Editto dello Stato Pontificio: normativa, contesto storico e tutela del patrimonio

L’Editto per l’esatta osservanza degl’ordini altre volte publicati sopra il sollecito, e metodico regolamento delle cause, si civili, che criminali è un documento dello Stato Pontificio pubblicato a Roma nel 1775 dalla Stamperia della Rev. Cam. Apostolica. Il testo riguarda il sollecito e metodico regolamento delle cause civili e criminali e si colloca nel quadro dell’attività normativa con cui il governo pontificio organizzava la giustizia e l’amministrazione dei propri territori.

La formazione dello Stato Pontificio è un fenomeno complesso. Non è possibile collocarlo in una precisa cronologia né ricondurlo, come per altri Stati, ad avvenimenti ben definiti, come conquiste militari o trattati internazionali. Il suo termine definitivo fu il 20 settembre 1870. Seppur con diverse traversie e difficoltà, in questi undici secoli, il Papa riuscì a rimanere sovrano dei suoi territori.

L’edizione romana del 1775

Titolo: Editto per l’esatta osservanza degl’ordini altre volte publicati sopra il sollecito, e metodico regolamento delle cause, si civili, che criminali.

Autore: STATO PONTIFICIO. Tipografo: Stamperia della Rev. Cam. Apostolica. Dati tipografici: Roma, 1775.

CaratteristicaDescrizione
Formatoin folio
DimensioniIn folio (mm 276x192)
Consistenzacc. [8], bianca l'ultima
Apparato decorativoStemma xilografico di papa Pio VI al frontespizio, capolettera xilografico
Rarità censoriaSolo due esemplari censiti in ICCU
Stato della copiaNon rilegato

Lo stemma xilografico di papa Pio VI al frontespizio e il capolettera xilografico costituiscono gli elementi decorativi segnalati per l’edizione. La consistenza è di otto carte, con l’ultima bianca, e l’esemplare è descritto come non rilegato.

La presenza di soli due esemplari censiti in ICCU evidenzia la particolare rarità bibliografica dell’edizione. Il formato in folio e le dimensioni di mm 276x192 sono coerenti con la funzione ufficiale e normativa del testo, destinato alla diffusione di disposizioni emanate dall’autorità pontificia.

Origini storiche dello Stato Pontificio

Un editto del Senato Romano (Senatoconsulto del 35) dichiarava la nuova religione cristiana religio non licita (1). Con l’Editto di Milano (313) Costantino pone fine a questa situazione dichiarando il cristianesimo religio licita. Finalmente i Pontefici potevano organizzare senza timori la struttura della Chiesa in ambito giuridico come in quello spirituale.

La caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476) lasciava Roma senza autorità. Per secoli era stata la sede dell’imperatore, la caput mundi. Con questo evento il centro della politica mondiale si era definitivamente spostato a Costantinopoli, già chiamata dal Concilio di Costantinopoli I (381) la Nuova Roma (2).

In seguito a questi avvenimenti, in Occidente si era formato un preoccupante vuoto; Costantinopoli infatti era troppo lontana in senso geografico come in quello culturale. Questa assenza di potere civile fu colmata dall’unica autorità che godeva di grande prestigio: il Papato.

Così i Papi, loro malgrado, da responsabili della comunità cristiana, si videro impegnati in tante altre incombenze civili, non di loro diretta competenza. Specialmente le invasioni barbariche misero i Papi nella condizione di esercitare tale munus politico e sociale. Questo ne aumentò il prestigio ma anche gli impegni.

Papa Gregorio Magno (590-604) lamenta proprio il doversi occupare di tante questioni 'civili', che lo allontanavano dalla cura pastorale della Chiesa e dalla preghiera (3). Praticamente i Papi si trovarono a riempire un 'vuoto di potere'.

Il Patrimonium Sancti Petri e il primo nucleo territoriale

Con il desiderio di facilitare al Papa i suoi compiti assistenziali, in questi secoli (IV-VI) diversi nobili romani donarono all'Apostolo S. Pietro, nella persona giuridica del Romano Pontefice, parte dei loro territori (da qui il nome di Patrimonium Sancti Petri) affinché le loro rendite venissero evolute per opere caritative o per il servizio del culto. Anticipo dello Stato Pontificio.

Il primo nucleo dello Stato Pontificio fu costituito dal Ducato di Roma. Il duca che rappresentava l'autorità bizantina e dimorava sul colle Palatino, morì sotto il pontificato di Papa Stefano II (752-757). Il ducato allora passò sotto il governo del Papa.

Ormai tutti accettano, come falsa, l'opinione che fonda la base autentica e giuridica dello Stato Pontificio sulla donazione dell'imperatore Costantino fatta a Papa Silvestro I (314-335) (4). Il vero Atto di fondazione avvenne alcuni secoli dopo.

Nel 754 Pipino il Breve promise al Papa Stefano II la cessione di alcuni territori, per mantenere una promessa fatta a Papa Zaccaria, deceduto poco prima (741-752). Questa promessa Pipino poté realizzarla soltanto nel 756, quando, cacciati i Longobardi dall'Italia, concesse alla Santa Sede buona parte dei territori dell'Italia centrale, come attestato dal Liber Pontificalis.

Questa concessione territoriale fu molto ampliata da Carlomagno nel 774 e nel 787. I territori dello Stato Pontificio erano ormai definiti.

Il duplice ruolo del pontefice

Il Papa si trovò dunque a svolgere contemporaneamente due funzioni: quella spirituale come Sommo Pontefice, o Servus Servorum Dei, come si è fatto chiamare Gregorio Magno, e quella di Re, gestore materiale dei suoi territori e sudditi, inserendosi così attivamente nella politica internazionale.

Questa situazione durò per circa undici secoli. Non è questo il luogo per descrivere le vicende dello Stato Pontificio.

L’editto del 1775 appartiene quindi alla lunga fase storica nella quale il pontefice esercitava sia l’autorità spirituale sia la sovranità temporale. La produzione di editti, bandi e disposizioni amministrative rappresentava uno degli strumenti attraverso cui tale sovranità veniva esercitata concretamente.

La produzione normativa nello Stato Pontificio

Rivolgere lo sguardo alla normativa di tutela dei beni culturali ed archeologici inaugurata a Napoli nel periodo borbonico con la prammatica del 1755, significa, necessariamente, confrontare tale risultato con la produzione legislativa in materia dello Stato Pontificio; ciò sia per l’oggettiva importanza che quest’ultima riveste, sia per la sua influenza nei riguardi del legislatore napoletano, che guardò ad essa come punto di riferimento a guida della sua azione.

Lo Stato della Chiesa si presentava quale eccezionale contenitore di beni dall’imponente valore storico, artistico e culturale, che nei secoli avevano arricchito il territorio pontificio, oltre che le collezioni papali e nobiliari.

Non deve stupire quindi che esso poteva vantare, al Settecento, la più antica tradizione di tutela del patrimonio tra gli Stati preunitari, con una serie di norme volte ad ostacolare la distruzione e la dispersione dei capolavori e delle testimonianze che Roma e tutto il territorio papale possedevano in gran numero.

Questa tradizione normativa si sviluppò accanto alle disposizioni riguardanti la giustizia civile e criminale, l’amministrazione territoriale, la disciplina degli uffici e il controllo delle attività pubbliche e private. L’editto del 1775 deve essere letto all’interno di questo più ampio sistema di governo.

Le prime norme per la tutela dei beni culturali

I primi provvedimenti organici in materia risalgono al XV secolo, con la Bolla papale “Cum almam nostram Urbem” del 1462, emanata durante il papato di Pio II (1458-1464), che vietava la demolizione, la distruzione e la rovina di monumenti e antichi edifici pubblici, pur situati in proprietà privata, senza espressa licenza reale; per i trasgressori si prevedeva la scomunica, il carcere e la confisca dei beni.

Del 1474, a nome di Sisto IV, la Bolla “Cum provida”, con la quale si interveniva per impedire la spoliazione fraudolenta di marmi ed antichi monumenti dalle chiese.

Questi primi interventi provano come, con il passare del tempo, aumenti la consapevolezza di dover intervenire attivamente in difesa del valore inestimabile del patrimonio nazionale.

Durante il XVI secolo si continua su questa strada, con la significativa istituzione della carica di “Prefetto delle antichità”, soprintendente incaricato di vigilare sulla conservazione delle opere d’arte e di impedirne l’esportazione da Roma.

Dalla normativa seicentesca agli editti del Settecento

Nel Seicento, sotto il pontificato di Urbano VIII (1623-1644), si assiste all’emanazione di una norma, datata 1624 e firmata dal cardinale Ippolito Aldobrandini, che proibisce l’estrazione di statue e di antichità, ribadendo ancora il divieto d’esportazione già presente nei precedenti testi e disponendo pene pecuniarie per i trasgressori.

Questo editto è basilare per lo sviluppo successivo della materia in quanto introduce un funzionale elenco degli oggetti da sottoporre a tutela; elenco che sarà ripreso negli editti del Settecento e che diverrà sempre più ampio e dettagliato.

Intanto con l’inizio del XVIII secolo il collezionismo, lo scavo clandestino, le esportazioni senza permesso e le falsificazioni, conoscevano una stagione di grande fermento, e si faceva sempre più pressante l’urgenza di un intervento più articolato e deciso, che potesse incidere sensibilmente sulla questione.

Sulla base delle esperienze accumulate, frutto di una precoce sensibilità culturale del legislatore pontificio, si arrivò nel Settecento all’emanazione di testi legislativi molto interessanti.

Gli editti di Clemente XI e del cardinale Albani

E’ sotto il pontificato di Clemente XI (1700-1721) che l’attività di tutela conosce significativi sviluppi; in primis con i due editti del cardinale Spinola.

Il primo, datato 1701, è titolato “De proibizione sopra l’estrattione di statue di marmo o metallo, figure, antichità e simili”; il secondo, del 1704, “Editto sopra le pitture, stucchi, mosaici ed altre antichità, che si trovano nelle cave, iscrizioni antiche, scritture e libri manoscritti”.

Passando poi attraverso altri episodi legislativi notevoli, come quelli del 1726 e del 1733 “Sull’estrazione delle statue di marmo o metallo, pitture, antichità e simili”, emanati dal cardinale Albani, si arriva all’editto che più di tutti costituisce il punto di riferimento per la normativa napoletana.

L’editto Valenti e la sistemazione della tutela

L’editto Valenti rappresenta l’apice della legislazione settecentesca di tutela dello Stato Pontificio e non solo.

Emanato durante il pontificato di Benedetto XIV (1740-1758), firmato dal cardinal Silvio Valenti Gonzaga, segretario di Stato e camerlengo dal 1747, l’editto tentò di dare una sistemazione alla legislazione prodotta tra il XVII ed il XVIII secolo.

In esso si cercò di proporre, al di là dei dettagliatissimi elenchi tipici della tradizione legislativa precedente, una definizione dei beni sottoposti a tutela che fosse onnicomprensiva, attraverso la definizione di una formula generale.

Si vietava nuovamente l’esportazione di cose antiche e si disponeva la conservazione delle raccolte, estendendo il divieto anche agli ecclesiastici.

L’innovazione importante, che il legislatore borbonico recepì nella formulazione della prammatica del 1755, fu l’istituzione dei tre assessori che, accanto al precedentemente istituito Prefetto delle antichità, avevano l’incarico di valutare i beni ai fini della concessione o meno di licenze d’esportazione; furono nominati gli assessori per la pittura, la scultura e per le cose antiche.

Il confronto con la prammatica napoletana del 1755

Il dispaccio napoletano, seguendo fedelmente questa impostazione, istituisce altrettante persone incaricate della ricognizione del materiale di interesse culturale, operando la stessa distinzione tra generi artistici ed in tal modo accogliendo nel suo impianto una importante innovazione che “introduce all’importante tema della gestione tecnica ed amministrativa delle funzioni di salvaguardia legislativamente imposte”.

Un punto di distacco tra le due impostazioni è rappresentato invece dall’elenco dei beni soggetti a tutela; gli elenchi stilati nelle varie normative pontificie sono più dettagliati ed evidenziano la preoccupazione di non lasciare nulla fuori dall’ambito di tutela, laddove l’elenco contenuto nella prammatica del 1755, pur essendo preciso, è meno ampio.

Dal punto di vista delle pene per i trasgressori, l’impianto sanzionatorio previsto dal testo partenopeo si presenta più repressivo e “ciò dà la misura della preoccupazione di Carlo di Borbone e […] della fiducia riposta nel potere dissuasivo delle pene”.

AspettoNormativa pontificiaPrammatica napoletana
Beni tutelatiElenco più dettagliato e ampioElenco preciso ma meno ampio
SanzioniPagamento di pena pecuniaria, perdita degli oggetti e recupero di essi a favore delle collezioni papali del CampidoglioPena di detenzione ed equiparazione del tentativo di furto al reato compiuto
Funzioni tecnichePrefetto delle antichità e tre assessori per pittura, scultura e cose antichePersone incaricate della ricognizione del materiale di interesse culturale
ScaviObbligo di autorizzazione regia per l’avvio di attività di scavoIl legislatore napoletano recepisce solo il divieto dei beni artistici ed archeologici

Infatti di fronte alle previsioni del testo pontificio di pagamento di pena pecuniaria, di perdita degli oggetti e di recupero di essi a favore delle collezioni papali del Campidoglio, nella prammatica si prevedeva la pena di detenzione e si equiparava il tentativo di furto al reato compiuto.

Finalità diverse della tutela

Anche dal punto di vista delle finalità dell’intervento le norme presentano alcune divergenze.

L’editto Valenti, in continuità con le norme precedenti pontificie, ed in particolar modo con i due editti del cardinale Albani, nasce con la finalità primaria di salvaguardia del pubblico decoro della città di Roma e dello Stato, al fine di conservarne intatte le attrattive turistiche e di studio.

Nella prammatica del Regno borbonico, invece, l’obiettivo si sposta e la “[…] salvaguardia dell’identità storica e patrimoniale del Regno assume carattere di assoluta preminenza […]”, e tutti i “[…] molteplici indotti economico - culturali […]” della tutela sono considerati tra i vantaggi che altri paesi hanno tratto dal depauperamento del patrimonio del Regno.

La diversa impostazione riflette quindi due esigenze istituzionali: da un lato la conservazione del decoro, delle attrattive e delle risorse culturali di Roma e dello Stato Pontificio; dall’altro la difesa dell’identità storica e patrimoniale del Regno borbonico.

Il controllo degli scavi e delle esportazioni

Un’altra diversità tra i due bandi sta nella circostanza che il legislatore napoletano recepisce solo il divieto dei beni artistici ed archeologici e non l’obbligo di autorizzazione regia per l’avvio di attività di scavo, come le leggi pontificie prevedevano.

D’altronde, per quanto riguarda il Regno borbonico “l’idea di una limitazione delle attività di scavo sembra riferirsi ad una concezione pubblicistica” che avrebbe dovuto ancora attendere per affermarsi pienamente, data la distanza di essa dalle concezioni prevalenti in quel periodo storico nel Regno.

Nel territorio pontificio invece, la più radicata cultura di tutela del patrimonio, unita al diverso ordinamento giuridico, permetteva che un tale obbligo potesse affermarsi pienamente.

Il controllo dell’esportazione, la concessione delle licenze, la sorveglianza degli scavi e l’individuazione dei beni da proteggere costituiscono elementi centrali dell’evoluzione normativa pontificia. Gli editti settecenteschi ampliarono progressivamente l’ambito degli oggetti sottoposti a tutela e definirono competenze tecniche e amministrative sempre più articolate.

Il significato dell’editto del 1775 nel sistema pontificio

L’editto del 1775 appartiene alla fase matura dell’organizzazione normativa dello Stato Pontificio. Il suo oggetto specifico è il regolamento delle cause civili e criminali, ma la sua esistenza documenta più in generale la capacità dell’autorità pontificia di emanare disposizioni scritte, pubblicarle attraverso la Stamperia della Rev. Cam. Apostolica e coordinarle con ordini precedenti.

La formula “per l’esatta osservanza degl’ordini altre volte publicati” richiama una continuità normativa e sottolinea la necessità di assicurare l’applicazione coerente di disposizioni già emanate. L’espressione “sopra il sollecito, e metodico regolamento delle cause” evidenzia invece l’esigenza di disciplinare i procedimenti con criteri di rapidità e ordine.

La distinzione tra cause civili e criminali mostra l’ampiezza dell’intervento, rivolto a due ambiti fondamentali dell’amministrazione della giustizia. L’editto si inserisce così nel più vasto quadro degli atti con cui il governo pontificio regolava la vita dello Stato, la tutela dei beni, il funzionamento degli uffici e l’esercizio della giurisdizione.

Rilevanza storica e bibliografica

La storia dello Stato Pontificio mostra il progressivo passaggio da una responsabilità prevalentemente spirituale a un esercizio complesso della sovranità territoriale. Il Papa si trovò a governare sudditi, territori, istituzioni giudiziarie e patrimoni di valore storico e artistico, dovendo elaborare norme capaci di rispondere a esigenze molto diverse.

Il sistema di tutela dello Stato Pontificio, che raggiunse il punto focale con l’editto Albani e che in seguito riuscirà a conseguire un risultato di grande spessore e modernità con l’editto del cardinal Pacca, rappresentò un esempio da seguire per il legislatore napoletano.

Quest’ultimo seppe cogliere i punti chiave della normativa pontificia, rielaborandoli, dove necessario, alla luce delle peculiarità dei tesori ereditati dagli scavi archeologici e delle esigenze che la difesa di essi poneva.

Il provvedimento napoletano rappresentò uno dei punti più significativi di tutta la storia della tutela dei beni culturali, fungendo, insieme alla normativa pontificia, da punto di riferimento per gli interventi successivi nel settore.

In questo contesto, l’edizione romana del 1775 conserva un duplice interesse: da un lato testimonia l’organizzazione della giustizia nello Stato Pontificio; dall’altro appartiene alla tradizione documentaria di uno Stato che produsse una delle più antiche e articolate legislazioni preunitarie in materia di amministrazione e tutela del patrimonio.

Frontespizio editto Stato Pontificio 1775

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