La confessione complessa e la confessione qualificata sono dichiarazioni nelle quali all’ammissione di un fatto sfavorevole al dichiarante si accompagnano ulteriori fatti o circostanze favorevoli, diretti a infirmare, modificare o estinguere gli effetti del fatto confessato.
La disciplina è contenuta principalmente negli articoli 2730, 2731, 2732, 2733, 2734 e 2735 del Codice civile e negli articoli 228 e seguenti del Codice di procedura civile. Il criterio decisivo è il comportamento della controparte: se questa non contesta i fatti aggiunti, la dichiarazione conserva efficacia di prova legale nella sua integrità; se invece li contesta, l’intero contenuto della dichiarazione è rimesso al libero apprezzamento del giudice.
La confessione come mezzo di prova
Nel processo civile è possibile utilizzare mezzi di prova orali in cui il fatto rappresentativo è una dichiarazione di scienza. Tra questi, c’è la confessione: una dichiarazione di scienza che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla controparte.
La confessione è una dichiarazione di scienza resa dalla parte per rendere noti fatti per sé sfavorevoli, ma favorevoli alla controparte. È disciplinata dagli articoli 2730 e seguenti del Codice Civile.
La confessione è qualificata come atto giuridico con valenza probatoria, e può essere resa all’interno di un processo, facendo ora riferimento alla confessione c.d. giudiziale, disciplinata dall’art. 228 e ss. c.p.c. e dall’art. 2733 c.c.
Il legislatore attribuisce a questo mezzo di prova efficacia legale, basandosi sulla massima di esperienza secondo la quale nessuno dichiara fatti sfavorevoli a se stesso se non sono veri, per cui in base all’art. 2733 cc la confessione “forma piena prova contro colui che l‘ha fatta”.
Regola generalmente accettata è quella, secondo cui, chi afferma un fatto sfavorevole per sé stesso, afferma il vero.
La confessione ha un doppio profilo di disponibilità: oggettiva, perché deve avere ad oggetto diritti disponibili e non può vertere su diritti che per loro natura sono indisponibili (2733); soggettiva perché deve provenire da un soggetto (confitente) che ha la disponibilità del diritto (2731).
Presupposti soggettivi e oggettivi
La Suprema Corte ritiene che deve sussistere un elemento soggettivo tra i requisiti essenziali al fine di considerare una dichiarazione una confessione. Rientrano tra gli elementi soggettivi: la consapevolezza e la volontà di ammettere e riconoscere elementi sfavorevoli; è necessario quindi il così detto animus confitendi.
Tuttavia, allo stesso tempo, deve sussistere anche un elemento oggettivo configurabile come il derivare di un concreto pregiudizio all’interesse del soggetto dichiarante, e ovviamente, un vantaggio al destinatario delle argomentazioni della confessione. (Cass. 19/11/2010 n° 23495).
Ad oggi tuttavia, tra le due tesi, prevale quella in cui deve sussistere l’animus confitendi per essere riconosciuta, una dichiarazione, come una confessione.
Una parte della dottrina, minoritaria, sostiene che, per essere efficace una confessione, non si dovrebbe dare alcun rilievo all’elemento soggettivo, fondando così la confessione solo sull’aspetto oggettivo, ovvero sui fatti.
Che si tratti di confessione giudiziale o stragiudiziale, la dichiarazione deve essere rilasciata personalmente, da soggetto capace di disporre del diritto.
Il rappresentante legale della parte, eccezionalmente, può rendere confessione di fatti sfavorevoli al proprio assistito, solo nell’ipotesi in cui sia in possesso di procura e della possibilità di disporre dei diritti cui i fatti si riferiscono.
Confessione giudiziale e confessione stragiudiziale
Ex art. 2730 cc, la confessione può essere giudiziale o stragiudiziale.
| Tipo di confessione | Caratteristiche principali | Efficacia probatoria |
|---|---|---|
| Giudiziale spontanea | È contenuta in un atto processuale firmato personalmente dalla parte o in dichiarazioni rese in udienza e verbalizzate. | Può formare piena prova contro il dichiarante, nei limiti previsti dalla legge. |
| Giudiziale provocata | È resa nell’interrogatorio formale disposto dal giudice su istanza di parte. | Le dichiarazioni confessorie hanno efficacia di prova legale. |
| Stragiudiziale alla controparte | È resa alla controparte attuale del processo o a chi la rappresenta. | Ha efficacia di prova legale, una volta provata la sua esistenza. |
| Stragiudiziale a un terzo | È resa a un soggetto diverso dalla controparte o dal suo rappresentante. | È liberamente valutata dal giudice. |
| Stragiudiziale contenuta in un testamento | È inserita in una dichiarazione testamentaria. | È liberamente valutata dal giudice. |
La confessione giudiziale spontanea
La confessione giudiziale può essere spontanea, quando è contenuta in qualsiasi atto firmato dalla parte personalmente (caso assai improbabile) o provocata tramite interrogatorio formale, disposto dal giudice soltanto su istanza di parte.
La confessione spontanea è il risultato di un qualsiasi atto processuale che contiene la firma del soggetto che ha reso la dichiarazione, o da dichiarazioni (ovviamente spontanee) rilasciate in udienza e che successivamente sono state verbalizzate.
Parte della dottrina, esclude l’imputabilità di dichiarazioni contenute nelle memorie e negli atti introduttivi del giudizio.
La confessione giudiziale provocata
All’opposto, si colloca la confessione provocata, ove le dichiarazioni rese sono il frutto di un interrogatorio formale, un interrogatorio reso personalmente dalla parte, che deve rispondere oralmente e senza avvalersi di alcun sussidio scritto precedentemente preparato.
La parte interrogata deve rispondere personalmente (1) (2). Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano (3).
L’interrogando deve rispondere oralmente e viene contestualmente redatto il relativo processo verbale: questo, previa rilettura, deve essere confermato e sottoscritto dal dichiarante.
La norma in commento esclude che l’interrogatorio formale possa essere reso a mezzo di un procuratore speciale. Invece, l’ordinamento giuridico riconosce al rappresentante sostanziale della parte, ai sensi dell’art. 2731 c.c., la legittimazione a rispondere, nei limiti dei suoi poteri.
In caso di persona giuridica, l’interrogatorio va reso dal legale rappresentante pro tempore.
Ove la parte da sottoporre ad interrogatorio sia una persona giuridica, sarà sottoposto ad interrogatorio il soggetto che detiene la rappresentanza legale della medesima.
Proprio per il fatto che le risposte all’interrogatorio formale devono provenire dalla parte personalmente e in forma orale, il soggetto cui esso è deferito non può farsi rappresentare da un procuratore speciale, anche se la parte sia una società di capitali, in quanto in tal caso unico soggetto che può rendere l’interrogatorio è il suo legale rappresentante.
Laddove la parte non si presenti o non risponda alle domande dell’interrogatorio formale, senza un giustificato motivo, il giudice può reputare validi i fatti che sono stati dedotti, ovviamente alla stregua della valutazione di ogni altro elemento di prova che è stato presentato.
Se la parte sottoposta ad interrogatorio dichiara di non ricordare i fatti sui quali è chiamata a rispondere, secondo parte della giurisprudenza ciò equivale a rifiuto di rispondere all’interrogatorio; secondo diverso orientamento, invece, questa risposta può avere efficacia confessoria e può essere liberamente valutata dal giudice.
Il legislatore ha vietato all’interrogando di potersi servire di scritti preparati: appare chiaro l’intento di preservare la spontaneità delle dichiarazioni.
Interrogatorio formale e interrogatorio libero
Non può essere resa una confessione durante un interrogatorio libero, in quanto, con questo, lo scopo è solamente quello di chiarire alcuni fatti controversi.
Una tesi, ormai pressoché superata, supponeva che le dichiarazioni sfavorevoli fatte durante l’interrogatorio libero, andavano ad avere efficacia di prova.
Più recentemente, è stato affermato che tali dichiarazioni sono dei meri elementi di precisazione utili al convincimento del giudice.
Le risposte della parte sottoposta ad interrogatorio formale, qualora siano prive di carattere confessorio, ma comunque favorevoli all’interrogatorio, possono essere liberamente apprezzate dal giudice come indizi correlati agli altri elementi acquisiti nel corso del processo.
In assenza di confessione l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio. (Cass. civ. n. 30529/2017).
Le ammissioni rese in sede di interrogatorio formale, ove siano accompagnate da dichiarazioni aggiunte idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione, non hanno efficacia confessoria piena, ai sensi degli artt. 2733 e 2734 c.c., e debbono pertanto essere oggetto di valutazione unitaria e complessiva da parte del giudice. (Cass. civ. n. 3244/2009).
Le dichiarazioni rese dalla parte interrogata non possono costituire prova a favore di chi le rende ma solo a carico dello stesso, ove integrino gli estremi della confessione. (Cass. civ. n. 295/1987).
La risposta data dalla parte all’interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, così non è idonea ad invertire, in relazione a tali fatti, l’onere della prova, il quale continua a gravare su detta parte, che, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell’inesistenza di tali fatti. (Cass. civ. n. 2454/1979).
La confessione stragiudiziale
Ma la confessione può risultare anche da atti al di fuori di un processo, difatti, lo stesso art. 2730 sostiene che “la confessione è giudiziale o stragiudiziale”.
Presupposto per la confessione stragiudiziale, affinché assuma efficacia probatoria all’estremo di quella giudiziale, è che essa venga rilasciata o alla persona direttamente interessata o al suo rappresentante.
La confessione stragiudiziale se è resa ad un terzo o contenuta in un testamento è liberamente valutabile dal giudice, invece se è resa alla controparte attuale del processo o a chi lo rappresenta ha efficacia di prova legale.
La dichiarazione rilasciata ad un terzo può assumere valenza di confessione, come da art. 2735 c.c., in riferimento al libero apprezzamento del giudice.
Rientrano nella confessione a terzo anche le dichiarazioni rilasciate a soggetti appartenenti alla polizia giudiziaria e dichiarazioni interne ad un testamento.
Difatti è necessario che ci sia identità a livello processuale tra le parti del giudizio ed i soggetti (nello specifico autore e destinatario) della dichiarazione.
Nell’ipotesi in cui tale nesso non è presente, sarà, come nel caso del terzo, il giudice a valutare la rilevanza della dichiarazione.
Prova della confessione stragiudiziale
La confessione stragiudiziale è, in ogni caso, un fatto che si verifica fuori dal processo e deve quindi essere introdotta nel processo tramite una prova, ma la sua efficacia probatoria non varia in base al mezzo di prova.
Al fine di ottenere effetti probatori all’interno di un processo, la confessione stragiudiziale deve essere provata ricorrendo ad ulteriori mezzi di prova, quali: testimoni, documenti, presunzioni.
Ad esempio, può essere provata per iscritto, quindi con una prova legale di cui il giudice non potrà dubitare, ma anche per testimoni, solo se non verta su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
In questo caso, il giudice dovrà valutare se la confessione sia stata resa e se fosse rivolta alla parte e, se si convince di ciò, sarà vincolato a ritenere veri i fatti confessati.
Ove, la confessione venga provata con qualsiasi mezzo a disposizione, assume, direttamente, efficacia di prova legale.
Quindi, la parte che intende avvalersi di una confessione stragiudiziale altro non dovrà che provare l’esistenza della confessione riferita ai fatti controversi oggetto del procedimento.
Ciò vale ugualmente per la confessione giudiziale, ma con conseguenza dell’inammissibilità della prova testimoniale. (Cassazione n°10581/2000; Cassazione 3975/2001).
Confessione complessa e confessione qualificata
L’art. 2734 c.c. recita: “quando alla dichiarazione indicata dall’art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni.”
Tale disposizione disciplina le dichiarazioni aggiunte alla confessione e costituisce il fondamento sia della confessione complessa sia della confessione qualificata.
Si distingue a tal proposito tra confessione complessa, nel caso di fatti aggiunti favorevoli diversi da quelli confessati, e confessione qualificata, in ogni ipotesi di dichiarazione di fatti, diversi da quelli presumibilmente sfavorevoli dedotti in interrogatorio, ma a questi strettamente collegati tanto da infirmarne l’efficacia.
Confessione complessa
La confessione complessa, cioè contenente dichiarazioni pro se e contra se è liberamente valutabile solo se la controparte contesta i fatti favorevoli al confitente, se non li contesta la confessione ha nel complesso efficacia legale, in base al principio di inscindibilità della confessione.
Tale articolo va a disciplinare il fenomeno della confessione complessa, ossia, quella situazione in cui, ad una dichiarazione principale (ricordiamo, sfavorevole), ve ne sono altre, ma favorevoli al soggetto che la rilascia.
In questo caso, le dichiarazioni sottostanno al principio di inscindibilità, per cui, se non vi è contestazione, non sussiste l’onere della prova per i fatti favorevoli che sono stati aggiunti ,assumendo così, la dichiarazione, valore di prova legale.
Si può quindi affermare che la confessione complessa assume valenza in relazione al comportamento tenuto dalla controparte, se ha intenzione di contestare o meno la dichiarazione che è stata rilasciata. (Cassazione n°24754/2013).
Confessione qualificata
La confessione qualificata ricorre quando i vari fatti dichiarati siano strettamente connessi tanto che l’uno si profili come la necessaria conseguenza dell’altro, ovvero incidono sulla sua essenza e si riflettono sulla sua efficacia come per il negozio condizionato.
Le dichiarazioni aggiunte alla confessione, tendenti ad infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti, sono solo quelle provenienti dallo stesso soggetto confitente, in quanto l’art. 2734 c.c., che ne disciplina l’efficacia probatoria, presuppone l’unicità della fonte delle dichiarazioni. (Cass. civ. n. 16119/2013).
Ovviamente, non tutte le dichiarazioni aggiunte alla confessione possono assumere valenza di confessione complessa, ma solamente quelle in grado di estinguere o modificare gli effetti del fatto oggetto della confessione, e quelle ove i fatti dichiarati sono connessi. (Cassazione n°23637 del 20/12/2004).
La confessione è un atto giuridico che ha ad oggetto fatti obiettivi, mentre spetta al giudice del merito la qualificazione giuridica di essi. (Cass. civ. n. 2903/2001).
Il principio di inscindibilità
Il principio di inscindibilità impedisce di isolare la parte sfavorevole della dichiarazione e di attribuirle automaticamente efficacia di prova legale, ignorando le circostanze aggiunte dallo stesso confitente.
Il principio della cosiddetta inscindibilità della confessione sancito dall’art. 2734 c.c. - per il quale le «dichiarazioni aggiunte alla confessione», relative a fatti o circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere gli effetti del fatto confessato, fanno piena prova nella loro integrità ove non contestate dalla controparte, restando altrimenti rimesso al giudice l’apprezzamento dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse - si applica solo alle confessioni giudiziali, cioè alle ammissioni fatte dalle parti in sede di interrogatorio formale, e non anche alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero; le quali, pertanto, sono soggette nella loro totalità al libero apprezzamento del giudice, che, specialmente nelle controversie di lavoro (nelle quali l’interrogatorio libero è previsto come un atto istruttorio obbligatorio per il giudice di primo grado), ben può fondare la propria decisione anche solo su tali dichiarazioni. (Cass. civ. n. 11048/1995).
In caso di dichiarazioni aggiunte dal confitente alla confessione, ai sensi dell’art. 2734 c.c., la contestazione della controparte - che impedisce alle dichiarazioni del confitente di fare piena prova nella loro integrità e permette al giudice di apprezzarle liberamente - può risultare, anche in modo implicito, dal comportamento processuale ed in ispecie dalle conclusioni per l’accoglimento della propria pretesa, quando l’accoglimento stessa sia incompatibile con le predette dichiarazioni aggiunte. (Cass. civ. n. 1453/1978).
In caso di dichiarazioni aggiunte dal confitente alla confessione ai sensi dell’art. 2734 c.c., la contestazione della controparte - che impedisce alle dichiarazioni del confitente di fare piena prova nella loro integrità e permette al giudice di apprezzarle liberamente - deve essere manifestata in modo espresso, non potendo risultare, in modo implicito, dalla mera richiesta di accoglimento della domanda domanda di merito, incompatibile con le predette dichiarazioni aggiunte, formulata in sede di precisazione delle conclusioni. (Cass. civ. n. 8768/2024).
Le due affermazioni riguardano condizioni processuali diverse: la contestazione può risultare dal comportamento processuale quando le conclusioni siano incompatibili con le dichiarazioni aggiunte, mentre è stato anche affermato che la mera richiesta di accoglimento della domanda, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, non è sufficiente se non esprime in modo espresso la contestazione.
Mancata contestazione
In caso di mancata contestazione, la dichiarazione fa piena prova nella sua integrità.
Nell’ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera, ai sensi dell’art. 2734 c.c., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l’esonero del dichiarante dall’onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso. (Cass. civ. n. 1530/2018).
La mancata contestazione di controparte comporta l’esonero del dichiarante dall’onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso. (Cass. civ. n. 24754/2013).
Contestazione delle circostanze aggiunte
Quando la controparte contesta i fatti aggiunti, la confessione non conserva automaticamente efficacia di prova legale nella sua integrità.
Solo quando la controparte contesta le dichiarazioni il confitente ha l’onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l’apprezzamento dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.
In tema di confessione giudiziale, il valore probatorio della dichiarazione - in essa contenuta - di fatti o circostanze idonee ad infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o estinguerne gli effetti, è, ai sensi degli artt. 2734 c.c. e 116 c.p.c., liberamente apprezzato dal giudice, quando tali circostanze o fatti aggiunti alla confessione siano contestati dalla controparte. (Cass. civ. n. 11745/2003).
Quando alla confessione si accompagna la dichiarazione di altri fatti o circostanze tendenti ad infirmare l’efficacia del fatto contestato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti. se la controparte contesta le dichiarazioni, il confidente ha l’onere di provare i fatti e le circostanze aggiunte, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l’apprezzamento secondo le circostanze dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse. (Cass. civ. n. 12803/2000).
Il significato ampio e comprensivo della formula usata dal legislatore nell’art. 2734 c.c. circa il contenuto e la portata della dichiarazione aggiunta alla confessione ed il carattere unitario della relativa disciplina comportano che rientrano nella sfera dell’applicazione della norma sia l’ipotesi della cosiddetta confessione «complessa», che sussiste allorché le aggiunte si riferiscono a fatti distinti da quello confessato, tali da estinguere o modificarne gli effetti ab extrinseco, che quella della cosiddetta confessione «qualificata», che ricorre se i vari fatti dichiarati siano strettamente connessi tanto che l’uno si profili come la necessaria conseguenza dell’altro, ovvero incidono sulla sua essenza e si riflettono sulla sua efficacia come per il negozio condizionato.
Ciò comporta che in entrambe le ipotesi, qualora la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte, idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione, sia contestata, le stesse (dichiarazioni aggiunte) non fanno piena prova nella loro integrità né determinano alcuna inversione dell’onere della prova ma sono invece suscettibili, nel loro complesso, di essere liberamente apprezzate dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (Cass. civ. n. 9339/1987).
Le ammissioni rese in sede di interrogatorio formale, ove siano accompagnate da dichiarazioni aggiunte idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione, non hanno efficacia confessoria piena, ai sensi degli artt. 2733 e 2734 c.c., e debbono pertanto essere oggetto di valutazione unitaria e complessiva da parte del giudice. (Cass. civ. n. 3244/2009).
Nel caso di dichiarazioni aggiunte dal confitente alla confessione ai sensi dell’art. 2734 c.c., le doglianze relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione mirano ad ottenere una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità, risultando così inammissibili. (Cass. civ. n. 16331/2024).
Confessione e ammissione
Particolare attenzione deve inoltre essere prestata a non confondere la confessione con l’ammissione, che, pur disponendo dello stesso contenuto, le ammissioni non possono essere definite alla stregua delle prove legali, benché utili al convincimento del giudice dei fatti posti in essere dalla parte.
Le dichiarazioni sfavorevoli per l’assistito rese dal proprio avvocato, non hanno quindi efficacia di prova legale, cioè di confessione, ma risulteranno delle mere ammissioni, con conseguente dispensazione dell’onere della prova per la controparte.
In assenza di confessione l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale, è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può saggiarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio. (Cass. civ. n. 9840/1999).
Irrevocabilità della confessione
La confessione è generalmente irretrattabile ma, ai sensi dell’art. 2732 cc, può essere revocata solo per l’errore di fatto non colpevole sulla verità della dichiarazione o per violenza morale.
L’art. 2732 c.c., afferma che: “la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza”.
In linea generale è possibile affermare che l’articolo sopra citato prevede l’irrevocabilità della confessione eccetto nei casi tassativamente previsti dalla legge stessa: l’errore di fatto e la violenza. (Cassazione n° 15618/2004 e n° 9368/2000).
Errore di fatto
Si ha errore di fatto quando colui che rilascia la confessione ha una rappresentazione errata della realtà, andando così a ritenere veritiero un fatto che in realtà è diverso, o il fatto stesso non è mai avvenuto.
In tal modo, il confidente, per la revoca della confessione, ha l’onere di dimostrare, non solo la falsità del fatto sfavorevole, ma anche tutti gli elementi che hanno condotto ad un errato convincimento della verità del fatto stesso. (Cassazione n° 3010/2002; Cassazione n° 629/1995).
Violenza morale
Per quel che concerne la violenza, la dottrina ritiene che debba essere fatto riferimento alla c.d. violenza morale, traducibile nel tenere un comportamento tale da impressionare un soggetto, provocando timore di subire un danno per sé stesso o per i suoi beni.
Una parte della dottrina ritiene che la confessione possa essere revocata solo se è stata estorta con violenza.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n° 689 del 21/01/1997, riferisce che anche nella confessione stragiudiziale è applicabile l’istituto della revoca per errore di fatto e per violenza.
Modalità della revoca
Per essere revocata una dichiarazione che ha assunto valenza di confessione, la richiesta deve essere esperita nel medesimo processo, in via incidentale.
Infatti, la stessa giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che l’azione di revoca non può essere oggetto di un autonomo giudizio, separato dal fatto cui si riferisce. (Cassazione n°603 del 12/01/2009).
Confessione nei rapporti con più parti
La confessione, come anticipato, è una prova legale, ma in alcuni casi è liberamente valutabile: la confessione resa da uno solo dei litisconsorti in caso di litisconsorzio necessario, perché un litisconsorte necessario non può formare una prova legale con la sua dichiarazione contro gli altri che non hanno confessato.
È ancora dubbio se questa stessa disciplina possa applicarsi anche ai casi di litisconsorzio facoltativo.
La confessione resa da un solo litisconsorte non può produrre automaticamente effetti di prova legale nei confronti degli altri soggetti che non hanno reso la dichiarazione.
Schema degli effetti probatori
| Situazione | Effetto |
|---|---|
| Confessione semplice resa dalla parte capace di disporre del diritto | Forma piena prova contro colui che l’ha fatta. |
| Confessione complessa o qualificata non contestata | Le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità. |
| Confessione complessa o qualificata contestata | Il dichiarante deve provare i fatti aggiunti e il giudice valuta liberamente l’intero contenuto. |
| Confessione stragiudiziale resa alla controparte | Ha efficacia di prova legale, una volta provata la dichiarazione. |
| Confessione stragiudiziale resa a un terzo | È liberamente valutata dal giudice. |
| Dichiarazioni rese nell’interrogatorio libero | Sono meri elementi di precisazione e sono liberamente apprezzate dal giudice. |
| Confessione di un solo litisconsorte necessario | È liberamente valutata nei confronti degli altri litisconsorti che non hanno confessato. |
Distinzione tra fatto confessato e qualificazione giuridica
La confessione ha ad oggetto fatti obiettivi e non determina automaticamente la qualificazione giuridica degli stessi.
Non viola l’art. 2734 c.c. il giudice di merito che, diversamente dalla dichiarazione resa dalla parte in sede di interrogatorio formale, non ritenga raggiunto un accordo negoziale con la controparte perché la confessione è un atto giuridico che ha ad oggetto fatti obiettivi, mentre spetta al giudice del merito la qualificazione giuridica di essi. (Cass. civ. n. 2903/2001).
La dichiarazione confessoria può quindi vincolare il giudice quanto alla verità del fatto sfavorevole, ma non gli impedisce di stabilire quale disciplina giuridica si applichi a quel fatto.

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