Nel contesto della cresima, il giuramento suppletorio relativo al battesimo o alla cresima viene prestato dalla persona interessata, cioè da colui o colei che deve dimostrare, mediante dichiarazione giurata, l’avvenuta ricezione del sacramento quando non sia possibile reperire la relativa documentazione.
Il modello di giuramento suppletorio di Battesimo/Cresima è utilizzato nell’ambito dell’istruttoria ecclesiastica, in particolare quando occorre acquisire una prova sostitutiva o integrativa dell’atto sacramentale. La persona chiamata a giurare conferma la veridicità dei fatti conosciuti, mentre l’autorità competente raccoglie e valuta la dichiarazione secondo le regole applicabili.
Chi presta materialmente il giuramento suppletorio per la cresima
Il giuramento suppletorio viene prestato dalla parte o dalla persona direttamente interessata all’accertamento del fatto. Nel caso della cresima, si tratta normalmente del cresimato, se è in grado di rendere personalmente la dichiarazione, oppure della persona che deve fornire la prova dell’avvenuta celebrazione del sacramento nell’ambito della pratica richiesta.
Il giurante deve rendere la dichiarazione personalmente, assumendosi la responsabilità della veridicità di quanto affermato. La dichiarazione non consiste nella semplice richiesta di un certificato, ma nella conferma formale di circostanze relative al battesimo o alla cresima che non risultano pienamente documentate.
Quando la persona interessata non dispone dell’atto originale o l’archivio parrocchiale non consente di reperirlo, il giuramento può servire a ricostruire l’evento sacramentale sulla base delle informazioni disponibili. La sua funzione è quindi quella di integrare una documentazione mancante o insufficiente.
Che cosa significa giuramento suppletorio
Il giuramento suppletorio è uno strumento destinato a completare una prova che non è del tutto assente, ma non è nemmeno pienamente sufficiente. Il giuramento suppletorio può essere deferito d'ufficio dal giudice nel caso di "semiplena probatio", cioè nell'ipotesi in cui egli ritenga che una delle due parti abbia fornito elementi rilevanti in ordine alla prova di un fatto o di una circostanza ma su cui permangono incertezze.
In tal caso, il giudice può deferire alla parte questo tipo di giuramento al fine di perfezionare la prova: con il giuramento, la parte conferma definitivamente la veridicità dei fatti dedotti in giudizio. In senso generale, la stessa logica descrive il giuramento suppletorio relativo al battesimo o alla cresima, nel quale una dichiarazione formale contribuisce a completare una situazione documentale non pienamente dimostrata.
Nel diritto processuale civile, il giuramento della parte è un mezzo di prova importante, benché nei fatti poco in uso. Mentre della sua valenza probatoria si occupa il codice civile agli articoli 2736 e seguenti, da un punto di vista procedurale esso è regolamentato dagli articoli 233 e seguenti del codice di procedura civile.
La distinzione tra giuramento suppletorio e giuramento decisorio
Nel nostro ordinamento sono previste due distinte forme di giuramento: quello decisorio e quello suppletorio. L'art. 2736 del codice civile stabilisce che il giuramento decisorio è quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa.
Il giuramento suppletorio, invece, è quello deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti.
A differenza del giuramento suppletorio che può essere deferito solo dal giudice nel caso di incertezza riguardante un fatto o una circostanza, il giuramento decisorio può essere deferito da una parte nei confronti dell'altra al fine di decidere in via definitiva un fatto oggetto di contestazione.
Chi decide se il giuramento suppletorio deve essere prestato
Nel procedimento civile, il giuramento suppletorio non viene richiesto autonomamente dalla parte come il giuramento decisorio. Il giuramento suppletorio è un mezzo di prova il cui espletamento è riservato al giudice, che può disporlo sulla base di una sua valutazione discrezionale.
Pertanto, esso può essere deferito esclusivamente d'ufficio, mentre le parti possono, al più, sollecitarne il deferimento. La persona interessata può quindi rappresentare l’esigenza di ricorrere a una dichiarazione suppletoria, ma non può imporne l’assunzione all’autorità competente.
Nel caso delle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio. Nelle cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, il potere di deferire il giuramento suppletorio spetta al giudice istruttore in funzione di giudice unico.
| Situazione | Soggetto che deferisce il giuramento |
|---|---|
| Causa riservata alla decisione collegiale | Il collegio |
| Causa di competenza del tribunale in composizione monocratica | Il giudice istruttore in funzione di giudice unico |
| Giuramento suppletorio | Esclusivamente d’ufficio |
| Giuramento decisorio | Una parte nei confronti dell’altra |
Applicazione alla cresima
Nel caso della cresima, occorre distinguere tra la persona che presta il giuramento e l’autorità che ne valuta o dispone l’acquisizione. La persona interessata è quella che rende la dichiarazione sui fatti relativi alla ricezione della cresima; l’autorità ecclesiastica competente stabilisce se la dichiarazione è necessaria, ammissibile e sufficiente per la pratica.
Il modello di Giuramento suppletorio di Battesimo/Cresima rientra tra i formulari utilizzati nell’istruttoria matrimoniale e nelle pratiche collegate alla documentazione sacramentale. La presenza di un modello specifico conferma che la dichiarazione riguarda l’accertamento dell’avvenuto battesimo o dell’avvenuta cresima quando la prova ordinaria non è disponibile o non è completa.
La dichiarazione può riguardare l’identità della persona, il luogo e il periodo della celebrazione, la parrocchia interessata e le circostanze attraverso le quali il dichiarante ha avuto conoscenza dell’evento. La formula concreta deve tuttavia essere predisposta o approvata dall’autorità competente, senza trasformare il giuramento in una dichiarazione generica o in una valutazione astratta.
Quando può essere utilizzato
Il ricorso al giuramento suppletorio presuppone una situazione nella quale esistano elementi utili, ma non una prova pienamente completa. Nel procedimento civile, il presupposto per l'utilizzo di tale strumento è il fatto che sia stata raggiunta una situazione di semiplena probatio, non del tutto soddisfacente per decidere la controversia.
Trasferita al contesto della cresima, questa impostazione significa che il giuramento non dovrebbe sostituire automaticamente ogni ricerca documentale. Esso è destinato a operare quando la documentazione disponibile, le testimonianze o le informazioni raccolte offrono elementi rilevanti, ma non consentono da sole di ricostruire in modo pienamente soddisfacente l’evento sacramentale.
Il giuramento suppletorio, come mezzo complementare e sussidiario nei confronti delle prove fornite dalle parti o comunque acquisite, è inammissibile nel caso in cui altri mezzi di prova siano stati richiesti a fondamento della domanda o dell'eccezione e il giudice abbia omesso di provvedere su di essi. Il principio evidenzia che la dichiarazione suppletoria non dovrebbe essere utilizzata per evitare l’esame di prove già richieste e ancora non valutate.
La scelta della persona chiamata a giurare
Secondo la giurisprudenza, il giuramento deve essere deferito alla parte più favorita dalle risultanze probatorie sino a quel momento raggiunte, o comunque a quella più meritevole di fiducia, visto anche il suo comportamento processuale. La Corte di cassazione ha affermato che, ai fini del deferimento del giuramento suppletorio, il giudice deve scegliere la parte maggiormente favorita dalle risultanze della prova esperita o più meritevole di fiducia, anche in considerazione del comportamento processuale.
Nel contesto della cresima, la scelta del dichiarante dovrebbe quindi ricadere sulla persona che possiede una conoscenza diretta, attendibile e coerente dell’evento. La semplice disponibilità a rendere una dichiarazione non coincide necessariamente con la maggiore attendibilità della persona chiamata a confermare il fatto.
La valutazione deve considerare gli elementi già acquisiti e il grado di affidabilità della dichiarazione. Il giuramento non è concepito come un mezzo per scegliere arbitrariamente una versione dei fatti, ma come uno strumento per completare una prova già parzialmente formata.
La formula del giuramento
La formula del giuramento deve riferirsi a fatti determinati e concretamente conoscibili. Nella determinazione della formula del giuramento suppletorio il giudice di merito non è in alcun modo legato a quanto affermato dall'una o dall'altra parte, ma è libero di indicarla sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo e nei limiti del thema probandum.
La formula non può immutare la causa petendi contenuta nella domanda e non deve vertere sul giudizio relativo all’esistenza di un rapporto giuridico, ma su circostanze ben determinate che, quali fatti storici, siano state percepite dal giurante con i sensi o con l’intelligenza.
Per una dichiarazione relativa alla cresima, la formula deve quindi concentrarsi sull’evento sacramentale e sulle circostanze concrete della sua celebrazione, evitando domande indeterminate o richieste che impongano al dichiarante di formulare valutazioni giuridiche o teologiche non corrispondenti alla funzione della prova.
Come si svolge la prestazione
Il giudice dispone il giuramento suppletorio con ordinanza, che fissa anche l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per la materiale assunzione della prova, da notificarsi personalmente alla parte chiamata a giurare. La stessa struttura formale mostra che il giuramento richiede una dichiarazione personale e non può essere sostituito da una semplice comunicazione informale.
Per la prestazione del giuramento suppletorio si applicano le stesse disposizioni relative al giuramento decisorio. Il giuramento decisorio è prestato dalla parte personalmente dinanzi al giudice istruttore, il quale la ammonisce dell'importanza morale dell'atto e delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false.
Nel contesto della cresima, le modalità concrete dipendono dall’autorità ecclesiastica davanti alla quale la dichiarazione viene resa e dal formulario adottato. Resta tuttavia essenziale che il dichiarante comprenda il carattere formale della dichiarazione e la responsabilità connessa alla conferma di fatti non veri.
Effetti della dichiarazione
La particolare rilevanza del giuramento della parte sta nel fatto che esso, una volta prestato, ha valore di prova legale circa le dichiarazioni rese e vincola il giudice a quanto da esso emerso. L'efficacia del giuramento suppletorio è stata parificata a quella del decisorio, nel senso che una volta prestato il giuramento, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario.
Secondo la giurisprudenza prevalente, gli effetti della prestazione del giuramento suppletorio non possono essere contrastati con altri mezzi di prova. La Corte costituzionale ha ritenuto che ciò accada perché il giudice deferisce il giuramento quando le parti hanno avuto pieno modo e tempo di esercitare il rispettivo potere dispositivo sul materiale istruttorio.
Nel caso della documentazione relativa alla cresima, la dichiarazione giurata può dunque assumere un rilievo decisivo per la ricostruzione del fatto, ma la sua efficacia deve essere valutata nell’ambito della procedura concreta e secondo le competenze dell’autorità che riceve la dichiarazione.
La mancata prestazione del giuramento
La parte alla quale sia deferito il giuramento può prestarlo, rifiutarsi di prestarlo oppure, quando l’oggetto sia comune a entrambi i soggetti, riferire il giuramento all’altra parte. Nel caso del giuramento suppletorio, tuttavia, esso non può essere riferito dalla parte da esso interessata all'altra parte.
Nel processo civile, la mancata presentazione nell'udienza fissata per la prestazione del giuramento, il rifiuto di giurare o il mancato riferimento del giuramento possono produrre conseguenze sfavorevoli sulla domanda o sul punto di fatto oggetto della prova. Se il giudice ritiene che l'eventuale assenza all'udienza sia giustificata, dispone l'assunzione del giuramento anche fuori della sede giudiziaria.
Per la cresima, le conseguenze specifiche dell’assenza, del rifiuto o dell’impossibilità di rendere la dichiarazione dipendono dalla disciplina e dalla procedura dell’autorità ecclesiastica competente. In ogni caso, la mancata dichiarazione lascia incompleta la prova che il giuramento avrebbe dovuto integrare.
Revoca e modificabilità dell’ordinanza
Il provvedimento con cui il giuramento suppletorio è ammesso e deferito riveste la forma di ordinanza. Si tratta di una ordinanza revocabile e modificabile ai sensi dell'art. 177 del c.p.c.
In particolare, la revoca può avvenire anche dopo che la parte abbia già prestato il giuramento, che rimane quindi privo di effetto nel giudizio. Il deferimento di un giuramento suppletorio non preclude al giudice, pur dopo la prestazione dello stesso, di decidere la domanda in senso favorevole alla parte che lo ha prestato, prescindendo dalle risultanze del giuramento.
Nel contesto ecclesiastico, la possibilità di correggere, integrare o non utilizzare una dichiarazione dipende dall’autorità competente e dalla procedura nella quale il documento è stato prodotto. La dichiarazione deve quindi essere considerata insieme alla regolarità del formulario, all’identità del dichiarante e agli altri elementi disponibili.
Il momento in cui il giuramento può essere deferito
Il termine ultimo per il deferimento del giuramento suppletorio è ritenuto essere la chiusura della fase istruttoria, a seguito della valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti al processo. La ragione è che il presupposto del giuramento consiste proprio nella valutazione complessiva della prova già raccolta.
Per quanto concerne il tempo del deferimento, si ritiene che nelle cause riservate alla decisione collegiale, questo non possa avvenire se non dopo la rimessione al collegio ex art. 189 del c.p.c., e così dopo la precisazione delle conclusioni.
Nelle cause riservate alla decisione del Tribunale in composizione monocratica, invece, nulla vieta che il giudice provveda al deferimento già prima di trattenere la causa in decisione, non prima, comunque, d'aver provveduto sulle istanze istruttorie delle parti, aver assunto le prove richiestegli giudicate ammissibili ed aver eventualmente esercitato gli altri poteri istruttori officiosi.
Il giuramento estimatorio
Il giuramento estimatorio costituisce una specie di giuramento suppletorio. Esso ha la finalità di accertare il valore della cosa domandata, quando non vi si possa provvedere in altro modo.
Per la cresima, il giuramento normalmente riguarda l’esistenza dell’evento sacramentale e non la determinazione di un valore economico. La disciplina del giuramento estimatorio è quindi distinta dal modello di dichiarazione suppletoria relativo al battesimo o alla cresima.
Il ruolo delle prove già raccolte
Il giuramento suppletorio non costituisce una prova isolata e indipendente dalle altre risultanze. La deroga al principio generale, secondo cui è il giudice istruttore a disporre il mezzo di prova, trova la sua spiegazione nel fatto che l'ammissione del giuramento d'ufficio richiede, oltre che la decisorietà del factum probandum, anche la valutazione critica degli esiti delle altre prove disponibili.
Il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad uno stato di semiplena probatio ha la facoltà, ma non anche l'obbligo, di deferire il giuramento suppletorio. La parte che abbia assolto in modo insufficiente al proprio onere probatorio ha un mero interesse di fatto a quel deferimento, ma non può pretendere che il giudice eserciti necessariamente tale potere.
La Corte di cassazione ha precisato che la decisione negativa di non fare uso del giuramento suppletorio non è normalmente sindacabile per il solo fatto che la parte avrebbe tratto vantaggio dalla sua assunzione. Il potere del giudice resta discrezionale, purché sia esercitato secondo presupposti giuridicamente corretti.
Controllo sulla decisione del giudice
Il potere del giudice di merito di deferire il giuramento suppletorio ha natura eminentemente discrezionale, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti e ammissibile d'ufficio.
La valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per il deferimento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logico-giuridici. La valutazione con cui sia stato disposto o negato il giuramento suppletorio, ovvero si sia proceduto alla revoca del giuramento suppletorio già disposto, è censurabile in cassazione come vizio di violazione di norme sul procedimento quando una motivazione manchi o quando il giudice abbia applicato un criterio giuridico errato.
Il giudice d'appello può sempre ammettere il suddetto giuramento ove ritenga la domanda o le eccezioni non pienamente provate ma non del tutto sfornite di prova. Il giudice d'appello può inoltre riesaminare il merito della controversia e valutare nuovamente il materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento.
Perché non basta una dichiarazione informale
La funzione del giuramento suppletorio dipende dalla sua formalità, dall’individuazione del soggetto chiamato a rendere la dichiarazione e dalla precisa formulazione dei fatti da confermare. Una dichiarazione orale generica, una semplice affermazione personale o una comunicazione priva di forma non equivalgono automaticamente a un giuramento suppletorio.
La formula deve essere chiara, specifica e riferita a circostanze determinate. Il giuramento decisorio deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico, e la stessa esigenza di precisione è coerente con la funzione probatoria del giuramento suppletorio.
Per dimostrare la cresima, la persona interessata deve quindi attenersi alle modalità indicate dall’autorità ecclesiastica, fornendo una dichiarazione completa e coerente con gli elementi già disponibili. L’autorità valuterà poi se il documento può essere utilizzato per la pratica richiesta.
Risposta diretta
Alla domanda «chi fa il giuramento suppletorio nella cresima?» la risposta è: lo presta personalmente la persona interessata, cioè il soggetto che deve dichiarare l’avvenuta ricezione della cresima, secondo la formula e davanti all’autorità competente.
Il soggetto che decide se il giuramento suppletorio debba essere richiesto o acquisito non coincide necessariamente con il dichiarante. Nel procedimento civile il deferimento spetta al giudice d’ufficio e, nelle cause riservate alla decisione collegiale, esclusivamente al collegio; nel contesto della cresima, l’autorità ecclesiastica competente stabilisce le modalità della dichiarazione e ne valuta l’utilizzabilità nella pratica.

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