Indicazioni per l’accatastamento degli immobili delle diocesi

L’accatastamento degli immobili diocesani richiede il censimento dei fabbricati, la verifica della titolarità giuridica, la regolarità urbanistica e catastale, la corretta individuazione delle unità immobiliari e l’aggiornamento della rendita fiscale. La procedura è obbligatoria per nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti, restauri, cambi di destinazione d’uso e frazionamenti di strutture esistenti.

Per gli enti ecclesiastici l’aggiornamento catastale non ha soltanto una funzione fiscale: consente di distinguere gli immobili destinati al culto, alle attività pastorali, educative, assistenziali o ricettive da quelli utilizzati per attività commerciali o concessi in locazione. La corretta separazione catastale delle diverse porzioni può quindi risultare determinante anche per l’applicazione delle esenzioni e dei tributi locali.

Perché il catasto è importante per una diocesi

Le Diocesi hanno numerose esigenze legate alla gestione ed amministrazione del patrimonio immobiliare ma spesso, ancora prima è indispensabile conoscerne la consistenza, verificarne la titolarità giuridica e la regolarità urbanistica e catastale e valutarlo dal punto di vista economico e fiscale.

Il catasto si occupa di registrare tutti gli immobili presenti sul suolo italiano ed anche relative modifiche apportate nel tempo: in questo modo non solo ci si mette in regola, evitando il rischio di pesanti sanzioni, ma si può ricalcolare il valore della rendita del proprio fabbricato in caso di modifiche ed aggiornare, automaticamente, il costo delle tasse da pagare annualmente.

L’accatastamento immobiliare è il processo che registra un fabbricato al Catasto, assegnandogli identificativi e determinando la rendita fiscale, essenziale per il calcolo delle imposte e per la verifica dell’agibilità e dell’abitabilità.

Quali immobili devono essere considerati

I principali soggetti coinvolti ed interessati in quanto tenutari dei dati e delle loro gestioni sono le Diocesi con funzione di Ente generale di riferimento, tenutario, valutatore e validatore di tutti i dati raccolti ed anche titolare di Commissioni dedicate a tipologie specifiche di beni immobili.

Rientrano nel patrimonio da censire le Parrocchie, le Foranie, i Centri di Spiritualità, i Santuari, le Confraternite, le Scuole, i Musei, le Associazioni, gli Enti e le altre strutture religiose in capo alla Diocesi, con i loro beni e strutture: chiese, canoniche, oratori, strutture di servizio, scuole, convitti, strutture alberghiere e beni mobili di pregio storico artistico.

Un’attenzione specifica deve essere riservata all’Istituto per il sostentamento del Clero, che opera con autonomia funzionale e gestionale e dispone di beni posseduti, rendite, stime, compravendite, affitti e manutenzioni.

Il sistema prevede due gestioni separate: una per le DIOCESI, PARROCCHIE, ecc. e l’altra per l’ISTITUTO.

Accatastamento e variazione catastale

La denuncia di un nuovo immobile al catasto si effettua tramite una domanda di accatastamento, che è una procedura diversa dalla variazione catastale.

L’accatastamento di un nuovo fabbricato consiste nel censimento della proprietà e permette di attribuire un valore fiscale al bene. La variazione nello stato di immobili già esistenti, connessa con mutazioni che implichino un riesame della originaria categoria, della classe e della consistenza dell’unità immobiliare variata, deve essere invece dichiarata in catasto con una denuncia di variazione catastale.

La variazione catastale è il processo mediante il quale si apportano modifiche ai dati catastali di un immobile. Queste modifiche possono riguardare la superficie, la categoria catastale, la destinazione d’uso, i nomi delle strade o delle località e gli aggiornamenti presentati oltre il termine stabilito dalla legge.

La variazione catastale è una dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, effettuata con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato: architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali o agrotecnico.

Quando è obbligatorio l’aggiornamento catastale

Il Testo Unico dell’edilizia prevede che entro 30 giorni dalla fine dei lavori il direttore dei lavori debba depositare in Comune prova dell’avvenuta presentazione della variazione catastale, con la procedura telematica chiamata DOCFA, o una sua dichiarazione che gli interventi non hanno comportato una modifica del classamento.

I titolari di immobili già censiti sono obbligati a denunciare tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e sulle caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza.

L’obbligo di aggiornamento catastale può riguardare variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.

Occorre sempre verificare se un intervento edilizio abbia determinato modifiche tali da giustificare una variazione della rendita catastale per modifiche alla consistenza fisica dell’unità immobiliare o per incremento del valore dell’immobile, anche in assenza di modifiche fisiche.

Interventi che normalmente richiedono una variazione

Tale obbligo, di norma, sussiste quando venga aumentato il numero di vani, venga incrementata la volumetria o siano apportate variazioni planimetriche.

  • la costruzione di nuove unità fuori terra ed interrate;
  • una rilevante redistribuzione degli spazi interni;
  • un cambiamento dell’utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze;
  • modifiche interne, quali lo spostamento di porte e tramezzi;
  • la modifica alla destinazione d’uso di vani o singoli ambienti;
  • modifiche che incidano direttamente sulla consistenza, sulla classe o sulla rendita catastale;
  • interventi su edifici collabenti;
  • il recupero del sottotetto a fini abitativi;
  • l’installazione di impianti che aumentano naturalmente il valore dell’immobile;
  • l’installazione dell’impianto fotovoltaico;
  • l’installazione di impianti di automazione;
  • l’installazione di ascensori.

L’obbligo di aggiornamento è previsto nell’ipotesi di variazioni riguardanti aspetti quantitativi, ossia sostanzialmente la consistenza delle superfici principali e accessorie, e aspetti qualitativi, cioè aspetti di qualità che incidono sulla categoria e classe dell’unità immobiliare urbana e dunque sulla rendita del bene.

Migliorie e aumento della redditività

L’aggiornamento catastale è obbligatorio ogni volta che gli interventi edilizi incidono sugli elementi rilevanti ai fini del classamento, con particolare riferimento alla redditività ordinaria dell’immobile.

La rilevanza catastale può quindi emergere anche in assenza di modifiche planimetriche o di variazioni della consistenza, quando le migliorie comportano un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’unità immobiliare.

Per questo motivo, lavori come l’efficientamento energetico dell’involucro edilizio, la realizzazione del cappotto termico, l’installazione di ascensori e l’incremento della dotazione impiantistica possono comportare un nuovo classamento se producono un miglioramento tale da incidere sulla redditività ordinaria dell’immobile.

Non ogni intervento genera automaticamente un obbligo di variazione catastale. Occorre una valutazione tecnica caso per caso.

Quando può non essere necessaria la variazione

Non vi è necessità di variazione catastale quando non si rilevano variazioni della consistenza delle superfici, così come classificate dalla poligonazione DOCFA.

La variazione può non essere necessaria quando c’è stata la sola esecuzione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, come pavimenti, wc, infissi, tetto, facciata, rinforzi strutturali e messa a norma degli impianti, purché siano stati utilizzati materiali comparabili con gli originari.

La variazione può inoltre non essere necessaria quando c’è stata la sola installazione di impianti fotovoltaici a servizio di singole unità e la potenza installata è inferiore a 3 Kw per il numero di unità immobiliari servite.

Le opere conservative di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché gli interventi necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, sono generalmente considerati ininfluenti sulla rendita catastale.

Non sono generalmente considerati influenti sul classamento e sulla rendita catastale neppure gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza, la riparazione e il rinnovo degli impianti esistenti, il consolidamento e la conservazione degli elementi edilizi strutturali, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

Un intervento meramente estetico sulla facciata, come la tinteggiatura, è generalmente ininfluente, ma può risultare influente se introduce innovazioni o migliorie.

La soglia del 15% per la revisione della rendita

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, la revisione della rendita è dovuta in caso di ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, variazioni nelle caratteristiche tipologiche, distributive e/o impiantistiche, restauro e risanamento conservativo che comportino un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività.

La soglia del 15% corrisponde alla variazione di una classe catastale ed è individuata come indicatore sintetico e parametro di riferimento per la revisione della rendita.

Anche se non sono stati apportati ampliamenti o modifiche al numero dei vani, vanno valutati i casi in cui l’entità degli interventi effettuati richiede una verifica dell’aggiornamento catastale basata sul confronto tra il valore catastale ante operam, desumibile dalla visura, e quello post operam di ogni singola unità immobiliare.

La verifica può essere svolta solo da professionisti abilitati in grado di valutare gli interventi nei dettagli e di comunicarli all’Agenzia delle Entrate mediante l’impiego dell’apposito software DOCFA.

La variazione del valore di mercato non può essere ottenuta attraverso la semplice somma del valore di mercato prima degli interventi e dei costi sostenuti per gli interventi stessi, ma semmai sarebbe necessario utilizzare opportuni ed adeguati metodi e procedimenti estimativi.

Come si calcola l’incremento dopo un intervento edilizio

Il riferimento per la valutazione è la circolare n. 6/2012 dell’Agenzia delle Entrate, che definisce un metodo di stima del valore economico dell’intervento basato sull’approccio di costo.

La stima dell’incremento è basata sul rapporto costo dell’intervento/valore catastale originario.

  1. si calcola la spesa sostenuta distinguendo tra nuove opere, come il cappotto termico o l’installazione del fotovoltaico, e interventi migliorativi, come la sostituzione degli infissi;
  2. le nuove opere vanno considerate per intero, mentre gli interventi migliorativi al 50%;
  3. ottenuto il totale si calcola a quanto corrisponde con i valori del 1988/89 calcolando la media tra due valori;
  4. per ottenere il valore della rivalutazione basta dividere l’importo totale delle spese migliorative per la miglioria media 1988/1989;
  5. il risultato deve essere rapportato alla rendita catastale originaria rivalutata moltiplicando per 100;
  6. se il valore della rivalutazione è superiore al 15% della rendita bisogna provvedere all’aggiornamento della rendita catastale.

Esempio: cappotto termico e infissi

ElementoValore
Rendita catastale€ 1.000
Cappotto€ 40.000, computato al 100%
Infissi€ 20.000, computati al 50%, quindi € 10.000
Spese migliorative attuali€ 50.000
Rivalutazione della miglioria€ 20.424
Rendita catastale rivalutata€ 100.000
Rapporto miglioria/valore fiscale20,4%

Il valore della rivalutazione è superiore al 15% della rendita e bisogna provvedere all’aggiornamento della rendita catastale.

Procedura DOCFA per nuove costruzioni e variazioni

Prima di tutto è necessario redigere la planimetria delle unità immobiliari.

In secondo luogo bisogna compilare una serie di modelli mediante il programma ministeriale denominato DOCFA, Documento Catasto Fabbricati, il quale permette di attribuire o aggiornare la rendita catastale all’immobile.

Nel caso specifico di una nuova costruzione, la pratica deve essere fatta prima di tutto al Catasto Terreni, partendo dal mappale e portando a termine l’aggiornamento e l’inserimento all’interno della mappa catastale del fabbricato.

Una volta effettuata la pratica DOCFA ed ottenuta l’approvazione e la relativa ricevuta, si ottengono gli identificativi catastali quali foglio, numero o particella e subalterno, ma anche la rendita dell’unità immobiliare.

Nonostante il tutto abbia una decorrenza immediata, l’Amministrazione Finanziaria ha comunque tempo 12 mesi per accertare, variare e/o confermare l’accatastamento proposto. Tutte le eventuali modifiche devono essere obbligatoriamente notificate ai proprietari dell’immobile.

Rilievi, planimetrie e documentazione

Soltanto un professionista del settore, geometra o ingegnere, può effettuare tutti i rilievi del caso direttamente in prima persona, attraverso misurazioni precise degli spazi interni ed esterni di un’abitazione.

Il rilievo può includere piscine, garage, cantine, tettoie, capanni e gli altri elementi presenti nell’area immobiliare.

La fase di rilievo porta alla compilazione di un documento riferente la visura catastale, aggiornata o nuova, da consegnare all’ufficio del catasto.

La planimetria catastale deve rappresentare lo stato effettivo dell’unità immobiliare e deve essere coerente con la distribuzione interna, la destinazione d’uso e le superfici rilevanti ai fini del classamento.

Il sistema WEB-GIS per il patrimonio immobiliare diocesano

Il progetto sviluppa un sistema informativo territoriale WEB-GIS aperto per catalogare, georeferenziare e gestire i beni immobili disponibili secondo due aspetti: l’aspetto patrimoniale, gestionale ed amministrativo e l’aspetto religioso, storico-culturale, artistico e turistico.

Il sistema è aperto e modulare, conforme agli standard informatici vigenti anche nello scambio dati, pubblicabile e consultabile sul WEB attraverso il portale della Diocesi o altro strumento.

La gestione e consultazione dei dati grafici ed alfanumerici avviene sia in locale sia in remoto. L’accesso ai dati può essere selezionato direttamente dal Gestore attraverso apposite chiavi abilitative.

Schema WEB-GIS del patrimonio diocesano

Banche dati geografiche

Il sistema prevede la creazione di una banca dati geografica comune dove allocare tutte le informazioni.

  • cartografia catastale vettoriale;
  • cartografia tecnica regionale numerica;
  • ortofoto digitali;
  • cartografia dei vincoli territoriali pertinenti;
  • altre cartografie e rilievi disponibili.

La banca dati comune deve essere collegata ai moduli alfanumerici relativi alla gestione del patrimonio immobiliare e ai patrimoni storico-artistici, religiosi, museali e di settore.

Cartografia catastale vettoriale

I dati relativi alla cartografia catastale, importati direttamente dai dati CXF forniti dall’Agenzia del Territorio, producono una serie di features areali, puntuali e lineari.

Questi dati vengono trasformati da proiezione Cassini-Soldner a proiezione Gauss-Boaga utilizzando il modulo Karto® GIS Traslate. Questa operazione è indispensabile per unificare tutte le basi dati su un sistema di proiezione unico e comune.

La successiva mosaicatura delle mappe catastali su base territoriale consente la gestione in continuo di tutto il territorio considerato.

La feature areale PARTITARIO contiene i dati relativi alle aree dei mappali. Con le funzioni del modulo Karto® GIS Edit, ad ogni elemento grafico della feature class si collegano gli identificativi, foglio e mappale.

Questi identificativi consentono di selezionare un elemento a video e di consultarne i dati alfanumerici.

La tabella PARTITARIO viene relazionata con le tabelle dei dati censuari forniti dal Dipartimento del Territorio su file di tipo TXT.

Questi dati vengono importati direttamente su database ACCESS utilizzando un apposito modulo software denominato Graffa. Così è possibile estrarre e gestire tutte le proprietà, mappali ed edifici, che sono censiti come beni di appartenenza della parrocchia, dell’istituto del clero, della diocesi, dei santuari e dei centri di spiritualità.

Cartografia tecnica regionale e ortofoto

La cartografia tecnica regionale numerica viene direttamente importata nel sistema utilizzando le apposite funzioni per l’importazione di file DWG/DXF.

Diventa così disponibile per la consultazione e la stampa e può essere utilizzata in combinazione con le altre cartografie, catastale e ortofoto.

Per non appesantire troppo la rappresentazione grafica e consentire una lettura più immediata, la carta viene semplificata attivando soltanto i tematismi principali ed introducendo anche limiti specifici quali i confini delle Parrocchie, delle Foranie, delle Diocesi e di ogni altra zonizzazione territoriale ritenuta attinente.

Questi confini possono comunque essere modificati o aggiunti nel tempo.

Il sistema può utilizzare tutti i tipi di file raster, comprese le ortofoto digitali a colori.

I dati vengono importati già georeferenziati e quindi già disponibili per la loro sovrapposizione su altre cartografie vettoriali, come la cartografia catastale e aerofotogrammetrica.

Il sistema gestisce anche l’uso combinato di dati raster e vettoriali.

Collegare dati catastali e gestione patrimoniale

Il sistema cartografico-alfanumerico consente di estrarre tutti gli elementi, particelle ed edifici che i dati catastali censiti individuano come bene di proprietà del soggetto competente, Diocesi, Parrocchia, Istituto o altro ente.

Il sistema è predisposto anche per implementare eventuali mappali ed edifici che il soggetto competente considera di sua proprietà, ma che al catasto risultano ancora intestati ad altri soggetti, siano essi persone fisiche o entità giuridiche.

Il progetto propone un modulo informatico ove caricare e memorizzare su database relazionale anche i dati relativi all’utilizzo del bene, quali i contratti in essere, i pagamenti, l’utilizzo effettivo, le caratteristiche del bene e tutte le altre informazioni disponibili ed utili per la conoscenza e gestione del bene stesso.

L’input dei dati viene facilitato con apposite maschere di digitazione delle schede.

I dati vengono collegati ai dati grafici creando così un archivio integrato e biunivoco che permette ricerche incrociate partendo indifferentemente da individuazioni grafiche o da individuazioni alfanumeriche e ricevendo risposte sia in forma grafica sia in forma alfanumerica.

Gestione per fasi successive

Realizzare il progetto in una unica soluzione è normalmente una operazione assai gravosa in termini sia temporali sia economici.

L’esperienza suggerisce quindi di formulare un percorso da attuare per fasi successive, work in progress.

La prima fase, o fase base, è dedicata alla creazione delle basi cartografiche comuni e alle banche dati della gestione patrimoniale.

Le fasi successive vengono definite ed implementate sulla scorta delle necessità e delle opportunità che si palesano e sul grado di esperienza ed efficienza nel frattempo maturato dal personale addetto.

Dopo avere attivato la base dati comune vanno create e popolate le banche dati gestionali relative ai vari settori interessati, in modo da ottenere un sistema conoscitivo e gestionale completo, facilmente aggiornabile, consultabile in tempo reale e con dati validati alla fonte.

Classi catastali degli immobili ecclesiastici

Gli immobili sono registrati al Catasto all’interno di classi catastali che ne indicano la tipologia, la destinazione d’uso e la rendita.

Le classi catastali esprimono il grado di redditività di un immobile e sono determinate dall’Agenzia delle Entrate al momento della domanda di accatastamento o in caso di variazione urbana.

Fatto salvo che alle strutture abitative dei sacerdoti, del sacrestano e del custode deve essere assegnata una categoria catastale A, esclusa A/10, all’edificio chiesa deve essere assegnata la categoria catastale E/7.

Manca una precisa categoria catastale riferibile alle strutture adibite ad attività pastorali ed educative, come centro parrocchiale, oratorio per i ragazzi e sala polifunzionale.

Nella maggior parte dei casi sono utilizzate le categorie B/1, relative a convitti, collegi, educandati e seminari, o B/5, relativa alle scuole, mentre in alcuni casi particolari è utilizzata anche la categoria C/4, quando sono prevalenti gli impianti sportivi.

È invece scorretto l’uso della categoria B/7 in quanto la menzione dell’oratorio non deve essere equivocata, considerato che tale espressione identifica un luogo di preghiera non destinato al culto pubblico.

Poiché le categorie catastali B/1 e B/5 chiedono che l’unità immobiliare abbia una certa consistenza volumetrica e la cosiddetta funzionalità, la parrocchia può incontrare difficoltà quando intende procedere ad un frazionamento.

Il frazionamento potrebbe riguardare una porzione piuttosto limitata dell’immobile da destinare anche ad attività che non meritano l’esenzione, come un salone concesso per feste di compleanno o assemblee di condominio oppure una sala data in locazione ad un ente non profit.

La questione catastale non può essere affrontata adeguatamente senza considerare anche i riflessi e le implicazioni dettate dalle norme urbanistiche, edilizie e tributarie.

Accatastamento e destinazione d’uso

La destinazione catastale deve essere coerente con l’effettivo utilizzo dell’immobile, ma la questione catastale non sostituisce la verifica urbanistica ed edilizia.

Le norme urbanistiche, come le disposizioni dei Piani di Governo del Territorio, quelle edilizie, come la necessità di una SCIA, e quelle tributarie, come oneri e costi di costruzione, devono essere esaminate insieme.

Frequentemente l’ente ecclesiastico non valuta attentamente le interrelazioni che intercorrono tra questi ambiti.

Le variazioni di destinazione d’uso, i frazionamenti, le nuove porzioni autonome e la separazione tra attività pastorali e attività commerciali devono quindi essere valutati considerando contemporaneamente gli effetti catastali, urbanistici, edilizi e fiscali.

Impatto dell’accatastamento su IMU, TASI e TARI

La modifica dei requisiti richiesti per godere dell’esenzione IMU ha ulteriormente sollecitato l’opportunità, se non anche la necessità, di distinguere ed individuare catastalmente le porzioni di fabbricati e di cortili utilizzati esclusivamente per una delle attività esenti rispetto a quelli destinati anche ad attività per le quali non è riconosciuta alcuna esenzione.

Questa esigenza non può ritenersi superata per il fatto che è riconosciuta la possibilità di applicare parzialmente l’esenzione IMU in caso di uso promiscuo, cioè nei casi in cui la medesima unità immobiliare è utilizzata sia per usi esenti sia per usi non esenti.

Permangono infatti situazioni in cui i criteri che devono essere adottati per determinare la quota di esenzione sono di difficile applicazione o, di fatto, non sono applicabili.

Gli immobili degli enti non commerciali pagano IMU e TASI se sono affittati e se in essi si svolgono attività commerciali o altre attività non comprese nelle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive non alberghiere, culturali, ricreative e sportive, di culto e pastorali.

Uso promiscuo

Spesso nelle parrocchie succede che ci siano patronati, centri giovanili o altre strutture con un unico numero mappale e che in parte di essi, o per determinati tempi, si svolgano attività che determinano l’esenzione e, in altra parte di essi, o per determinati tempi, si svolgano attività che richiedono il pagamento dell’IMU.

Questi sono gli immobili parzialmente imponibili e l’imponibilità è proporzionata ai metri quadrati e ai tempi di utilizzo per attività commerciali.

Se tutto l’immobile è promiscuo, la proporzione si calcola sul rapporto tra il numero di chi ne usufruisce per attività commerciali e il numero di chi ne usufruisce per attività non commerciali.

L’applicazione dei parametri proporzionali parte dall’1 gennaio 2013.

Principali tipologie di immobili

Immobile o strutturaIndicazioni fiscali riportate
Chiesa, campanile, sagratoSono esenti da IMU e TASI.
Abitazione dei presbiteri, oratorio, patronato, centro giovanile, sala polivalente e locali per il ministero pastoraleSono esenti; se ceduti in affitto o comodato a persone fisiche o società pagano IMU e TASI, anche proporzionalmente all’area e al tempo.
Sale cinema e teatroPagano IMU e TASI se vi si svolge attività commerciale o se sono date in affitto; una sala polivalente utilizzata per riunioni e formazione parrocchiale non paga IMU e TASI.
Appartamenti e abitazioni a disposizione della ParrocchiaSe dati in affitto o comodato, pagano IMU e TASI.
Strutture sportiveNon pagano IMU e TASI; se date in affitto o utilizzate con modalità commerciali, pagano IMU e TASI.
Strutture ricettiveNon pagano IMU e TASI se utilizzate dalla Parrocchia per attività formative e di culto con modalità non commerciali; pagano se utilizzate con modalità commerciali o date in affitto.
Aree ricreativeNon pagano IMU e TASI, purché non siano riservate soltanto a categorie ristrette.
Locali per attività culturaliNon pagano IMU e TASI.

Scuole dell’infanzia

Le scuole materne a gestione parrocchiale non pagano IMU e TASI se la retta annuale corrisposta per bambino o bambina è inferiore ad € 5.739,17.

Se il corrispettivo è superiore, si paga IMU e TASI.

Per usufruire dell’esenzione, dato che la gestione delle scuole dell’infanzia si deve tenere con la partita IVA ed è perciò una struttura fiscalmente commerciale, ma che procede con modalità non commerciali, sono previsti specifici adempimenti presso l’Agenzia delle Entrate.

Immobili di interesse storico-artistico

Gli immobili di interesse storico-artistico, qualora siano sottoposti a IMU e TASI, pagano al 50%.

TARI

La TARI è una tassa e non un’imposta, per la quale non c’è nessuna esenzione trattandosi del pagamento di un servizio.

È possibile verificare se gli immobili della Parrocchia sono stati inseriti con le metrature corrette e con la tariffa appropriata.

Dichiarazione IMU-TASI degli enti non commerciali

Con Decreto Ministeriale 26/06/2014 è stato approvato il modello di Dichiarazione IMU-TASI per gli Enti non commerciali.

Vanno dichiarati tutti gli immobili della Parrocchia, sia quelli esenti sia quelli sottoposti a IMU-TASI sia quelli parzialmente esenti.

Il presupposto soggettivo essenziale è che il proprietario degli immobili, fabbricati, terreni agricoli o terreni fabbricabili, sia un ente non commerciale riconosciuto giuridicamente come tale.

Il presupposto oggettivo è che gli immobili siano utilizzati secondo quanto contenuto nell’articolo 7, lettera i), del Decreto Legislativo 504/1992.

Archivio immobiliare e controllo della titolarità

Il sistema deve consentire di confrontare gli intestatari catastali con i titoli di proprietà e con la situazione effettivamente riconosciuta dall’ente ecclesiastico.

Il sistema è predisposto anche per implementare mappali ed edifici considerati di proprietà dal soggetto competente, ma ancora intestati al catasto ad altri soggetti, persone fisiche o entità giuridiche.

Particolare attenzione deve essere riservata ai beni intestati ad enti ormai soppressi per i quali non è stata mai presentata la voltura catastale, quali mense vescovili, benefici parrocchiali, prebende e confraternite.

La consistenza patrimoniale deve raccogliere tutti gli elementi necessari per assumere decisioni in merito alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare.

Gestione delle manutenzioni e degli aggiornamenti

Gestire il patrimonio immobiliare della Diocesi significa spesso programmare interventi di manutenzione ordinaria, eseguire ristrutturazioni, adeguamenti normativi e interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili.

Ogni intervento deve essere valutato anche ai fini dell’eventuale aggiornamento catastale entro il termine previsto dalla normativa.

La gestione integrata deve comprendere la progettazione iniziale architettonica, la progettazione esecutiva, il rilascio del titolo edilizio previsto dai regolamenti comunali, la direzione dei lavori, il collaudo finale e le relative certificazioni.

Le banche dati gestionali relative ai vari settori devono essere facilmente aggiornabili, consultabili in tempo reale e alimentate con dati validati alla fonte.

Organizzazione dei dati nel WEB-GIS

Le banche dati da caricare riguardano informazioni sulle caratteristiche, sulla gestione e sulla manutenzione dei beni immobili, dei beni mobili e storico-artistici, dei beni di uso diverso e degli eventuali eventi o attività connesse.

La gestione può essere locale, suddivisa per caricamento e consultazione oppure utilizzata per entrambe le attività, riservata alla Diocesi e alle altre strutture religiose autorizzate mediante password dedicate.

La gestione può essere remota, su internet, per i dati ritenuti divulgabili al servizio delle comunità religiose e parrocchiali, degli studiosi, del turismo e degli altri enti territoriali cointeressati.

È possibile anche un sistema misto per attività specialistiche quali la Commissione di arte sacra, con la sua modulistica e documentazione progettuale codificata.

La gestione dei dati deve distinguere le informazioni riservate, come titolarità, contratti, pagamenti e rendite, dai dati divulgabili relativi agli aspetti religiosi, storici, culturali, artistici e turistici.

Riferimenti da verificare

  • Decreto Legislativo 504/1992, articolo 7, in particolare lettere b), d) e i);
  • Circolare 2/DF del 26/01/2009, protocollo n. 8003;
  • Decreto Legge convertito in Legge 24/03/2012 n. 27, articolo 91-bis;
  • Decreto Ministeriale 19/11/2012 n. 200;
  • Risoluzione 3/DF del 04/03/2013, protocollo n. 4112;
  • Risoluzione 4/DF del 04/03/2013, protocollo n. 4123;
  • Decreto Ministeriale 26/06/2014;
  • Circolare 10/2005;
  • Circolare 1/2006 dell’Agenzia del Territorio;
  • Circolare 6/2012 dell’Agenzia delle Entrate;
  • articolo 20 del Rdl 652/1939;
  • circolare 251/2025 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Per una diocesi, la procedura corretta consiste quindi nel censire tutti i beni, verificare intestazioni e titoli, eseguire i rilievi, predisporre planimetrie e pratiche DOCFA, controllare categoria, classe, consistenza e rendita, distinguere le porzioni a diversa destinazione e mantenere aggiornato un archivio catastale, urbanistico, fiscale e gestionale collegato alla cartografia.

tags: #diocesi #indicazioni #per #accatastamento