I nostri padri costituenti avrebbero tutto il diritto di essere ascoltati

La Costituzione italiana è il risultato di un lavoro egregio effettuato dai nostri Padri costituenti, toccati profondamente dalla truce esperienza del fascismo. Tutti insieme hanno regalato all’Italia una carta con regole precise per salvaguardare e proteggere la democrazia.

La vita della Costituzione è nelle mani dei cittadini. La Costituzione, scritta da una generazione che non è più, è viva nel nostro presente e la sua persistenza è un nostro dovere civile.

Assemblea Costituente italiana 1946

La Costituzione come difesa della libertà

Ostico e delicato il tema della costituzione è diventato d’attualità grazie soprattutto al bel intervento di Roberto Benigni trasmesso sulla televisione nazionale italiana. La nostra Costituzione, figlia della resistenza e nipote della liberazione, è il frutto di un lavoroegregio effettuato dai nostri Padri costituenti, toccati profondamente dalla truce esperienza del fascismo.

Averla rispettata fin dal primo giorno avrebbe voluto dire vivere in uno Stato avanzato, democraticamente all’avanguardia, più solido ed equo economicamente parlando. I Padri costituenti avevano previsto ed immaginato tutti gli scenari possibili che avrebbero potuto intaccare la democrazia predisponendo pesi e contrappesi, poteri esecutivi e poteri politici e le varie fasi di controllo pur salvando l’indipendenza degli stessi.

Rileggere oggi le discussioni dei costitutenti sul tema dell’oppressione e della necessità che la Costituzione si doti di strumenti di autodifesa è un´esperienza intellettuale unica perché rivela quanta attenzione, preparazione e serietà ci fosse in quell’Assemblea costitutiva della nostra democrazia. Riprendere in mano quella storia, quelle discussione è diventato essenziale per la nostra libertà.

Giuseppe Dossetti e il diritto di resistenza

Il primo grido di allarme per le tentazioni distruttive verso la nostra Costituzione manifestate dalle maggioranze guidate da Silvio Berlusconi venne lanciato nel 1994 da Giuseppe Dossetti, uno dei padri più rappresentativi della nostra carta fondamentale e della nostra coscienza costituzionale.

Con una lettera inviata il 25 aprile di quello stesso anno all’allora sindaco di Bologna, Walter Vitali, Dossetti lanciava i comitati per la difesa della Costituzione con queste parole: «Si tratta cioè di impedire ad una maggioranza che non ha ricevuto alcun mandato al riguardo di mutare la nostra Costituzione: [quella maggioranza] si arrogherebbe un compito che solo una nuova Assemblea Costituente, programmaticamente eletta per questo, e a sistema proporzionale, potrebbe assolvere come veramente rappresentativa di tutto il nostro popolo. Altrimenti sarebbe un colpo di stato».

Dossetti fu uno dei 556 deputati dell’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946, e poi membro della Commissione per la Costituzione, conosciuta anche come commissione dei 75, il cui compito era di elaborare un progetto di Costituzione.

Il 21 novembre 1946, Dossetti presentò in Commissione la proposta relativa al diritto di resistenza. Queste le sue parole: «La resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici, che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione, è diritto e dovere di ogni cittadino».

Dossetti era un tomista e pensava al potere politico, quello costituito nello stato, come alla fonte di un rischio permanente dal quale premunirsi. Aldo Moro fu dalla sua parte e nonostante le ragionevoli perplessità nei confronti di un principio che era essenzialmente metagiuridico e di difficile traduzione in legge, tuttavia anche lui come Dossetti comprese quanto fosse essenziale per una democrazia che la cittadinanza venisse concepita e vissuta come un’identità politica non solo giuridica, perché alla sua base stava il dovere morale di preservare i fondamenti della sua stessa esistenza.

È il cittadino che preserva se stesso preservando la carta. E così, quando nel 1994 il padrone di Mediaset impresse una direzione autoritaria alla politica italiana e i partiti dell’opposizione anche allora sembrarono non comprendere per davvero la natura nuova e inquietante di quel corso politico, Dossetti riprese il ruolo morale di padre costituente e tornò a fare il dovere che la cittadinanza richiede.

Lanciò un movimento di cittadini attivi per esprimere un chiaro e forte «No!» alle manipolazioni della carta da parte di maggioranze o leader bramosi di dominio illimitato; un movimento che avesse il compito di far capire a tutta la nazione che la Costituzione non era a disposizione - proprio come non lo sono le donne, secondo la bella risposta di Rosy Bindi al capo della maggioranza.

Sovranità, maggioranza e limiti del potere

La sovranità non è la stessa cosa del governo; e non lo sarebbe nemmeno se per ipotesi il governo godesse del 99% dei consensi elettorali. La differenza tra sovranità e maggioranza eletta che governa per un tempo limitato non è numerica, ma di forma e di sostanza.

E infatti, nonostante Berlusconi si riempia la bocca della parola «popolo» egli pensa ai suoi elettori e a quelli che le sue strategie commerciali possono eventualmente catturare. Ma la sovranità e la costituzione non sono a disposizione di una parte, di nessuna parte, e non hanno nulla a che fare con la massa che un leader pensa di catturare, tenere o imbonire.

La ragione di questa indisponibilità è ancora una volta ben espressa dalle parole di Dossetti: «C’è una soglia che deve essere rispettata in modo assoluto. oltrepasserebbe questa soglia qualunque modificazione che si volesse apportare ai diritti inviolabili civili, politici, sociali previsti nell’attuale Costituzione».

«E così pure va ripetuto per una qualunque soluzione che intaccasse il principio della divisione e dell’equilibrio dei poteri fondamentali, legislativo, esecutivo e giudiziario, cioè per ogni avvio, che potrebbe essere irreversibile, di un potenziamento dell’esecutivo ai danni del legislativo, ancorché fosse realizzato con forme di referendum, che potrebbero trasformarsi in forme di plebiscito.»

«In questo senso ho parlato prima di globalità del rifiuto cristiano e ritengo che non ci sia possibilità per le coscienze cristiane di nessuna trattativa». La coscienza cristiana di Dossetti coincideva in quel caso perfettamente con quella pubblica del cittadino perché la difesa delle prerogative costituzionali era difesa della libertà di ciascuno di distinguersi ed essere autonomo dalla pretesa di omologazione e dominio di una maggioranza.

Nel maggio 1947, intervenendo sul tema proposto da Dossetti, Antonio Giolitti, allora Pci, ricordò che «la garanzia essenziale del regime democratico è l’autogoverno morale e politico del cittadino».

Per questa ragione, benché il diritto di resistenza, che avrebbe dovuto essere contenuto nell’articolo 50, non passò l’esame, esso fa parte comunque nella cultura etica della cittadinanza democratica.

Piero Calamandrei: la Costituzione come eredità della Resistenza

Tra i 356 Padri costituenti, il personaggio che vorrei citare in questo excursus di frasi celebri è Piero Calamandrei, giornalista, giurista, politico e docente universitario nato a Firenze nel 1889.

Un personaggio che ha definito la Costituzione «un testamento di centomila morti», un uomo che, nel 1955, davanti agli studenti universitari milanesi disse: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati».

«Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra costituzione.» Sono rimaste alla storia le sue celebri frasi rivolte ai giovani come ad esempio: «Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta.»

Si sente parlare spesso di libertà e lo si fa spesso perché queste persone sono state devastate dalla condizione di oppressione presente nel fascismo. «La libertà è condizione ineliminabile della legalità; dove non vi è libertà non può esservi legalità.»

«La Costituzione deve essere considerata, non come una legge morta, deve essere considerata, ed è, come un programma politico. La Costituzione contiene in sé un programma politico concordato, diventato legge, che è obbligo realizzare.»

«La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare.»

Piero Calamandrei parla agli studenti

La scuola pubblica e il rischio del totalitarismo

Nel discorso pronunciato in difesa della Scuola nazionale a Roma l’11 febbraio 1950, Calamandrei affermò: «Ci siano pure scuole di partito o scuole di chiesa. Ma lo Stato le deve sorvegliare, le deve regolare; le deve tenere nei loro limiti e deve riuscire a far meglio di loro».

«La scuola di Stato, insomma, deve essere una garanzia, perché non si scivoli in quello che sarebbe la fine della scuola e forse la fine della democrazia e della libertà, cioè nella scuola di partito.»

«Come si fa a istituire in un paese la scuola di partito? Si può fare in due modi. Uno è quello del totalitarismo aperto, confessato. Lo abbiamo esperimentato, ahimè. Credo che tutti qui ve ne ricordiate, quantunque molta gente non se ne ricordi più.»

«Lo abbiamo sperimentato sotto il fascismo. Tutte le scuole diventano scuole di Stato: la scuola privata non è più permessa, ma lo Stato diventa un partito e quindi tutte le scuole sono scuole di Stato, ma per questo sono anche scuole di partito.»

«Ma c’è un’altra forma per arrivare a trasformare la scuola di Stato in scuola di partito o di setta. Il totalitarismo subdolo, indiretto, torpido, come certe polmoniti torpide che vengono senza febbre, ma che sono pericolosissime…»

«Facciamo l’ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza.»

«Non vuol fare la marcia su Roma e trasformare l’aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura.»

«Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali.»

«C’è una certa resistenza; in quelle scuole c’è sempre, perfino sotto il fascismo c’è stata. Allora, il partito dominante segue un’altra strada, è tutta un’ipotesi teorica, intendiamoci.»

«Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private.»

«Non tutte le scuole private. Le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi.»

«Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole, perché in fondo sono migliori si dice di quelle di Stato.»

«E magari si danno dei premi, come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche alle scuole private. A “quelle” scuole private.»

«Gli esami sono più facili, si studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata.»

«Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare la prevalenza alle sue scuole private.»

«Attenzione, amici, in questo convegno questo è il punto che bisogna discutere. Attenzione, questa è la ricetta. Bisogna tener d’occhio i cuochi di questa bassa cucina.»

«L’operazione si fa in tre modi: ve l’ho già detto: rovinare le scuole di Stato. Lasciare che vadano in malora. Impoverire i loro bilanci. Ignorare i loro bisogni.»

«Attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole private. Non controllarne la serietà. Lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i titoli minimi per insegnare.»

«Lasciare che gli esami siano burlette. Dare alle scuole private denaro pubblico. Questo è il punto. Dare alle scuole private denaro pubblico.»

L’articolo 68 e l’immunità parlamentare

L’articolo 68 della Costituzione sulla cosiddetta “immunità parlamentare” o “immunità penale” è stato modificato con la legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3. Trentadue anni fa l’esigenza del legislatore di intervenire sulla norma originaria, presente nella Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, fu dettata dal terremoto provocato dalle inchieste e dagli arresti di “Mani pulite”.

La classe politica del nostro Paese dell’epoca venne spazzata via per aprire la fase della “Seconda Repubblica”. Prima del 1993, era previsto l’intervento del Parlamento per autorizzare l’inizio delle indagini su un membro di una Camera e per procedere all’arresto in attuazione di una condanna definitiva.

L’immunità parlamentare, contenuta nell’articolo 68, esiste tuttora. «Ma nel disgraziato annus horribilis 1993 - come ha rilevato il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto - è stata cambiata la nostra Carta espungendo dall’articolo il cuore dello stesso, cioè l’autorizzazione a procedere.»

«Cioè la possibilità per il Parlamento di intervenire quando un pubblico ministero chiede ad esempio l’avvio di un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento stesso.»

Questa norma voluta dai nostri padri costituenti, come Piero Calamandrei, Costantino Mortati, Luigi Einaudi, Palmiro Togliatti, è stata poi modificata da personaggi di ben altro spessore proprio in quella legislatura.

Il testo dell’articolo 68

L’articolo 68 prevede che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni».

Il secondo comma stabilisce invece che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza».

Al terzo comma si aggiunge che «analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Le ragioni dell’immunità originaria

Nei lavori dell’Assemblea Costituente venne riconosciuta ai parlamentari una immunità molto più estesa. Era infatti necessaria l’autorizzazione anche per avviare indagini a carico di un parlamentare, deputato o senatore, per arrestarlo pur in presenza di una condanna irrevocabile.

I lavori che hanno portato alla stesura dell’articolo 68 nella versione originaria presero in considerazione esigenze molto precise. Quasi ottant’anni fa si decise di conferire ai parlamentari una immunità robusta.

«I costituenti, come si evince chiaramente dai lavori dell’Assemblea Costituente, condividevano una duplice preoccupazione», evidenzia Giovanni Guzzetta, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Roma “Tor Vergata”.

«Da un lato quella di un possibile condizionamento della magistratura da parte della politica e dall’altro quella di un rischio di chiusura autoreferenziale e corporativa della magistratura, con effetti anche di tensione tra politica e giurisdizione.»

«Conseguentemente la soluzione fu quella di accentuare la separazione tra le due sfere di potere: da un lato con la creazione di un circuito di autonomia dell’organizzazione amministrativa della magistratura e dall’altro con l’introduzione, tra l’altro, dell’istituto dell’autorizzazione a procedere da parte delle Camere.»

«Per un verso, nacque, così, il Csm, peraltro in una composizione tale da rendere maggioritaria la componente togata. Soluzione che fu preferita “in zona Cesarini”, e non senza esitazioni, visto che il progetto base su cui discusse l’Assemblea prevedeva una composizione paritaria.»

«Per altro verso, fu prevista, appunto, l’autorizzazione a procedere nel caso di iniziative giudiziarie che riguardassero i parlamentari in carica. Essa, è bene ricordarlo, valeva solo per il periodo in cui i parlamentari esercitavano la funzione, potendo viceversa la magistratura procedere senza più necessità di autorizzazione alla fine del loro mandato».

Il confronto tra i costituenti

La discussione che ha portato all’articolo 68 della Costituzione, nella versione rimasta in vigore fino al 1993, ha registrato una certa uniformità di vedute. «Le posizioni dei costituenti - spiega il professor Guzzetta - erano molto convergenti nel contesto di un dibattito molto laico.»

«Una cosa sorprendente se si pensa alle barricate che oggi vengono erette ogni qual volta si parli dei temi della giustizia. L’unica posizione eccentrica, almeno nella prima fase, fu quella di Palmiro Togliatti che, nella logica giacobina propria del fronte popolare, avrebbe voluto dei giudici scelti mediante elezione popolare e quindi di derivazione politica.»

«Non dimentichiamo che Togliatti era anche fortemente contrario alla Corte costituzionale. Era inconcepibile, nella sua visione, che ci fosse un organo legittimato a sindacare le scelte del Parlamento, quale organo espressione diretta della sovranità popolare».

La possibilità di modificare la Carta

Alcuni momenti storici hanno dimostrato che la Carta Costituzionale può essere modificata. Non è un’eresia, come rileva Giovanni Guzzetta: «Non vi sono dubbi che la Carta costituzionale possa essere modificata, con il solo limite di quei principi supremi e diritti inviolabili che ne costituiscono il nucleo duro, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale».

«Aggiungo, se mi consente un’autocitazione del volume “La Repubblica transitoria”, che il procedimento di revisione fu concepito in termini di una rigidità tendenzialmente più attenuata rispetto ad altre soluzioni che si imposero in altre Costituzioni dell’epoca».

Un nuovo intervento sull’articolo 68 della Costituzione, dunque, alla luce delle ultime prese di posizione di alcuni partiti, non è da escludere. Occorre un approccio realistico e non ipocrita.

«Non vedo - aggiunge il costituzionalista di “Tor Vergata” - alcuna preclusione giuridica a un intervento in questo senso. Si tratta comunque di una valutazione squisitamente politica e di opportunità, sulla quale non ho alcun titolo per pronunciarmi.»

«Ciò detto, però, ritengo che sia intellettualmente onesto segnalare come, abbandonata la soluzione originaria, quella della netta separazione, e cioè di una simmetria tra garanzia dell’indipendenza della magistratura dalla politica e speculare garanzia dell’autonomia della politica dalla magistratura, l’evoluzione di questi ultimi anni abbia talvolta determinato situazioni di squilibrio, enfatizzate da derive populistiche e antipolitiche, che hanno accentuato la conflittualità.»

«Io credo che l’articolo 68 avrebbe bisogno di un “tagliando”, anche se la soluzione non dev’essere necessariamente quello del ritorno all’antico e all’autorizzazione».

Il problema delle intercettazioni

«La soluzione per le intercettazioni dei parlamentari è una sorta di ossimoro, che il ministro dell’epoca, l’insigne costituzionalista Paolo Barile, non mancò di sottolineare.»

«L’intercettazione, infatti, è un classico atto di indagine “a sorpresa”, prevedere una previa autorizzazione per procedere a intercettare un parlamentare è una pura ipocrisia che serve solo come alibi per non dire che le intercettazioni sono semplicemente vietate.»

«Un’ipocrisia che, però, produce danni, perché, com’è noto, la giurisprudenza costituzionale ammette le intercettazioni casuali dei parlamentari; quelle cioè in cui il parlamentare è solo un indiretto e casuale interlocutore di chi è destinatario dell’intercettazione.»

«In questo modo però si aggiunge oggettivamente ipocrisia a ipocrisia. Perché il parlamentare che sa di poter essere intercettato, seppur casualmente, sarà condotto a comportarsi di conseguenza, optando per un atteggiamento di comunicazione prudente e difensiva.»

«E così una norma che era nata per tutelare, a torto o a ragione, il diritto del parlamentare di comunicare liberamente senza il timore di essere intercettato a sua insaputa, oggi ha realizzato l’effetto opposto di ipotecare la libertà di comunicare dello stesso, senza doversi preoccupare di un possibile utilizzo di quanto dice e di come lo dice.»

Ormai l’unica tutela residua si ha quando un parlamentare comunica con un altro parlamentare o altro titolare di immunità, perché in tal caso non può esservi, per definizione, una intercettazione casuale.

Diritti, doveri e solidarietà nella Costituzione

Il termine “dono” non è mai espressamente citato in Costituzione, eppure è fortissima nell’Assemblea Costituente la consapevolezza del valore del dono, tanto da disporre addirittura nei primi articoli, quelli sui principi fondamentali, che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», articolo 2.

In questo articolo è racchiusa tutta la Costituzione: inviolabilità dei diritti e solidarietà rappresentano i due poli di un rapporto che esprime il carattere di fondo della nostra Carta, in cui si incontrano l’idea del singolo individuo portatore di diritti e della società interdipendente, in cui si esercita la solidarietà.

I nostri Padri e Madri Costituenti erano persone che venivano da esperienze dure ed erano persone rigorose, severe con sé stesse e con gli altri. E quindi impostarono il rapporto fra la Repubblica ed i cittadini secondo la dicotomia diritti/doveri, per cui se la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, al tempo stesso però richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà.

Per i nostri Costituenti non possono esserci diritti senza i corrispettivi doveri. Una concezione della vita esigente, oggi forse poco popolare.

Ovviamente la solidarietà può manifestarsi solo dove c’è una comunità, cioè delle formazioni sociali. Quindi solidarietà e comunità sono fra loro strettamente intrecciate, le comunità non reggono se fra i suoi membri non c’è solidarietà.

Vale per tutte le formazioni sociali, dalla famiglia fino alla comunità nazionale. Grazie al capitale sociale ereditato dai nostri antenati in Italia abbiamo ancora grandi “giacimenti” di solidarietà, anzi, nelle tante emergenze nazionali diamo prova di grande solidarietà.

Il dovere di contribuire al progresso della società

Un altrettanto importante riconoscimento è quello dell’articolo 4, secondo comma, che dispone che: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Sebbene anch’esso abbia a che fare con attività solidali l’articolo 4, secondo comma non è affatto ridondante rispetto alla previsione dell’articolo 2, riguardante i doveri di solidarietà, anzi è con essa strettamente intrecciata.

Anche in questa disposizione riemerge lo schema diritti/doveri, sotto un duplice profilo. Da un lato, in quanto nel primo comma l’articolo 4 afferma che «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».

I lavori dell’Assemblea Costituente mostrano chiaramente la volontà dell’Assemblea di creare un nesso fra il riconoscimento del diritto al lavoro, l’impegno della Repubblica in tal senso e l’affermazione del dovere di contribuire al progresso materiale o spirituale della società.

Ma lo schema diritto/dovere emerge anche nel rapporto con la disposizione immediatamente precedente quella in esame, laddove si afferma che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese», articolo 3, secondo comma.

In sostanza, è come se i Costituenti dicessero ai cittadini: noi impegniamo la Repubblica a garantire a tutte e a tutti la possibilità di sviluppare i propri talenti e le proprie capacità grazie all’intervento pubblico, welfare, istruzione, tutela dell’ambiente, sicurezza, etc., ma anche voi cittadini dovete impegnarvi nell’interesse generale, non potete limitarvi ad essere passivi beneficiari degli interventi pubblici di sostegno.

E non lo dicono come un auspicio od un’esortazione, bensì lo pongono dentro lo stesso schema dell’articolo 2, diritto/dovere, disponendo all’articolo 4, secondo comma che «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Restituire alla comunità

Alla base dell’articolo 4, secondo comma, una delle disposizioni più trascurate della Costituzione, anch’essa come l’articolo 2 manifestazione di quella rigorosa concezione della vita di cui erano portatori i nostri Costituenti, c’è un atteggiamento culturale molto diffuso nella cultura anglosassone, ma quasi sconosciuto da noi.

Secondo questa concezione ciascuno di noi è quello che è, nel bene e nel male, grazie a ciò che ha ricevuto nel corso della propria vita dalla famiglia, dalla scuola, dalle istituzioni e, in generale, dalla comunità di cui fa parte, sia a livello locale, sia ai livelli più alti.

E quindi ciascuno di noi ha il dovere, articolo 4, secondo comma, di restituire almeno in parte ciò che ha ricevuto, così concorrendo «secondo le proprie possibilità e la propria scelta … al progresso materiale o spirituale della società».

Leggendo in sequenza l’articolo 2 e l’articolo 4, secondo comma sembra quasi che i Costituenti, dopo aver richiesto a tutti, in termini generali, di adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà, abbiano voluto poi indicare concretamente uno dei modi con cui si possono adempiere tali doveri, contribuendo al “progresso materiale o spirituale della società”.

Anche in questa disposizione costituzionale c’è una legittimazione costituzionale molto forte del valore del dono e della solidarietà, perché ovviamente anche nel restituire, contribuendo al “progresso materiale o spirituale della società”, si dona qualcosa di sé.

Chi è solidale, in uno dei tanti modi in cui si può esserlo, di fatto sta restituendo alla comunità. Ma di solito in Italia non ne siamo consapevoli, anche perché nella nostra cultura non è molto presente questa idea della restituzione alla comunità.

E invece sarebbe importante ricordare sempre che nel donare c’è sia una componente di solidarietà, sia una di restituzione, sottolineando il fatto che ognuno di noi è parte di qualcosa di più grande delle nostre singole persone, rafforzando così i legami di comunità e il senso di appartenenza.

La famiglia come prima formazione sociale

L’articolo 29 della Costituzione riguarda esplicitamente la prima formazione sociale che ci viene in mente quando parliamo del cittadino non in quanto singolo, ma come membro delle formazioni sociali.

Per formazioni sociali facciamo riferimento alla famiglia, ai partiti politici, al sindacato, cioè a tutte quelle formazioni che raggruppano un insieme di cittadini e che svolgono determinati compiti.

La prima formazione sociale che andiamo a studiare è la famiglia, disciplinata dall’articolo 29 della Costituzione: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.»

«Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.»

La nostra legge fondamentale definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. I nostri padri costituenti facevano riferimento alla famiglia tradizionale, quindi all’unione di un uomo e di una donna.

Chiaramente adesso i tempi sono mutati, c’è stata un’evoluzione del costume sociale e, conseguentemente, nel diritto. Pur facendo riferimento la nostra Costituzione all’articolo 29 a una famiglia tradizionale, è stata approvata nel 2016 la cosiddetta legge Cirinnà, che disciplina sia le convivenze di fatto, sia le unioni omosessuali, le quali hanno assunto un rilievo importante nella società di oggi.

In ogni caso, va operata una distinzione tra il matrimonio civile e il matrimonio concordatario. Il matrimonio civile è quello che si svolge davanti al sindaco o a un suo delegato, mentre il matrimonio concordatario, matrimonio religioso, è il matrimonio che viene svolto davanti a un ministro di culto.

Il matrimonio concordatario può essere celebrato davanti a un ministro della religione cattolica, ma anche davanti a ministri di culto di religioni che hanno ottenuto un riconoscimento dallo Stato italiano attraverso la stipulazione di un’apposita intesa, e può anche avere effetti civili.

Il comma 2 dell’articolo 29, invece, fa riferimento esplicitamente all’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, in quanto i coniugi si trovano su una posizione paritaria.

La Costituzione, anche se nata in una società che era ancora per certi versi di tipo patriarcale, ha cercato di riconoscere una serie di diritti e di doveri in egual misura sia all’uomo che alla donna.

Attraverso l’approvazione di quest’articolo, dunque, la Costituzione ha voluto riconoscere la funzione primaria e fondamentale della principale formazione sociale, la famiglia, ma non si è limitata a questo riconoscimento.

Gli articoli 30 e 31, infatti, disciplinano altri aspetti della vita familiare.

Le diverse libertà costituzionali

Nel titolo si parla del donare come di una forma di libertà solidale. Ciò sembra in contraddizione da un lato con gli articoli 2 e 4, secondo comma, che come s’è visto concepiscono la solidarietà come un dovere, non come una libera scelta; dall’altro con il concetto oggi corrente di libertà in una società che da circa vent’anni ha messo al centro l’individuo e i suoi piaceri.

Parlare di libertà solidale sembra quasi un ossimoro, un accostamento fra due termini opposti e incompatibili. E invece è la Costituzione stessa che ci autorizza a concepire oggi la “solidarietà dei moderni” non come un dovere bensì come una forma nuova di libertà.

Per capirlo bisogna però tener conto che esistono diverse forme di libertà. Innanzitutto, vi sono le libertà tipiche della tradizione liberale, legate all’esercizio della cittadinanza e quindi la libertà di opinione, riunione, associazione, domicilio, etc., articoli 13-21 della Costituzione.

Affinché queste libertà possano realizzarsi lo Stato deve astenersi dall’interferire con il loro esercizio. Poi ci sono le libertà tipiche dello Stato sociale, i diritti sociali come il diritto alla salute, all’istruzione, all’assistenza sociale, etc., articoli 20-38 della Costituzione.

Affinché questi diritti possano realizzarsi lo Stato invece deve intervenire, erogare servizi e benefici di varia natura, dando vita a ciò che chiamiamo welfare State, nella cui realizzazione fra l’altro svolgono un ruolo cruciale gli enti del Terzo Settore ed il mondo del volontariato.

Negli ultimi decenni si sono poi sviluppati i cosiddetti “nuovi diritti”: diritto alla privacy, all’identità personale, all’immagine, all’integrità del proprio corpo, ma anche il diritto all’ambiente, articolo 9 della Costituzione.

Il ruolo dello Stato in questo caso consiste da un lato nel vigilare a tutela dei soggetti più deboli, che siamo noi cittadini, tramite per esempio soggetti pubblici come l’Autorità garante per la privacy, dall’altro nell’adottare leggi e provvedimenti per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Il principio di sussidiarietà

Rispetto a questo catalogo delle libertà c’è da qualche anno in Italia una grande novità rappresentata dall’introduzione nella nostra Costituzione, con la legge di revisione costituzionale n. 3/2001, del principio di sussidiarietà.

La formulazione è la seguente: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà», articolo 118, ultimo comma.

A differenza di quanto accade nell’articolo 3, secondo comma, dove è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona, mentre i cittadini sono i destinatari degli interventi pubblici miranti a creare condizioni di uguaglianza sostanziale, qui i soggetti protagonisti sono i cittadini che si mobilitano per svolgere attività di interesse generale, non i poteri pubblici.

Questi ultimi devono invece “favorire”, cioè sostenere i cittadini attivi, creando un’alleanza fra cittadini e amministrazioni nell’interesse generale.

La cura dei beni comuni

Noi di Labsus traduciamo “interesse generale” con “cura dei beni comuni” perché in questo modo il concetto astratto diventa immediatamente comprensibile e quindi traducibile in pratica da parte di chiunque, come di fatto è successo.

Ad oggi, infatti, oltre 300 città hanno adottato il Regolamento comunale per l’amministrazione condivisa dei beni comuni redatto da Labsus insieme con il Comune di Bologna nel 2014, sono stati stipulati oltre 8000 patti di collaborazione fra cittadini attivi e amministrazioni locali e secondo le nostre stime circa un milione di cittadini attivi si stanno prendendo cura nei loro territori dei beni comuni.

Si tratta sia di beni comuni materiali, come spazi pubblici, aree verdi, parchi, scuole, beni culturali, etc., sia di beni comuni immateriali, come la cultura, la memoria collettiva, la legalità, i dialetti, le tradizioni popolari e altri simili a questi.

Questo nuovo modo di essere cittadini è fondato in parte, certamente, sul desiderio egoistico di vivere in città più belle e accoglienti, ma moltissimo sulla solidarietà, perché i cittadini attivi in realtà donano alla collettività risorse private preziose come tempo, competenze, conoscenza del territorio, relazioni, idee, etc., migliorando la qualità della vita di tutti e rafforzando i legami di comunità.

Donare come libertà responsabile e solidale

Tuttavia la cura dei beni comuni è solo uno dei modi con cui si può concretizzare il principio di sussidiarietà. Oggi, alla luce dell’esperienza pluriennale di Labsus e dei cambiamenti intervenuti nella società italiana, possiamo “tradurre” l’espressione “attività di interesse generale” usata dalla Costituzione in altri modi, oltre a “cura dei beni comuni”.

E uno di questi modi è certamente il dono, in quanto anche il donare come i patti di collaborazione rafforza i legami di comunità, crea integrazione e senso di appartenenza, contribuisce ad alleviare gli effetti negativi delle disuguaglianze sociali e produce capitale sociale.

Ma se anche il donare, come la cura dei beni comuni, è un’attività di interesse generale che, come dispone la Costituzione, i cittadini intraprendono sulla base di una scelta autonoma, allora ne deriva che il donare è una nuova forma di libertà, responsabile e solidale, che la Repubblica deve favorire in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà.

Essere solidali diventa esercizio di libertà e di partecipazione alla vita pubblica riconosciuto e legittimato dalla Costituzione agli articoli 4, secondo comma, e 118, ultimo comma, che la Repubblica deve accompagnare e sostenere perché ciò è nell’interesse generale.

Abbiamo definito questa nuova forma di libertà una libertà responsabile perché la richiesta che la Repubblica fa all’articolo 2, di adempiere ai doveri di solidarietà va interpretata alla luce del principio di sussidiarietà, che non era presente nella Costituzione del 1948.

Donare, alla luce di questo nuovo principio costituzionale, non è più l’adempimento di un dovere imposto dall’ordinamento, bensì il risultato della libera e spontanea percezione di una responsabilità legata all’appartenenza ad una comunità.

Detto in altri termini, grazie al principio di sussidiarietà il dono diventa un’autonoma assunzione di responsabilità verso la comunità cui si appartiene, la restituzione, almeno in parte, di ciò che si è ricevuto.

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