Le domande di disoccupazione sono confessioni: cosa dichiara davvero chi richiede la NASpI

La domanda di NASpI non è soltanto una richiesta di sostegno economico dopo la perdita del lavoro: è anche una dichiarazione formale sulla propria condizione occupazionale, contributiva e sulla disponibilità a cercare una nuova occupazione. Presentandola, il lavoratore attesta di trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria, comunica gli elementi necessari alla valutazione dell’INPS e assume specifici obblighi di collaborazione con i servizi per l’impiego.

La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI) è stata introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 221-222), con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1).

La domanda NASpI come dichiarazione della propria situazione

È una prestazione erogata dall'INPS, Ente destinatario delle domande e titolare del procedimento diretto a valutare il ricorrere dei presupposti. La domanda di NASpI può essere presentata, non solo in caso di licenziamento, ma anche dai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604) (art. 3, comma 2).

Con il termine disoccupazione ci si riferisce, oltre a una condizione sociale legata alla mancanza di lavoro, anche alla relativa indennità denominata NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), destinata a quei soggetti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro ed espresso la loro immediata disponibilità allo svolgimento di un nuovo impiego. La disoccupazione costituisce uno stato occupazionale, che può essere acquisito dal cittadino in diverse circostanze.

L’indennità di disoccupazione NASpI è un contributo economico, che lo Stato eroga per supportare specifiche classi di cittadini che hanno perso il lavoro in determinate situazioni. In altre parole, la NASpI è una forma di disoccupazione indennizzata, ma non tutte le situazioni di disoccupazione comportano il diritto alla NASpI.

Chi può presentare la domanda

I destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti (art. 2), ad eccezione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. Sono, inoltre, beneficiari dell'indennità anche gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, è stata ampliata la platea dei destinatari che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, include anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (di cui alla Legge 15 giugno 1984, n. 240).

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è l’ammortizzatore che fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. I collaboratori coordinati e continuativi che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata Dis-Coll.

CategoriaTrattamento
Lavoratori dipendentiNASpI, se la perdita del lavoro è involontaria
ApprendistiNASpI
Soci lavoratori di cooperativa con rapporto subordinatoNASpI
Personale artistico con rapporto subordinatoNASpI
Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioniNASpI
Dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioniEsclusi
Operai agricoli a tempo determinatoEsclusi
Operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi agricoli previsti dalla legge n. 240 del 1984Inclusi dal 1° gennaio 2022

La confessione principale: la perdita involontaria del lavoro

L'indennità è riconosciuta a coloro che abbiano perso involontariamente la propria occupazione a fronte del ricorrere dei seguenti requisiti (art. 3): lo stato di disoccupazione; almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Sono esclusi dalla NASpI i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale.

Il beneficiario della NASpI deve aver perso un lavoro con contratto subordinato, a seguito di uno dei seguenti eventi: licenziamento disciplinare; licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione; dimissioni per giusta causa; dimissioni durante il periodo tutelato di maternità; risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro; risoluzione consensuale per impossibilità del lavoratore di trasferirsi presso una sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla propria residenza del lavoratore o raggiungibile con tempi di percorrenza superiori a 80 minuti.

La NASpI spetta anche alla lavoratrice che ha dato le dimissioni durante il periodo di maternità (entro il 1° anno di vita del bambino) e in caso di dimissioni per giusta causa (ad esempio, in caso di mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali subite sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, etc.).

In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la Naspi spetta solo se riconosciuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro, nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure a seguito di rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 Km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Sul punto, si segnala che, con l'Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13/2015, nonché con la circolare INPS n. 142/2015, è stata confermata la possibilità di accedere al beneficio anche nei casi di licenziamento con accettazione dell'offerta conciliativa disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 e di licenziamento intimato per motivi disciplinari.

Dimissioni, assenza ingiustificata e requisito contributivo dal 2025

Inoltre, dal 1° gennaio 2025 diventa essenziale comprendere la motivazione dell’interruzione dell’ultimo rapporto di lavoro intercorso: qualora si sia verificato un licenziamento o una dimissione per giusta causa, il diritto all’indennità di disoccupazione NASpI è immediato; nel caso in cui ci sia stata una dimissione, occorre maturare almeno 13 settimane nel nuovo impiego prima di poter accedere nuovamente alla NASpI.

Dal 2025 è entrata in vigore una modifica normativa importante che continua ad applicarsi anche nel 2026. Per accedere alla NASpI INPS dopo un nuovo impiego è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo rapporto di lavoro. Questo requisito si aggiunge al tradizionale requisito delle 13 settimane nei 4 anni precedenti.

Se un lavoratore si dimette il 31 gennaio e inizia un nuovo lavoro con contratto a termine fino al 28 febbraio, a scadenza dello stesso non avrà diritto alla disoccupazione, al contrario qualora il rapporto cessasse a maggio (decorse le tredici settimane) allora avrà diritto alla NASPI.

Altra novità 2025! In caso di assenza ingiustificata del dipendente per oltre 15 giorni (o altro termine massimo stabilito dal contratto collettivo) il datore di lavoro potrà considerare il comportamento del lavoratore come una dimissione di fatto e procedere all’interruzione del rapporto di lavoro, inoltrando informativa scritta anche all’Ispettorato del lavoro.

In sostanza, l’interruzione si qualificherà come una vera e propria dimissione e quindi non genererà diritto alla NASPI. Sarà poi compito dell’Ispettorato verificare l’effettivo comportamento concludente del lavoratore.

Le settimane contributive dichiarate nella domanda

Per accedere alla prestazione occorre essere in stato di disoccupazione e avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione. Il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo non trova più applicazione con riferimento agli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2022 (art. 3, comma 1 bis).

Il soggetto che richiede l’indennità di disoccupazione NASpI deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione, nell’arco dei 4 anni precedenti all’acquisizione dello stato di disoccupato. Sono valide tutte le settimane lavorative retribuite in cui la retribuzione complessiva sia stata almeno pari al minimale settimanale previsto per legge.

Dal 2025 si aggiunge un secondo requisito contributivo per chi è già stato beneficiario in precedenza. Se hai già percepito la NASpI in passato e sei stato riassunto, dal 2025 serve aver maturato anche 13 settimane di contributi nel nuovo rapporto di lavoro.

Prima di presentare una nuova domanda di NASpI, oggi è fondamentale verificare due elementi: anzianità contributiva nei 4 anni precedenti, con almeno 13 settimane di contributi accreditati; anzianità contributiva nel nuovo rapporto, se hai già percepito NASpI in passato, con almeno 13 settimane nel rapporto da cui sei stato licenziato.

La DID e la disponibilità a lavorare

Lo stato di disoccupazione involontario è ottenibile dietro presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale al rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

La presentazione della richiesta di NASpI equivale formalmente al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), in quanto sancisce lo stato di disoccupazione e l’impegno del soggetto che lo rilascia alla partecipazione alle misure di politica attiva per la ricerca del lavoro.

L'erogazione della NASpI è, comunque, subordinata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda è necessario presentarsi presso il proprio Centro per l'Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Il Patto di Servizio Personalizzato è un documento, da richiedere presso i centri per l’impiego entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda all’Inps, che prevede la redazione di un bilancio delle competenze e la definizione di attività finalizzate alla ricerca del lavoro, alla formazione o alla riqualificazione professionale.

La presentazione della domanda: termini e modalità

La domanda deve essere presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione spetta a decorrere dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda (art. 6).

La domanda di ottenimento dell’indennità di disoccupazione NASpI può essere presentata con tre modalità: online, attraverso l’apposito servizio sul portale dell’Inps; telefonicamente, contattando il Contact Center Inps; chiedendo supporto agli Enti di patronato o intermediari dell’Inps, attraverso i servizi di sportello e telematici.

Le domande si presentano esclusivamente tramite il portale INPS NASpI online, con SPID, CIE o CNS. La procedura NASpI online permette di inoltrare la richiesta utilizzando la procedura al percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità - Per Disoccupati - NASpI indennità mensile di disoccupazione”.

Momento della presentazioneDecorrenza della prestazione
Domanda presentata entro l’ottavo giorno dalla cessazioneDall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
Domanda presentata dopo l’ottavo giorno, ma entro il termine previstoDal giorno successivo alla presentazione della domanda
Domanda collegata a maternità, malattia o infortunioDall’ottavo giorno successivo alla fine del relativo periodo, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno
Licenziamento per giusta causaDal trentesimo o dal trentottesimo giorno successivo, secondo la disciplina applicabile indicata nella domanda e nella procedura INPS

La richiesta di NASpI può essere presentata solo a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e non oltre 68 giorni dal termine. La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La domanda di NASpI deve essere presentata esclusivamente online tramite la procedura telematica del portale INPS. La richiesta NASpI può essere effettuata in tre modalità alternative: online sul portale INPS NASpI tramite la funzione “NASpI - invio domanda online”; tramite gli enti di patronato; Contact center INPS.

Le informazioni economiche contenute nella domanda

La NASpI viene corrisposta mensilmente e prevede un importo variabile a seconda della storia retributiva del lavoratore, a partire dalla media dello stipendio percepito nei quattro anni precedenti alla richiesta dell’assegno di disoccupazione. L'importo mensile della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Se la retribuzione media mensile è superiore a un importo stabilito dalla legge e annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo, la Naspi è pari al 75% di tale importo, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e tale cifra. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

L'indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

L’importo di riferimento stabilito per legge viene rivalutato ogni anno in base alla variazione dell’indice ISTAT e reso pubblico annualmente tramite circolare dall’INPS. L’importo massimo aggiornato al 2026 è disponibile sul sito ufficiale INPS.

Parametri indicati per il 2026

ParametroValore indicato
Retribuzione media inferiore alla sogliaNASpI pari al 75% della retribuzione media
Retribuzione media superiore alla soglia75% della soglia più il 25% della differenza
Importo massimo indicato per il 20261.584,70 euro
Riduzione per beneficiari under 553% dal sesto mese
Riduzione per beneficiari over 553% dall’ottavo mese

L’indennità nel 2026 è calcolata sulla retribuzione media imponibile degli ultimi 4 anni. Retribuzione media < 1.456,72 € (2026) → NASpI pari al 75% della retribuzione media. Retribuzione media > 1.456,72 € → 75% di 1.436,61 € + 25% della differenza.

L’importo non può superare 1.584,70 € (2026). L'importo di riferimento stabilito per legge viene rivalutato ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT e reso pubblico annualmente tramite circolare dall'INPS.

Il décalage: la riduzione progressiva

Dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione; peraltro, tale riduzione decorre dal primo giorno dell’8° mese di fruizione per coloro che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda (art. 4, comma 3).

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

BeneficiarioDecorrenza della riduzione
Under 55 alla data della domandaPrimo giorno del sesto mese di fruizione
Almeno 55 anni alla data della domandaPrimo giorno dell’ottavo mese di fruizione

Durata della NASpI e contribuzione già utilizzata

In merito alla durata, la NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Inoltre, ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (art. 5).

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.

La NASpI 2026 viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi, ossia 104 settimane.

Settimane di contribuzione negli ultimi 4 anniDurata NASpI spettanteDurata indicativa
13 settimane6 settimane~1,5 mesi
52 settimane26 settimane~6 mesi
96 settimane48 settimane~11 mesi
156 settimane78 settimane~18 mesi
208 settimane104 settimane24 mesi

Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata. Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.

I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa. Per i periodi di Naspi è riconosciuta la contribuzione figurativa, calcolata in proporzione alla retribuzione del lavoratore negli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della Naspi per l’anno in corso.

Il pagamento della prestazione

La NASpI viene corrisposta mensilmente. L’INPS effettua il pagamento della NASpI INPS mensilmente, generalmente tra il 10 e il 15 del mese successivo a quello di competenza. I tempi possono variare in base alla data di accoglimento della domanda e alle procedure interne dell’istituto.

L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Il conto corrente deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione.

La domanda come impegno alla ricerca di lavoro

L'accettazione della richiesta di NASpI è condizionata alla sottoscrizione, da parte del soggetto richiedente, di un Patto di Servizio Personalizzato. L'erogazione della NASpI è subordinata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

L'articolo 21, decreto legislativo 150/2015 rafforza i meccanismi di condizionalità per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni dell'articolo 7, decreto legislativo 22/2015, sugli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato.

Secondo l'articolo 21, l'inosservanza degli obblighi comporta sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità della prestazione, fino alla decadenza dalla NASpI e dallo stato di disoccupazione.

Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, nei seguenti casi: perde lo stato di disoccupazione; non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l'impiego; non rispetta il Patto di servizio firmato in fase di attivazione della NASpI; non si presenta all’appuntamento con il tutor per conferma dello stato di disoccupazione o per la stipula del Patto di servizio.

La dichiarazione di un nuovo lavoro subordinato

Il Decreto Legislativo n. 22/2015 regola le ipotesi di compatibilità della prestazione con il rapporto di lavoro subordinato (art. 9) oppure con lo svolgimento di lavoro autonomo o di impresa individuale (art. 10).

Il lavoratore che, durante il periodo di percezione della NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla prestazione, ad eccezione del caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tale ipotesi, la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro (art. 9, comma 1).

Il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, conserva il diritto alla prestazione ridotta, a condizione che comunichi all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto.

Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato part-time che cessi da uno dei rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, a percepire la NASpI ridotta, a condizione che comunichi all'INPS entro 30 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

SituazioneEffetto possibileObbligo principale
Rapporto subordinato di durata non superiore a 6 mesiSospensione d’ufficio per la durata del rapportoComunicare il reddito quando richiesto per il cumulo
Rapporto subordinato con reddito inferiore al limite previstoNASpI ridottaComunicare il reddito annuo previsto entro 30 giorni
Rapporto subordinato oltre 6 mesi o a tempo indeterminatoDecadenza, salvo le condizioni di compatibilità previsteComunicare tempestivamente l’attività e il reddito
Rapporto part-time rimasto in essereNASpI ridotta, se ricorrono i requisitiDichiarare il reddito entro 30 giorni dalla domanda

Se durante la NASpI inizi un’attività di lavoro subordinato part-time con reddito annuo inferiore a 8.000 euro, l’indennità non decade ma viene ridotta in proporzione al reddito percepito. Devi comunicare all’INPS il reddito annuo previsto entro 30 giorni dall’inizio del nuovo rapporto.

La sospensione ha luogo se il beneficiario del sussidio ottiene una rioccupazione con un contratto subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi. Al termine del contratto a tempo determinato la Naspi viene ripristinata d’ufficio e pagata per il periodo residuo.

La dichiarazione di un’attività autonoma

Per quanto riguarda, invece, la compatibilità dell'indennità di disoccupazione con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si prevede che il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricavi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, deve informare l'INPS entro 1 mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.

In tale ipotesi, la NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di fruizione dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Il lavoratore che percepisce la Naspi e avvia un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, da cui prevede di ottenere un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’Inps entro 1 mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo presunto.

La mancata comunicazione, entro i suddetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto, anche se pari a zero, comporta la decadenza dalla NASpI. Gli iscritti alla Gestione Separata e coloro che svolgono attività autonoma dovranno dichiarare il reddito annuale presunto ogni anno.

In presenza di iscrizione alla Gestione Separata ovvero se l'attività autonoma preesisteva alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il richiedente deve dichiararlo nella domanda di NASpI e indicare, obbligatoriamente, il reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero.

In alternativa, il richiedente potrà comunicare tale reddito, entro un mese dall'invio della domanda, tramite il modello NASpI-COM. In caso di attività autonoma intrapresa successivamente alla presentazione della domanda, il beneficiario di NASpI, entro un mese dal suo inizio, dovrà darne comunicazione all'INPS e dichiarare il reddito annuo presunto tramite il modello NASpI-COM.

Tutti gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto, anche se pari a zero, pur in assenza di svolgimento di attività di lavoro. Questa dichiarazione deve essere resa, prioritariamente, in domanda o, in alternativa, entro un mese dalla data di presentazione della stessa a pena di decadenza.

Lavoro occasionale e attività intermittente

La rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, è compatibile alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

In caso di prestazione di lavoro occasionale l'indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Decadenza: ciò che la domanda impone di continuare a dichiarare

Da ultimo, va evidenziato che il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni previste; inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione prevista; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Il lavoratore non ha più diritto alla Naspi nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione; mancata regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti; mancata ricerca attiva di una occupazione e rifiuto di un’offerta di lavoro congrua; inizio di un’attività lavorativa subordinata senza aver provveduto, entro 30 giorni, alla comunicazione del reddito annuo previsto; inizio di un’attività lavorativa autonoma senza aver provveduto, entro 30 giorni, alla comunicazione del reddito annuo previsto.

La NASpI decade invece nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un’attività di lavoro subordinato o autonomo oltre i limiti di sospensione; raggiungimento dei requisiti pensionistici; acquisizione del diritto all’assegno ordinario d’invalidità senza optare per la NASpI; mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento dei Centri per l’Impiego; mancata comunicazione, entro 1 mese, del reddito da altri rapporti di lavoro part-time.

L’anticipazione per l’avvio di un’attività

L'attuale normativa, nel disciplinare le condizioni ed i presupposti della NASpI, contempla anche un incentivo all'autoimprenditorialità, prevedendo che il lavoratore avente diritto alla prestazione può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento a titolo di incentivo all'avvio un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o, ancora, per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (art. 8).

Chi intende avviare un'attività di lavoro autonoma o d'impresa individuale può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI. Il lavoratore che ha diritto alla Naspi e vuole intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare un’impresa individuale o associarsi in cooperativa può chiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo dell’indennità non ancora percepito.

Entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, pena la perdita del diritto, è necessario presentare la domanda di anticipazione.

L’erogazione anticipata non dà diritto alla contribuzione figurativa e all’assegno per il nucleo familiare. Il lavoratore è tenuto a restituire per intero l’anticipazione dell’indennità in caso di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di disoccupazione.

Domanda, dichiarazione e responsabilità

La domanda di NASpI rende conoscibili all’INPS la causa della cessazione del rapporto, la storia contributiva, la disponibilità al lavoro e gli eventuali rapporti o attività ancora esistenti. La domanda non si esaurisce quindi nell’indicazione dell’ultimo datore di lavoro, ma comprende le informazioni necessarie per verificare il diritto, calcolare l’importo, stabilire la durata e controllare la compatibilità con altre attività.

Il richiedente la NASpI deve informare l’INPS dello svolgimento dell’attività rimasta in essere, completando obbligatoriamente la dichiarazione con l’indicazione del reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero.

La mancata comunicazione, entro i predetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto, anche se pari a zero, in domanda oppure entro il termine previsto comporta la decadenza dalla NASpI. Lo svolgimento, in concomitanza con la percezione di NASpI, di attività lavorative non comunicate all’Inps secondo i termini di legge è sanzionabile.

In questo senso, la domanda di disoccupazione è una vera confessione amministrativa: il lavoratore dichiara di aver perso involontariamente l’occupazione, di possedere una determinata anzianità contributiva, di essere disponibile al lavoro e di voler rispettare gli obblighi di comunicazione, partecipazione e aggiornamento richiesti per conservare l’indennità.

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