole persone con inclinazione omosessuale, le quali manifestino la volontà di vivere in fedeltà ai disegni rivelati di Dio così come proposti dall’insegnamento ecclesiale”.

Le benedizioni pastorali

Per superare l’impasse del Responsum Tutto allora si basa sulla distinzione tra unione (ufficializzazione dello status, per quanto indispensabile per ottenere una copertura legale) e coppia (situazione di fatto che si presenta a chiedere la benedizione): non è affatto vero che siano sinonimi.

Tutte le unioni presumono una relazione di coppia, ma non tutte le coppie costituiscono in sé un’unione: una coppia di ragazzi potrebbe non aver (ancora?) ufficializzato la propria unione.

Sono le sottigliezze del cardinal Fernández che, per superare l’impasse del Responsum, ha trovato questo modo per aprire alle «benedizioni di coppie in situazioni irregolari e di coppie dello stesso sesso» (Fiducia Supplicans, n. 31).

Lo ha fatto, innanzitutto, chiarendo il senso autentico del benedire: benedicendo la coppia, benediciamo le persone che la vivono, e non a prescindere dalla loro relazione, ma non benediciamo la loro unione.

Tale benedizione è sia ascendente - ringraziare il Signore per il dono del Suo amore incondizionato - che discendente, «affinché le umane relazioni possano maturare e crescere nella fedeltà al messaggio del Vangelo, liberarsi dalle loro imperfezioni e fragilità ed esprimersi nella dimensione sempre più grande dell’amore divino» (Fiducia Supplicans, n. 31).

Limiti della benedizione

Possono perciò essere impartite anche se fossero chieste da coppie non sposatesi religiosamente in Chiesa, purché tale benedizione - che è per le persone - avvenga al di fuori di ogni rito, sia esso civile o religioso, e non si confondano con il sacramento nuziale cristiano.

La domanda di benedizione può provenire da una o più persone - anche qualora vivessero una relazione «non tradizionale» - quindi anche da una coppia, e non solamente da singoli individui: questa è la breccia che Fiducia Supplicans ha provato a percorrere.

Quindi, purché la benedizione non avvenga durante la cerimonia civile, per evitare di «convalidare ufficialmente il loro status» o legittimare moralmente «un’unione che presuma di essere un matrimonio», una coppia cosiddetta «irregolare» può essere benedetta.

A differenza della benedizione nuziale, nel contesto di un matrimonio che necessita di alcune precondizioni anche per produrre effetti giuridici (benché il sacramento si fondi essenzialmente sul consenso dei coniugi, e non sulla benedizione), per quelle spontanee non occorre analizzare la situazione di fatto delle persone che si presentano, per come si presentano, purché non vengano esplicitamente a chiedere un’approvazione della loro unione confusa con quella matrimoniale, e purché non si tratti di una relazione evidentemente abusante nei confronti di minori o altre persone in condizione di fragilità.

Insomma, benché le unioni in sé non possano essere benedette, il Magistero consente di benedire le coppie, cioè le persone nelle loro relazioni di fatto, per quanto sempre imperfette; come tutte, del resto, quelle che desiderano aprirsi sempre più all’Amore che le libera da ogni egoismo antievangelico.

Il diritto canonico e il potere di disciplinare le benedizioni

Dal punto di vista giuridico la risposta è incontrovertibilmente affermativa. La motivazione non necessita di grandi discorsi.

Basta vedere che il Codice di diritto canonico - sulla scorta degli atti del Concilio Vaticano II - tratta le benedizioni nel quadro dei «sacramentali», ossia «segni sacri attraverso i quali, per una qualche imitazione dei sacramenti, sono significati e ottenuti per impetrazione della Chiesa effetti soprattutto spirituali» (can. 1166).

Il can. 1167 § 1 precisa poi che la Sede apostolica «può costituire nuovi sacramentali, o interpretare autenticamente quelli già accolti, come abolirli o modificarli».

Insomma, ha il potere necessario. Si può aggiungere che le benedizioni sono «azioni liturgiche» comunitarie, che il Concilio ha voluto affidare principalmente all’amministrazione dei laici, riducendo a «pochissime» quelle riservate ai Vescovi o agli Ordinari.

Tali «azioni liturgiche» sono state pertanto precisate e regolate in un apposito titolo del rituale romano, promulgato nel 1984 da Giovanni Paolo II, che attribuisce anche alle Conferenze episcopali nazionali la possibilità di redigere opportuni adattamenti liturgici.

Non si deve però confondere il rito con la sostanza: il c.d. «benedizionale» non è una fonte giuridica, ma una guida liturgica.

Persone e non cose

Per considerare la sostanza normativa, bisogna vedere il Codice, che innanzitutto si sofferma sul fatto che le benedizioni riguardano le persone e non le cose (che non sono escluse, ma molto limitate vedi il can. 1171], e precisa che vanno sì impartite soprattutto ai cattolici, ma possono essere date anche ai catecumeni e, in assenza di una esplicita proibizione della Chiesa, anche ai non cattolici (can. 1170).

Questo particolare non deve passare in secondo piano, dato che la peculiarità delle benedizioni sta nell’esprimere una forza spirituale che la Chiesa elargisce anche ad extra. Come dire: il bene di Dio è per tutti gli uomini e le donne, a prescindere dalla loro condizione sacramentale.

La posizione di papa Francesco

«Quello che ho permesso non era di benedire l’unione. Questo non può essere fatto perché quello non è il sacramento. Non posso. Il Signore ha fatto così. Ma benedire ogni persona, sì. La benedizione è per tutti. Per tutti. Benedire un’unione di tipo omosessuale, però, va contro il diritto dato, contro la legge della Chiesa. Ma per benedire ogni persona, perché no? La benedizione è per tutti. Qualcuno ne è rimasto scandalizzato. Ma perché? Tutti! Tutti!».

Così ha dichiarato papa Francesco intervistato dalla giornalista statunitense Norah O’Donnell, direttrice di Cbs Evening News, lo scorso 24 aprile 2024.

A prima vista sembrerebbe smentire Fiducia Supplicans, che apre alle «benedizioni di coppie in situazioni irregolari e di coppie dello stesso» (n. 31). Ma è proprio così?

Un’intervista di certo non può contraddire né annullare una Dichiarazione magisteriale. Papa Francesco, nel più formale contesto della plenaria del Dicastero per la Dottrina della Fede del 26 gennaio scorso aveva spiegato che «quando spontaneamente si avvicina una coppia a chiederle [le benedizioni], non si benedice l’unione, ma semplicemente le persone che insieme ne hanno fatto richiesta. Non l’unione, ma le persone, naturalmente tenendo conto del contesto, delle sensibilità, dei luoghi in cui si vive e delle modalità più consone per farlo».

Accoglienza pastorale e differenze tra sacerdoti

Cosa fare quindi per fare in modo che le comunità cristiane e i pastori possano comunque accogliere con rispetto e delicatezza le persone con inclinazione omosessuale? Questo è il grande problema pastorale.

La Nota lascia a vescovi e sacerdoti la fatica di individuare “le modalità più adeguate, coerenti con l’insegnamento ecclesiale, per annunciare il Vangelo nella sua pienezza”.

Gli omosessuali, nello stesso tempo, “riconoscano la sincera vicinanza della Chiesa - che prega per loro, li accompagna, condivide il loro cammino di fede cristiana - e ne accolgano con sincera disponibilità gli insegnamenti”.

Non mancano differenze tra le posizioni concretamente assunte dai sacerdoti. Tra i religiosi c’è chi ammette che «la Chiesa è divisa».

In un’altra parrocchia il padre va dritto al punto: «Ogni prete ti direbbe una cosa diversa. Quello che ti dico io è: non decidono né i politici né i vescovi, siete tu e il tuo compagno davanti a Dio».

Un altro sacerdote accoglie il credente omosessuale con un sorriso bonario. «Non sei il primo. E nemmeno l’ultimo».

Spiega che si può essere omosessuali e cattolici. «Ce ne sono tanti. L’importante è non vivere l’omosessualità nel peccato».

Altri sacerdoti esprimono invece posizioni più tradizionaliste. Come quelle di un parroco di periferia: «L’omosessualità è depravazione».

La Chiesa che cambia ha il volto di un giovane sacerdote che scosta la grata, come ad abbattere qualsiasi barriera tra confessore e penitente. «Qui c’è chi alza muri e chi costruisce ponti, io scelgo i ponti. Non posso dire che l’amore sia solo quello tra uomo e donna perché so che non è così. La Chiesa è lenta, ma ci arriverà».

Le celebrazioni in Germania e il dibattito ecclesiale

Una nota con cui la Congregazione per la dottrina della fede intende porre un argine a una prassi diffusa soprattutto in alcune aree del Nord Europa, in particolar modo in Germania e Austria.

Tra gli altri, si erano espressi esplicitamente a favore della benedizione alle coppie omosessuali il vescovo di Limburg, Georg Batzing, che è anche presidente della Conferenza episcopale tedesca, e il vescovo di Magonza, Peter Kohlgraf.

Oggi, lunedì 10 maggio, centinaia di sacerdoti tedeschi hanno benedetto coppie dello stesso sesso legate da un’unione civile, andando contro un divieto imposto a marzo dalla Congregazione per la dottrina della fede, l’organo interno della Chiesa che dirime le questioni sulla dottrina cattolica.

Le benedizioni sono avvenute nel corso di un’iniziativa che ha avuto come motto #liebegewinnt, ovvero “l’amore vince”.

Nella nota della Congregazione si vietava ai sacerdoti cattolici di dare qualunque forma di benedizione a una coppia di persone dello stesso sesso sposata oppure legata da una unione civile.

La nota era stata particolarmente criticata in Germania, dove diversi leader della Chiesa cattolica si erano espressi in favore di una forma di benedizione per le coppie omosessuali.

Diversi vescovi tedeschi, tra cui quello della diocesi di Limburgo e presidente della Conferenza episcopale, Georg Bätzing, avevano criticato apertamente la nota della Congregazione, e oltre 200 teologi avevano firmato un documento in cui dicevano che la decisione della Chiesa cattolica «è caratterizzata da un’aria paternalistica di superiorità e discrimina le persone omosessuali e i loro progetti di vita».

A questo documento era seguita una petizione firmata da più di 700 sacerdoti e diaconi, oltre che da migliaia di funzionari laici della chiesa, in cui chiarivano che non si sarebbero rifiutati di benedire una coppia omosessuale, se fosse stato loro richiesto.

Le polemiche sulle benedizioni delle unioni omosessuali vanno lette in un contesto di grandi discussioni che vanno avanti da anni e che hanno come obiettivo una generale riforma della Chiesa cattolica tedesca.

La fine del sinodo è molto attesa per le riforme discusse, tra cui il tema delle unioni civili omosessuali e quello del celibato dei sacerdoti e del sacerdozio femminile.

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