La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. Nel processo civile costituisce un mezzo di prova fondato sul riconoscimento, da parte del dichiarante, di fatti obiettivi potenzialmente pregiudizievoli per i propri interessi.
La confessione può essere giudiziale, quando è resa nel processo, oppure stragiudiziale, quando è resa fuori dal giudizio. La confessione giudiziale, salvo che riguardi diritti indisponibili o ricorra un’ipotesi di litisconsorzio, forma piena prova contro colui che l’ha fatta; quella stragiudiziale ha la stessa efficacia quando è indirizzata alla parte interessata o a chi la rappresenta, mentre se è resa a un terzo o contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice.
Che cos’è la confessione
L’articolo 2730 del Codice civile indica la confessione come «la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte». La confessione è una dichiarazione di scienza che acquista valore di prova legale laddove previsto dalla legge.
Il soggetto che rende la confessione, il confitente, è colui che, avendo subito una contestazione da altri, o ad altri avendo reso una dichiarazione spontanea di scienza, riconosca come vero un fatto pregiudizievole per i propri interessi. Il legislatore ha ritenuto, infatti, che colui che dichiari come veri fatti a sé sfavorevoli, e favorevoli alla controparte, sia da ritenere particolarmente attendibile e credibile, in quanto di regola avviene esattamente il contrario.
La confessione si caratterizza per la presenza di due elementi: a quello oggettivo dato dalla contrarietà del fatto dichiarato agli interessi del confitente, si affianca l'elemento soggettivo rappresentato dalla volontà di riconoscere il fatto sfavorevole. La confessione costituisce una dichiarazione di scienza, il cui elemento essenziale è l'affermazione inequivoca in ordine ad un fatto storico dubbio, resa la quale gli effetti che ne derivano sono stabiliti dalla legge.
L’oggetto della confessione
Oggetto della confessione possono essere solo fatti di causa, siano essi costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi. Nel processo civile oggetto della confessione possono essere soltanto i fatti della causa, siano essi costitutivi o estintivi o modificativi o impeditivi.
La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi, la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito, e non già opinioni o giudizi. Non può essere relativa a valutazioni personali o semplici considerazioni.
Non è indispensabile che chi confessa abbia avuto percezione diretta dei fatti, potendo averli appresi dalla narrazione di altri. La confessione deve però essere specificamente riferita ai fatti oggetto di controversia.
Se la parte riconosce addirittura la fondatezza della domanda avversaria, tale riconoscimento non ha, per se stesso, alcun effetto vincolante per il giudice se non nei limiti in cui include un riconoscimento della verità dei fatti. In difetto di tale esplicito riconoscimento dei fatti, la dichiarazione ricognitiva del diritto potrà tutt’al più produrre l’effetto di dispensare dall’onere della prova colui a favore del quale la dichiarazione è compiuta.
Confessione e ammissione
La confessione e l’ammissione sono istituti legati da un rapporto di specie a genere per cui tutte le dichiarazioni sfavorevoli al dichiarante sono ammissioni ma solo ad alcune il legislatore conferisce valore di confessione ed efficacia di prova legale.
La distinzione non può darsi in assoluto in termini di efficacia probatoria, poiché l'una e l'altra, a seconda del loro atteggiarsi nel processo, possono produrre effetti vincolanti per il giudice oppure essere soggette al suo libero apprezzamento.
Rispetto alla confessione, dunque, l’ammissione rappresenterebbe un fenomeno processuale eterogeneo nel cui ambito si possono ricomprendere sia dichiarazioni contrarie all’interesse della parte ma non provenienti personalmente da questa, sia comportamenti personali della parte contra se, ossia tali da pregiudicarla, ai quali la legge ricollega effetti probatori più o meno intensamente favorevoli all’altra parte.
Le dichiarazioni sfavorevoli per l’assistito rese dal proprio avvocato non hanno efficacia di prova legale, cioè di confessione, ma risulteranno delle mere ammissioni, con conseguente dispensazione dell’onere della prova per la controparte.
La confessione giudiziale
È giudiziale la confessione resa in giudizio. La confessione giudiziale è disciplinata dall’articolo 228 del Codice di procedura civile e dall’articolo 2733 del Codice civile.
Per aversi confessione giudiziale è essenziale che essa si manifesti in giudizio, cioè all’interno di un procedimento giurisdizionale contenzioso, in cui il meccanismo bilaterale degli effetti di prova piena contro il dichiarante e in favore della controparte presuppone la necessaria instaurazione del contraddittorio e del rapporto processuale nei confronti della parte favorita.
La confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale.
Confessione giudiziale spontanea
La confessione giudiziale spontanea è quella contenuta in qualsiasi atto processuale che la parte abbia firmato personalmente. È spontanea se contenuta in un atto firmato dalla parte personalmente.
Le ammissioni contenute nella comparsa di risposta, così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall’articolo 125 del Codice di procedura civile, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea.
È tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell’atto.
La mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce non è sufficiente, perché costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato. Gli atti processuali sono soltanto quelli compiuti in seno al processo nel contraddittorio delle parti e, comunque, sottoscritti dalle parti medesime.
Confessione giudiziale provocata
La confessione giudiziale provocata è quella ottenuta mediante interrogatorio formale, su richiesta di parte e previa valutazione di ammissibilità e rilevanza del giudice. Scopo dell’interrogatorio formale è, infatti, quello di portare la parte verso la confessione giudiziale.
L’interrogatorio formale è il mezzo istruttorio previsto per provocare la confessione della parte cui è rivolto. Esso viene assunto dal giudice su istanza di parte avversa a quella che lo deve prestare ed avviene in corso di processo.
Poiché ha natura di prova costituenda, all’interrogatorio formale si applicano tutte le regole sulla richiesta, ammissione e assunzione dei mezzi di prova. Le domande vengono poste dalle parti e presentate preventivamente per iscritto nei capitoli.
La parte sottoposta a interrogatorio formale deve rispondere personalmente e oralmente, senza avvalersi di alcun sussidio scritto precedentemente preparato. Ove la parte da sottoporre ad interrogatorio sia una persona giuridica, sarà sottoposto ad interrogatorio il soggetto che detiene la rappresentanza legale della medesima.
Laddove la parte non si presenti o non risponda alle domande dell’interrogatorio formale, senza un giustificato motivo, il giudice può reputare validi i fatti che sono stati dedotti, ovviamente alla stregua della valutazione di ogni altro elemento di prova che è stato presentato.
Interrogatorio formale e interrogatorio libero
L’interrogatorio formale va distinto da quello non formale o libero. L’interrogatorio libero ha solo lo scopo di chiarire meglio alcuni aspetti dei fatti di causa e può essere esperito dal giudice d’ufficio nella prima udienza di trattazione, con facoltà di rinnovarlo, ordinando la comparizione personale delle parti, in qualunque stato e grado del processo.
L’interrogatorio libero è diretto al raggiungimento di due diversi scopi: consentire la conoscenza della questione da parte del giudice e favorire il tentativo di conciliazione delle parti.
Le domande dell’interrogatorio libero vengono formulate dal giudice e non dalle parti. L’interrogatorio non formale non può contenere confessione né spontanea né provocata, perché è soltanto un mezzo di chiarimento del contenuto della lite.
Più recentemente, è stato affermato che le dichiarazioni sfavorevoli rese durante l’interrogatorio libero sono meri elementi di precisazione utili al convincimento del giudice. Non può essere resa una confessione durante un interrogatorio libero, in quanto lo scopo è solamente quello di chiarire alcuni fatti controversi.
| Forma | Modalità | Funzione |
|---|---|---|
| Interrogatorio formale | Domande delle parti, formulate preventivamente nei capitoli | Provocare la confessione giudiziale |
| Interrogatorio libero | Domande formulate dal giudice | Chiarire i fatti e favorire la conciliazione |
Efficacia probatoria della confessione giudiziale
La confessione giudiziale forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili. La prova confessoria è prova legale, cioè vincola non soltanto la parte dichiarante, a cui non consente alcuna prova avversa, ma soprattutto il giudice.
Il giudice deve subordinare il proprio convincimento alla confessione giudiziale quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge. L’unica occasione in cui valuta con libera discrezionalità riguarda l’ipotesi di diritti indisponibili da parte del dichiarante.
Il valore di prova legale della confessione, quale vincolo per il giudice alla verità dei fatti che ne formano oggetto, non implica anche il dovere di considerarli sicuramente rilevanti e decisivi al fine di determinarne il convincimento, che può formarsi in base a tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio.
In tema di valutazione della prova, a fronte della confessione giudiziale resa, non può essere data prevalenza ai fatti contrari, e non meramente specificativi, come emergenti dalle deposizioni testimoniali ammesse su istanza della stessa parte confitente e dalla prova documentale indiretta.
La confessione giudiziale nei processi con più parti
In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice. La confessione espressa da tutti i litisconsorti può conservare efficacia probatoria piena, quale prova legale.
Quando la confessione è resa soltanto da alcuni litisconsorti necessari, essa sarà discrezionalmente valutata dal giudice, perché il giudizio deve concludersi con una decisione unica rispetto a tutte le parti della controversia.
La confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti degli altri, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia motivata.
Nel litisconsorzio facoltativo, la confessione giudiziale proveniente da un soggetto può avere valore di piena prova nei confronti del medesimo confitente, mentre è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi degli altri soggetti.
In un processo con pluralità di parti, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, nei confronti delle quali può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio.
La confessione nel risarcimento da circolazione stradale
In tema di responsabilità da sinistro stradale, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo fa piena prova contro lo stesso conducente confitente, ma non è vincolante per il proprietario e per la compagnia assicuratrice, nei cui confronti può essere liberamente valutata dal giudice.
Nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo, il quale non è litisconsorte necessario, vincola il solo confitente.
In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente, cosiddetto C.I.D., deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.
Il giudice può accertare che la dichiarazione resa nel modulo di contestazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, alla luce dell’entità dei danni riportati dai veicoli, della situazione dei luoghi e degli altri elementi acquisiti.
La confessione stragiudiziale
La confessione stragiudiziale è resa fuori dal giudizio. L’articolo 2735 del Codice civile non richiede particolari formalità per il suo perfezionamento, fermo restando che non può provarsi per testimoni se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
La confessione stragiudiziale può essere resa oralmente o per iscritto. La seconda ha la stessa efficacia probatoria della prima purché, fatta in forma orale o scritta, venga indirizzata alla parte o a chi la rappresenta.
La confessione stragiudiziale, per produrre la sua efficacia probatoria, deve essere provata in giudizio. Al fine di ottenere effetti probatori all’interno di un processo, la confessione stragiudiziale deve essere provata ricorrendo ad ulteriori mezzi di prova, quali testimoni, documenti e presunzioni.
La prova dell’avvenuta confessione stragiudiziale può avvenire con ogni mezzo. Tuttavia, se la confessione verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge, non può essere provata per testimoni.
Confessione stragiudiziale resa alla parte
La confessione stragiudiziale fatta alla parte controinteressata o a chi la rappresenta ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale. È dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l’ha resa, alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria, sia nei confronti del giudice.
Il giudice non può valutare liberamente la prova né accertare diversamente il fatto confessato quando la confessione stragiudiziale sia stata resa alla parte interessata o a chi la rappresenta.
Per rappresentante del destinatario della confessione deve intendersi non soltanto chi ne abbia la rappresentanza legale, ma anche qualunque persona che, nei confronti del confidente, agisca nell’interesse della parte cui la confessione è diretta.
Confessione stragiudiziale resa a un terzo
La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può essere liberamente apprezzata dal giudice.
Se la confessione stragiudiziale è resa ad un terzo o è contenuta in un testamento, non ha efficacia di prova legale e il suo contenuto è liberamente apprezzato dal giudice, a cui compete stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio.
La confessione stragiudiziale resa ad un terzo, avendo la stessa struttura della confessione giudiziale e della confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta, è prova diretta perché rivela direttamente il fatto a fondamento della domanda o dell’eccezione.
Non si tratta di un mero indizio, idoneo unicamente a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, ma di un vero mezzo di prova sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al suo libero apprezzamento.
Il giudice di merito può, quindi, sostanzialmente elevare al grado di piena prova anche la confessione stragiudiziale resa ad un terzo o contenuta in un testamento, ritenendola, nel suo apprezzamento discrezionale, prevalente rispetto alle altre prove offerte od acquisite in causa.
La confessione contenuta in un testamento
La confessione stragiudiziale contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice. Il testamento non attribuisce alla dichiarazione confessoria il valore di prova legale che avrebbe una confessione resa alla parte interessata o al suo rappresentante.
Il contenuto della dichiarazione può comunque fondare una decisione giudiziale anche in assenza di altre prove a supporto, se il giudice ritiene, con adeguata motivazione, che la dichiarazione sia attendibile e pertinente ai fatti controversi.
La confessione stragiudiziale per atto notarile
La Corte di Cassazione ha riconosciuto la piena liceità dell’autentica da parte del notaio delle sottoscrizioni apposte a una scrittura privata contenente una confessione stragiudiziale.
Non può ritenersi che vi sia alcuna violazione da parte del notaio delle norme che disciplinano l’assunzione delle prove in giudizio, posto che elemento essenziale della confessione stragiudiziale è quello di essere perfezionata al di fuori di un processo e al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni di legge che lo regolano.
La dichiarazione confessoria contenuta in una scrittura privata autenticata da notaio non costituisce atto processuale. Anche nel caso in cui la dichiarazione fosse resa in vista di una sua possibile successiva utilizzazione in un processo, non per questo muterebbe la propria natura.
L’autentica della sottoscrizione da parte del notaio non modifica in alcun modo la valenza probatoria del contenuto della dichiarazione confessoria, che resta soggetta alle regole generali.
La confessione contenuta nella scrittura privata autenticata avrà efficacia di piena prova legale solo se resa alla parte controinteressata o a chi la rappresenta. La confessione stragiudiziale resa al notaio non può, di per sé, considerarsi fatta al rappresentante della parte controinteressata.
Utilità dell’intervento notarile
L’esistenza di una confessione stragiudiziale deve essere dimostrata in giudizio da chi ha interesse a farla valere. L’intervento del notaio è utile perché vale ad attribuire certezza al fatto che una dichiarazione è stata resa e all’identità personale del dichiarante.
Colui che ha reso in un atto notarile una dichiarazione confessoria non potrà disconoscerne la paternità e il giudice sarà tenuto a considerare come accertato quanto il notaio attesta essere avvenuto alla sua presenza.
L’intervento del notaio vale inoltre a conferire certezza alla data in cui la confessione è stata perfezionata. La certezza sulla data può avere grande rilievo soprattutto nel caso in cui sopravvenga una condizione di incapacità del dichiarante.
Il notaio può non solo autenticare le firme apposte a una dichiarazione confessoria redatta per scrittura privata, ma anche ricevere dichiarazioni confessorie mediante atto pubblico.
Capacità del confitente
La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono. L’efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto.
La confessione resa dal rappresentante è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato. Il rappresentante legale della parte può rendere confessione di fatti sfavorevoli al proprio assistito solo se possiede la procura e il potere di disporre dei diritti cui i fatti si riferiscono.
Non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo, quando il mandatario non abbia il potere di disposizione richiesto dalla legge.
Il genitore, non avendo il potere di disporre dei beni dei figli minori senza l’autorizzazione del giudice tutelare, non ha neppure il potere di confessare, senza tale autorizzazione, fatti dalla cui prova il diritto del figlio possa risultare pregiudicato.
Sotto il profilo probatorio, la confessione resa da soggetto incapace ha solo valore di indizio che il giudice può liberamente valutare unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al processo.
Confessione e diritti indisponibili
La confessione giudiziale forma piena prova contro colui che l’ha fatta purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili. Quando la dichiarazione riguarda diritti indisponibili, il giudice non è vincolato dall’efficacia di prova legale propria della confessione.
La confessione non fa piena prova esclusivamente quando è relativa a diritti indisponibili, ad esempio quello all’integrità fisica, agli alimenti o alle ferie.
La confessione complessa e il principio di inscindibilità
Quando alla dichiarazione della verità di un fatto sfavorevole si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato, ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte.
In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni. Tale disciplina è espressione del principio di inscindibilità della confessione.
La confessione complessa ricorre quando, ad una dichiarazione principale sfavorevole, se ne accompagnano altre favorevoli al soggetto che la rilascia. Se non vi è contestazione, non sussiste l’onere della prova per i fatti favorevoli che sono stati aggiunti, assumendo così la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso.
Quando la controparte contesta le dichiarazioni aggiunte, il confitente ha l’onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l’apprezzamento dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.
Non tutte le dichiarazioni aggiunte alla confessione possono assumere valenza di confessione complessa, ma solamente quelle in grado di estinguere o modificare gli effetti del fatto oggetto della confessione e quelle ove i fatti dichiarati sono connessi.
Revoca della confessione
La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza. In linea generale, l’articolo 2732 del Codice civile prevede l’irrevocabilità della confessione, eccetto nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Si ha errore di fatto quando colui che rilascia la confessione ha una rappresentazione errata della realtà, andando così a ritenere veritiero un fatto che in realtà è diverso, o un fatto che non è mai avvenuto.
Per la revoca della confessione, il confitente ha l’onere di dimostrare non solo la falsità del fatto sfavorevole, ma anche tutti gli elementi che hanno condotto ad un errato convincimento della verità del fatto stesso.
Per quel che concerne la violenza, deve essere fatto riferimento alla violenza morale, traducibile nel tenere un comportamento tale da impressionare un soggetto, provocando timore di subire un danno per sé stesso o per i suoi beni.
Anche nella confessione stragiudiziale è applicabile l’istituto della revoca per errore di fatto e per violenza. La richiesta deve essere esperita nel medesimo processo, in via incidentale, perché l’azione di revoca non può essere oggetto di un autonomo giudizio separato dal fatto cui si riferisce.
Confessione e prova testimoniale
La confessione, il giuramento e la testimonianza sono tutte prove costituende e consistono in una dichiarazione orale sui fatti di causa. La confessione riguarda dichiarazioni che la parte fa su fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra parte, mentre la prova testimoniale consiste in dichiarazioni rese da soggetti che, pur non essendo parte del processo, sono a conoscenza dei fatti di causa.
La prova testimoniale deve essere attentamente valutata dal giudice e la credibilità è dunque a sua discrezione, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può decidere di non dare alcun valore a una testimonianza perché ritiene che il soggetto sia non attendibile, contraddittorio, particolarmente coinvolto nel caso o nella relazione con il soggetto.
La capacità dei testimoni di rappresentare i fatti di cui sono a conoscenza in modo chiaro, semplice, diretto e convincente è fondamentale. Più che la quantità dei testimoni conta la qualità.
In linea generale, a fronte di una confessione giudiziale, prevale la confessione sulla prova testimoniale di segno opposto, salve le ipotesi in cui la confessione non abbia efficacia di prova legale o debba essere liberamente valutata nei confronti di altri soggetti.
Confessione e quietanza
La quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall’opposta confessione giudiziale del debitore che ammetta, nell’interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata.
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria. Non può impugnare l’atto se non dimostrando che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.
La quietanza, per avere efficacia probatoria legale, deve indicare sia l’obbligazione che il fatto estintivo correlato. Ove l’obbligazione non sia precisata nella quietanza, il relativo accertamento è rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito.
Confessione e atti provenienti da altri procedimenti
Le dichiarazioni rese dall’imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile.
La confessione giudiziale ricorre, ai sensi dell’articolo 228 del Codice di procedura civile, soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all’interno del giudizio civile medesimo.
Le dichiarazioni sfavorevoli rese dalla parte al consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia di piena prova, ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice.
Alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al consulente tecnico d’ufficio deve attribuirsi la stessa valenza probatoria riconosciuta alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo.
Confessione e simulazione contrattuale
In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, contratto che esige la forma scritta ad substantiam, la mancanza della controdichiarazione osta all’ammissibilità dell’interrogatorio formale quando sia rivolto a dimostrare la simulazione soggettiva relativa.
La confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti, non può supplire al difetto dell’atto scritto necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto.
Quando l’interrogatorio formale è diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, esso è ammissibile anche tra i contraenti, perché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita.
Confessione nel processo penale
Nel processo penale la confessione deve essere valutata alla stregua di un indizio, anche se resa in giudizio. Essa deve trovare riscontro in altri elementi raccolti, non potendosi ammettere una condanna penale basata unicamente sulle dichiarazioni dell’imputato.
Quando la confessione sia resa all’autorità giudiziaria, essa può costituire prova sufficiente della responsabilità di colui che l’abbia resa, indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, a condizione che il giudice ne apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l’attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto sul suo contenuto.
Quando, invece, la confessione dell’imputato abbia carattere stragiudiziale, essa assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo.
Nel caso in cui la confessione stragiudiziale sia riferita dal chiamante in reità o correità, si applicherà la regola della necessità di riscontri esterni. Nel caso in cui sia riferita dal testimone, si applicherà la regola di valutazione propria delle prove testimoniali.
La confessione stragiudiziale potrà essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sé, nel contesto dei fatti e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato.

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