Spirito della Novena delle Brigate Nere

La vicenda di Spirito Novena riguarda la Brigata Nera di Pinerolo e il procedimento giudiziario seguito alla Liberazione per una serie di rastrellamenti, fucilazioni, sevizie, perquisizioni, requisizioni arbitrarie e attività di spionaggio compiute a favore dell’occupante tedesco.

La Corte di Cassazione di Roma, Sezione II penale, con sentenza n. 7 del 7 gennaio 1947, confermò sostanzialmente le condanne pronunciate dalla Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino il 21 marzo 1946 nei confronti di Spirito Novena e degli altri imputati, respingendo i ricorsi principali e riconoscendo nei fatti contestati gli estremi del collaborazionismo bellico con il nemico.

La Brigata Nera di Pinerolo e il contesto delle Brigate Nere

Le Brigate Nere erano un corpo paramilitare fascista della Repubblica Sociale Italiana, che fu operativo in Italia settentrionale dagli inizi di luglio del 1944 fino al termine della seconda guerra mondiale. La formazione militare fu istituita il 30 giugno 1944 col decreto legislativo 446 XXII con il nome di Corpo Ausiliario delle Squadre d’Azione delle Camicie Nere ed era costituita da militanti del P.F.R. (Partito Fascista Repubblicano) arruolatisi in maniera volontaria.

Il 21 giugno 1944 Mussolini firmò il decreto n. 446 (uscito sulla “Gazzetta ufficiale” n.180 del 3.8.44) che ordinava la militarizzazione del Partito Fascista Repubblicano (PFR). Nasceva così il Corpo ausiliario delle squadre d’azione di camicie nere, che sarà poi chiamato "le Brigate nere".

Nel testo si legge: «Data la situazione che è dominata da un solo decisivo supremo fattore: quello delle armi e del combattimento davanti al quale tutti gli altri sono di assai minore importanza decido che a datare dal primo luglio la struttura politico militare del Partito si trasformi in un organismo del tipo esclusivamente militare».

Pertanto tutti gli iscritti dai 18 ai 60 anni furono armati e organizzati in brgg a carattere provinciale. Fu una formazione ausiliaria - priva di poteri di polizia giudiziaria, come la Guardia Nazionale Repubblicana (GNR) - voluta espressamente da Mussolini per la repressione antipartigiana.

ElementoDescrizione
Denominazione ufficialeCorpo Ausiliario delle Squadre d’Azione delle Camicie Nere
Costituzione30 giugno 1944
Comandante generaleAlessandro Pavolini
ReclutamentoIscritti al PFR tra i 18 e i 60 anni, non appartenenti ad altri corpi armati
OrganizzazioneBrigate a carattere provinciale
Dipendenza operativaComando delle SS in Italia, gen. Karl Wolff
Compito dichiaratoCombattimento per la difesa dell’ordine della RSI e lotta contro i partigiani

Struttura, reclutamento e funzione repressiva

Furono costituite quarantuno brigate, una per provincia, intitolate ciascuna a un caduto del fascismo. Ad esse si affiancavano sette brigate autonome e otto brigate mobili.

Le federazioni provinciali del partito furono convertite in comandi di brigata, diretti dai vari federali, mentre la segreteria nazionale del P.F.R. assumeva le funzioni di Ufficio di Stato Maggiore del Corpo. Comandante generale del corpo fu, sin dall’inizio, il segretario del partito Alessandro Pavolini.

La Squadra d’azione era l’unità di base. Tre squadre formavano una compagnia, 3 compagnie un battaglione e tre battaglioni una brigata.

Il comandante Alessandro Pavolini - quale segretario nazionale del PFR - nella circolare inviata il 25 giugno 1944 ai segretari federali precisò: «Nelle azioni antiribelli, le squadre non fanno prigionieri».

Le brigate nere dipendevano non dal governo della Repubblica Sociale Italiana (RSI), ma da Karl Wolff, comandante delle SS in Italia. Lo scopo dichiarato di queste formazioni, che dipendono direttamente dal comando delle SS in Italia (gen. Karl Wolff), è "ripulire il paese dalle bande al soldo dello straniero".

I brigatisti hanno l’autorizzazione a circolare armati ad ogni ora del giorno, in divisa o in abito civile.

Il decreto stabiliva che il corpo fosse sottoposto alla disciplina militare e al Codice Penale Militare del tempo di guerra. Il servizio prestato nel Corpo era considerato a tutti gli effetti come servizio militare.

Il corpo non sarà impiegato per compiti di requisizione, arresti od altri compiti di Polizia. L’impiego delle Brigate Nere nell’ambito provinciale viene ordinato dai Capi delle Provincie.

La disciplina normativa, tuttavia, non impedì che le formazioni fossero coinvolte in rastrellamenti, arresti, interrogatori violenti, fucilazioni e altre azioni repressive contro la popolazione e il movimento partigiano.

Manifesto storico delle Brigate Nere

Spirito Novena e la Brigata Nera di Pinerolo

La sentenza riguarda gregari e graduati della brigata nera di Pinerolo, ad eccezione del Racca, membro della G.n.r., macchiatisi di una cinquantina di episodi - rastrellamenti, fucilazioni, sevizie, perquisizioni, requisizioni arbitrarie, spionaggio - compiuti a favore del tedesco.

La brigata nera era stata «per un anno il vero terrore del Pinerolese», compiendo le proprie azioni con spiccata brutalità e assoluta mancanza di pietà o umanità.

Gli imputati nel procedimento erano Spirito Novena, Natale Gavello, Sergio Simionato, Giovanni Martinat Lamy, Giovanni Alesso, Guido Marchionni, Giovanni Racca, Davide Frison e Giuseppe Giaccone.

ImputatoEsito in Cassazione
Spirito NovenaRicorso rigettato
Natale GavelloRicorso rigettato, con condono di otto anni
Sergio SimionatoRicorso rigettato
Giovanni Martinat LamyRicorso rigettato, con condono di anni nove e mesi quattro
Giovanni AlessoSentenza annullata senza rinvio; assoluzione perché il fatto non costituisce reato
Guido MarchionniSentenza annullata senza rinvio per estinzione del reato per amnistia
Giovanni RaccaRicorso rigettato
Davide FrisonSentenza annullata senza rinvio per estinzione del reato per amnistia
Giuseppe GiacconeRicorso rigettato, con condono di cinque anni

Il processo di primo grado

Il giudice di primo grado condannava gli imputati per collaborazionismo bellico col nemico ai sensi degli artt. 51 e 54 c.p.m.g., ad eccezione del Marchionni, condannato ex art. 58 c.p.m.g, dell’Alesso, assolto per insufficienza di prove, e del Frison, dichiarato non imputabile poiché minore.

Infliggeva quindi a Novena, Simionato e Racca la pena di morte; a Martinat Lamy 28 anni di reclusione; a Gavello 24; a Giaccone 12 e a Marchionni 10.

Ricorrevano tutti, ciascuno adducendo svariati motivi.

La sentenza di primo grado aveva ricondotto le condotte degli imputati all’area del collaborazionismo bellico con il nemico, considerando le operazioni contro i partigiani come azioni militari a favore dell’occupante tedesco.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione di Roma Sezione II penale era composta dal presidente De Ficchy e dai consiglieri Properzi, Trasimeni, Cataldi, Pietri e Ricciardelli.

La sentenza impugnata era stata pronunciata dalla Sezione speciale della Corte d’Assise di Torino il 21 marzo 1946. La sentenza della Corte di Cassazione fu emessa il 7 gennaio 1947.

La Cassazione annulla senza rinvio nei rapporti di Alesso perché il fatto non costituisce reato. Annulla senza rinvio nei rapporti di Frison e di Marchionni perché estinto il reato per amnistia.

Per Giaccone rigetta, col condono di cinque anni. Per Gavello rigetta, col condono di otto anni. Per Martinat Lamy rigetta, col condono di anni nove e mesi quattro. Per Novena, Simionato e Racca, rigetta.

Condanna Giaccone, Gavello e Martinat Lamy al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire duemila ciascuno alla Cassa delle ammende.

Il collaborazionismo bellico con il nemico

Viene ribadita la qualificazione giuridica dei fatti resa dalla Corte di merito, che li aveva inquadrati nel perimetro dell’art. 51, invece che del 58 c.p.m.g.

Questo perché - a differenza di quanto lamentato da cinque fra i ricorrenti - «ogni azione diretta e compiuta in danno delle forze dei partigiani, quali combattenti della liberazione […] ed ogni azione diretta e compiuta contro singoli partigiani nella loro detta qualità, e contro i disertori e i renitenti dell’esercito repubblicano, costituiva quella collaborazione militare col nemico tedesco invasore».

Tali azioni incidevano infatti «direttamente sulla compagine bellica delle formazioni partigiane, costituenti un vero e proprio esercito in campo contro l’invasore».

La Corte considerò quindi le operazioni contro le formazioni partigiane non come semplici attività politiche o di polizia, ma come condotte inserite nel conflitto armato e funzionali alla collaborazione con l’occupante tedesco.

La massima della sentenza stabilisce che azioni compiute in danno delle formazioni partigiane o singoli partigiani, costituenti un vero e proprio esercito in campo contro il tedesco invasore, integrano il reato di collaborazionismo bellico col nemico ai sensi dell’art. 51 c.p.m.g. anche qualora l’imputato appartenga ad un corpo di polizia impiegato per compiti militari.

Il caso di Giovanni Racca

Quanto al caso specifico del Racca, appartenente alla g.n.r. e non alle brigate nere, la S.C. afferma che, quando la g.n.r. era impiegata «all’infuori delle sue stesse attribuzioni poliziesche, e veniva affiancata alle brigate nere ed agli stessi tedeschi, o impiegata anche da sola in operazioni militari […] l’azione […] acquistava integrale carattere bellico» e non politico.

La Corte respinse quindi la distinzione fondata esclusivamente sull’appartenenza formale alla Guardia Nazionale Repubblicana, ritenendo decisivo il concreto impiego dell’imputato in operazioni militari insieme alle Brigate Nere e alle forze tedesche.

La massima della sentenza precisa che anche l’appartenenza a un corpo di polizia non esclude la configurabilità del collaborazionismo bellico quando quel corpo venga impiegato in operazioni militari contro le formazioni partigiane.

Le sevizie e la qualificazione dei fatti

Né poteva accogliersi la qualificazione dei fatti come meri maltrattamenti di prigionieri ex art. 209 c.p.m.g., come ipotizzato dal Novena e dal Simionato, poiché tali sevizie erano state solo una delle tante manifestazioni concrete dell’attività collaborazionistica compiuta.

La Corte ritenne dunque che le violenze non potessero essere isolate dal complesso delle operazioni nelle quali erano state commesse. Le sevizie costituivano una modalità concreta dell’attività collaborazionistica e non un episodio autonomo riducibile alla sola violazione delle norme sul trattamento dei prigionieri.

La posizione di Spirito Novena

Per il Novena, la Corte dichiara infondata la doglianza con cui lamentava il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, confermando quanto già sostenuto dal giudice di merito e cioè l’assenza di qualsiasi elemento che potesse far sorgere il benché minimo dubbio sulla sua infermità, da cui eventualmente sarebbe dipesa l’applicazione dell’art. 89 c.p.

La Corte respinse anche la censura relativa alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.

Afferma inoltre la mancanza di difetti motivazionali sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche, avendo il Novena rivestito nel tempo svariati ruoli di comando, essendo stato partecipe di parecchi tra i fatti incriminati «nei quali egli si rese autore di sevizie atroci, di omicidi, di rastrellamenti, rapine ecc. personalmente da lui ordinati ed eseguiti», avendo agito di sua iniziativa, o comunque in esecuzione di ordini manifestamente illegittimi.

«Nessun tratto di umanità in tanta, sì lunga, orrenda tragedia di misfatti», afferma la S.C., e, pertanto, corretta la negazione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p.

La Corte ritenne quindi incompatibile la concessione delle attenuanti generiche con il ruolo di comando ricoperto da Novena, con la partecipazione a numerosi episodi e con la gravità delle condotte personalmente ordinate o eseguite.

La posizione di Sergio Simionato

Per il Simionato, il Collegio esclude l’applicabilità delle attenuanti di cui agli artt. 62, 62 bis e 114 c.p.

Nel Ricorso si sosteneva che l’imputato aveva agito senza libero arbitrio e per influenza e determinazione del padre, squadrista, ma la Corte rileva l’assenza, nelle risultanze processuali, di elementi che possano dar luogo «ad un semplice sospetto sulla menomazione nel Simionato della capacità di intendere e di volere e tutto il comportamento di lui […] importa necessariamente […] la pienezza della libera volontà di determinazione».

Neanche la condizione familiare, oltre al padre, anche i due fratelli si erano arruolati nella brigata nera; tutti e tre erano morti per mano partigiana, avrebbe influito secondo i giudici, che avevano ravvisato una piena consapevolezza e volontà nel compiere le proprie azioni «senza rimorso e resipiscenza e senza pietà».

La Corte riconobbe pertanto la presenza di una volontà libera e consapevole, escludendo che l’influenza familiare o la situazione personale potessero giustificare una riduzione della responsabilità.

La posizione di Natale Gavello

Il Gavello propone due motivi, entrambi rigettati, con cui lamenta mancanza di motivazione sul dolo e sulla partecipazione alle uccisioni contestategli, questo secondo motivo di ricorso era particolarmente rilevante poiché legato all’applicabilità nei suoi confronti del decreto di amnistia.

Per la S.C. la sentenza impugnata non merita alcuna censura, essendo in essa dimostrati sia la volontarietà del ricorrente che la sua partecipazione agli eventi citati.

La Cassazione ritenne quindi adeguatamente motivata sia la prova della volontà sia quella della partecipazione di Gavello agli episodi di omicidio contestati.

La posizione di Giovanni Martinat Lamy

Riguardo al Martinat Lamy il Collegio rigetta, innanzitutto, la doglianza relativa alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 7 d.lgs.lgt.159/44 poiché gli atti compiuti dal ricorrente, interposizioni per impedire o attenuare le sevizie e per salvare partigiani, non costituirebbero condotte di lotta attiva contro i tedeschi, come espressamente richiesto dalla norma citata.

Conferma poi la negazione dell’attenuante prevista dall’art. 48 c.p.m.p, così come della diminuente prevista all’art. 62, n. 1 c.p., non potendosi a quest’ultimo proposito ravvisare alcuno stato di necessità alla base delle condotte incriminate.

Tantomeno quella addotta dall’imputato, il necessario sostentamento della famiglia, che si sarebbe potuta ravvisare, semmai, qualora egli si fosse limitato ad iscriversi al reparto di cui faceva parte, senza commettere ulteriori azioni criminose.

La Corte distinse quindi tra le interposizioni dirette a limitare le violenze e le vere e proprie azioni di combattimento contro il nemico, ritenendo che solo queste ultime potessero integrare il requisito richiesto dalla norma per l’applicazione dell’attenuante.

La posizione di Giovanni Alesso

La S.C. accoglie innanzitutto la doglianza dell’Alesso, rilevando l’illogicità della decisione impugnata che, dopo aver ravvisato nel ricorrente una volontà contraria a collaborare col nemico, era stato infatti arruolato per forza e sotto minacce, l’aveva assolto per insufficienza di prove.

Annulla pertanto senza rinvio e assolve l’Alesso con formula piena, perché il fatto non costituiva reato.

Il caso di Alesso fu distinto da quello degli altri imputati perché mancava l’elemento soggettivo della collaborazione volontaria con il nemico. La costrizione e le minacce avevano escluso la volontà necessaria per la configurazione del reato.

La posizione di Guido Marchionni e Davide Frison

Anche riguardo al Marchionni e al Frison la sentenza di primo grado viene annullata senza rinvio, essendosi i reati a loro contestati estinti per effetto dell’amnistia d.p. 4/1946, applicabile anche nei confronti del Frison, minorenne all’epoca dei fatti, indipendentemente dalla sua imputabilità.

La massima della sentenza stabilisce che l’amnistia di cui al d.p. 22 giugno 1946, n. 4 è applicabile anche se il soggetto non è imputabile in quanto minorenne.

Nel caso di Frison, l’età minorile non impedì l’applicazione dell’amnistia, anche se il soggetto non era imputabile secondo le regole ordinarie della responsabilità penale.

La posizione di Giuseppe Giaccone

Nei riguardi del Giaccone, infine, la Cassazione esclude lo stato di necessità - prospettato dal ricorrente - avendo il giudice di primo grado sufficientemente motivato la sua partecipazione cosciente e volontaria ai fatti delittuosi.

Rigetta inoltre la doglianza sul mancato vizio di mente perché, come affermato per il Novena, la sentenza impugnata aveva razionalmente escluso che vi fossero elementi su cui basare tale ipotesi.

Il ricorso di Giaccone viene quindi rigettato, con il condono di cinque anni della pena detentiva.

Amnistia, condono e cause ostative

Quanto agli altri concorrenti, il Collegio rigetta. La Corte ribadisce la qualificazione giuridica dei fatti e conferma la responsabilità degli imputati per le condotte volontarie di collaborazione militare con il nemico.

Anche l’ultimo motivo comune, dedotto dal Novena e dal Simionato, con cui si lamentava violazione dell’art. 349 c.p.p. per avere il giudice accolto in giudizio «voci correnti nel pubblico», viene respinto poiché dichiarato inammissibile, non essendo stato esposto specificamente.

Ad ogni modo, la Cassazione - ai sensi dell’art. 9, lett. c d.p. 4/1946 - condona di un terzo le pene detentive inflitte perché gli omicidi e gli altri fatti erano stati commessi per motivi politici.

Ai sensi dell’art. 9, lett. c d.p. 22 giugno 1946, n. 4, le pene detentive inflitte devono essere condonate di un terzo se i fatti contestati siano stati commessi per motivi politici, nonostante la presenza di cause ostative all’applicazione dell’amnistia.

La decisione distingue quindi tra l’estinzione del reato per amnistia, applicabile solo in presenza delle condizioni previste dalla legge, e il condono di una parte della pena detentiva per i fatti commessi per motivi politici.

Le principali massime giuridiche

  • Se dalle risultanze processuali risulta che un imputato non volesse collaborare col nemico e che avesse agito sotto costrizione, mancando pertanto l’elemento soggettivo del reato, deve essere pronunciata assoluzione con formula piena.
  • L’amnistia di cui al d.p. 22 giugno 1946, n. 4 è applicabile anche se il soggetto non è imputabile in quanto minorenne.
  • Azioni compiute in danno delle formazioni partigiane o singoli partigiani, costituenti un vero e proprio esercito in campo contro il tedesco invasore, integrano il reato di collaborazionismo bellico col nemico ai sensi dell’art. 51 c.p.m.g. anche qualora l’imputato appartenga ad un corpo di polizia impiegato per compiti militari.
  • Non può esservi violazione dell’art. 89 c.p. quando dagli elementi emersi nel procedimento non derivi alcun dubbio sull’integrità psichica dell’imputato.
  • Non difetta di motivazione la sentenza che, nel rigettare la concessione delle attenuanti generiche, ne motivi la scelta valutando, oltre alla mera gravità dei fatti, anche la personalità del reo.
  • Anche l’aver semplicemente determinato o concorso moralmente nell’omicidio costituisce causa ostativa per l’applicazione dell’amnistia d.p. 22 giugno 1946, n. 4.
  • L’attenuante di cui all’art. 7 d.lgs.lgt. 159/1944 può essere applicata solo in considerazione di vere e proprie azioni di combattimento - o al massimo di volontari atti ostili verso il nemico - e non in presenza di azioni che, per quanto encomiabili, non lo siano.
  • Il dolo consiste nella mera volontà di commettere le azioni compiute.
  • La partecipazione attiva, cosciente e volontaria a diversi fatti delittuosi, anche di particolare gravità, è incompatibile con il riconoscimento di aver agito in stato di necessità.
  • Ai sensi dell’art. 9, lett. c d.p. 22 giugno 1946, n. 4, le pene detentive inflitte devono essere condonate di un terzo se i fatti contestati siano stati commessi per motivi politici, nonostante la presenza di cause ostative all’applicazione dell’amnistia.

La memoria storica delle Brigate Nere

Il procedimento Novena e altri documenta il modo in cui, nel dopoguerra, la giurisprudenza italiana affrontò le responsabilità dei membri delle Brigate Nere e degli altri corpi repubblichini coinvolti nella repressione antipartigiana.

La sentenza riguarda una formazione che, secondo gli atti processuali, aveva operato per un anno nel Pinerolese attraverso una pluralità di condotte violente e repressive. La Corte valutò tali episodi nel loro insieme, collegandoli alla collaborazione militare con l’occupante tedesco.

La decisione mostra inoltre che la responsabilità non veniva determinata soltanto dalla qualifica formale dell’imputato o dal corpo di appartenenza, ma anche dal ruolo concretamente svolto, dalla volontarietà della condotta, dalla partecipazione agli episodi e dalla natura militare delle operazioni contro i partigiani.

Estremi cronologici: 07/01/1947.

La sentenza è conservata nell’Archivio Istoreto, fondo Processi nelle Corti di Cassazione. Sentenze in materia di collaborazionismo.

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