La quarantena riguarda le persone sane che potrebbero essere state esposte a un agente infettivo o a una malattia contagiosa e consiste nella restrizione dei movimenti per la durata del periodo di incubazione, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi di COVID-19.
Per chi entra in Italia dall’estero, le regole su tampone, quarantena, isolamento e autocertificazione sono cambiate più volte in relazione alla situazione epidemiologica, al Paese di provenienza, alla presenza di sintomi e allo stato vaccinale. Le disposizioni devono quindi essere verificate in base alla data dell’ingresso e ai provvedimenti vigenti.
Quarantena e isolamento: la differenza
L’isolamento riguarda i casi positivi al test diagnostico, dunque infetti, ed è finalizzato a separarli dalle altre persone per tutta la durata del periodo di contagiosità.
La quarantena riguarda, invece, i contatti stretti di un caso confermato che potenzialmente potrebbero sviluppare una infezione e che per questo motivo non devono stare a contatto con altre persone.
In caso di infezione documentata, tramite test molecolare, da SARS-CoV-2, è previsto l’isolamento, ovvero la separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
Il provvedimento di quarantena, invece, scatta per le persone sane e si riferisce alla restrizione dei movimenti per la durata del periodo di incubazione successivo ad una sospetta esposizione all’agente infettivo.
Per periodo di incubazione si intende l’intervallo di tempo che intercorre tra il contatto di un microbo con il corpo alla comparsa dei sintomi.
Quando si applica la quarantena a chi entra in Italia
Nuove regole per chi arriva in Italia dall’estero: dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 per gli stranieri occorrerà essere muniti di tampone e rispettare una quarantena.
Con l’aumento del numero di contagi, il Ministero della Salute ha disposto una stretta agli stranieri che arrivano in Italia: per loro sarà richiesto un tampone antigenico negativo effettuato non oltre le 24 ore precedenti.
Non solo: oltre al tampone chi entra in Italia dall’estero dovrà rispettare una quarantena fiduciaria di 5 giorni.
Va detto che tutte queste misure vanno ad aggiungersi, e prescindono, dal possesso di green pass vaccinale.
Sono tanti i nostri connazionali che in questi giorni stanno tentando di rientrare nel nostro Paese in aereo, nave macchina o treno, e per questo motivo Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emanato un decreto di concerto con il Ministro della salute che obbliga tutti coloro che rientrano in Italia a mettersi in quarantena obbligatoria per i 14 giorni successivi al ritorno.
L’obbligo di quarantena riguarda tutti, anche coloro che non hanno sintomi legati al COVID-19.
Al loro arrivo in Italia, i viaggiatori dovranno presentare un’autodichiarazione con la quale attestano che stanno facendo ritorno al proprio domicilio o alla propria residenza per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, oppure per motivi di salute.
È obbligatorio inoltre, comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio rientro in Italia per avviare la sorveglianza sanitaria.
La quarantena non è obbligatoria per chi transita o sosta in Italia per comprovate esigenze lavorative, ed è comunque obbligato ad uscire dal Paese entro 72 ore dall’ingresso.
Tuttavia, per queste persone, è obbligatorio compilare una dichiarazione con la quale si comunica di essere in Italia per comprovate esigenze lavorative, e ci si impegna a segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale e a sottoporsi ad isolamento.
L’obiettivo del provvedimento è quello di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus e prevenire la diffusione del contagio.
Ingresso dall’estero: tampone e comunicazioni
La prima cosa da sapere è che, oltre alle modifiche che interverranno a partire dal 9 dicembre, ci sono regole diverse prima e dopo il 21 dicembre 2020, e che non sono regole di poco conto.
Fino al 9 dicembre la Germania (che il 10 dicembre passa dall’elenco B all’elenco C nella lista del “rischio/Paese” ) è considerata una nazione dalla quale l’ingresso, il transito e la permanenza non presentano particolari problemi.
Per le autorità italiane è sufficiente presentare all’arrivo in aeroporto o alle autorità preposte ai controlli un test molecolare o antigenico - non più vecchio di 48 ore - che dimostri la non positività della persona interessata.
Non è necessario avere motivi di urgenza o necessità per soggiornare in Italia.
Tuttavia, come specificato all’articolo 7 comma 3, “le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio”
Per chi arriva in Italia tra il 10 e il 20 dicembre 2020 il test dovrà essere fatto nel Paese di provenienza o di transito non più di 48 ore prima dell’ingresso.
In caso si sia sprovvisti di test, non sarà più valida la normativa precedente, che consentiva di farlo al più tardi 48 ore dopo l’ingresso in Italia presso l’Azienda sanitaria locale di riferimento.
Infatti il comma 6 dell’articolo 7 del decreto dispone espressamente che, in caso di provenienza da Paesi dell’elenco C (quindi dal 10 dicembre anche dalla Germania) e in assenza di un tampone con esito negativo, “si applichino i commi da 1 a 5”.
Si tratta dei commi per i viaggiatori provenienti dai Paesi a rischio, che prevedono l’isolamento fiduciario per la durata di 14 giorni anche in caso di persone asintomatiche, con l’obbligo di contattare immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.
Durante il periodo di isolamento, se si manifestano sintomi da Covid o se si risulta positivi, è fatto obbligo restare in una stanza chiusa e ventilata e di non avere contatti sociali né contatti stretti con conviventi.
Il Dpcm del 3 dicembre lascia invariata la norma relativa alla presentazione di un’autocertificazione, che può essere scaricata dal sito del ministero degli Esteri.
Nella dichiarazione verranno indicati i dati anagrafici, la località di provenienza, il motivo dell’ingresso in Italia, il luogo di soggiorno per la durata della permanenza.
Arrivo in Italia senza tampone
Importante: se si arriva in Italia senza avere il test - è il caso di chi arriva in macchina o in treno, nei casi in cui quindi non ci sia l’obbligo di consegnare il test al vettore, come specificato all’articolo 8 comma 6 lettera a) - , è obbligatorio raggiungere la propria abitazione con un mezzo privato.
Se impossibilitati a farlo, sarà l’autorità preposta a trovare un alloggio a vostre spese.
Solo in caso di asintomaticità sarà in seguito possibile chiedere di raggiungere (sempre con mezzo privato) la propria destinazione, ricominciando però da capo l’isolamento fiduciario di 14 giorni.
Per il rientro dall’Italia alla Germania, se fosse necessario attraversare più regioni, occorrerà mostra anche l’autocertificazione valida per gli spostamenti sul territorio italiano.
Ingresso durante periodi di restrizioni più rigide
Nel periodi più propriamente festivo le norme si faranno più rigide anche per chi proviene dalla Germania.
Se fino alla data del 20 dicembre solo chi proveniva da aree ad alto rischio (presenti nell’elenco E) doveva avere validi motivi per l’ingresso in Italia, da questo momento in poi le norme riguarderanno anche i viaggiatori provenienti dall’elenco C.
Il comma 6 lettera b) e il comma 7 chiariscono che le misure di quarantena anche in presenza di tampone negativo si applicano a chi non risponde ai requisiti di necessità per l’ingresso.
“Gli italiani che andranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. E’ una misura chiaramente dissuasiva: non sappiamo dove andranno , non sappiamo se dove andranno saranno permessi veglioni, festeggiamenti, e quali misure saranno previste. Ma anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo saranno sottoposti alla stessa misura della quarantena”.
Alla data del 10 dicembre l’elenco C comprenderà tutti i Paesi dell’Unione europea - quindi con quarantena obbligatoria - che però in vista di una situazione epidemiologica migliorata potrebbero essere nuovamente spostati nell’elenco B (senza quarantena obbligatoria).
Ci sono poi categorie di persone e circostanze particolari in cui in ogni caso non si applica la normativa.
L’elenco delle esenzioni è molto lungo ed è indicato nell’articolo 8 comma 8 del Dpcm.
Durata della quarantena
Come riportato dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, tale restrizione in quarantena deve durare almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, oppure 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al rischio oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione se, fissato il giorno 1 la data di questa ultima esposizione, il giorno 10 è stato effettuato un test antigenico o molecolare che è risultato negativo.
Per spiegarci meglio: il 3 novembre si verifica il contatto a rischio; il 12 novembre può essere eseguito il test antigenico o molecolare.
Se risulta negativo, la quarantena può terminare.
Ove non sia possibile proporre il tampone a partire dal giorno 10 (per motivi organizzativi o altri motivi riconducibili al paziente, ad esempio impossibilità ad eseguire il tampone) è possibile concludere la quarantena dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso senza la necessità di eseguire il test.
La quarantena implica l’uso o la creazione di strutture appropriate in cui una persona (o più persone) sono fisicamente separate dalla comunità.
Se questi spazi non fossero disponibili presso il proprio domicilio, si tenga presente che nei vari Comuni potrebbero essere state predisposte strutture per la quarantena, quali hotel o dormitori.
Quarantena per contatto stretto
Nel caso di contatto stretto, non si parla più di isolamento, ma di quarantena.
In base alla definizione che ne dà il Ministero della Salute, un contatto stretto di un caso COVID-19 è definito come una persona che:
- Vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- Ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- Ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un soggetto positivo (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- Ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- Si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- Ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto;
- Fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei.
Ai fini della quarantena, viene considerato un contatto stretto chi è coinvolto in una delle seguenti condizioni:
- persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- persona che ha avuto un contatto fisico diretto con caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un paziente COVID-19 entro 2 metri per più di 15 minuti;
- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti usati);
- operatore o altra persona che fornisce assistenza ai pazienti con malattia COVID-19 senza utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale;
- soggiornare nello stesso ambiente chiuso vicino a un paziente COVID-19 (ambiente di lavoro, sala riunioni, un’aula o una sala d’attesa dell’ospedale) per almeno 15 minuti a distanza minore di 2 metri;
- viaggiare in prossimità (entro 1 metro) di un paziente COVID-19 in qualsiasi tipo di trasporto.
Si tratta, dunque, di una persona esposta ad un elevato rischio di infezione.
Nel caso di contatti stretti di contatti stretti non è prevista la quarantena né l’esecuzione di test diagnostici.
Se non vi è stato alcun contatto diretto con il caso confermato non devono essere messe in atto misure particolari, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici.
Sono da considerarsi rilevanti a fine epidemiologico i contatti avvenuti entro un periodo di 14 giorni prima dall’insorgenza della malattia nel caso in esame.
Si precisa che contatti (familiari, amici, ecc.) di contatti stretti come sopra definiti, non sono soggetti a specifiche misure di sorveglianza.
Contatto stretto asintomatico
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al rischio oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione se, fissato il giorno 1 la data di questa ultima esposizione, il giorno 10 è stato effettuato un test antigenico o molecolare che è risultato negativo.
In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena si applica a:
- contatti stretti ASINTOMATICI che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido à quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
- soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni à quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena NON si applica a soggetti ASINTOMATICI che:
- hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).
Per tali soggetti si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19.
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Contatto stretto sintomatico
In caso di contatto stretto sintomatico, si deve osservare la quarantena.
In questo caso, è opportuno eseguire subito un tampone.
Anche di fronte ad un esito negativo, la quarantena termina, con risoluzione dei sintomi, dopo 10 giorni.
Al termine di questo intervallo di tempo deve essere eseguito un ulteriore tampone.
Ove non sia possibile proporre il tampone a partire dal giorno 10 (per motivi organizzativi o altri motivi riconducibili al paziente, ad esempio impossibilità ad eseguire il tampone) è possibile concludere la quarantena dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso senza la necessità di eseguire il test.
Isolamento per chi è positivo
Le persone asintomatiche che, sottoposte a test molecolare, sono risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2, devono mettersi in isolamento.
Il rientro in comunità può verificarsi dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività.
Fissato il giorno 1 la data di effettuazione del tampone, il giorno 10 può essere eseguito un test molecolare.
Se quest’ultimo esame ha risultato negativo, l’isolamento può terminare.
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 devono essere poste in isolamento.
Il rientro in comunità può avvenire dopo almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Fra i sintomi utili per la definizione del periodo di isolamento, non vengono incluse l’anosmia, la ageusia e la disgeusia, che possono permanere anche per un lungo periodo di tempo.
L’anosmia è la perdita dell’olfatto.
La ageusia è la perdita del gusto, mentre la disgeusia è un disturbo caratterizzato dalla distorsione della percezione del gusto o da un suo indebolimento.
Nel caso i sintomi siano sfumati e difficilmente collocabili in un arco temporale preciso, si fa riferimento alla data del tampone positivo.
Se i sintomi scompaiono prima del giorno 10, occorre comunque rispettare la durata intera prevista per l’isolamento.
Se la positività permane a lungo anche in assenza di sintomi (fatta sempre eccezione per la anosmia, la ageusia e la disgeusia), trascorsa una settimana dalla loro scomparsa l’isolamento può essere interrotto, a patto che siano trascorsi almeno 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Le persone non possono essere tenute in isolamento a termine indefinito quando sono asintomatiche.
Per regolare i casi di persone divenute asintomatiche ma positive per un lungo periodo di tempo, si tiene conto della carica virale, che superati i 21 giorni dalla comparsa dei sintomi non è più significativa ai fini del contagio.
Questo criterio può essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto di singoli casi e, nello specifico, dello stato immunitario delle persone interessate.
Nei pazienti immunodepressi, infatti, il periodo di contagiosità può essere prolungato.
Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Come organizzare la quarantena in casa
La persona sottoposta a quarantena deve rimanere in una stanza dedicata, dotata di buona ventilazione per arieggiare l’ambiente, possibilmente dovrebbe avere un suo bagno e dormire da solo/a, limitando al massimo i movimenti nell’abitazione.
Se in casa c’è un solo un solo bagno, va pulito dopo l’uso con prodotti a base di cloro (candeggina) oppure con alcol 70%.
È necessario mantenere con i familiari o altre persone soggette a isolamento domiciliare la distanza di almeno un metro ed evitare qualsiasi contatto diretto (compresi strette di mano, baci e abbracci).
Le madri che allattano dovrebbero indossare una mascherina chirurgica ed eseguire un’igiene accurata delle mani prima di cominciare.
Le persone in quarantena dovrebbero avere asciugamani, salviette o lenzuola, piatti, bicchieri e posate dedicate.
Per il lavaggio di questi oggetti è sufficiente il normale sapone.
I familiari come pure le persone in isolamento anche se sono asintomatiche, non possono ricevere visite fino alla fine della quarantena.
Se invece il paziente è sintomatico il divieto di visite si prolunga sino alla guarigione clinica anche se sono passati 14 giorni dal contatto.
I conviventi e i familiari che assistono le persone in casa devono evitare il contatto diretto.
Se il soggetto in isolamento ha sintomi di infezione respiratoria quando si sposta dalla camera deve usare una mascherina chirurgica, e coprire naso e bocca usando fazzoletti quando starnutisce o tossisce, oppure tossire nel gomito.
I fazzoletti dovrebbero essere di carta e vanno messi in un doppio sacco impermeabile all’interno di pattumiera chiusa con apertura a pedale.
Dopo l’uso del fazzoletto le mani devono essere immediatamente lavate con acqua e sapone accuratamente per 40 secondi o con un prodotto idro-alcolico.
I familiari e le persone che assistono il soggetto, devono indossare una mascherina chirurgica monouso (da non toccare mentre si usa e da sostituire quando si inumidisce o risulta danneggiata).
Le mascherine non possono essere riutilizzate ma vanno eliminate in un doppio sacco impermeabile all’interno di una pattumiera a pedale.
Se l’assistenza prevede contatto con secrezioni respiratorie, feci o urine servono guanti monouso, seguito dal lavaggio delle mani.
Pulizia, biancheria e rifiuti
Pulire almeno una volta al giorno le superfici e i locali utilizzati dalla persona in isolamento con detergenti e disinfettare con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo oppure con alcol 70%).
Chi effettua le pulizie deve indossare camice e guanti monouso (o un grembiule dedicato).
I guanti domestici in gomma si possono usare ma devono essere disinfettati ogni volta.
La biancheria sporca deve essere messa in un sacco e gestita separatamente da quella del resto della famiglia.
Per il lavaggio in lavatrice è sufficiente il programma a 60° per trenta minuti o tempi più brevi per temperature superiori, usando il normale detersivo.
I rifiuti del soggetto in isolamento devono essere smaltiti in un doppio sacchetto di plastica.
È necessario mantenere con i familiari o altre persone soggette a isolamento domiciliare la distanza di almeno un metro.
Anche se al momento non esistono prove in grado di dimostrare che cani o gatti possano essere fonte di infezione, a scopo precauzionale è meglio limitare il contatto con gli animali.
Monitoraggio dei sintomi durante la quarantena
Durante il periodo di quarantena il soggetto deve eseguire un automonitoraggio delle proprie condizioni di salute.
Deve essere rilevata in autonomia la propria temperatura corporea due volte al giorno e al bisogno, annotando anche la sede corporea di rilevazione.
Il soggetto deve segnalare al proprio medico (o Pediatra di Libera Scelta) e all’operatore di sanità pubblica, l’insorgenza di nuovi sintomi o di cambiamenti significativi dei sintomi preesistenti.
La persona in autoisolamento deve registrare due volte al giorno la temperatura e segnalare al medico di base o all’autorità sanitaria i valori ed eventuali nuovi sintomi.
In caso di aggravamento dei sintomi deve indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi dai conviventi rimanendo nella propria stanza con la porta chiusa, in attesa del trasferimento in ospedale qualora sia necessario.
In caso di insorgenza di difficoltà respiratorie il soggetto deve rivolgersi al 112/118, informando, se possibile, il proprio medico.
In caso di aggravamento bisogna indossare la mascherina chirurgica, rimanendo nella propria stanza con la porta chiusa, in attesa del trasferimento in ospedale.
Se si rilevano difficoltà respiratorie rivolgersi al 112/118, e informare il proprio medico.
Raccomandazioni generali
Le raccomandazioni valide in generale sottolineano l’importanza dell’esecuzione del test molecolare a fine quarantena da parte di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.
Inoltre, è opportuno prevedere accessi al test differenziati per i bambini e, come raccomandato dal Ministero della Salute, promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.
I familiari e le persone che assistono il soggetto devono evitare il contatto diretto.
L’autoisolamento è fondamentale per evitare la trasmissione del virus e per non sovraccaricare il sistema ospedaliero.
Indici di trasmissione e misure di contenimento
Il numero di riproduzione di una malattia infettiva (definito R₀) è il numero medio di infezioni trasmesse da ogni individuo infetto ad inizio epidemia, in una fase in cui normalmente non sono ancora stati effettuati interventi specifici (di tipo farmacologico o altro genere) per il controllo del fenomeno infettivo.
R₀ è quindi il potenziale di trasmissione, o trasmissibilità, di una malattia infettiva non controllata e dipende dalla probabilità di trasmissione per singolo contatto tra una persona infetta ed una suscettibile, del numero dei contatti della persona infetta e della durata dell'infettività.
È dunque un indicatore iniziale.
Rt è invece il numero di riproduzione netto; è una grandezza equivalente a R₀ ma, a differenza di questo, viene calcolato nel corso del tempo.
Perché è importante ripetere nel tempo le valutazioni di Rt? Perché conoscere i valori di Rt permette di monitorare l’efficacia degli interventi nel corso di un’epidemia.
Rt viene calcolato su base statistica a partire da una curva di incidenza di casi giornalieri.
I dati rilevati possono subire oscillazioni che non dipendono da reali evoluzioni dell’epidemia, mentre gli indici di trasmissibilità devono essere determinati al netto di queste fluttuazioni.

Misure personali durante l’emergenza
Fra le disposizioni valide ovunque, l’uso delle mascherine, consigliato anche negli ambienti domestici, e il distanziamento sociale.
Con il DPCM del 3 novembre, che resta valido fino al 3 dicembre, ad ogni Regione è stato assegnato un colore, che rende ragione del livello di rischio.
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria sono diventate zona rossa.
Sicilia, Basilicata, Abruzzo, Umbria, Toscana, Liguria e Puglia sono zona arancione.
Tutte le altre Regioni italiane sono considerate zona gialla.
La situazione è, tuttavia, in evoluzione continua e potrebbero essere emessi nuovi provvedimenti