La scrittura privata contenente una confessione stragiudiziale è lecita e può essere autenticata dal notaio, ma la sua efficacia dipende soprattutto dal contenuto della dichiarazione, dalla capacità del dichiarante, dal destinatario della confessione e dalla possibilità di provare in giudizio l’esistenza e la data del documento.
La confessione stragiudiziale fatta alla parte controinteressata o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale, mentre se è resa a un terzo o è contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice. L’autenticazione notarile non trasforma la scrittura in un atto processuale e non attribuisce automaticamente al contenuto il valore di piena prova legale, ma rende certa la provenienza della dichiarazione, l’identità del sottoscrittore e la data dell’atto.
La confessione nel sistema delle prove civili
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione, secondo la tesi prevalente, ha natura di atto giuridico in senso stretto e, quindi, di atto non negoziale, in quanto i suoi effetti si producono indipendentemente dalla volontà del dichiarante.
La confessione è una dichiarazione di scienza che acquista valore di prova legale laddove previsto dalla legge. Il legislatore ha ritenuto, infatti, che colui che dichiari come veri fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte sia da ritenere particolarmente attendibile e credibile, in quanto di regola avviene esattamente il contrario.
Oggetto della confessione possono essere solo fatti di causa, siano essi costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, anche se non è indispensabile che chi confessa ne abbia avuto percezione diretta, potendo averli appresi dalla narrazione di altri. La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi, la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito, e non già opinioni o giudizi.
Confessione e onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Il principio fondamentale è quello secondo cui actori incumbit probatio: chi afferma deve provare. La confessione può incidere su questo assetto perché attribuisce particolare forza probatoria alla dichiarazione della parte che ammette fatti sfavorevoli a sé e favorevoli all’altra parte.
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
Il contenuto dell’articolo 2735 del Codice civile
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge. La confessione stragiudiziale è, quindi, resa al di fuori del processo e l’articolo 2735 del Codice civile non richiede particolari formalità per il suo perfezionamento, fermo restando il limite relativo alla prova testimoniale.
| Forma o destinatario della confessione | Efficacia probatoria |
|---|---|
| Confessione stragiudiziale fatta alla parte | Stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale |
| Confessione stragiudiziale fatta al rappresentante della parte | Stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale |
| Confessione stragiudiziale fatta a un terzo | Libero apprezzamento del giudice |
| Confessione contenuta in un testamento | Libero apprezzamento del giudice |
| Confessione contenuta in scrittura privata autenticata | L’autenticazione prova sottoscrizione, identità e data, ma il valore del contenuto dipende dal destinatario |
Confessione giudiziale e confessione stragiudiziale
La confessione può essere giudiziale o stragiudiziale. Confessione giudiziale e confessione stragiudiziale differiscono, innanzitutto, sotto il profilo delle regole che ne disciplinano il perfezionamento.
Il perfezionamento della confessione giudiziale è regolato dalle norme di procedura civile. La confessione stragiudiziale è, invece, resa al di fuori del processo.
La confessione giudiziale fa piena prova contro colui che l'ha fatta. Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.
Mentre la confessione giudiziale, salvo casi particolari, fa piena prova legale dei fatti confessati, la confessione stragiudiziale costituisce piena prova legale solo se resa alla parte controinteressata o a chi la rappresenta.
Fatte salve queste differenze, confessione giudiziale e confessione stragiudiziale condividono una medesima natura. La confessione stragiudiziale ha identità di struttura rispetto alla confessione giudiziale.
Quando una dichiarazione integra una confessione
Al fine di stabilire se una dichiarazione resa al di fuori di un giudizio debba o no essere considerata confessione stragiudiziale, il giudice del merito deve, anzitutto, cercare se in essa siano riscontrabili gli elementi essenziali indicati dall’articolo 2730 del Codice civile.
Anche per la confessione stragiudiziale occorre che vi sia una dichiarazione esplicita della parte, o del suo rappresentante, in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. Non può, invece, essere considerata valida confessione stragiudiziale una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione.
La dichiarazione implicitamente o indirettamente ammissiva resta utilizzabile dal giudice solo quale elemento meramente presuntivo od indiziario. La confessione si differenzia, inoltre, dai comportamenti contra se, siano essi positivi o negativi, i quali possono assumere una particolare rilevanza nel processo.
Sono necessari un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole alla controparte, e un elemento oggettivo, che si ha qualora dall’ammissione del fatto obiettivo derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione.
La scrittura privata contenente una confessione
La scrittura privata può contenere una dichiarazione confessoria resa fuori dal processo. La confessione stragiudiziale non richiede particolari formalità, sicché può essere contenuta anche in una scrittura privata non autenticata.
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
La scrittura privata contenente una confessione deve essere distinta in due profili: da un lato, la prova della provenienza del documento e della sottoscrizione; dall’altro, l’efficacia probatoria della dichiarazione confessoria in relazione al destinatario.
Il fatto che la sottoscrizione sia autentica non significa, da solo, che il contenuto produca sempre piena prova legale contro ogni soggetto. La confessione contenuta nella scrittura privata autenticata avrà efficacia di piena prova legale solo se resa alla parte controinteressata o a chi la rappresenta.
Autenticazione notarile della scrittura privata
La Corte di Cassazione ha espressamente riconosciuto la piena liceità dell’autentica da parte del notaio delle sottoscrizioni apposte a una scrittura privata contenente una confessione stragiudiziale.
Non può ritenersi che vi sia alcuna violazione da parte del notaio delle norme che disciplinano l’assunzione delle prove in giudizio, posto che elemento essenziale della confessione stragiudiziale è quello di essere perfezionata al di fuori di un processo e al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni di legge che lo regolano.
La dichiarazione confessoria contenuta in una scrittura privata autenticata da notaio non costituisce un atto processuale. Anche nel caso in cui la dichiarazione fosse resa in vista di una sua possibile successiva utilizzazione in un processo, non per questo muterebbe la propria natura, trasformandosi in atto processuale insuscettibile di essere formato da un notaio.
L’autentica della sottoscrizione da parte del notaio non modifica in alcun modo la valenza probatoria del contenuto della dichiarazione confessoria, valenza probatoria che resta soggetta alle regole generali.
Che cosa prova l’autenticazione notarile
L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.
L’intervento del notaio è utile perché vale ad attribuire certezza al fatto che una dichiarazione è stata resa e all’identità personale del dichiarante. Colui che ha reso in un atto notarile una dichiarazione confessoria non potrà disconoscerne la paternità.
Il giudice sarà tenuto a considerare come accertato quanto il notaio attesta essere avvenuto alla sua presenza. L’autenticazione, quindi, rafforza la prova dell’esistenza della dichiarazione e della sua provenienza, ma non modifica il regime sostanziale previsto dall’articolo 2735 del Codice civile.
L’autenticazione notarile non rende la confessione automaticamente opponibile a ogni terzo e non fa sì che una confessione resa a un terzo diventi una confessione resa alla parte interessata.
Il notaio come destinatario della confessione
La confessione stragiudiziale resa al notaio non può, di per sé, considerarsi fatta al rappresentante della parte controinteressata, anche se si tratta del notaio cui, per solito, il destinatario della confessione si rivolge per la stipulazione dei propri atti.
Il notaio che autentica la sottoscrizione non diventa, per il solo fatto di ricevere la dichiarazione, rappresentante della parte cui la confessione potrebbe giovare. Occorre distinguere la funzione notarile di autenticazione dalla rappresentanza sostanziale del destinatario.
Per rappresentante del destinatario della confessione deve intendersi non soltanto chi ne abbia la rappresentanza legale, ma anche qualunque persona che, nei confronti del confidente, agisca nell’interesse della parte cui la confessione è diretta.
Atto pubblico notarile e scrittura privata autenticata
Le conclusioni relative alla scrittura privata autenticata devono valere anche per l’atto pubblico notarile. L’atto pubblico costituisce la forma primaria e ordinaria di atto notarile, forma che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l’intervento, salvo che risulti una loro diversa volontà.
Il notaio può, quindi, non solo autenticare le firme apposte a una dichiarazione confessoria redatta per scrittura privata, ma anche ricevere dichiarazioni confessorie mediante atto pubblico.
L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. Esso fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La capacità del dichiarante
L’articolo 2731 del Codice civile prevede che la confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono. La stessa norma dispone poi che la confessione resa dal rappresentante è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.
La confessione è equiparata a un atto di disposizione, sicché il rappresentante può compierla solo nei limiti in cui dispone del potere di vincolare il rappresentato.
Prima di ricevere una dichiarazione di carattere confessorio, il notaio dovrà accertarsi che il dichiarante abbia la necessaria capacità. Il genitore, non avendo il potere di disporre dei beni dei figli minori senza l’autorizzazione del giudice tutelare, non ha neppure il potere di confessare, senza tale autorizzazione, fatti dalla cui prova il diritto del figlio possa risultare pregiudicato.
La confessione resa da soggetto incapace ha solo valore di indizio che il giudice può liberamente valutare unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al processo.
La data della scrittura privata e l’opponibilità ai terzi
La data della scrittura privata non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui essa è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di chi l'ha sottoscritta, o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici, o dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
La data certa riguarda l’opponibilità temporale del documento ai terzi. Essa consente di dimostrare che la scrittura privata esisteva già in una determinata data e che non è stata formata o retrodatata successivamente.
| Fatto | Effetto sulla data |
|---|---|
| Registrazione della scrittura | La data diventa certa dal giorno della registrazione |
| Morte del sottoscrittore | La data diventa certa dal giorno della morte |
| Sopravvenuta impossibilità fisica del sottoscrittore | La data diventa certa dal giorno dell’impossibilità fisica |
| Riproduzione del contenuto in un atto pubblico | La data diventa certa dal giorno della riproduzione |
| Altro fatto certo | La data può essere opponibile se il fatto dimostra con certezza l’anteriorità del documento |
Data certa e scrittura privata autenticata
La scrittura privata autenticata dal notaio beneficia dell’attestazione della data in cui la sottoscrizione è stata apposta o autenticata. L’intervento del notaio vale a conferire certezza alla data in cui la confessione è stata perfezionata.
La certezza sulla data può avere grande rilievo soprattutto nel caso in cui sopravvenga una condizione di incapacità del dichiarante. È fondamentale poter dimostrare con certezza che la dichiarazione confessoria è stata resa in data anteriore rispetto alla sopravvenuta condizione di incapacità.
La certezza della data non deve essere confusa con l’efficacia confessoria del contenuto. La prima riguarda il momento di formazione del documento e la sua opponibilità temporale; la seconda dipende dalla presenza degli elementi della confessione e dal destinatario della dichiarazione.
Prova alternativa della data certa
L’assenza di un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto diverso dalla registrazione che sia idoneo a dimostrare l’anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
In un caso relativo a una scrittura privata preliminare di compravendita, i pagamenti quietanzati in calce al documento e l’estratto conto bancario attestante l’emissione di un assegno circolare e l’esecuzione di un bonifico, con perfetta corrispondenza con le date indicate nel preliminare, sono stati indicati come elementi potenzialmente idonei a conferire certezza alla data.
La regola secondo cui la data della scrittura privata non autenticata non è opponibile ai terzi, se non dal giorno della registrazione, non esclude quindi la prova di un fatto diverso che stabilisca in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
Opponibilità della data al rappresentato
L’articolo 2704 del Codice civile è volto a disciplinare l’opponibilità della data di scrittura privata ai terzi aventi causa e, pertanto, non trova applicazione nei rapporti tra le parti che hanno sottoscritto il documento, dovendosi considerare parte anche il rappresentante di uno dei contraenti.
Il rappresentato non diviene terzo rispetto al contratto stipulato a suo nome e per suo conto solo perché ne eccepisca la conclusione dopo la revoca della procura, e non può avvalersi dell’articolo 2704 del Codice civile al fine di riversare sulle altre parti l’onere di provare che il contratto si è perfezionato nella data indicata e prima della revoca o della perdita dei poteri rappresentativi.
La società a nome della quale sia stata sottoscritta una scrittura che neghi l’opponibilità del documento nei suoi confronti, sostenendo che è stato redatto in data successiva a quella che figura apposta e quando il sottoscrittore era decaduto dalla carica di amministratore, è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta rimanendo, in difetto, vincolata dalla predetta indicazione.
Confessione resa a una parte o a un rappresentante
Solo la confessione stragiudiziale fatta alla parte controinteressata o a chi la rappresenta ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale.
Essa è dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l’ha resa, alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria, sia nei confronti del giudice che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova né accertare diversamente il fatto confessato.
La confessione resa alla parte produce quindi un vincolo particolarmente intenso. Tuttavia, il valore di prova legale presuppone che la dichiarazione riguardi fatti obiettivi, sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte, e che provenga da un soggetto capace di disporre del diritto cui i fatti si riferiscono.
Confessione resa a un terzo
Se la confessione stragiudiziale è resa a un terzo, non ha efficacia di prova legale e il suo contenuto è liberamente apprezzato dal giudice. Al giudice compete stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio.
La confessione stragiudiziale fatta a un terzo, pur non avendo valore di prova legale, può comunque fondare una decisione giudiziale anche in assenza di altre prove a supporto.
La confessione stragiudiziale resa a un terzo ha, sotto il profilo oggettivo, la stessa struttura della confessione giudiziale e della confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta. È prova diretta perché rivela direttamente il fatto posto a fondamento della domanda o dell’eccezione.
Non si tratta di un mero indizio, idoneo unicamente a fondare una presunzione o a integrare una prova manchevole, ma di un vero mezzo di prova sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al suo libero apprezzamento.
Il giudice di merito può, nell’esercizio di un potere discrezionale, elevare al grado di piena prova anche la confessione stragiudiziale resa a un terzo o contenuta in un testamento, ritenendola prevalente rispetto alle altre prove offerte o acquisite in causa.
Confessione contenuta in un testamento
La confessione contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice. Il testamento non attribuisce automaticamente alla dichiarazione confessoria il valore di piena prova legale previsto per la confessione resa alla parte o al suo rappresentante.
Il giudice può comunque attribuire alla dichiarazione una rilevante efficacia dimostrativa, anche in assenza di ulteriori prove, purché la valutazione sia adeguatamente motivata.
Confessione e scrittura privata non autenticata
Una confessione può essere contenuta anche in una scrittura privata non autenticata. In questo caso, chi intende farla valere deve dimostrare l’esistenza della dichiarazione, la provenienza dal dichiarante, il suo contenuto e, quando rilevante, la data di formazione.
La scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni quando il soggetto contro il quale è prodotta riconosce la sottoscrizione oppure quando questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Se la sottoscrizione viene disconosciuta, la parte interessata deve seguire le regole relative alla verificazione. L’autenticazione notarile riduce il rischio di contestazioni sulla provenienza, ma non elimina la necessità di verificare se la dichiarazione possieda i requisiti sostanziali della confessione.
Confessione e dichiarazioni negoziali
Spesso le dichiarazioni di carattere confessorio contenute negli atti notarili sono relative o collegate a disposizioni di natura negoziale. Occorre, tuttavia, distinguere il piano volitivo da quello ricognitivo.
Le Sezioni Unite hanno affermato che sono necessari un elemento soggettivo e un elemento oggettivo per qualificare una dichiarazione come confessione. Una dichiarazione che si collochi sul piano volitivo, anziché su quello ricognitivo, può non avere valenza confessoria.
Un accordo con cui una parte si impegni a far acquistare all’altra un immobile, per effetto di una sentenza dichiarativa di usucapione o per contratto, è stato ritenuto neutro ai fini della prova del possesso protratto per il tempo utile all’usucapione.
Tale accordo non solo può presentare aspetti di incompatibilità logica fra un pattuito trasferimento a titolo derivativo e un dedotto pregresso acquisto a titolo originario, ma può essere collocato sul piano volitivo, anziché su quello ricognitivo.
Confessione e quietanza
La quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall’opposta confessione giudiziale del debitore che ammetta, nell’interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata.
La disciplina che limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni non limita la prova per confessione.
Confessione e consulente tecnico d’ufficio
Alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al consulente tecnico d’ufficio non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria riconosciuta alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo.
Tali dichiarazioni non hanno efficacia di piena prova, ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice.
Confessione e pluralità di parti
La confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente.
Il confitente non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri distinti soggetti del rapporto processuale. Il giudice può apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, ma tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.
La confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti degli altri, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia motivata.
La confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo ha valore di piena prova solo nei confronti del medesimo confidente, mentre è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi degli altri soggetti.
Il caso del conducente, del proprietario e dell’assicuratore
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, cosiddetto C.I.D., è opponibile all’assicuratore e può generare la presunzione prevista dalla legge soltanto se resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario.
La dichiarazione resa dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo non produce invece lo stesso effetto nei confronti del proprietario e dell’assicuratore, poiché il conducente è solo litisconsorte facoltativo.
La confessione giudiziale del conducente forma piena prova nei suoi confronti circa i fatti sfavorevoli da lui riferiti, mentre è liberamente apprezzabile nei confronti del proprietario e dell’assicuratore.
Confessione e prova testimoniale
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge. Il limite riguarda il mezzo utilizzato per dimostrare l’avvenuta confessione.
La disciplina della prova testimoniale stabilisce che la prova per testimoni non è ammessa nei contratti che eccedono il valore di 2,58 euro, salvo che il giudice lo consenta tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Gli articoli 2722-2726 del Codice civile disciplinano i rapporti tra prova scritta e prova testimoniale, compresi i patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, i patti posteriori alla formazione del documento, le eccezioni al divieto della prova testimoniale, gli atti per i quali è richiesta la prova per iscritto e la prova del pagamento e della remissione.
Confessione e simulazione
In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, contratto che esige la forma scritta ad substantiam, la mancanza della controdichiarazione osta all’ammissibilità dell’interrogatorio formale quando sia rivolto a dimostrare la simulazione soggettiva relativa.
La confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti, non può supplire al difetto dell’atto scritto necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto.
Quando l’interrogatorio formale è diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, esso è ammissibile anche tra i contraenti, perché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita.
La confessione negli atti processuali
Le ammissioni contenute nella comparsa di risposta, così come in uno degli atti processuali di parte, possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea.
È tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell’atto.
La mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce non è sufficiente, perché la procura costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato.
Le enunciazioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo non possono legittimamente considerarsi dichiarazioni sfavorevoli alla parte stessa quando il ricorso non sia stato sottoscritto dalla parte.
Interrogatorio formale e confessione
L’interrogatorio formale è il mezzo istruttorio previsto per provocare la confessione della parte cui è rivolto. Esso va distinto dall’interrogatorio non formale o libero.
L’interrogatorio formale è provocato mediante richiesta di parte e previa valutazione di ammissibilità e rilevanza del giudice. Esso viene assunto dal giudice su istanza della parte avversa a quella che lo deve prestare e avviene nel corso del processo.
Poiché ha natura di prova costituenda, all’interrogatorio formale si applicano tutte le regole sulla richiesta, ammissione e assunzione dei mezzi di prova.
L’interrogatorio libero delle parti è diretto a consentire la conoscenza della questione da parte del giudice e a favorire il tentativo di conciliazione delle parti. Le domande dell’interrogatorio formale vengono poste dalle parti e presentate preventivamente per iscritto nei capitoli, mentre nell’interrogatorio libero vengono formulate dal giudice.
Confessione spontanea in giudizio
La confessione giudiziale spontanea è quella contenuta in qualsiasi atto processuale che la parte abbia firmato personalmente. La dichiarazione deve rendere riconoscibili la provenienza dalla parte e la consapevolezza delle affermazioni sfavorevoli.
Le dichiarazioni rese dall’imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile.
La confessione giudiziale ricorre soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all’interno del giudizio civile medesimo.
Inscindibilità della confessione
Quando alla confessione siano aggiunte ulteriori dichiarazioni, opera il principio di inscindibilità. La mancata contestazione della controparte comporta l’esonero del dichiarante dall’onere di provare i fatti aggiunti.
In tal caso la dichiarazione assume valore di prova legale nel suo complesso. Quando, invece, la controparte contesta le dichiarazioni aggiunte, il confitente ha l’onere di provare i fatti ulteriori.
In difetto di tale prova, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni aggiunte è affidata al giudice.
Confessione e valutazione del giudice
Il valore di prova legale della confessione, quale vincolo per il giudice alla verità dei fatti che ne formano oggetto, non implica anche il dovere di considerarli sicuramente rilevanti e decisivi al fine di determinare il convincimento.
Il convincimento del giudice può formarsi in base a tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio. La confessione vincola il giudice quanto alla verità del fatto confessato nei limiti previsti dalla legge, ma non stabilisce automaticamente la rilevanza giuridica del fatto né determina necessariamente l’accoglimento della domanda.
Elementi da verificare in una scrittura privata confessoria
- La dichiarazione deve riguardare fatti obiettivi e non semplici opinioni o giudizi.
- I fatti devono essere sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte.
- La dichiarazione deve essere esplicita e non soltanto implicitamente ammissiva.
- Il dichiarante deve essere capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono.
- La confessione resa dal rappresentante deve rientrare nei limiti e nei modi in cui il rappresentante può vincolare il rappresentato.
- Deve essere individuato il destinatario della confessione.
- La confessione resa alla parte o al suo rappresentante può avere efficacia di piena prova legale.
- La confessione resa a un terzo o contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice.
- La provenienza della scrittura deve essere riconosciuta, legalmente considerata come riconosciuta oppure dimostrata mediante verificazione.
- Quando la data è rilevante nei confronti dei terzi, deve essere dimostrata la data certa secondo l’articolo 2704 del Codice civile.
- L’autenticazione notarile rafforza la prova della sottoscrizione, dell’identità del dichiarante e della data, ma non modifica il destinatario della confessione.
Distinzione tra autenticità, data certa ed efficacia confessoria
Autenticità della sottoscrizione, data certa ed efficacia confessoria sono profili distinti. L’autenticità riguarda la provenienza della dichiarazione; la data certa riguarda il momento in cui il documento è stato formato; l’efficacia confessoria riguarda il valore della dichiarazione sui fatti oggetto di causa.
Una scrittura privata può avere una sottoscrizione autenticata ma contenere una dichiarazione che non integra una confessione, perché manca l’ammissione di un fatto obiettivo sfavorevole al dichiarante.
Una scrittura privata può contenere una confessione valida ma avere una data non opponibile ai terzi, quando non ricorra una delle situazioni previste dall’articolo 2704 del Codice civile o non sia dimostrato un fatto alternativo idoneo a stabilire con certezza l’anteriorità del documento.
Una confessione può essere resa a un terzo e, pur essendo liberamente apprezzabile, costituire un mezzo di prova diretto sul quale il giudice può fondare anche autonomamente il proprio convincimento.
Effetti pratici dell’atto notarile
L’atto notarile è particolarmente utile quando occorre prevenire contestazioni sulla provenienza della dichiarazione, sull’identità del dichiarante e sul momento in cui la dichiarazione è stata resa.
La scrittura privata autenticata non è un atto processuale e non costituisce un atto di istruzione preventiva. Gli atti di istruzione preventiva hanno una disciplina specifica dettata dal codice di procedura civile e hanno, per definizione, natura e funzione processuale, diverse nelle forme, nel contenuto e nell’efficacia probatoria da quelle proprie di una confessione stragiudiziale.
La dichiarazione può essere predisposta anche in vista di una sua possibile successiva utilizzazione in un processo, senza per questo trasformarsi in un atto processuale. La sua natura resta quella di confessione stragiudiziale, soggetta alle regole dell’articolo 2735 del Codice civile.

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