Ratifica della confessione giudiziale: significato e disciplina

La confessione giudiziale è la dichiarazione con cui una parte riconosce la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte nel corso di un giudizio. Essa può essere resa spontaneamente in un atto processuale sottoscritto personalmente dalla parte oppure provocata mediante interrogatorio formale.

Ai sensi dell’art. 2733 c.c., la confessione giudiziale forma piena prova contro colui che l’ha resa, purché riguardi fatti relativi a diritti disponibili. In presenza di più litisconsorti, tuttavia, la confessione resa soltanto da alcuni è liberamente apprezzata dal giudice nei casi previsti dalla legge.

Che cosa significa confessione giudiziale

La confessione è una dichiarazione di scienza che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla controparte. È una prova costituenda e legale, la cui disciplina si rinviene sia nel codice civile, agli artt. 2730 e seguenti, sia nel codice di procedura civile, agli artt. 228 e seguenti.

Nel processo civile è possibile utilizzare mezzi di prova orali in cui il fatto rappresentativo è una dichiarazione di scienza. Tra questi, c’è la confessione: una dichiarazione di scienza che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla controparte.

Il legislatore attribuisce a questo mezzo di prova efficacia legale, basandosi sulla massima di esperienza secondo la quale nessuno dichiara fatti sfavorevoli a se stesso se non sono veri, per cui in base all’art. 2733 c.c. la confessione “forma piena prova contro colui che l’ha fatta”.

La confessione giudiziale è la confessione che risulti effettuata oralmente da una parte o da un suo rappresentante nel corso del giudizio ed inserita perciò nel verbale dell’udienza, oppure contenuta all’interno di un atto processuale sottoscritto personalmente dalla parte interessata.

La ratifica della confessione giudiziale

Nel linguaggio tecnico della prova civile, l’efficacia della confessione giudiziale non dipende da una successiva ratifica del difensore o da un autonomo atto di conferma, ma dal fatto che la dichiarazione sia stata resa dalla parte personalmente nelle forme previste dalla legge.

La confessione giudiziale può essere spontanea, quando è contenuta in qualsiasi atto firmato dalla parte personalmente, oppure provocata tramite interrogatorio formale, disposto dal giudice soltanto su istanza di parte.

Le ammissioni contenute nella comparsa di risposta, così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall’art. 125 c.p.c., possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, ma è necessario che la comparsa sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell’atto.

La mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce non è sufficiente, perché la procura costituisce un atto giuridicamente distinto, benché collegato all’atto processuale nel quale sono inserite le dichiarazioni.

La disciplina normativa

Articolo 2730 del codice civile

L’art. 2730 c.c. distingue la confessione giudiziale dalla confessione stragiudiziale. La confessione giudiziale è resa in giudizio, mentre quella stragiudiziale è resa fuori dal giudizio e deve essere introdotta nel processo attraverso un mezzo di prova.

La confessione ha un doppio profilo di disponibilità: oggettiva, perché deve avere ad oggetto diritti disponibili e non può vertere su diritti che per loro natura sono indisponibili; soggettiva, perché deve provenire da un soggetto che ha la disponibilità del diritto.

Articolo 2731 del codice civile

L’efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto.

Non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo, quando il mandatario non dispone del diritto cui i fatti si riferiscono.

Articolo 2732 del codice civile

La confessione è generalmente irretrattabile. Ai sensi dell’art. 2732 c.c., può essere revocata soltanto se si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.

Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, sicché non può impugnare l’atto se non dimostrando che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza.

Articolo 2733 del codice civile

È giudiziale la confessione resa in giudizio. Essa forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.

La prova confessoria è una prova legale, cioè vincola non soltanto la parte dichiarante, a cui non consente alcuna prova avversa, ma soprattutto il giudice. Egli deve subordinare ad essa il proprio convincimento, salvo i casi in cui la legge prevede una libera valutazione.

Quando la confessione giudiziale fa piena prova

La confessione resa personalmente fa piena prova contro chi l’ha resa, salvo che riguardi fatti relativi a diritti indisponibili. La piena prova opera nei confronti del confitente e della parte che ha provocato la confessione.

Il valore di prova legale della confessione, quale vincolo per il giudice alla verità dei fatti che ne formano oggetto, non implica tuttavia il dovere di considerarli sicuramente rilevanti e decisivi al fine di determinare il convincimento giudiziale.

La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi, mentre la loro qualificazione giuridica spetta al giudice del merito. Non costituiscono confessione le opinioni, i giudizi o le valutazioni soggettive della parte.

La confessione giudiziale costituisce una dichiarazione di scienza, il cui elemento essenziale è l’affermazione inequivoca in ordine ad un fatto storico dubbio, resa la quale gli effetti che ne derivano sono stabiliti dalla legge.

Oggetto della confessione

Oggetto della confessione possono essere soltanto fatti di causa, siano essi costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi. Non è indispensabile che chi confessa abbia avuto percezione diretta dei fatti, potendo averli appresi dalla narrazione di altri.

La confessione deve essere specificamente riferita ai fatti oggetto della controversia. Una dichiarazione generica o riferita a un rapporto diverso da quello dedotto in giudizio non integra necessariamente una confessione ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.

La mera dichiarazione dell’esistenza di un rapporto sottostante diverso da quello dedotto non costituisce confessione né comporta un’esplicita rinuncia alla dispensa dall’onere probatorio prevista dall’art. 1988 c.c.

La confessione si differenzia dai comportamenti contra se, siano essi positivi o negativi, i quali possono assumere una particolare rilevanza nel processo, come nel caso del riconoscimento tacito della scrittura privata.

Confessione spontanea e confessione provocata

La confessione spontanea

La confessione spontanea è contenuta in un atto processuale sottoscritto personalmente dalla parte. Si tratta di una forma relativamente rara, perché la maggior parte delle confessioni giudiziali proviene dalle dichiarazioni rese nell’interrogatorio formale.

Possono contenere una confessione giudiziale spontanea gli atti di citazione, i verbali d’udienza, i ricorsi e gli altri atti processuali riferibili al giudizio, purché la dichiarazione sia stata resa dalla parte personalmente e con piena consapevolezza del contenuto.

Le enunciazioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo non possono essere considerate dichiarazioni sfavorevoli alla parte stessa quando l’atto non sia stato sottoscritto dalla parte, poiché gli atti processuali idonei a contenere una confessione spontanea devono essere compiuti nel processo e sottoscritti dalla parte medesima.

La confessione provocata

La confessione provocata è quella ottenuta mediante interrogatorio formale, richiesto dalla parte interessata e ammesso dal giudice quando ne riconosca l’ammissibilità e la rilevanza.

Lo scopo dell’interrogatorio formale è portare la parte verso la confessione giudiziale. Poiché ha natura di prova costituenda, ad esso si applicano le regole sulla richiesta, sull’ammissione e sull’assunzione dei mezzi di prova.

L’interrogatorio formale deve essere distinto dall’interrogatorio libero delle parti. Quest’ultimo può essere disposto d’ufficio dal giudice nella prima udienza di trattazione e può essere rinnovato, ordinando la comparizione personale delle parti, in qualunque stato e grado del processo.

L’interrogatorio libero è diretto a consentire al giudice una migliore conoscenza della questione e a favorire il tentativo di conciliazione delle parti, mentre l’interrogatorio formale è finalizzato a provocare una confessione.

L’interrogatorio formale

La confessione in giudizio può essere provocata dalla controparte attraverso l’interpello, che deve essere dedotto per articoli separati e specifici.

Il giudice istruttore, dopo aver ammesso l’interrogatorio formale, procede all’assunzione della prova nei modi e nei termini stabiliti nell’ordinanza che la ammette.

Nell’interrogatorio formale le domande vengono formulate dalle parti e presentate preventivamente per iscritto nei capitoli. Nell’interrogatorio libero, invece, le domande vengono formulate dal giudice.

Se la controparte interpellata non si presenta o non rende la dichiarazione senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può considerare ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio, ai sensi dell’art. 232 c.p.c.

In caso di mancata risposta all’interrogatorio formale, il giudice conserva il potere di valutazione in ordine ai risultati probatori. La mancata comparizione o la mancata risposta non produce quindi automaticamente una confessione piena e vincolante.

La confessione complessa e il principio di inscindibilità

La confessione complessa contiene, oltre a dichiarazioni sfavorevoli al dichiarante, anche dichiarazioni favorevoli allo stesso. In questi casi opera il principio di inscindibilità della confessione.

La confessione complessa è liberamente valutabile soltanto se la controparte contesta i fatti favorevoli al confitente. Se la controparte non contesta tali fatti, la confessione ha nel complesso efficacia legale.

La mancata contestazione delle dichiarazioni aggiunte esonera il dichiarante dall’onere di provare i fatti favorevoli indicati nella confessione, che assume valore di prova legale nel suo complesso.

Quando invece la controparte contesta le dichiarazioni aggiunte, il confitente ha l’onere di provare i fatti ulteriori e, in difetto di tale prova, il giudice valuta liberamente l’efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.

La confessione nei procedimenti con più parti

Il litisconsorzio necessario

In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.

Un litisconsorte necessario non può formare una prova legale con la propria dichiarazione contro gli altri litisconsorti che non hanno confessato, perché la decisione deve essere unica nei confronti di tutte le parti necessarie.

La confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere utilizzata dal giudice per trarre elementi di convincimento anche nei confronti degli altri, ma la valutazione è discrezionale e deve essere adeguatamente motivata.

Il litisconsorzio facoltativo

Nel litisconsorzio facoltativo, ciascuna confessione deve essere valutata in relazione al singolo rapporto processuale. È ancora discusso se la disciplina prevista per il litisconsorzio necessario possa applicarsi integralmente anche ai casi di litisconsorzio facoltativo.

La confessione giudiziale proveniente da un soggetto che si trova in posizione distinta rispetto agli altri partecipanti al processo ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confitente, ma può essere liberamente apprezzata nei confronti degli altri soggetti.

Gli effetti nei confronti dei terzi

La confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente.

Il confitente non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri soggetti distinti del rapporto processuale. Nei confronti di tali soggetti la dichiarazione può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario.

Gli elementi indiziari ricavati dalla confessione resa da una parte nei confronti di altri soggetti non possono prevalere sulle risultanze di prove dirette.

SituazioneEffetto della confessione
Confessione resa personalmente dalla parte su diritti disponibiliPiena prova contro il confitente
Confessione resa da alcuni litisconsorti necessariLibera valutazione del giudice
Confessione resa nei confronti di un soggetto diverso dalla parte provocanteNessuna prova legale; possibile valore indiziario
Confessione resa dal conducente non proprietarioPiena prova contro il conducente; libera valutazione verso proprietario e assicuratore

La capacità del confitente

La confessione è efficace soltanto se proviene da un soggetto capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono. La capacità deve essere accompagnata dalla legittimazione a disporre negozialmente del diritto.

Il difensore non può rendere una confessione giudiziale in sostituzione della parte, ma può formulare ammissioni processuali. La confessione deve provenire personalmente dalla parte, secondo le forme previste dalla legge.

La confessione resa dal mandatario del titolare del diritto non ha valore confessorio quando il mandatario non dispone del diritto medesimo.

Diritti disponibili e diritti indisponibili

La piena efficacia probatoria della confessione presuppone che i fatti riguardino diritti disponibili. Quando la controversia concerne diritti indisponibili, la dichiarazione non produce l’effetto tipico della prova legale.

La disponibilità deve essere valutata sia con riferimento all’oggetto della dichiarazione sia con riferimento al soggetto che la rende. La confessione deve quindi riguardare un diritto di cui il dichiarante possa disporre.

La limitazione ai diritti disponibili impedisce che una dichiarazione della parte vincoli il giudice in materie sottratte alla libera disponibilità dei soggetti coinvolti.

Confessione giudiziale e confessione stragiudiziale

La confessione giudiziale si forma nel processo nel momento in cui la parte rende la dichiarazione. La confessione stragiudiziale, invece, si verifica fuori dal processo e deve essere introdotta nel giudizio attraverso una prova.

Se la confessione viene resa stragiudizialmente, deve essere documentata per iscritto e il relativo documento deve essere prodotto in giudizio. Può essere provata anche attraverso testimoni soltanto se verte su un oggetto per il quale è ammessa la prova testimoniale.

La confessione stragiudiziale fatta alla controparte o a chi la rappresenta ha efficacia di prova legale. La confessione stragiudiziale resa a un terzo o contenuta in un testamento è invece liberamente apprezzata dal giudice.

La confessione stragiudiziale è, in ogni caso, un fatto che si verifica fuori dal processo e deve quindi essere introdotta nel processo tramite una prova, ma la sua efficacia probatoria non varia in base al mezzo di prova.

Il giudice deve valutare se la confessione sia stata resa e se fosse rivolta alla parte. Se si convince di ciò, è vincolato a ritenere veri i fatti confessati, nei limiti stabiliti dalla legge.

La confessione resa al consulente tecnico d’ufficio

Le dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al consulente tecnico d’ufficio non hanno la stessa efficacia della confessione giudiziale resa nel processo civile.

Alle dichiarazioni rese dalla parte al consulente tecnico d’ufficio deve attribuirsi la stessa valenza probatoria riconosciuta alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte a un terzo. Esse non hanno efficacia di piena prova, ma possono concorrere, insieme alle altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice.

La confessione resa in altri procedimenti

Le dichiarazioni rese dall’imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile.

La confessione giudiziale ricorre, ai sensi dell’art. 228 c.p.c., soltanto quando sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale all’interno del giudizio civile medesimo.

Per aversi confessione giudiziale è essenziale che la dichiarazione si manifesti all’interno di un procedimento giurisdizionale contenzioso, nel quale siano instaurati il contraddittorio e il rapporto processuale nei confronti della parte favorita dalla dichiarazione.

Confessione e limiti della prova

La confessione non può sempre supplire alla mancanza della forma richiesta dalla legge per un determinato atto. In materia di simulazione di una compravendita immobiliare, quando la prova richiede un atto scritto, la confessione non può sostituire la controdichiarazione necessaria a dimostrare una simulazione soggettiva relativa.

L’interrogatorio formale è invece ammissibile quando sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, perché in tal caso oggetto della prova è l’inesistenza della compravendita.

La confessione può tuttavia essere utilizzata per provare il pagamento anche quando la legge pone limiti alla prova testimoniale o presuntiva. L’art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, ma non la prova per confessione.

La quietanza e la confessione

La quietanza è una dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento. Essa può essere superata dall’opposta confessione giudiziale del debitore che ammetta, nell’interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata.

Per avere efficacia probatoria legale, la quietanza deve indicare sia l’obbligazione sia il fatto estintivo correlato. Se l’obbligazione non è precisata, l’accertamento è rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito.

Il giudice non è vincolato dal contenuto della quietanza ai fini della determinazione del titolo del pagamento, quando il documento non consenta di individuare con sufficiente precisione l’obbligazione cui si riferisce.

La confessione nel risarcimento da sinistro stradale

Nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo vincola soltanto il conducente confitente.

La dichiarazione fa piena prova contro il conducente che l’ha resa, ma può essere liberamente valutata nei confronti del proprietario del veicolo e della compagnia assicuratrice, quando tali soggetti siano parti distinte del rapporto processuale.

La confessione del conducente non proprietario non può quindi produrre prova legale contro l’assicuratore o il proprietario, perché il conducente non ha potere di disposizione sulle situazioni giuridiche facenti capo a tali soggetti.

Nel caso del modulo di constatazione amichevole di incidente, ogni valutazione sulla portata confessoria della dichiarazione è preceduta dalla verifica della compatibilità oggettiva tra il fatto descritto nel documento e le conseguenze del sinistro accertate in giudizio.

La situazione dei luoghi, l’entità dei danni riportati dai veicoli e gli altri elementi oggettivi possono rendere incompatibile la dinamica descritta nel modulo con le risultanze del processo.

La confessione e la valutazione delle altre prove

La confessione giudiziale vincola il giudice sulla verità dei fatti confessati, ma non impedisce di valutare la rilevanza di tali fatti nel complesso della controversia.

A fronte della confessione giudiziale resa, non può essere data prevalenza a fatti contrari e non meramente specificativi emergenti dalle deposizioni testimoniali ammesse su istanza della stessa parte confitente e dalla prova documentale indiretta.

La prova legale non esclude che il giudice debba stabilire se il fatto confessato sia pertinente, decisivo e idoneo a incidere sul diritto fatto valere in giudizio.

Principi giurisprudenziali essenziali

  • La confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la rende e della parte che la provoca.
  • La confessione non produce prova legale nei confronti di soggetti diversi dal confitente.
  • Nei confronti dei terzi processuali la dichiarazione può avere valore di elemento indiziario, secondo il prudente apprezzamento del giudice.
  • La confessione deve riferirsi a fatti obiettivi e non a opinioni, giudizi o qualificazioni giuridiche.
  • La confessione deve provenire da un soggetto capace e legittimato a disporre del diritto cui si riferiscono i fatti confessati.
  • La confessione spontanea richiede la sottoscrizione personale della parte.
  • La confessione provocata si forma attraverso l’interrogatorio formale richiesto dalla parte e ammesso dal giudice.
  • La mancata risposta all’interrogatorio formale può essere valutata dal giudice insieme agli altri elementi di prova, ma non produce automaticamente una confessione piena.
  • La confessione è generalmente irrevocabile, salvo errore di fatto o violenza.
  • La confessione resa da uno soltanto dei litisconsorti necessari è liberamente apprezzata dal giudice.
  • Le dichiarazioni rese nel processo penale non costituiscono automaticamente confessione giudiziale nel processo civile.
  • Le dichiarazioni rese al consulente tecnico d’ufficio hanno la valenza delle dichiarazioni stragiudiziali rese a un terzo.

La disciplina della confessione giudiziale ruota quindi attorno alla provenienza personale della dichiarazione, alla sua riferibilità a fatti obiettivi, alla disponibilità del diritto e all’individuazione dei soggetti nei cui confronti essa può produrre piena prova.

noimgs

tags: #ratifica #confessione #giudiziale