La vendita o la somministrazione di alimenti durante una festa parrocchiale con offerta libera può essere ammessa, ma l’assenza di un prezzo fisso non elimina automaticamente gli obblighi sanitari, amministrativi e fiscali. La disciplina dipende soprattutto dalle modalità concrete dell’attività: occasionalità, organizzazione dell’evento, presenza o meno di consumo sul posto, natura dell’ente organizzatore e destinazione delle somme raccolte.
Per le sagre, le feste parrocchiali, le manifestazioni religiose, benefiche, solidaristiche, sociali o culturali, l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande può essere avviata previa SCIA, senza dichiarazioni asseverate, e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali richiesti per l’attività ordinaria di somministrazione. Restano tuttavia fermi gli obblighi relativi alla sicurezza alimentare, alla tutela dei consumatori, alla tracciabilità, agli allergeni e alle eventuali prescrizioni del Comune e dell’autorità sanitaria locale.

Quando l’offerta libera è compatibile con una festa parrocchiale
La somministrazione di cibi e bevande effettuata in assenza di specifico corrispettivo e in adempimento dello scopo dell’ente, non risulta nemmeno attività commerciale. Dal punto di vista fiscale, la somministrazione di cibi e bevande effettuata in assenza di specifico corrispettivo e in adempimento dello scopo dell’ente, non risulta nemmeno attività commerciale.
La normativa nazionale in materia autorizzatoria definisce la “somministrazione” di alimenti e di bevande” come la “vendita per il consumo” sul posto (L. 287/91). A differenza della normativa Europea in materia sanitaria, che abbraccia anche i casi di gratuità, il presupposto qui è la “vendita”: un’operazione “a pagamento“.
In generale, e ferma l’opportunità di previo confronto con le autorità locali in caso di dubbio, non è necessaria autorizzazione / scia per i casi di somministrazione gratuita, sia nei casi di eventi temporanei-occasionali che per le attività continuative. Restano fermi in ogni caso gli obblighi di natura sanitaria.
La distinzione tra vendita e gratuità deve però essere valutata con attenzione quando si parla di “offerta libera”. Se l’alimento viene consegnato soltanto a fronte di una somma di denaro, anche se l’importo non è predeterminato, l’attività può essere considerata una raccolta con corrispettivo o una forma di vendita, secondo le modalità concrete con cui viene organizzata.
La natura occasionale della festa
Le sagre, le feste parrocchiali, le fiere e le manifestazioni religiose sono eventi caratterizzati, per definizione, dall’occasionalità, gestite principalmente da volontari a fine non lucrativo. Gli italiani sembrano apprezzare, disertano teatri e incontri culturali, ma le sagre sono ben frequentate ed ecco quindi che il legislatore interviene per incentivare tali attività.
Infatti, i chiarimenti ufficiali forniti dalla Commissione Europea escludono dal regolamento i casi di manipolazione, magazzinaggio e servizio di prodotti alimentari da parte di privati durante manifestazioni, feste parrocchiali, scolastiche o fiere locali per l’occasionalità di tale attività.
All’opposto, un servizio di somministrazione di generi alimentari, anche a titolo gratuito e/o senza scopo di lucro, effettuato in modo continuativo nel tempo, rientrerebbe nel concetto d’impresa alimentare e dovrebbe rispettare la disciplina del Regolamento.
Quando l’attività diventa un’attività alimentare organizzata
La prima distinzione da fare è tra la produzione di dolci occasionale e non professionale e quella che invece ha tali requisiti. L’applicazione o meno delle restrizioni normative dipende proprio dalle modalità di svolgimento dell’attività: seppur preparati nell’abitazione privata, infatti, gli alimenti e le bevande possono essere oggetto sia di un’attività imprenditoriale sia di un’attività non organizzata.
C’è infatti differenza tra una mamma che prepara una torta da portare per la vendita a un mercatino di Natale e una mamma che prepara torte, sempre fatte in casa, ma come microimpreditore domestico, facendo dunque di ciò una vera e propria attività lavorativa.
Ebbene, solo in tale secondo caso si applica il Regolamento CE 852/2004 che impone una serie di obblighi e prescrizioni che devono essere rispettati e in mancanza dei quali la vendita di prodotti casalinghi è vietata.
È impensabile, infatti, che si possa attrezzare come un vero e proprio laboratorio artigianale la cucina di chi, occasionalmente, si rende disponibile a dare una mano. Tuttavia occorre altresì fare i conti con le autorità locali che, nel recepire il Regolamento CE 852/2004 per la parte che riguarda la produzione di alimenti nelle abitazioni private, potrebbero applicare restrittivamente tale normativa.
Non è raro, infatti, che vi siano regolamenti diversi a seconda del luogo ove si va ad attuare la vendita ed è consigliabile, dunque, verificare con la ASL locale le condizioni da rispettare.
Il concetto di impresa alimentare
Il Regolamento Europeo n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari prevede (art. 4) che “Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene” previsti al suo interno.
Lo stesso regolamento (art. 1 co. 2) esclude dalla propria applicazione la “produzione primaria per uso domestico privato“, la preparazione, manipolazione e conservazione “domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato” e la “fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale“.
Nessuna di queste deroghe risulta applicabile alla preparazione o fornitura effettuata dagli enti non commerciali. La qualifica “domestica” appare applicabile, nell’ottica del Regolamento, all’attività svolta direttamente dal consumatore: non sembra possibile accostare a questo una persona giuridica, anche se limitata alle dimensioni di un piccolo circolo privato.
Facendo un passo indietro al Regolamento n. 178/2002, le cui definizioni sono applicabili anche al regolamento n. 852, vediamo che l’“operatore del settore alimentare” è il soggetto responsabile del controllo di un’“impresa alimentare”.
L’“impresa alimentare” è “ogni soggetto, pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”.
La normativa Europea si riferisce a una “impresa” ma il termine non può essere interpretato secondo i criteri dell’ordinamento Italiano. A distinguerla non è l’economicità della gestione ma “una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione“.
La SCIA per la somministrazione temporanea
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09/02/2012 - Supplemento Ordinario n. 27, in vigore dal 10/02/2012, porta con se molte novità tra cui molto interessante è quella proposta dall’art. 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
L’art. 41 (Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che “l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59” (requisiti professionali).
Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari non è più necessaria l’autorizzazione del Comune ma è sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività priva di asseverate dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990.
La norma consente dunque anche a privati, che non siano imprenditori e operatori professionali, di esercitare temporaneamente la somministrazione con il solo possesso dei cosiddetti requisiti morali di cui ai commi 1-5 del citato articolo 71.
Requisiti professionali e requisiti morali
Si precisa poi, al fine di consentire il più ampio esercizio di tale attività, che la stessa potrà essere esercitata anche in mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010.
La semplificazione riguarda i requisiti professionali, ma non deve essere interpretata come una cancellazione di ogni requisito soggettivo. Rimangono in ogni caso fermi i requisiti di onorabilità per l’esercizio dell’attività.
Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.
Non possono inoltre esercitare l’attività coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale.
Gli impedimenti comprendono anche alcune condanne per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti, nonché le misure di prevenzione e le misure di sicurezza non detentive indicate dalla normativa.
Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
La disciplina sanitaria non viene meno
Si tratta di una semplificazione che incide fortemente sulla sicurezza alimentare ossia la possibilità di garantire in condizioni igieniche ottimali acqua ed alimenti per soddisfare il fabbisogno energetico di cui l’organismo necessita per la sopravvivenza.
Gli organizzatori dovranno garantire il rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002, avente come oggetto: “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”.
In particolare dovranno essere protetti gli alimenti dalla contaminazione tramite appositi schermi, gli addetti alla vendita dovranno indossare un camice di colore chiaro con adeguato copricapo, il banco di vendita dovrà essere posto a una determinata distanza dal suolo, etc.
La normativa Regionale prevede una serie di prescrizioni per gli eventi temporanei: “comunicazione” al posto della notifica di impresa alimentare rispetto agli obblighi previsti dall’allegato II del regolamento 852/04, e quelli previsti dal regolamento 178/2002 per quanto attiene alla rintracciabilità e agli obblighi di formazione degli addetti.
La normativa sanitaria può quindi applicarsi anche quando l’attività è svolta da volontari e senza finalità lucrativa, soprattutto quando l’organizzazione dell’evento supera la dimensione della semplice attività privata e occasionale.
Notifica sanitaria e autorità competenti
Per la parte sanitaria necessita presentare il Modulo per la notifica all’Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004, al Comune per il successivo inoltro all’Azienda Sanitaria Locale.
Il d.lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore) prevede a sua volta una disciplina speciale sulla materia. L’art. 70, co. 2, prevede che “Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti” professionali per la somministrazione.
Va innanzitutto chiarito se agli enti non commerciali si applichi la disciplina europea sanitaria alimentare. Le deroghe, però, sono limitate da confini stretti a tutela della salute della persona e della sicurezza pubblica.
Va ricordato che su entrambe le materie esistono forti influssi della normativa e regolamentazione locale: è quindi sempre opportuno, prima di porre in essere qualsiasi attività riguardante il settore alimentare, confrontarsi con i competenti SUAP e AUSL.
Preparazione e vendita di torte fatte in casa
Con l’arrivo dell’estate e l’inizio del grest si moltiplicano le richieste di aiuto nel preparare e fornire torte e dolci in genere fatti in casa come merende “sane” da offrire ai ragazzi o per vendere tali prodotti al fine di raccogliere fondi per finanziare le varie attività della parrocchia ed i progetti di beneficenza.
Spesso però sorge il dubbio sulla possibilità e legittimità o meno dello svolgimento di tale attività e ci si chiede se le torte delle mamme e delle nonne possano tranquillamente essere vendute fuori dalla chiesa o consumate in oratorio.
Posto, dunque, che, in linea generale, si può continuare a chiedere e sollecitare l’aiuto delle mamme e delle nonne nella preparazione dei dolci, a questo punto ci si chiede se ci sono altre prescrizioni normative che meritano attenzione, in particolare per quanto riguarda il confezionamento e l’etichettatura dei dolci che vengono venduti e/o consumati.
In realtà ci sono numerose norme europee, recepite dalla normativa nazionale, che si occupano della materia, tra cui il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 231, il Regolamento europeo del 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’indicazione degli allergeni e il Regolamento CE 178/2002 sulla rintracciabilità degli alimenti e qualità dei prodotti.
Ingredienti, allergeni e informazioni al consumatore
È evidente, infatti, che tutta questa produzione normativa è destinata ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nonché la corretta e trasparente informazione al consumatore.
È altrettanto vero che, seguire una corretta procedura, tutela non solo chi consuma ma anche chi produce i dolci. Diventa così non solo una questione di buon senso ma una vera e propria precauzione necessaria anche con riferimento ai dolci e prodotti offerti dalle mamme e dalle nonne, provvedere all’indicazione degli ingredienti utilizzati al fine di garantire una maggior tutela di tutti.
Le allergie e le intolleranze alimentari sono infatti molto diffuse e occorre porre in essere tutte le cautele del caso per evitare sorprese spiacevoli non solo per chi consuma ma anche per chi ha preparato i dolci nella convinzione che “non fanno male a nessuno”.
Sarà buona norma, dunque, chiedere a chi si offre di preparare i dolci, di provvedere al loro confezionamento in modo che siano protetti dall’ambiente esterno per evitare contaminazioni, nonché chiedere di indicare esattamente gli ingredienti e la quantità utilizzata per la preparazione.
È inoltre opportuno evitare creme e panna o comunque ingredienti che necessitano della conservazione in luogo fresco, così chi acquista e consuma lo farà con consapevolezza.
Informazioni per gli alimenti preconfezionati
In particolare, i dati del prodotto che devono essere visibili sull’etichetta degli alimenti pre-confezionati in base al Regolamento europeo sono i seguenti:
- denominazione legale alimento;
- lista ingredienti;
- allergeni che vengono utilizzati nella produzione o nella preparazione di un alimento, presente nel prodotto finale, anche se in forma modificata;
- quantità di un determinato ingrediente o categorie di ingredienti;
- quantità netta dell’alimento;
- data di durata minima o data termine di utilizzo;
- qualunque condizione particolare di conservazione e/o utilizzo;
- il nome e l’indirizzo dell’operatore professionale alimentare dell’alimento che viene commercializzato;
- il luogo di origine o provenienza se richiesto previsto dall’articolo 26;
- istruzioni per l’uso;
- relativamente alle bevande contenenti più del 1,2% di alcool per volume, il reale grado alcolico per volume;
- dichiarazione nutrizionale.
La normativa nazionale, D.Lgs 231/2017, provvede a sanzionare le violazioni alle disposizioni del Regolamento suddetto e ad adeguare le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 alla normativa comunitaria disponendo, in particolare a tutela del consumatore, le modalità di indicazione obbligatoria degli allergeni per i prodotti non preimballati e per gli alimenti serviti dalle collettività.
Come per la produzione, tuttavia, anche la normativa europea in materia di etichettatura, rintracciabilità degli alimenti e indicazione degli allergeni vede come destinatari le imprese, restando dunque escluse dal suo ambito di applicazione le attività casalinghe non organizzate, come le abbiamo sopra individuate.
Se è vero, dunque, che, secondo la normativa vigente, è necessario preconfezionare, etichettare gli alimenti prodotti e garantirne la rintracciabilità è altresì vero che tale obbligo sussiste per i prodotti alimentari posti in vendita o somministrati nell’ambito di un’attività imprenditoriale.
Alimenti non preimballati e pasti serviti
I prodotti alimentari posti in vendita o somministrati, dovranno essere muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e dal Decreto Legislativo 8 febbraio 2006, n. 114.
Per la somministrazione dei pasti si dovrà indicare nel menù gli eventuali ingredienti allergenici utilizzati, nel rispetto dell’Ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della Salute, avente come oggetto “Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione”, con la quale vengono imposti nuovi obblighi ai ristoratori e a tutti coloro che somministrano alimenti.
L’indicazione degli ingredienti e degli allergeni è quindi una cautela particolarmente importante anche quando non sia richiesta una complessa etichettatura commerciale. La finalità è consentire a chi acquista o consuma di conoscere la composizione del prodotto e di valutare eventuali rischi per la propria salute.
Somministrazione gratuita e somministrazione a pagamento
La normativa Europea in materia sanitaria abbraccia anche i casi di gratuità, mentre il presupposto della normativa nazionale autorizzatoria è la “vendita”. Questa differenza rende necessario distinguere il profilo sanitario da quello amministrativo e fiscale.
La somministrazione con corrispettivo specifico, anche nei confronti dei soci, è invece in generale attività commerciale. Gli organizzatori, circoli, pro loco e simili, sono “enti” che, anche ove privi di scopo di lucro, si pongono quantomeno al confine di quella “sufficiente organizzazione” che porta a costituire “impresa alimentare”.
I corrispettivi ricevuti durante la manifestazione costituiscono, in generale, attività commerciale e reddito per l’ente, che potrà eventualmente avvalersi dei regimi fiscali agevolati previsti dalla normativa.
Per una festa parrocchiale, pertanto, la denominazione “offerta libera” non è sufficiente da sola a stabilire il regime applicabile. Occorre valutare se l’offerta sia davvero libera, se il prodotto venga consegnato anche senza pagamento e se la raccolta sia collegata a una somministrazione organizzata.
Agevolazioni fiscali per associazioni e comitati
Numerose sono le agevolazioni previste dalla normativa vigente per le associazioni o comitati, sia in tema di istituzione, tenuta-conservazione della documentazione sociale e fiscale, sia per quanto concerne l’assoggettamento alle imposte ai fini dell’I.V.A. e delle Imposte sui redditi del ricavato delle predette attività che in ogni caso debbono avere carattere di occasionalità e marginalità.
Tali agevolazioni in materia di Imposte sui redditi sono da ricondurre all’articolo 143, comma 3, lettera “a”, del T.U.I.R., all’articolo 2, comma 1, lettera “hh”, del D.P.R. n. 696 in data 21/12/1996, nonché alle disposizioni dettate dall’articolo 8, comma 2, della legge sul volontariato nr. 266/1991.
In ultimo la legge n. 296 in data 27/12/2006, cd. Legge Finanziaria 2007, al comma 185 ha statuito che le associazioni che operano o partecipano a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società e non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 600/1973.
Inoltre, le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle medesime associazioni hanno carattere di liberalità ai fini delle imposte sui redditi.
Tutte le attività che non rispettano i suddetti requisiti sono assoggettate all’I.V.A. e quindi alla certificazione dei corrispettivi riscossi, alle imposte sui redditi conseguiti ed alle norme in materia previdenziale ed assistenziale per l’assunzione del personale impiegato nell’attività, ecc.
Enti del Terzo settore e feste occasionali
Per le organizzazioni di volontariato ed enti filantropici, l’art. 84 non considera commerciale la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale, svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
Per le associazioni di promozione sociale con finalità assistenziale riconosciuta dal ministero, l’art. 85 ribadisce che la somministrazione svolta nelle sedi, a favore dei soci, senza pubblicità e in modo strettamente correlato alla finalità dell’associazione non costituisce attività commerciale.
Per gli enti del Terzo settore, l’art. 70, comma 2, consente la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di particolari eventi o manifestazioni, soltanto per il periodo di svolgimento delle manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, previa SCIA e comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004.
Vendita ambulante e attività collaterali
Le attività che si sviluppano a margine dei suddetti eventi e manifestazioni, quali quelle commerciali in forma ambulante, non godono di alcuna agevolazione.
La disciplina semplificata per la somministrazione temporanea durante una festa parrocchiale non si estende automaticamente a ogni attività commerciale presente nell’area dell’evento. Gli operatori ambulanti e gli altri soggetti che svolgono attività autonome devono rispettare la disciplina applicabile alla propria attività.
Bevande alcoliche
Di particolare rilievo, in tema di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, sono le disposizioni di dettaglio emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione del rinvio normativo di cui alla Legge n. 88 in data 07/07/2009, articolo 23.
Nel caso specifico, la Risoluzione n. 69837 in data 30/07/2009 della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore e Normativa tecnica, ha inteso fornire un’interpretazione secondo cui, per quanto riguarda la possibilità di somministrare temporaneamente bevande alcoliche nelle fiere, nelle sagre ed in ogni altra occasione in cui si promuovono produzione e/o commercio di prodotti tipici locali, nulla sia stato innovato dalla norma di cui alla Legge n. 88 in data 07/07/2009, articolo 23.
Pertanto, in presenza di regolare autorizzazione rilasciata anche ai sensi dall’articolo 86 del T.U.L.P.S., il divieto posto al secondo comma del nuovo articolo 14/bis della legge 125 non può riferirsi anche ad esercizi, sebbene posti su aree pubbliche, provvisti della licenza, anche se temporanea.
Per le bevande contenenti più del 1,2% di alcool per volume, il reale grado alcolico per volume deve essere indicato secondo le regole applicabili alle informazioni sugli alimenti.
Musica e intrattenimento
Permane l’obbligo di corresponsione dei diritti S.I.A.E. e di assolvimento, se dovuti, dei contributi E.N.P.A.L.S. in presenza di gruppi deputati all’intrattenimento musicale o in caso di utilizzo di apparecchiature per la riproduzione di musica.
Gli adempimenti relativi all’intrattenimento musicale sono distinti da quelli relativi alla preparazione, vendita e somministrazione degli alimenti. La presenza di musica o spettacoli può quindi richiedere ulteriori verifiche e comunicazioni.
Il modello EAS
Quale ulteriore incombenza amministrativa il decreto Legge n. 185 in data 20/11/2008, articolo 30, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, ha introdotto il cosiddetto modello E.A.S. per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi.
Sono pertanto tenuti alla presentazione del modello di comunicazione tutti gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di de-commercializzazione previste dagli articoli 148 del T.U.I.R. e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo e sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972.
Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della Legge 11/08/1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
Sono parimenti esonerate dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, C.O.N.I., che non svolgono attività commerciali.
Adempimenti amministrativi locali
Le attività di commercio e somministrazione di bevande e alimenti in luogo pubblico durante sagre, fiere ed esposizioni non sono sottoposte al principio di autodeterminazione tipico di qualsiasi attività privata svolta in piena autonomia.
Ciò significa che queste attività, proprio in quanto si svolgono in modalità temporanea e durante un contesto specifico, implicano il coinvolgimento di interessi pubblicistici. Ragion per cui, queste non possono essere disciplinate dal Diritto civile, bensì dal Diritto amministrativo.
Il commercio e la somministrazione di bevande e alimenti durante le sagre e le manifestazioni affini comportano la necessità di ottenere un provvedimento favorevole dall’Ente amministrativo di competenza.
In occasione di una sagra, sta all’Ente territoriale organizzatore, nella maggior parte dei casi il Comune, avviare un procedimento amministrativo e rilasciare un provvedimento favorevole alla manifestazione.
La legislazione nazionale, Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990, costituisce il riferimento generale, poi disciplinato in maggiore dettaglio a livello regionale, mentre la normativa di dettaglio viene rimessa a bandi regionali o comunali e ai regolamenti correlati.
SCIA e concessione del suolo pubblico
L’attività di commercio o di somministrazione di bevande e alimenti durante una sagra o una manifestazione fieristica è subordinata alla presentazione della cosiddetta SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, SUAP, e all’emissione di un provvedimento comunale di concessione del posteggio posto su suolo pubblico dove svolgere l’attività.
La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è un requisito disciplinato dall’articolo 19 della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990. Questo documento consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva, artigianale, commerciale o industriale, senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte dei singoli Enti preposti.
Per essere valida, una SCIA deve avere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge regionale o dai regolamenti comunali disciplinanti l’evento.
Possono quindi esistere requisiti ostativi soggettivi e oggettivi. Un requisito oggettivo ostativo potrebbe essere il compimento di un’attività non conforme alle prescrizioni in materia urbanistica, di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare e regolamenti locali di polizia urbana.
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990, a fronte della carenza di tali requisiti, nei 60 giorni successivi alla segnalazione il Comune può adottare provvedimenti amministrativi, tra cui il divieto di prosecuzione dell’attività dannosa o la rimozione dei relativi effetti.
Laddove non si rispettasse tale prescrizione, la sagra sarà vietata. Il commercio e la somministrazione di bevande in aree pubbliche nonostante l’espresso divieto da parte dell’Ente verranno puniti con sanzione amministrativa pecuniaria tra i 1.500 e i 10.000 euro.
Concessione del posteggio
Oltre alla SCIA, che riguarda il profilo strettamente funzionale connesso all’attività svolta, l’Ente amministrativo territoriale deve rilasciare un’autorizzazione.
Questo provvedimento, di solito rilasciato dal Comune, costituisce una vera e propria autorizzazione al commerciante, all’espositore o allo stand gastronomico sul posteggio dove svolgere l’attività.
La concessione del posteggio su suolo pubblico in cui svolgere un’attività commerciale o di somministrazione di bevande e alimenti è disciplinata dalla normativa regionale applicabile e dai regolamenti comunali.
Il Comune di competenza pubblica i dati sui posteggi da assegnare in concessione. Gli interessati presentano al Comune la domanda per il rilascio dell’autorizzazione comunale, indicando il posteggio di cui si richiede la concessione.
Essi devono inoltre indicare i dati anagrafici, il codice fiscale e l’assenza di requisiti ostativi, soggettivi e oggettivi.
La formazione degli addetti
Si evidenzia poi che già per le sagre, fiere o altre manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico non è richiesto il possesso del corso di alimentarista, ex libretto di idoneità sanitaria, da parte degli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 92, comma 14, della legge 388 del 23/12/2000.
La Legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
L’esonero dal corso non esclude tuttavia l’obbligo di adottare comportamenti corretti nella manipolazione degli alimenti e di rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie previste per l’evento.
Indicazioni operative per una festa parrocchiale
- Definire se l’alimento viene offerto gratuitamente oppure consegnato a fronte di una somma di denaro.
- Verificare se l’attività è realmente occasionale o se presenta continuità e organizzazione tali da configurare un’impresa alimentare.
- Controllare presso il Comune e il SUAP gli adempimenti richiesti per la manifestazione.
- Verificare presso la ASL o AUSL competente gli obblighi sanitari applicabili.
- Presentare la SCIA quando la somministrazione temporanea è soggetta a tale adempimento.
- Presentare la comunicazione o notifica sanitaria prevista dal Regolamento CE n. 852/2004, quando richiesta.
- Proteggere gli alimenti dalla contaminazione e mantenerli in condizioni adeguate.
- Indicare ingredienti e allergeni, soprattutto per dolci, alimenti confezionati e pasti serviti.
- Evitare prodotti che richiedono una catena del freddo quando non sia possibile garantire correttamente la conservazione.
- Verificare gli adempimenti fiscali quando le somme raccolte costituiscono corrispettivi o ricavi dell’ente.
- Verificare gli eventuali diritti SIAE e contributi E.N.P.A.L.S. per la musica e l’intrattenimento.
- Controllare gli ulteriori obblighi per la vendita o somministrazione di bevande alcoliche.
Manteniamo dunque le tradizioni e le usanze senza lasciarci condizionare da scrupoli spesso non motivati, attuando tuttavia tutte le cautele necessarie al fine di eliminare inutili rischi e, a tale scopo, le indicazioni delle normative sopra riportate, possono essere una utile linea guida da seguire come traccia per un prudente operato.
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