DIDA CEI 0-16: allegati, requisiti e procedura per gli impianti MT

La Dichiarazione di Adeguatezza (DIDA) è il documento che certifica la rispondenza dell’impianto del cliente in Media Tensione ai requisiti tecnici fissati dall’Autorità e dalla Norma CEI 0-16. L’invio della dichiarazione non è un obbligo per il cliente in Media Tensione, ma è necessario affinché il distributore possa considerare adeguato il suo impianto.

L’adeguamento dell’impianto MT consente di evitare l’applicazione del Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS) e, quando ricorrono le condizioni previste, permette di accedere agli indennizzi automatici e ai rimborsi collegati alle interruzioni della fornitura elettrica. La documentazione e le verifiche da eseguire dipendono dalla configurazione dell’impianto, dalla potenza disponibile e dall’eventuale applicazione dei requisiti semplificati.

Quadro normativo della DIDA CEI 0-16

L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera ARG/elt 33/08 e s.m.i. (“Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV”) ha pubblicato la nuova Regola Tecnica di Connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore a 1 kV (RTCMT).

La Delibera contiene diversi allegati tecnici, tra cui l'Allegato A (Norma CEI 0−16, che Areti ha adottato come regola tecnica di riferimento adattandola alle proprie reti), e definisce:

  • i requisiti minimi richiesti agli impianti di utenza MT per la connessione alla rete di distribuzione;
  • le modalità di redazione e presentazione della dichiarazione di adeguatezza degli impianti elettrici MT come definita dalla Delibera ARG/elt 198/11 e s.m.i. dell’Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;
  • l’eventuale aumento dell’ammontare del Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS) per utenti che non hanno inviato al proprio distributore di energia elettrica la Dichiarazione di Adeguatezza (DIDA), per certificare la rispondenza dei propri impianti elettrici MT alle norme vigenti.

Il contesto normativo è stato successivamente aggiornato: l’Allegato A, cioè la Norma CEI 0-16, definisce i requisiti tecnici minimi richiesti per la connessione degli impianti di utenza in Media Tensione alla rete di distribuzione, le modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione di adeguatezza degli impianti elettrici in Media Tensione, in conformità alla Delibera 617/2023/R/eel e successive modifiche e integrazioni dell'ARERA, e l’eventuale ammontare del Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS) per gli utenti che non inviano al distributore la Dichiarazione di Adeguatezza.

Che cos’è la Dichiarazione di Adeguatezza

La dichiarazione di adeguatezza è un documento che certifica la rispondenza dell’impianto in Media Tensione ai requisiti fissati dall’Autorità. Con la dichiarazione di adeguatezza si certifica che l’impianto possieda tutte quelle caratteristiche tecniche che lo rendono idoneo a svolgere la sua funzione in totale sicurezza.

Nel 2007 l’Autorità per l’Energia, tramite la delibera 333/07 e successivamente con la delibera ARG/elt 33/08, ha stabilito dei requisiti tecnici e di sicurezza per gli impianti dei clienti connessi alle reti di media tensione. La dichiarazione di adeguatezza è un documento che certifica la rispondenza dell’impianto del cliente in media tensione a tali requisiti.

Dopo la delibera del 2011, si è resa necessaria per gli Utenti in media tensione l’attività di adeguamento delle cabine elettriche alla CEI016 e il successivo invio del modello compilato “allegato C” all’ente di competenza. Questa non deve intendersi obbligatoria, ma di fatto permette alle Aziende Utenti che pongono in essere l’adeguamento cabine elettriche di trasformazione la possibilità di non vedersi applicato il CTS.

La dichiarazione di adeguatezza deve essere effettuata, con oneri a carico del cliente, da un soggetto che rispetti i requisiti definiti all'Articolo 37.7 dell’Allegato A alla Delibera 617/2023/R/eel e successive modifiche e integrazioni dell’ARERA. Viene rilasciata al momento della costruzione dell'impianto, ma può essere richiesta anche successivamente, facendo esaminare l'impianto da un tecnico competente.

Nel caso di impianti realizzati dal 1 gennaio 2016, la dichiarazione di adeguatezza non è richiesta in quanto l’impianto viene già costruito in conformità alla Norma CEI 0-16. Una volta prodotta, la dichiarazione non ha scadenza; tuttavia, può essere revocata nel momento in cui l'impianto sia valutato come non adeguato a seguito di controlli effettuati dall'azienda distributrice di energia.

Nel caso in cui vengano effettuate modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e/o delle Protezioni Generali, la dichiarazione di adeguatezza dovrà essere rinnovata.

Quale allegato utilizzare per la DIDA

Un fac-simile della dichiarazione di adeguatezza è disponibile nell’Allegato C alla delibera ARG/elt 33/08, nella versione modificata dalla delibera ARG/elt 119/08, disponibile sul sito ARERA.

Per la corretta compilazione della Dichiarazione di Adeguatezza (DIDA) occorre utilizzare il modello standard presente nell’Allegato C alla Delibera 33/08 modificato dalla Delibera ARG/elt 119/08, o comunque l’ultima versione aggiornata.

L’Allegato C contiene il modello della dichiarazione e le modalità per l’effettuazione e la presentazione della dichiarazione di adeguatezza. Il modello deve essere compilato sulla base della configurazione effettiva dell’impianto, delle apparecchiature installate e delle verifiche eseguite.

Documento o allegatoFunzione
Allegato ANorma CEI 0-16 e requisiti tecnici per la connessione degli impianti MT
Allegato BRapporto di prova relativo alla certificazione del tempo di apertura dell’interruttore, dove previsto
Allegato CModello e modalità per la presentazione della Dichiarazione di Adeguatezza
Allegato GDocumento da compilare per documentare il valore di taratura della protezione I>, nel caso previsto

Requisiti standard e requisiti semplificati

I clienti finali e le altre utenze MT con una potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW hanno la facoltà, prevista dall’articolo 35.2 della Delibera ARG/elt 333/07 e successive modifiche e integrazioni, di adottare per la messa in regola del proprio impianto MT determinati requisiti semplificati.

Rispondono ai requisiti semplificati i clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW, purché risultino rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • l’impianto risulti dotato di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA oppure risulti dotato di interruttore a volume d’olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione per la sola corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA;
  • la connessione MT tra l’IMS e il trasformatore MT/BT o tra l’IVOR e il trasformatore MT/BT sia realizzata in cavo ed abbia una lunghezza complessiva non superiore a 20 m;
  • sia effettuata la manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15, refertando su apposito registro costituito dalle schede F, S, QMT, TR-L o TR-S in caso di IMS con fusibili, oppure costituito dalle schede F, IVOR, QMT, TR-L o TR-S in caso di IVOR con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito, secondo le periodicità previste dalla stessa norma CEI 0-15.

Non sono soggetti all’applicazione del CTS e della conseguente attività di adeguamento della cabina MT tutti gli impianti che sono dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili o di interruttore a volume d’olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione per la sola corrente di corto circuito, hanno un solo trasformatore MT/BT e una connessione in cavo di lunghezza non superiore a 20 m tra interruttore e trasformatore.

In questi casi l’adeguamento della cabina MT/BT non risulta necessario, ma sarà sufficiente effettuare la manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15.

Nel caso l’impianto possa avvalersi dei requisiti semplificati, relativamente alla parte del modello “Requisiti di cui alle modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza”, è invece sufficiente barrare esclusivamente la prima casella.

Se l’impianto non può avvalersi dei requisiti semplificati, relativamente alla parte del modello “Requisiti di cui alle modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza”, vanno barrate le caselle che dichiarano il soddisfacimento dei requisiti di cui alla lettera A.1 e dei requisiti di cui alla lettera A.2; le due condizioni sono entrambe necessarie perché l’impianto sia adeguato secondo le prescrizioni della Norma CEI 0-16.

Compilazione dell’Allegato C

Per quanto riguarda la casella che dichiara di aver effettuato le prove di cui alla lettera A.3, questa va barrata solo nel caso in cui si tratti di impianti esistenti che necessitano quindi di essere verificati, quindi non nei casi in cui si sia provveduto a sostituire PG, DG o entrambi con apparecchiature conformi alla norma CEI 0-16.

Nel caso di adeguatezza con requisiti standard è necessario fleggare i punti A1, A2 e A3.

Relativamente alla parte del modello “Informazioni aggiuntive”, che va compilato solo per gli utenti che non si avvalgono dei requisiti semplificati, in caso non sia presente la protezione direzionale di terra, va barrata la casella che dichiara il rispetto della lunghezza massima dei cavi MT.

Il limite da rispettare e da inserire nel modello è di 800 m per impianti alimentati a 10 kV e di 400 m per impianti alimentati a 20 kV.

Si ricorda infine che, come previsto dalla Norma CEI 0-16, al modello va allegato, qualora previsto, il rapporto di prova di cui all’Allegato B della suddetta norma.

Impianti con potenza disponibile superiore a 400 kW

Gli impianti con potenza disponibile superiore a 400 kW non possono avvalersi dei requisiti semplificati previsti dall’articolo 35.2 della Delibera 333/07.

Una volta deciso di eseguire l’attività di adeguamento CEI 0-16, è necessario rivolgersi a un soggetto abilitato che, dopo l’analisi dell’impianto di cabina elettrica, potrà optare per diverse modalità di intervento.

Attraverso uno strumento di prova, il soggetto abilitato esegue delle verifiche sui tempi di intervento del sistema SPG+DG; nel caso positivo rilascerà un certificato di prova, mentre nel caso di esito negativo sarà necessario sostituire l’SPG.

La sostituzione dell’SPG può comprendere la sostituzione dei relè di protezione, dei TA di fase e dei TA omopolari ed eventualmente dei TV con dispositivi conformi.

Successivamente si procede nuovamente all’effettuazione delle prove. Se l’impianto non supera ancora le verifiche, sarà necessario sostituire anche il Dispositivo Generale (DG) con una nuova cella MT.

A valle dell’attuazione di queste misure, il soggetto abilitato rilascia la dichiarazione di adeguatezza della cabina elettrica.

Verifiche su PG, SPG e DG

L’adeguamento degli impianti può essere realizzato tramite la sostituzione della sola protezione generale e dei relativi trasformatori amperometrici, oppure tramite la sostituzione del complesso Protezione Generale e Dispositivo Generale (PG+DG).

Mentre fino ad ora, per la sostituzione di PG e DG ai fini della stesura della Dichiarazione di Adeguatezza, era sufficiente verificare la protezione generale tramite il tasto di prova, ora, come specificato dalla delibera 119/2020/R/eel, occorre eseguire le prove richieste dall’Allegato C della Norma CEI 0-16.

Trattandosi di prima installazione, riteniamo sia da eseguire anche la verifica dei circuiti amperometrici tramite iniezione primaria come specificato dagli articoli C.4.1.1 e C.4.1.3.

La verifica deve quindi essere riferita alla configurazione concreta dell’impianto e alle modalità di adeguamento adottate. La sola installazione di un Sistema di Protezione di Interfaccia non sostituisce automaticamente le verifiche richieste per la Protezione Generale, per il Sistema di Protezione Generale o per il Dispositivo Generale quando tali verifiche risultano applicabili alla dichiarazione.

Documentazione da conservare per eventuali controlli

È facoltà del distributore effettuare verifiche sugli impianti per accertare la veridicità della dichiarazione. In vista di un eventuale sopralluogo, comunicato tramite PEC con un preavviso di 7 giorni, l’utente, per dimostrare la corretta esecuzione dell’impianto, dovrà esibire la documentazione attinente alla Dichiarazione di Adeguatezza.

  • schema unifilare dell’impianto di utenza per la connessione, con indicate le caratteristiche delle apparecchiature, inclusi interruttori, TA, TV, trasformatori, protezioni, cavi e generatori;
  • schema funzionale del Sistema di Protezione (SP);
  • marca, modello, caratteristiche tecniche e certificazioni dei vari componenti del Sistema di Protezione Generale (SPG), inclusi PG, TV, TA, TAT ed eventualmente UPS;
  • marca, modello, caratteristiche tecniche e certificazioni del Dispositivo Generale;
  • numero e potenza nominale dei trasformatori MT/BT, con indicazione del fatto che siano stati installati prima o dopo il 01/09/2008;
  • lunghezza dei cavi MT interni all’impianto;
  • potenza nominale e reattanza subtransitoria dei generatori elettrici eventualmente presenti;
  • Allegato G di cui alla Norma CEI 0-16;
  • rapporto di prova per la certificazione del tempo di apertura dell’interruttore, misurato secondo le modalità di cui al punto B.1 dell’Allegato B della Norma CEI 0-16, dove previsto.

In caso il cliente utilizzi un impianto che risponda ai requisiti semplificati, la documentazione da presentare in caso di verifica è la seguente:

  • schema unifilare dell’impianto di utenza per la connessione, con indicate le caratteristiche delle apparecchiature, inclusi interruttori, TA, TV, trasformatori, protezioni, cavi e generatori;
  • potenza nominale del trasformatore MT/BT;
  • lunghezza dei cavi MT interni all’impianto;
  • Allegato G di cui alla Norma CEI 0-16, da compilare per documentare il valore di taratura della protezione I>, solo nel caso in cui l’impianto sia provvisto di IVOR.

Invio della Dichiarazione di Adeguatezza

È possibile inviare la dichiarazione di adeguatezza dall’area clienti, nella sezione: Pagamenti, pratiche e comunicazioni > Richieste e documenti > Richieste clienti MT > Dichiarazione di adeguatezza.

È inoltre possibile scaricare il modulo della dichiarazione di adeguatezza e inviarlo all'indirizzo PEC del distributore. È sempre necessario indicare anche l'elenco dei recapiti, cioè numero di telefono e PEC, del cliente e del tecnico responsabile dell'impianto.

La documentazione deve essere trasmessa al distributore competente secondo le modalità da questo stabilite. Nel caso indicato per V-Reti S.p.A., la documentazione va trasmessa via PEC citando nell’oggetto il POD della propria fornitura MT.

Il pagamento del CTS, se la documentazione sarà compilata correttamente, verrà sospeso a decorrere dalla data di ricezione della documentazione da parte del distributore.

CTS e conseguenze della mancata adeguatezza

I clienti finali e le utenze in Media Tensione che non rispettino i requisiti tecnici o non abbiano inviato all’impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza sono tenuti a versare un Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS).

Il Corrispettivo Tariffario Specifico è calcolato su base annua e dipende dalla Potenza Disponibile (PD) dell’utente. La PD è il valore massimo tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione, valutate al 1° gennaio dell’anno in cui si calcola il CTS.

Nel caso di utenze che effettuano solo prelievo, è considerata solo la potenza disponibile in prelievo. L’importo del CTS è stabilito dalla Delibera 617/2023/R/eel e successive modifiche e integrazioni dell’ARERA.

Chi non si adegua è tenuto a pagare ogni anno il CTS, con una voce nella bolletta che fa crescere il prezzo dell’energia. L’adeguamento, oltre a permettere la cessazione del pagamento del CTS, eventualmente maggiorato, comporta benefici in termini di affidabilità e sicurezza dell’impianto MT.

L’adeguamento contribuisce alla diminuzione del numero di interruzioni della fornitura elettrica per il cliente stesso e per tutti gli altri clienti connessi alla stessa linea di media tensione di proprietà del distributore.

Vantaggi per il cliente MT adeguato

L'adeguamento di un impianto elettrico in media tensione contribuisce alla maggior qualità del servizio per tutti gli utenti connessi. Un guasto originatosi nell’impianto di un cliente può provocare una interruzione della fornitura a tutti i clienti connessi alla medesima linea di alimentazione.

  • interruzione dell'applicazione del CTS e del CTSM, cioè il Corrispettivo Tariffario Specifico Maggiorato, a partire dalla data di consegna della dichiarazione di adeguatezza degli impianti elettrici in media tensione;
  • riconoscimento di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di continuità di cui al comma 37.1 della Delibera ARG/elt 198/11;
  • riconoscimento di un rimborso in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell’alimentazione definiti dall’articolo 51 della Delibera ARG/elt 198/11, per interruzione prolungata.

Inoltre, il cliente con impianto adeguato potrebbe ricevere indennizzi automatici, cioè senza che ne faccia richiesta, in caso di eccessiva numerosità di interruzioni lunghe e rimborsi in caso di interruzioni di eccezionale durata che superino gli standard stabiliti dall’Autorità.

Se l’impianto non è adeguato il cliente non riceve né indennizzi né rimborsi, anche qualora se ne fossero verificate le condizioni. Bisogna inoltre considerare che, con gli impianti non in regola, si può essere chiamati a rispondere, in sede penale e civile, dei danni procurati a terzi.

Riduzione della potenza disponibile

L’AEEG ha definitivamente chiarito che l’utente può richiedere al Distributore la riduzione della potenza disponibile con la delibera ARG/elt 103/10 del 30/6/2010.

Gli utenti MT con potenza disponibile superiore a 400 kW potranno così soddisfare una delle condizioni necessarie per acquisire i requisiti semplificati, cioè potenza disponibile non superiore a 400 kW, ai fini dell’adeguamento della cabina MT/BT e dell’invio della DIDA per non pagare il CTS e usufruire degli indennizzi automatici relativi alle interruzioni lunghe.

Impianti di produzione e Sistema di Protezione di Interfaccia

La Delibera 84/2012/R/EEL della AEEG, valida dal giorno 8 marzo 2012, ha stabilito disposizioni urgenti per gli impianti di produzione ai fini del sistema elettrico nazionale, definendo tempi e modalità per gli interventi di adeguamento degli impianti di produzione dell’energia elettrica connessi in MT superiori a 50 kW secondo quanto previsto nell’Allegato A.70 al codice di rete di Terna.

Per gli impianti di produzione sui quali è installato il Dispositivo d’Interfaccia era previsto l’adeguamento entro il 31 Marzo 2013, affinché risultassero conformi ai paragrafi 5 e 8, escluso il sottoparagrafo 8.1.1, dell’Allegato A.70.

In accordo al paragrafo 5 dell’Allegato A.70, le protezioni di interfaccia dovevano rispettare i nuovi intervalli per i valori di tensione e di frequenza. In accordo al paragrafo 8 dell’Allegato A.70, era inoltre necessario dotarsi di un Sistema di Protezione di Interfaccia con relè di frequenza a sblocco voltmetrico, oltre alla possibilità di ricevere informazioni e comandi da remoto.

Per realizzare l’adeguamento era necessario effettuare un retrofit sul quadro nel quale era installata la protezione d’interfaccia. La responsabilità del retrofit era esclusivamente del produttore di energia.

Allegato O, Allegato T e Controllore Centrale di Impianto

Il Controllore Centrale di Impianto (CCI), abbinato al blue'Log XC di meteocontrol, offre una soluzione completa e sicura conforme al codice di rete italiano. Progettato per impianti in MT a partire da 100 kW, il sistema garantisce il pieno rispetto dei requisiti PF1, PF2 e PF3.

Il sistema è destinato al controllo degli impianti secondo l’Allegato A.72, la Norma CEI 0-16 e la Delibera ARERA 385/2025. Tra le caratteristiche indicate rientrano un gateway di comunicazione con protocolli standard quali IEC 61850 e IEC 60870-5-104, un analizzatore di potenza per misurare i parametri di rete nel punto di connessione, il controllo della potenza attiva e reattiva nel punto di connessione alla rete, il monitoraggio dei dispositivi collegati al PPC e un gruppo di continuità con autonomia di almeno 1 ora.

La soluzione è conforme all’Allegato O e T della Norma CEI 0-16 e comprende diverse funzioni:

PF 1: monitoraggio

  • misurazione e comunicazione al DSO di P, Q e V nel punto di connessione alla rete;
  • misurazione di P e Q aggregati per fonte di generazione;
  • misurazione di P da ciascuna unità di generazione o accumulo;
  • stato dell’interruttore generale, cioè del dispositivo generale DG, e dell’unità di generazione, cioè del dispositivo di unità DDG;
  • segnali di stato relativi alla regolazione e al controllo.

PF 2: controllo

  • regolazione della tensione;
  • limitazione della potenza attiva.

PF 3: gestione

  • presa di carico in avviamento e in caso di riconnessione;
  • gestione ottimizzata dell’impianto;
  • partecipazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD).

Dal 5 agosto, gli impianti fotovoltaici italiani con potenza superiore a 100 kW e collegati alle reti di media tensione devono conformarsi alla nuova delibera ARERA 385/2025.

In precedenza, questo requisito si applicava solo agli impianti di grandi dimensioni con potenza pari o superiore a 1 MW. Per allinearsi alle normative europee, in particolare al regolamento UE 2016/631, relativo ai Requisiti per i generatori (RfG), l’Italia ha adattato la Norma CEI 0-16 applicabile agli utenti attivi e passivi collegati al sistema di distribuzione.

L’Allegato O di questa norma introduce un Controllore Centrale di Impianto che deve essere installato negli impianti di produzione collegati alla rete italiana di media tensione con una potenza nominale complessiva pari o superiore a 100 kW.

L’installazione di un CCI con funzionalità di limitazione della potenza attiva PF2 attivata si riferisce a tutti gli impianti di produzione di potenza nominale uguale o superiore a 100 kW, sia esistenti che nuovi.

Scadenze indicate per gli impianti di produzione

Categoria dell’impiantoTermine indicato
Impianti esistenti ≥ 1 MWEntrati in esercizio entro il 28 febbraio 2026
Impianti esistenti ≥500 kW e <1 MWEntrati in esercizio entro il 28 febbraio 2027
Impianti esistenti ≥100 kW e <500 kWEntrati in esercizio entro il 31 marzo 2027
Impianti nuoviDiversi da quelli sopra indicati

Dopo aver comunicato l’adeguamento dell’impianto alla Norma CEI 0-16, il distributore effettuerà test a distanza o ispezioni a campione per verificarne la conformità entro due mesi.

In caso di esito negativo per cause non imputabili alla società di distribuzione, quest'ultima ne darà comunicazione al proprietario dell'impianto, indicando gli interventi correttivi necessari e fissando un termine di almeno due mesi per la loro attuazione.

Schema DIDA CEI 0-16 cabina MT

Bticino Webinar - Regola tecnica di connessione in media tensione CEI 0 16

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