La legge è uguale per tutti e il crocifisso nei luoghi pubblici

La presenza del crocifisso nei luoghi pubblici italiani, soprattutto nelle scuole e nelle aule giudiziarie, è una questione controversa perché coinvolge il principio di laicità dello Stato, l’eguaglianza delle confessioni religiose, la libertà di coscienza e il significato storico-culturale del simbolo.

In Italia il crocifisso continua a essere considerato legittimamente esponibile nelle aule scolastiche, ma la sua presenza non deriva da una legge della Repubblica che lo imponga in modo generale: trova invece fondamento in disposizioni regolamentari risalenti al 1924 e al 1928, la cui persistente vigenza è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato. La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza del 18 marzo 2011, ha stabilito che l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non costituisce, di per sé, indottrinamento e non viola i diritti garantiti dalla Convenzione.

Il significato della questione: laicità, uguaglianza e libertà religiosa

Quella della presenza del crocifisso nei luoghi pubblici in Italia è una questione che divide cattolici e laici da decenni. Il dibattito si accende soprattutto quando la discussione riguarda le scuole.

Nelle scuole, nelle aule di tribunale, negli ospedali troviamo spesso esposto il crocifisso cattolico. Con alcune disposizioni emanate in piena era fascista tra il 1924 e il 1928 (regi decreti e, nel caso dei tribunali, addirittura una circolare ministeriale), la presenza del crocifisso ha trovato una base giuridica che le successive novità legislative non hanno scalfito, nonostante la Costituzione del 1948 statuisca l’eguaglianza delle religioni di fronte alla legge e nonostante diverse sentenze della Corte Costituzionale riaffermanti la laicità dello Stato e la supremazia dei principi costituzionali su altre norme e leggi.

Il problema nasce dal rapporto tra l’esposizione esclusiva di un simbolo cattolico e il principio secondo cui tutte le confessioni religiose devono essere trattate in condizioni di uguaglianza. Nel ricorso presentato davanti al Tar del Veneto si sosteneva che la presenza del crocifisso violasse la «parità che deve essere garantita a tutte le religioni e a tutte le credenze, anche a-religiose».

In uno Stato laico, nella piena attuazione di una costituzione che non prevede religioni di Stato, la presenza di simboli costituisce un’inammissibile privilegio per la religione cattolica. Essendo chiaramente assurdo concepire la presenza dei simboli di tutte le religioni (visto il loro gran numero), l’unica strada da percorrere è la rimozione dei crocifissi dagli edifici pubblici.

Perché il crocifisso è presente negli edifici pubblici

Il ministero dell’Istruzione, costituitosi nel giudizio, sottolinea però che l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è prevista da disposizioni regolamentari contenute in due regi decreti: uno del 1924 e l’altro del 1928. Queste norme, anche se molto lontane nel tempo, sarebbero tuttora in vigore, come confermato dal parere reso dal Consiglio di Stato nel 1988.

Diverse richieste di rimozione formulate negli ultimi anni sono state invariabilmente cassate proprio in base alla mancata esplicita abrogazione delle norme del ventennio (parere del Consiglio di Stato sull’esposizione del crocefisso nelle scuole).

Anche in questo caso l’esposizione viene motivata, tra l’altro, con l’assurda tesi che il crocifisso sia parte del patrimonio storico-culturale italiano (ma non certamente l’unica, e in ogni caso l’unica ad avere questo privilegio).

Due anni prima, la Corte costituzionale non era entrata nel merito, in quanto l’affissione del crocifisso nelle scuole non è previsto da una legge, ma da due regolamenti del 1924 e del 1927 sugli arredi scolastici (su cui la Consulta non è tenuta a sindacare).

Il caso di Abano Terme

La vicenda giudiziaria da cui è iniziato tutto, e che è durata quasi 9 anni, è partita dall’istituto Vittorino da Feltre, una scuola di Abano Terme, nel padovano.

Il 27 maggio 2002 il Consiglio di Istituto della scuola respinge il ricorso della famiglia di due alunne e decide che possono essere lasciati esposti negli ambienti scolastici i simboli religiosi, in particolare il crocifisso, unico simbolo esposto.

Ma la madre delle due alunne non ci sta: impugna la decisione davanti al Tar del Veneto. Nel ricorso si sostiene che la decisione del Consiglio di Istituto sarebbe in violazione del principio supremo di laicità dello Stato, che impedirebbe l’esposizione del crocifisso e di altri simboli religiosi nelle aule scolastiche perché violerebbe la «parità che deve essere garantita a tutte le religioni e a tutte le credenze, anche a-religiose».

Scuola italiana con crocifisso in aula

Il ruolo della Corte costituzionale

Il Tar, a sua volta, conclude che le norme sono tuttora in vigore. Rimette però gli atti alla Corte costituzionale.

La norma che prescrive l’obbligo di esposizione del crocifisso, come scrivono i giudici, sembra delineare «una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni, attribuendole una posizione di privilegio». Sarebbe quindi in contrasto con il principio di laicità dello Stato.

La Consulta però dichiara inammissibile il ricorso: le norme sul crocifisso sono «norme regolamentari», prive «di forza di legge» e su di esse «non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale».

Gli atti tornano quindi al Tar. Il pronunciamento della Consulta è alfine giunto il 15 dicembre 2004 (ordinanza n. 389) accompagnato dai toni trionfalistici di molti media, che non hanno capito - o fatto finta di non capire - il significato dell’ordinanza emessa: la maggioranza dei mezzi di comunicazione hanno inteso far passare il messaggio che “il crocifisso deve rimanere dov’è”, laddove invece la Consulta ha stabilito semplicemente che la questione non la riguarda, in quanto non esiste alcuna legge che imponga la presenza di crocifissi nei luoghi pubblici.

La materia è disciplinata da regolamenti, che non sono di competenza della Corte costituzionale bensì dei tribunali ordinari o amministrativi (TAR).

La decisione del Tar sul crocifisso

Nel 2005, il Tar rigetta il ricorso della madre delle due alunne.

La sentenza si conclude con queste considerazioni: il crocifisso, «inteso come simbolo di una particolare storia, cultura ed identità nazionale (.), oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità (.), può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato».

Il Tar, con un’incredibile sentenza, ha successivamente stabilito che il crocifisso rappresenta «un simbolo laico»: e tale sentenza è stata, ancora più incredibilmente, confermata dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato chiude poi la parte italiana della vicenda con il rigetto definitivo del ricorso della madre delle due alunne. Il crocifisso - scrivono i giudici - non va rimosso dalle aule scolastiche perché ha «una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni».

Il Consiglio di Stato e il patrimonio dei valori civili

La prima sentenza di peso, rispetto alla presenza del crocifisso nelle scuole, è arrivata dal Consiglio di Stato, con la decisione 556 del 13 febbraio 2006.

I giudici di Palazzo Spada hanno infatti respinto il ricorso di una cittadina finlandese che chiedeva la rimozione del crocifisso nelle aule della scuola media di Abano Terme (Padova), frequentate dai figli.

In un parere di 19 pagine, il Consiglio di Stato afferma che il crocifisso deve restare nelle aule scolastiche in quanto «simbolo idoneo a esprimere l’elevato fondamento di valori civili» (come rispetto o tolleranza) che «delineano la laicità nell’attuale ordinamento».

OrganoDataPosizione sul crocifisso
Consiglio di Istituto27 maggio 2002Conferma la possibilità di lasciare esposti i simboli religiosi
Corte costituzionale15 dicembre 2004Dichiara inammissibile il ricorso perché la materia è regolata da norme prive di forza di legge
Tar del Veneto2005Respinge il ricorso e considera legittima l’esposizione
Consiglio di Stato13 febbraio 2006Riconosce il crocifisso come simbolo di valori civili e di laicità
Corte europea dei diritti dell’uomo3 novembre 2009Ritiene inizialmente violati la libertà religiosa e il diritto dei genitori all’educazione
Grande Camera della Corte europea18 marzo 2011Ribalta la prima decisione e considera legittima l’esposizione
Sezioni unite civili della Cassazione9 settembre 2021Annullano con rinvio la decisione disciplinare riguardante un docente che rimuoveva il crocifisso

La questione davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Passano quattro anni e il 3 novembre 2009 la Corte europea per i diritti dell’uomo boccia l’Italia: il crocifisso appeso nelle aule scolastiche, per la Corte, è violazione della libertà dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni.

La prima sentenza fu emessa il 3 novembre 2009 a seguito del ricorso presentato nel 2006 da una cittadina italiana di origine finlandese, che contestava la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche in Italia.

La corte aveva affermato che la presenza del Crocifisso violava l’articolo 2 del protocollo n. 1 (diritto all’Istruzione) e dell’art. 9 (diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.

Il governo italiano, però, fa ricorso. Nel gennaio 2010 il Governo italiano presentò ricorso in appello e l’esame della questione fu affidato alla “Grande Chambre”.

La Corte europea decide di affidare la soluzione del caso alla Grande Camera che, con la sentenza del 18 marzo 2011, ribalta il verdetto della Corte e dice definitivamente sì all’Italia, ritenendo che l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e negli altri luoghi pubblici non possa essere considerato un elemento di «indottrinamento», perciò non comporta una violazione dei diritti umani.

La Grande Camera si è pronunciata definitivamente il 18 marzo 2011, ‘assolvendo’ l’Italia: ogni paese è autonomo in materia religiosa, ha sostenuto la Corte, e il crocifisso sarebbe comunque soltanto un simbolo «passivo».

«Le autorità - dice la Grande Camera - hanno agito nei limiti della discrezionalità di cui dispone l’Italia nel quadro dei suoi obblighi di rispettare, nell’esercizio delle funzioni che assume nell’ambito dell’educazione e dell’insegnamento, il diritto dei genitori di garantire l’istruzione conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche».

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, con una sentenza storica, si è espressa contro la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche. La decisione è stata tuttavia appellata dal governo italiano, e la Grande Chambre della Corte si è pronunciata definitivamente il 18 marzo 2011, ‘assolvendo’ l’Italia: ogni paese è autonomo in materia religiosa, ha sostenuto la Corte, e il crocifisso sarebbe comunque soltanto un simbolo «passivo».

La laicità secondo la giurisprudenza italiana

Il 9 settembre 2021 le Sezioni unite civili della Cassazione hanno annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte d’appello di Perugia, sei anni prima, aveva confermato la legittimità della sanzione disciplinare inflitta al docente di un istituto professionale per aver sistematicamente rimosso il crocifisso durante le proprie lezioni, in violazione di una delibera del Consiglio di classe e delle conformi disposizioni del dirigente scolastico.

La pronuncia restituisce attualità alla questione dell’ammissibilità dei simboli religiosi negli edifici pubblici, a dieci anni dalla seconda sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi.

Rispetto all’ordinanza di rimessione, la pronuncia in esame mostra una maggiore sensibilità per il fattore religioso. Anzitutto, essa interpreta evolutivamente il regio decreto n. 965/1924, che testualmente prevede l’esposizione del crocifisso negli «Istituti di istruzione media», riconoscendone l’applicabilità alle odierne scuole secondarie di II grado (§ 11.2).

In secondo luogo, a differenza di quanto prospettato dalla Sezione Lavoro, il Collegio esclude che il crocifisso leda la libertà d’insegnamento e di religione dei docenti, osservando che la relativa ostensione non esprime alcun «vincolo conformativo» sui contenuti delle lezioni (§ 28.1, VIII cpv.), né obbliga a prestarvi considerazione (§ 28.3).

Per altro verso, il carattere «essenzialmente passivo» del simbolo, già affermato dalla Corte edu con riferimento agli studenti (Lautsi II, § 72), renderebbe lo stesso compatibile con la libertà di coscienza degli operatori scolastici non credenti (§ 14.4, IV cpv.).

Tali enunciati appaiono senz’altro condivisibili, così come i richiami alla costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. concorrono a delineare un modello di laicità che è stata definita «positiva», perché intesa «non come indifferenza dello Stato di fronte all’esperienza religiosa», bensì come neutralità ed imparzialità di esso verso ciascuna confessione, a tutela del «pluralismo» e della «massima espansione della libertà di tutti».

Il principio di accomodamento ragionevole

Meno condivisibile appare, invece, il merito della decisione, secondo la quale le disposizioni sull’ostensione del crocifisso sarebbero compatibili con i principi costituzionali di laicità e di non discriminazione solo se interpretate nel senso di lasciare ciascuna comunità scolastica libera di procedervi, oppure no.

In caso di divergenze, inoltre, sarebbe compito del dirigente adottare un «accomodamento ragionevole».

La tesi appena richiamata suscita perplessità sotto molteplici profili. In primo luogo, essa non sembra del tutto fedele alle premesse.

E infatti, se si assume che il crocifisso sia un simbolo passivo ed inidoneo ad ingenerare un’indebita «compenetrazione» tra Cattolicesimo e insegnamento, e che ciò valga sia per gli studenti che per il personale scolastico, non si comprende nella percezione di quali soggetti, logicamente distinti da questi, potrebbe concretamente configurarsi l’asserita compromissione della laicità.

Lo stesso si dica della possibilità di ravvisare una discriminazione giuridicamente rilevante, malgrado l’acclarata non lesività del fattore (il crocifisso, appunto) che ne sarebbe la causa.

In terzo luogo, la pronuncia tende a trasporre nell’ordinamento italiano schemi giuridici ad esso estranei, in difetto di solidi appigli normativi.

È vero, infatti, che la Corte non esclude del tutto l’ostensione del crocifisso, come farebbero, invece, i Giudici d’Oltralpe, ma è, altresì, vero che essa ne subordina stabilità ed effettività al raggiungimento di un accordo tra tutti i membri della comunità scolastica, con risvolti pratici non troppo lontani - sembra - da ciò che si verificherebbe se il simbolo fosse espressamente vietato.

Si pensi p. es. allo spostamento del simbolo su pareti laterali e meno visibili, ovvero alla sua rimozione durante tutte le lezioni tenute da docenti non cristiani, che le stesse Sezioni Unite si spingono a ipotizzare (§ 22).

La libertà di insegnamento e la libertà di coscienza

La questione non riguarda soltanto gli studenti e le loro famiglie, ma anche gli insegnanti e il personale scolastico.

La Corte ha escluso che il crocifisso imponga un orientamento ai contenuti delle lezioni o obblighi il docente a trattare il simbolo come oggetto dell’insegnamento. In questa prospettiva, la sua esposizione non costituirebbe un vincolo conformativo sulla libertà di insegnamento.

Il carattere «essenzialmente passivo» del simbolo renderebbe inoltre compatibile la sua presenza con la libertà di coscienza degli operatori scolastici non credenti.

La controversia sul crocifisso si è arricchita di un nuovo caso quando un docente ha sistematicamente rimosso il simbolo durante le proprie lezioni, in violazione di una delibera del Consiglio di classe e delle conformi disposizioni del dirigente scolastico.

Il significato storico, culturale e religioso del crocifisso

La principale argomentazione a favore della presenza del crocifisso consiste nella sua interpretazione non esclusivamente religiosa, ma anche storica, culturale e civile.

Il Consiglio di Stato afferma che il crocifisso è un simbolo idoneo a esprimere valori civili come il rispetto e la tolleranza, valori che delineano la laicità dell’ordinamento contemporaneo.

La figura del Cristo sulle pareti degli istituti scolastici italiani ha una portata identitaria e, come riconosciuto sia dalla Corte edu (Lautsi II, § 68) che dal Consiglio di Stato (parere n. 63/1988), rientra nel «patrimonio storico» della Nazione; patrimonio che, com’è noto, il Costituente ha voluto espressamente tutelare, all’art. 9 Cost.

Invero, deve convenirsi con la sentenza in commento sul fatto che il principio di laicità impedisce di elevare la croce a simbolo della Repubblica (§ 11.9), ma le stesse Sezioni Unite sembrano riconoscere che essa riveste un certo rilievo sul piano metagiuridico, ossia storico e culturale (§ 29).

Potrebbe obiettarsi che la croce ha, comunque, un significato intrinsecamente religioso. Ciò è vero ma, lungi dal minarne la legittimità, in tutte le scuole a maggioranza cristiana tende, piuttosto, a rafforzarla, stante la libertà di manifestare la propria fede sancita dall’art. 19 Cost.

In tale prospettiva si profila, tutt’al più, la necessità di tener conto degli orientamenti spirituali di eventuali minoranze, alle quali dovrà, pertanto, consentirsi l’affissione “anche” dei relativi simboli, compresi quelli riconducibili ad ateismo e agnosticismo.

La posizione della Chiesa cattolica

Stupore e sconcerto, tra i vescovi italiani, per la polemica sul crocifisso fuori dalle aule, sollevata dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fieramonti.

«Spiace che si ritorni, con una certa periodicità, su questo tema - dice il segretario della Cei monsignor Stefano Russo - cui peraltro hanno già risposto due pronunciamenti del Consiglio di Stato, una sentenza della Corte Costituzionale e una della Grand Chambre della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo».

Sentenze che hanno dato «una lettura positiva e non restrittiva della laicità: non è un simbolo discriminatorio, ma richiama valori civilmente rilevanti» che «racchiude completamente: tolleranza, pace, condivisione e accoglienza appartengono non solo alla fede, ma costituiscono attraverso questo simbolo un segno identitario della nostra cultura intrisa di Cristianesimo».

Dunque il crocifisso nelle scuole ha «una funzione simbolica, altamente educativa, a prescindere dalla religione professata da docenti e alunni».

Il vescovo di Fabriano ricorda anche che «qualcuno usa questo segno di comunione in modo divisivo, spero che si rifletta su ciò che è stato detto in modo avventato. Ora abbiamo bisogno di questi simboli. Il crocifisso non fa male e non offende nessuno. È un segno positivo».

Il cardinale Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli invita «a non imporre ad altri ciò che ognuno pensa che sia unico».

E aggiunge: «Il crocifisso non è solo una questione individuale. Tutta la cultura, la tradizione che abbiamo nella vita sociale e civile, non è forse influenzata dalla visione del Vangelo?».

Lapidario monsignor Giovanni d’Ercole, vescovo di Ascoli Piceno e segretario della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali: «Dall’uscita del ministro sgorga una ignoranza culturale che dispiace vedere in rappresentanti della Repubblica. Evidentemente non conosce la validità di questo simbolo, al di là di quello che pensano i cristiani. Il crocifisso, oltre ad essere un simbolo religioso, è un simbolo 'laico' di estrema importanza. Davanti all’ennesima polemica laicista in realtà bisognerebbe solo osservare silenzio».

E ricorda le parole di un Imam incontrato ad un dibattito: «Disse: 'Ma perché volete togliere il crocifisso? Sarebbe la perdita totale della vostra religiosità e dei valori culturali'».

«Un’inutile polemica», concorda monsignor Michele Pennisi. Per l’arcivescovo di Monreale «c’è il rischio che questo simbolo universale di fraternità venga strumentalizzato a livello politico e diventi un segno divisivo».

Ma il crocifisso è diventato un fenomeno di cultura e di civiltà e ha reso la nostra società più capace di comprensione, accoglienza, perdono. Il crocifisso non può essere strappato, prima che dalle mura di scuole o edifici pubblici, dal nostro cuore.

La critica alla presenza esclusiva del crocifisso

La posizione contraria all’esposizione del crocifisso negli edifici pubblici si fonda soprattutto sul carattere esclusivo del simbolo.

In uno Stato laico, nella piena attuazione di una costituzione che non prevede religioni di Stato, la presenza di simboli costituisce un’inammissibile privilegio per la religione cattolica.

Essendo chiaramente assurdo concepire la presenza dei simboli di tutte le religioni (visto il loro gran numero), l’unica strada da percorrere è la rimozione dei crocifissi dagli edifici pubblici.

La presenza nei tribunali è poi ancora più inconcepibile, in quanto abbinata al motto La legge è uguale per tutti: come può sentirsi giudicato serenamente un cittadino islamico, in un’aula in cui una religione (e di conseguenza i suoi fedeli) sono considerati più “uguali” degli altri?

Senza contare che, per gli stessi cattolici, la crocifissione di Gesù rappresenta un’ingiustizia.

Il motto «La legge è uguale per tutti» nelle aule di tribunale

Il rapporto tra il crocifisso e il motto «La legge è uguale per tutti» rende particolarmente delicata la questione nelle aule giudiziarie.

Il motto richiama l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, mentre il crocifisso può essere percepito come l’esposizione privilegiata di una specifica tradizione religiosa.

La presenza nei tribunali è poi ancora più inconcepibile, in quanto abbinata al motto La legge è uguale per tutti: come può sentirsi giudicato serenamente un cittadino islamico, in un’aula in cui una religione (e di conseguenza i suoi fedeli) sono considerati più “uguali” degli altri?

La questione dei simboli religiosi nei tribunali non coincide automaticamente con quella relativa alle scuole. Il contesto giudiziario coinvolge infatti l’imparzialità dell’autorità pubblica e la fiducia delle parti nel giudice.

La Cassazione e i simboli religiosi nelle aule giudiziarie

La Cassazione ha emesso oggi una sentenza con la quale si è espressa sulla questione dei simboli religiosi da esporre nelle aule dei tribunali ed ha stabilito che «è necessaria una scelta discrezionale del legislatore, che allo stato non sussiste, riguardo la possibilità di esporre simboli religiosi che non siano i crocifissi».

La pronuncia sottolinea quindi la necessità di una scelta legislativa quando si tratti di disciplinare l’esposizione di simboli religiosi diversi dal crocifisso.

La questione giudiziaria è stata inoltre collegata alla vicenda del magistrato che si rifiutava di svolgere il suo lavoro in aule dove fosse esposto il Crocifisso.

Il giudice Tosti e la contestazione nelle aule di giustizia

Nel frattempo, la controversia sul crocifisso si è arricchita di un nuovo caso. Il giudice Luigi Tosti, del tribunale di Camerino (MC), stanco di chiederne la rimozione dalle aule di giustizia, ha deciso di affiggere il simbolo dell’UAAR accanto al crocifisso.

La vicenda, oltre ad assumere un’importanza nazionale, si è successivamente colorata di giallo a causa di un’ispezione ordinata dal ministro della Giustizia Castelli.

In seguito il giudice si è rifiutato di tenere udienza in presenza del crocifisso.

Nella sezione Scrocifiggiamo l’Italia sono pubblicati alcuni documenti inerenti anche questo caso (conclusosi con l’assoluzione del giudice, radiato però dalla magistratura) e altri ancora, spesso promossi con il sostegno dell’UAAR.

Le iniziative per la rimozione dei crocifissi

Un importante risultato è stato ottenuto dall’iniziativa personale di uno scrutatore elettorale, Marcello Montagnana, socio UAAR scomparso nel 2004, che nel 1994 rifiutò l’incarico in nome della laicità dello Stato, a causa della presenza del crocifisso nel seggio.

Montagnana è stato una prima volta condannato dal Pretore di Cuneo (400 mila lire di multa), poi assolto in Appello: sentenza annullata dalla Cassazione con rinvio alla Corte di Appello, che questa volta confermava la sentenza del Pretore.

L’iter si è definitivamente chiuso il primo marzo 2000 con una nuova sentenza della quarta sezione penale della Cassazione: annullamento definitivo della condanna senza rinvio.

Grazie alla sua battaglia un primo importante passo verso la rimozione dei simboli religiosi è stato compiuto: la nostra campagna «Scrocifiggiamo l’Italia!» ne è la naturale prosecuzione e, non a caso, è stata avviata col contributo dello stesso Montagnana.

Oltre che a sensibilizzare in vario modo sul problema, l’UAAR ha presentato ben tre ricorsi al TAR: contro un consiglio d’Istituto, contro il ministro dell’Interno e contro quello dell’Istruzione.

Nel frattempo, la questione ha assunto dimensione nazionale dopo l’ordinanza di rimozione emanata dal Tribunale dell’Aquila in seguito a un ricorso presentato da Adel Smith.

L’uso politico del crocifisso

In passato vi sono state diverse interrogazioni parlamentari, presentate chiedendo lumi sulla presenza del crocifisso.

Nel 1996 vi fu un’interrogazione parlamentare dei senatori Mele, de Zulueta e Debenedetti (PDS). Sulla scia della vicenda Montagnana, nel 2000 sono state presentate altre due interrogazioni parlamentari, una di Senese (DS), l’altra di Saraceni, Paissan, Gardiol e De Benetti (Verdi).

Queste tre interrogazioni non hanno mai avuto alcuna risposta.

Nel frattempo, la Lega Nord ha iniziato a corteggiare politicamente il cattolicesimo più becero e reazionario, presentando provocatoriamente mozioni in favore della presenza del crocifisso negli edifici pubblici a livello comunale, provinciale e regionale, riuscendo purtroppo molto spesso a farle approvare.

Alla Camera, il deputato Bricolo ha provveduto a presentare una proposta di legge per reintrodurre il crocifisso.

Il ministro della Pubblica Istruzione Letizia Brichetto in Moratti ha pubblicamente recepito la richiesta leghista e, nel 2002, ha emanato una nota e una direttiva volte a reintrodurre il simbolo cattolico negli istituti scolastici.

Dopo l’ordinanza del Tribunale dell’Aquila, diversi parlamentari hanno preannunciato la presentazione di proposte di legge pro e contro l’esposizione del crocifisso.

Il dibattito che è seguito alla sentenza del giudice Montanaro ha assunto toni da crociata, tanto che adesso difende il crocifisso in nome di una presunta “identità culturale” anche gente che non mette piede in chiesa da anni.

La polemica politica del 2019

La polemica è scoppiata dopo le affermazioni del ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti che ha detto di ritenere l'esposizione della croce nelle aule scolastiche «una questione divisiva» e di preferire una «scuola laica», dove alla parete sia appesa «una cartina del mondo con dei richiami alla Costituzione».

Un grave errore comunicativo, sbagliato nei tempi e soprattutto nei contenuti. L’uscita del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti - sul crocifisso da sostituire con una cartina geografica e la Costituzione - viene bocciata da quasi tutti i partiti.

A cominciare da M5s che sottolinea: «Non è un tema all’ordine del giorno, le scuole italiane hanno ben altri problemi, seri e concreti. Messa in sicurezza degli istituti, e loro ammodernamento, aumento degli stipendi».

Luigi Di Maio: «Sono cattolico, ma felice di vivere in uno stato laico e non credo che il crocifisso sia il problema della scuola».

«Il tema non è l’oggetto ma ciò che rappresenta: il crocifisso o il rosario sono simboli di una religione di pace e condivisione. Di dialogo nella ricerca della verità».

«C’è un bellissimo articolo scritto nel 1988 sull’Unità dalla scrittrice e parlamentare comunista, di origine ebraica, Natalia Ginzburg, dal titolo 'Quella Croce rappresenta tutti'. La Ginzburg, a difesa della croce nelle aule scolastiche, sottolineava che «il crocifisso non genera nessuna discriminazione. È l’immagine della rivoluzione cristiana, che ha sparso per il mondo l’idea dell’uguaglianza fra gli uomini fino allora assente»».

«È un simbolo che unisce, invece, e rappresenta i principi su cui poggia la cultura europea e di cui è intrisa l’identità storico-culturale del nostro Paese. Se la scuola non è solo accumulo di nozioni, apparentemente quanto impossibilmente 'neutre', non dobbiamo certo averne paura».

La discriminazione e il diritto europeo

La ricostruzione testé proposta, benché diversa da quella adottata dalla sentenza, appare in linea sia con le relative premesse sia con la disciplina europea sul divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro.

L’art. 2, § 2 della direttiva 2000/78/CE, e, sul piano interno, l’art. 2, co. 1 decreto legislativo n. 216/2003, definiscono discriminatoria l’inflizione di uno «svantaggio» a chi professi «una determinata religione o ideologia», mentre nel caso in esame ad essere, per così dire, colpita dall’ostensione del simbolo cristiano è una categoria di individui ampia ed eterogenea (atei, agnostici, fedeli di altre religioni).

Inoltre, tali disposizioni tollerano le «disparità di trattamento […] indirettamente discriminatorie» ogniqualvolta esse si giustifichino col perseguimento di «finalità legittime».

Finalità tra le quali la preservazione di un fattore identitario, come per l’appunto il crocifisso, sembra senz’altro collocabile, anche in ragione del margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore nazionale dalla Corte di giustizia nella sentenza WABE (§ 86 ss.), proprio in materia di simboli religiosi.

Il confronto con altri ordinamenti

Il problema dell’invadenza dei simboli religiosi nella vita quotidiana non è solo italiano: problemi vi sono anche in molti altri Paesi, con battaglie combattute dalle associazioni laiche che, talvolta, portano anche a dei risultati.

Austria

Una legge del 1949 e il Concordato del 1962 garantiscono la presenza dei crocifissi nelle scuole dove gli studenti cristiani sono la maggioranza.

Francia

È vietata espressamente (articolo 28 della Costituzione) l’esposizione di simboli o emblemi religiosi su monumenti e in spazi pubblici, a eccezione di luoghi di culto, cimiteri, musei, ecc.

Un’iniziativa promossa dall’associazione Une Vandée pour tous les Vandéens ha così ottenuto che il tribunale ordinasse a due comuni di togliere dalla sala consiliare il crocifisso.

Senza risultato, invece, la richiesta di togliere il simbolo del dipartimento della Vandea (una croce).

Germania

Una sentenza della Corte Costituzionale del 1995 ha sancito l’incostituzionalità della presenza dei simboli religiosi nelle aule scolastiche.

Tale provvedimento riguarda le scuole elementari del solo land della Baviera (peraltro il più cattolico della repubblica federale) e subordina la permanenza del crocifisso a un’esplicita richiesta di genitori, insegnanti e alunni delle diverse scuole.

Ancor più evidente è il parallelismo tra il ruolo di mediazione che la sentenza attribuisce al dirigente scolastico e quello rivestito da tale figura nella Legge sull’istruzione della Baviera (BayEUG, 31 maggio 2000), a norma della quale «se l’affissione del crocifisso viene contestata da chi ha diritto all’istruzione per seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici, il direttore didattico cerca un accordo amichevole» e, in subordine, provvede egli stesso a stabilire una «regola per il caso singolo che rispetti la libertà di religione del dissenziente e operi un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni» (art. 7, § 3).

Spagna

Il Partito socialista, al governo, ha inserito nel suo programma l’obbiettivo di togliere i crocifissi dalle aule scolastiche: il premier Zapatero intende comunque attendere la sentenza della Grande Camera.

Ma già i tribunali di Valladolid e dell’Extremadura hanno emanato sentenze che vanno nella stessa direzione.

Svizzera

Nel 1990 il tribunale federale elvetico ha dato ragione a un ricorso contro la decisione di un comune del Canton Ticino di esporre crocifissi nelle classi, sostenendone l’incompatibilità con la neutralità confessionale della scuola pubblica.

Stati Uniti

Qui la battaglia si combatte soprattutto contro la presenza sulle banconote del motto In God we trust («noi crediamo in Dio»).

In particolare, giova richiamare la sentenza American Legion del 2019, concernente la rimozione - avversata dai ricorrenti - della Bladensburg Peace Cross, monumento in forma di croce latina eretto nel 1925 per commemorare alcuni cittadini del Maryland caduti nella Prima guerra mondiale.

La pronuncia, pur tenendo in debito conto il principio di laicità dello Stato, consacrato nella c.d. establishment clause del I emendamento, conclude che nel caso di specie esso non può considerarsi leso dal manufatto.

Secondo i Giudici, infatti, gli stringenti criteri giurisprudenziali del c.d. Lemon test (perseguimento di uno scopo laico; non coinvolgimento dello Stato in questioni religiose; non favoreggiamento o penalizzazione, anche solo apparenti, di uno specifico credo) sarebbero inapplicabili ai simboli la cui ostensione si protragga per periodi di tempo notevolmente lunghi, poiché proprio tale circostanza ne muterebbe il significato, caricandolo di riflessi tradizionali e storico-identitari.

Il principio che emerge dalla summenzionata sentenza, secondo cui il contrasto tra simbolo religioso e laicità va apprezzato in concreto, appare decisivo ai fini delle presenti riflessioni.

Il simbolo religioso tra identità e pluralismo

Di conseguenza, un eventuale intervento ablatorio sarebbe percepito non tanto come ripristino di una neutralità violata, quanto piuttosto come offesa verso determinate comunità.

Il I emendamento troverebbe, cioè, attuazione sul piano letterale, ma ne resterebbe tradita la ratio storica, di tutela della coesione sociale e delle minoranze.

Alla stregua della summenzionata Peace Cross, infatti, la figura del Cristo sulle pareti degli istituti scolastici italiani ha una portata identitaria e, come riconosciuto sia dalla Corte edu (Lautsi II, § 68) che dal Consiglio di Stato (parere n. 63/1988), rientra nel «patrimonio storico» della Nazione.

E poiché tale rilievo, nel contesto italiano, appartiene, per l’appunto, al solo crocifisso, ne deriva che la disparità di trattamento rispetto alle altre confessioni, insita nella relativa ostensione in via esclusiva, non dovrebbe considerarsi irragionevole.

Per la medesima ragione, il disagio eventualmente sofferto da studenti e operatori scolastici non credenti ben potrebbe inquadrarsi nell’ampio dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.

La libertà religiosa, tuttavia, non può essere separata dal pluralismo. La neutralità dello Stato non coincide necessariamente con l’eliminazione di ogni riferimento religioso, ma richiede che nessuna confessione venga imposta come unica verità ufficiale.

Il crocifisso come simbolo divisivo o unificante

Il dibattito che è seguito alla sentenza del giudice Montanaro ha assunto toni da crociata, tanto che adesso difende il crocifisso in nome di una presunta “identità culturale” anche gente che non mette piede in chiesa da anni.

«Un’inutile polemica», concorda monsignor Michele Pennisi. Per l’arcivescovo di Monreale «c’è il rischio che questo simbolo universale di fraternità venga strumentalizzato a livello politico e diventi un segno divisivo».

C’è chi sventola i rosari come fossero bandiere e chi chiede di togliere i crocefissi dalle pareti. Ma sono due facce dello stesso errore.

Ogni giorno ne spunta una nuova, quasi sempre fuori tema. “Questo governo sta facendo bene. Ma abbiamo bisogno di buonsenso, ragionevolezza, un clima positivo e propositivo. Anche per questo trovo inopportuna l’uscita del ministro Fioramonti sulla presenza del crocifisso nelle aule”.

Il tema non è soltanto l’oggetto fisico, ma ciò che esso rappresenta per credenti, non credenti e appartenenti ad altre religioni. La stessa immagine può essere interpretata come simbolo di pace, condivisione e solidarietà oppure come segno di un privilegio confessionale incorporato nello spazio pubblico.

Crocifisso nelle scuole: anche in Toscana è aperto il dibattito

Il significato umano della croce

Sul muro dell’aula del liceo che frequentavo da studente, a Catania, al posto del crocifisso si trovava scritto «Torno subito»; in realtà la parete era tanto impolverata che era rimasta la forma della croce, dunque il crocifisso non c’era, ma era come se ci fosse lo stesso.

Ogni tanto qualche professore ne metteva uno di riserva che conservava con cura nel proprio cassetto, però periodicamente qualcuno lo faceva sparire di nuovo.

Restavano quella scritta che in fondo dava speranza, l’impronta sulla polvere che sapeva tanto di Sindone e un chiodo che piantato sull’ombra della croce portava con sé un significato ben preciso.

Ora sono un docente e dopo le parole del mio nuovo ministro ancora mi chiedo: 'Chi ha paura di un uomo in croce'?

Se dovessimo svolgere un tema, di certo gli argomenti non mancherebbero: la questione delle radici cristiane dell’Europa, i diritti uguali per tutti, il rapporto tra cristianesimo e ogni altra religione, il simbolo che dà identità al nostro popolo, la laicità dello Stato.

Già, tutto valido per una prova scolastica, ma la vita cristiana è un’altra cosa, e non deve essere strumentalizzata né dalla politica, né dalla cultura, né dai media, né da estremisti variamente assortiti.

Allo stesso tempo i discorsi dei cattolici che cercano di vivere il Vangelo tutti i giorni, non possono cadere nella trappola del mondo, di parole che possono essere travisate e destare l’effetto contrario.

Chi ha paura di un uomo in croce? Lo ripeto anche a scuola, perché credo che dobbiamo saper guardare in una prospettiva diversa.

Forse sono proprio alcuni cristiani ad averne paura tanto da ricordarsi della forza e del valore del segno che da secoli ci parla del Crocifisso solo in questi momenti, poi la notizia diventa vecchia e tutto ritorna come prima.

La fede, il Vangelo, la Chiesa sono altro, e papa Francesco lo testimonia quotidianamente.

I crocifissi da togliere e da proteggere sono i poveri del mondo che andrebbero sollevati dalla miseria, i bambini sfruttati che gridano aiuto, i senza dimora che chiedono attenzione, i giovani che hanno bisogno di relazioni significative, gli abbandonati, i perseguitati, gli esuli, i malati, i profughi e i migranti.

Magari questi crocifissi già inchiodati nelle miserie del mondo fossero come tali al centro dei dibattiti quotidiani, delle contese ideali, di tutte le prime pagine dei giornali, nelle azioni dei politici, negli insegnamenti scolastici, nella missione di tutta la Chiesa.

I crocifissi la vita ce li pone davanti agli occhi tutti i giorni. Perché i poveri sono sempre con noi.

E così quell’Uomo in croce, che è Cristo, che l’Amore infinito, inquieta e scomoda, e più di qualcuno vorrebbe toglierselo da davanti agli occhi: perché ricorda a tutti che l’uomo è niente quando lotta solo per se stesso, quando vincono l’egoismo e l’amor proprio, la brama di desideri e di ricchezza, l’autoaffermazione e il compiacimento personale.

Amiamo i simboli, difendiamoli, e facciamolo con la consapevolezza di ciò che conta davvero.

Ogni vittima deve essere soccorsa e liberata, ma nessuno potrà mai eliminare i crocifissi.

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