La confessione stragiudiziale è la dichiarazione con cui una parte riconosce la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra parte, fuori dal processo. Ai sensi dell’art. 2735 c.c., essa ha la stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale quando è resa alla parte interessata o a chi la rappresenta, mentre, se è resa a un terzo o è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.
Nel processo tributario la confessione stragiudiziale è generalmente ammissibile, non essendo previsto dal d.lgs. 546/1992 un espresso divieto. Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza o agli organi incaricati della verifica fiscale possono costituire una confessione stragiudiziale e, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, prova diretta del maggior imponibile eventualmente accertato, senza necessità di ulteriori riscontri.
Nozione e natura giuridica
La confessione è una dichiarazione di scienza che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte, ai sensi dell’art. 2730 del Codice Civile. La confessione è qualificata come atto giuridico con valenza probatoria, e può essere resa all’interno di un processo, facendo ora riferimento alla confessione c.d. giudiziale, disciplinata dall’art. 228 e ss. c.p.c. e dall’art. 2733 c.c.
La confessione, secondo la tesi prevalente, ha natura di atto giuridico in senso stretto e, quindi, di atto non negoziale, in quanto i suoi effetti si producono indipendentemente dalla volontà del dichiarante. Regola generalmente accettata è quella, secondo cui, chi afferma un fatto sfavorevole per sé stesso, afferma il vero.
La confessione può poi essere giudiziale o stragiudiziale. La confessione giudiziale e la confessione stragiudiziale differiscono, innanzitutto, sotto il profilo delle regole che ne disciplinano il perfezionamento.
Il perfezionamento della confessione giudiziale è regolato dalle norme di procedura civile, dagli articoli 228 e seguenti del Codice di Procedura Civile. La confessione stragiudiziale è, invece, resa al di fuori del processo e l’art. 2735 Codice Civile, che la disciplina, non richiede particolari formalità per il suo perfezionamento, fermo restando che non può provarsi per testimoni se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
Gli elementi essenziali della confessione
La confessione stragiudiziale ha identità di struttura rispetto alla confessione giudiziale, sicché, al fine di stabilire se una dichiarazione resa al di fuori di un giudizio e della quale si deduca l’efficacia di confessione stragiudiziale debba o no essere considerata tale, il giudice del merito deve, anzitutto, cercare se in essa siano riscontrabili gli elementi essenziali indicati nell’art. 2730 Codice Civile (Cass. civ., sez. II, 11/06/1983, n. 4012).
Anche per la confessione stragiudiziale, come per la confessione giudiziale, occorre allora che vi sia una dichiarazione esplicita della parte, o del suo rappresentante, in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.
Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall’ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione.
La Suprema Corte ritiene che deve sussistere un elemento soggettivo tra i requisiti essenziali al fine di considerare una dichiarazione una confessione. Rientrano tra gli elementi soggettivi la consapevolezza e la volontà di ammettere e riconoscere elementi sfavorevoli; è necessario quindi il così detto animus confitendi.
Tuttavia, allo stesso tempo, deve sussistere anche un elemento oggettivo configurabile come il derivare di un concreto pregiudizio all’interesse del soggetto dichiarante, e ovviamente, un vantaggio al destinatario delle argomentazioni della confessione (Cass. 19/11/2010 n° 23495).
Non può, invece, essere considerata valida confessione stragiudiziale una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, dichiarazione che resta utilizzabile dal giudice solo quale elemento meramente presuntivo od indiziario (Cass. civ., sez. II, 26/05/1992, n. 6301).
In tema di prova civile, l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione, e cioè ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte, si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su una motivazione immune da vizi logici (Cass. civ. n. 3698/2020).
Il testo dell’articolo 2735 del Codice Civile
Art. 2735 Confessione stragiudiziale
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
La norma definisce la dichiarazione confessoria rilasciata dalla parte al di fuori del giudizio, al fine di stabilirne la rilevanza probatoria sottoposta al libero apprezzamento del giudice.
Confessione resa alla parte o al suo rappresentante
Solo la confessione stragiudiziale fatta alla parte controinteressata o a chi la rappresenta ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale ed è quindi dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l’ha resa, alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria, sia nei confronti del giudice che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto confessato (Cass. civ., sez. III, 10/08/2000, n. 10581).
La prima parte del primo comma, coordinato al primo capoverso dell’art. 2733, dichiara che la confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta costituisce piena prova contro colui che l’ha fatta.
Per rappresentante del destinatario della confessione deve intendersi non soltanto chi ne abbia la rappresentanza legale, ma anche qualunque persona che, nei confronti del confidente, agisca nell’interesse della parte cui la confessione è diretta (Cass. civ., sez. III, 19/07/1996, n. 6512; Cass. civ., sez. lav., 29/03/1995, n. 3746).
La disposizione non intende esclusivamente colui che abbia la rappresentanza legale, bensì qualsiasi soggetto che agisca nell’interesse della parte alla quale la dichiarazione confessoria è rivolta.
In ogni caso, sia che la confessione stragiudiziale venga fornita alla parte sia che sia resa al suo rappresentante, produrrà lo stesso valore probatorio di quella giudiziale.
| Destinatario della dichiarazione | Valore probatorio |
|---|---|
| Parte interessata | Stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale |
| Rappresentante della parte | Stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale |
| Terzo | Libero apprezzamento del giudice |
| Testamento | Libero apprezzamento del giudice |
Confessione resa a un terzo
Se, invece, la confessione stragiudiziale è resa ad un terzo o è contenuta in un testamento non ha efficacia di prova legale e il suo contenuto è liberamente apprezzato dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (Cass. civ., sez. lav., 25/06/2014, n. 14370).
Anche nell’ipotesi in cui sia fatta da un terzo o contenuta in una disposizione testamentaria può assumere efficacia probatoria, tuttavia in tal caso viene liberamente vagliata dal giudice.
La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (Cass. civ. n. 11898/2020).
La dichiarazione resa ad un terzo, estraneo al processo, può essere liberamente apprezzata dal giudice, ma non ha il valore di prova legale come la confessione giudiziale o stragiudiziale resa alla parte. Il giudice di merito può valutare liberamente tale dichiarazione e la sua decisione non può essere sindacata in sede di legittimità se sorretta da una motivazione adeguata (Cass. civ. n. 5029/2025).
Pur non avendo la confessione stragiudiziale resa ad un terzo o contenuta in un testamento valore di prova legale, si ritiene che essa possa, comunque, secondo l’apprezzamento del giudice, legittimamente fondare una decisione giudiziale, anche in assenza di altre prove a supporto.
È stato, infatti, affermato che la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, avendo, sotto il profilo oggettivo, la stessa struttura della confessione giudiziale e della confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta, è prova diretta perché rivela direttamente il fatto a fondamento della domanda o della eccezione, e prova diretta che ha un valore particolarmente forte perché la verità del fatto da dimostrare è riconosciuta dalla parte alla quale il fatto medesimo è sfavorevole (Cass. civ., sez. II, 10/02/1987, n. 1425).
Non si tratta, allora, di un mero indizio, idoneo unicamente a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, ma di un vero mezzo di prova sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al suo libero apprezzamento (Cass. civ., sez. lav., 25/08/2003, n. 12463; Cass. civ., sez. lav., 11/04/2000, n. 4608; Cass. civ., sez. lav., 17/03/2000, n. 3193; Cass. civ., sez. lav., 27/07/1992, n. 9017; Cass. civ., sez. II, 30/11/1989, n. 5264; Cass. civ., sez. II, 11/06/1983, n. 4012).
Il giudice di merito, nell’esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile in sede di legittimità, può, quindi, sostanzialmente elevare al grado di piena prova anche la confessione stragiudiziale resa ad un terzo o contenuta in un testamento ritenendola, nel suo apprezzamento discrezionale, prevalente rispetto alle altre prove offerte od acquisite in causa (Cass. civ., sez. lav., 04/03/1991, n. 2231; Cass. civ., sez. II, 10/02/1987, n. 1425).
La necessaria identità tra autore, destinatario e parti del processo
È necessario che ci sia identità a livello processuale tra le parti del giudizio ed i soggetti, nello specifico autore e destinatario, della dichiarazione. Nell’ipotesi in cui tale nesso non è presente, sarà, come nel caso del terzo, il giudice a valutare la rilevanza della dichiarazione.
Basilare risulta la sentenza della Suprema Corte n° 13212 del 2006, e la sentenza n° 3055 del 1996, concernenti gli effetti della confessione stragiudiziale.
Al fine di ottenere effetti probatori all’interno di un processo, la confessione stragiudiziale deve essere provata ricorrendo ad ulteriori mezzi di prova, quali: testimoni, documenti, presunzioni. Ove, la confessione venga provata con qualsiasi mezzo a disposizione, assume, direttamente, efficacia di prova legale.
Quindi, la parte che intende avvalersi di una confessione stragiudiziale altro non dovrà che provare l’esistenza della confessione riferita ai fatti controversi oggetto del procedimento.
La confessione nel processo tributario
Si presenta complessa l’analisi delle dichiarazioni di tipo “confessorio” che la parte stessa può rilasciare, in sede d’istruttoria, agli organi deputati alla verifica; in particolare, è opportuno verificarne non solo l’ammissibilità processuale ma anche il valore che è giusto attribuire alle stesse.
La dottrina e la giurisprudenza sono uniformi nell’ammettere tali dichiarazioni in seno al processo tributario. Nessuna norma, in effetti, inserita nel d.lgs. 546/1992, pone un espresso divieto della confessione.
Se la confessione giudiziale non è regolata e disciplinata da alcun articolo e se una sua previsione potrebbe essere anche ritenuta contraria a una consolidata tradizione documentale del processo, nessun motivo appare, invece, poter ostacolare un’ammissione della confessione stragiudiziale.
La confessione, infatti, come previsto dall’articolo 2730 codice civile e come regolato dall’articolo 2735 c.c., oltre a essere giudiziale, è anche di tipo stragiudiziale, diversamente dall’istituto della testimonianza; in questa determinata fattispecie ben si potrebbero ricondurre e inquadrare le dichiarazioni rilasciate dal soggetto verificato agli organi ispettivi preposti.
È bene dire che, contrariamente alla testimonianza, l’ammissibilità anche processuale della confessione non andrebbe negata per tre ragioni: per la mancanza di un divieto espresso, per il rimando alle norme del codice di procedura civile, ex articolo 1, comma I, del d.lgs. 546/1992 e, infine, perché la sua ammissione condurrebbe a una economia di giudizio.
Le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza
Le problematiche inerenti alla confessione non sono, però, terminate, visto il tema che sfiora, senza darvi soluzione, la citata sentenza della Cassazione n. 11170/2004, riguardo al valore che assumono le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di Finanza.
Atteso che dalla diversa qualificazione giuridica di quest’ultima, rappresentante della parte pubblica ovvero terzo, scaturisce una diversa efficacia giuridica della confessione stragiudiziale.
L’articolo 2735 del codice civile, infatti, differenzia a seconda che la confessione stessa sia resa alla parte o a un suo rappresentante, disponendo, comunque, che in entrambi questi casi la confessione faccia piena prova contro il confidente, ovvero a un terzo, nel qual caso la stessa confessione è liberamente valutabile dal giudice ex articolo 116 c.p.c.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12683 del 19 maggio 2017, ha espressamente riconosciuto la piena liceità della autentica da parte del notaio delle sottoscrizioni apposte a una scrittura privata contenete una confessione stragiudiziale.
Le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da terzi assumono, sul piano probatorio, valenza indiziaria, mentre quelle rese dal contribuente in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale, ai sensi dell’art. 2735 c.c., costituendo prova diretta del maggior imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri (Cass. civ. n. 22932/2025).
Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c., costituendo prova non indiziaria ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri (Cass. civ. n. 6804/2024).
Le dichiarazioni del legale rappresentante della società, rese in sede di verifica, possono essere apprezzate come una confessione stragiudiziale e pertanto costituire prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non bisognevole, come tale, di ulteriori riscontri (Cass. civ. n. 14150/2021).
Il caso dell’immobile formalmente intestato a una società
Un soggetto, in riferimento a una “falsa” intestazione di una vendita di un immobile, veniva sottoposto ad indagini fiscali da parte della Guardia di Finanza. Nel corso delle indagini il contribuente dichiarava, avanti ai militari, che aveva effettivamente incassato lui l’intero importo della vendita dell’immobile e non la fittizia società.
Nella fase contenziosa, la CTR in riforma della sentenza della CTP dava ragione al contribuente precisando che l’Agenzia delle Entrate non aveva provato che effettivamente le somme della vendita erano state recepite dal contribuente e non dalla società, formale venditrice.
Per la CTR le dichiarazioni rese dal cittadino alla Guardia di Finanza non potevano essere considerate come prove. Per la riforma della sentenza della CTR ricorreva in Cassazione l’Agenzia delle Entrate.
Per la Suprema Corte le dichiarazioni rese dal contribuente sono semplicemente delle prove confessorie stragiudiziali, ex art. 2735 c.c.
“Tanto premesso in ordine al contenuto della predetta dichiarazione del contribuente alla Guardia di Finanza, che il giudice a quo ha omesso di valutare, deve aggiungersi che, ai fini istruttori, essa, come deduce l’Amministrazione ricorrente, assume la natura di confessione stragiudiziale, ai sensi dell’art. 2735 cod. civ., costituendo pertanto prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti del contribuente che l’ha resa, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri” (Cass. n. 592/2021).
La sentenza Cass. n. 11170/2004 e i diritti indisponibili
Un altro problema nasce dalla lettura dell’articolo 2733 del codice civile, che fa intendere come la confessione possa formare piena prova solo se la stessa non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.
Tale previsione crea alcuni problemi; se, infatti, di primo acchito saremmo tentati a concludere sulla disponibilità di un rapporto che ha principalmente natura patrimoniale tra Stato e cittadino, non potremmo, però, poi dimenticare il monito della dottrina, che avverte come la disposizione implichi, ex se, un potere sul rapporto d’obbligazione, che non è dato riscontrare nella vicenda tributaria, in cui il cittadino riveste unicamente il ruolo di soggetto passivo.
Sul punto appare interessantissima la lettura della sentenza della Corte di cassazione, sezione V, n. 11170/2004, che, decidendo in merito a dichiarazioni rilasciate a proposito dell’accertamento di violazioni amministrative di norme valutarie, nella specie omessa dichiarazione d’importazioni di titoli, articolo 3 del decreto legge 167/1990, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha escluso che le stesse possano avere un valore pienamente probante, data l’indisponibilità dell’interesse dedotto: lo ius puniendi dell’amministrazione pubblica che non può essere oggetto di composizione negoziale tra le parti.
La sentenza così recita sul punto: “il fatto dichiarato viene in rilievo esclusivamente per l’esercizio dello ius puniendi da parte della Pubblica Amministrazione, cioè di un potere pubblico di supremazia di quest’ultima al quale il responsabile della violazione può soltanto soggiacere, e, quindi, lo stesso non attiene affatto ad un diritto di cui si possa disporre”.
“La violazione sanzionabile, infatti, sussiste per la sola ricorrenza, ritenuta dall’organo che irroga la sanzione sulla base della sua valutazione delle risultanze fattuali raccolte dall’organo accertatore, degli elementi soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma per la sua configurazione e, quindi, prescinde del tutto da qualsivoglia volontà del privato il quale può solo subire, patire, le conseguenze sanzionatorie del fatto da lui compiuto”.
“Da tanto, in consonanza con il principio specificamente affermato da questa Corte (Cass., I, 3 aprile 1987, n. 3222) in relazione ad ingiunzione di sanzione amministrativa per trasgressione di disposizioni valutarie, sia pure ex R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 1928, e con la già affermata (Cass., I, 9 settembre 2002, n. 13072) indisponibilità, in via generale, dei diritti e degli obblighi in tema di illeciti amministrativi discende che nei rapporti relativi all’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa le dichiarazioni sulla verità di fatti a sé sfavorevoli rese dal cittadino, vertendo su fatti relativi a diritti indisponibili, non formano piena prova contro colui che le ha rese a norma degli artt. 2733 o 2735 del codice civile ma vanno liberamente apprezzate dal giudice”.
“Il giudice, però, dato il loro particolare valore, deve adeguatamente motivarne l’eventuale mancata utilizzazione”.
La sentenza, in ogni caso, non risolve il problema, perché verte su uno specifico tema rappresentato dallo ius puniendi della Pubblica Amministrazione.
Le dichiarazioni di tipo confessorio in merito al rapporto tributario e alla pretesa tributaria possono essere assunte come piena prova, limitando così la portata della sentenza? La questione rimane aperta e involge questioni secolari e attinenti al diritto pubblico, alla filosofia del diritto e alla scienza delle finanze, ovvero al rapporto stesso tra Stato e cittadino.
Pur non addentrandosi in tali insidiose e intricate questioni, sarebbe, comunque, difficile prospettare l’irrilevanza di dichiarazioni del contribuente che riconosca e che quindi di fatto operi una ricognizione del proprio debito d’imposta nei confronti dell’Erario.
La sottoscrizione del processo verbale
A fronte della citata sentenza, vi sono delle decisioni della Commissione tributaria centrale, come la n. 10648/1984, che affermano che qualora il contribuente ammetta l’esattezza di determinate percentuali di ricarico calcolate dai verbalizzanti e sottoscriva il processo verbale, non può contestare le medesime percentuali in sede di giudizio, costituendo le dichiarazioni rese in calce al processo verbale confessioni non ritrattabili.
Sul punto, molte sentenze tendono a dare valore di confessione tacita alla sottoscrizione del verbale di contestazione o di contraddittorio, ritenendo la firma e il silenzio un modo per recepire il contenuto di tali atti.
Fra le sentenze che possiamo citare vi è la n. 84/1998, emessa dalla CTR della Sicilia, che afferma, sulla base delle conformi sentenze CTC, sezione X, n. 4929/1988 e Cassazione, sezione I, n. 5628/1990, come la sottoscrizione del processo verbale senza osservazioni e in contraddittorio con la Polizia tributaria costituisca elemento di prova certa e diretta equiparabile alla confessione stragiudiziale.
Da ultimo, anche la Cassazione, con la sentenza n. 1286/2004, ha dato il proprio avallo a tale tesi, confermando che la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza che questi muova contestazioni, pur in mancanza di un’accettazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati.
Capacità del dichiarante
Le dichiarazioni, per essere valide ed efficaci, devono essere rilasciate da un soggetto capace, ai sensi dell’articolo 2731 del Codice Civile, senza che le stesse possano essere state cagionate da errore di fatto o violenza.
L’art. 2731 Codice Civile prevede che la confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono.
La stessa norma dispone poi che la confessione resa dal rappresentante è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.
Che si tratti di confessione giudiziale o stragiudiziale, la dichiarazione deve essere rilasciata personalmente da soggetto capace di disporre del diritto.
Il rappresentante legale della parte, eccezionalmente, può rendere confessione di fatti sfavorevoli al proprio assistito, solo nell’ipotesi in cui sia in possesso di procura e della possibilità di disporre dei diritti cui i fatti si riferiscono.
Si può al riguardo fare riferimento a quanto affermato in giurisprudenza in relazione alla confessione resa dal genitore di un minorenne.
È stato, infatti, chiarito che il genitore, non avendo il potere di disporre dei beni dei figli minori senza l’autorizzazione del giudice tutelare, non ha neppure il potere di confessare, senza tale autorizzazione, fatti dalla cui prova il diritto del figlio possa risultare pregiudicato.
L’art. 2731 Codice Civile, d’altra parte, equipara la confessione ad un atto di disposizione che, pertanto, il rappresentante può compiere solo nei limiti in cui dispone del potere di vincolare il rappresentato.
Sotto il profilo probatorio la confessione resa da soggetto incapace ha, allora, solo valore di indizio che il giudice può liberamente valutare unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al processo (Cass. civ., sez. III, 14/02/2006, n. 3188).
Errore di fatto, violenza e irrevocabilità
L’art. 2732 c.c. afferma che la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
In linea generale è possibile affermare che l’articolo sopra citato prevede l’irrevocabilità della confessione eccetto nei casi tassativamente previsti dalla legge stessa: l’errore di fatto e la violenza (Cassazione n° 15618/2004 e n° 9368/2000).
Si ha errore di fatto quando colui che rilascia la confessione ha una rappresentazione errata della realtà, andando così a ritenere veritiero un fatto che in realtà è diverso, o il fatto stesso non è mai avvenuto.
In tal modo, il confidente, per la revoca della confessione, ha l’onere di dimostrare, non solo la falsità del fatto sfavorevole, ma anche tutti gli elementi che hanno condotto ad un errato convincimento della verità del fatto stesso (Cassazione n° 3010/2002; Cassazione n° 629/1995).
Per quel che concerne la violenza, la dottrina ritiene che debba essere fatto riferimento alla cosiddetta violenza morale, traducibile nel tenere un comportamento tale da impressionare un soggetto, provocando timore di subire un danno per sé stesso o per i suoi beni.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n° 689 del 21/01/1997, riferisce che anche nella confessione stragiudiziale è applicabile l’istituto della revoca per errore di fatto e per violenza.
Per essere revocata una dichiarazione che ha assunto valenza di confessione, la richiesta deve essere esperita nel medesimo processo, in via incidentale.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l’azione di revoca non può essere oggetto di un autonomo giudizio, separato dal fatto cui si riferisce (Cassazione n°603 del 12/01/2009).
Confessione complessa e dichiarazioni aggiunte
L’art. 2734 c.c. recita: “quando alla dichiarazione indicata dall’art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni.”
Tale articolo va a disciplinare il fenomeno della confessione complessa, ossia quella situazione in cui, ad una dichiarazione principale, ricordiamo sfavorevole, ve ne sono altre, ma favorevoli al soggetto che la rilascia.
In questo caso, le dichiarazioni sottostanno al principio di inscindibilità, per cui, se non vi è contestazione, non sussiste l’onere della prova per i fatti favorevoli che sono stati aggiunti, assumendo così la dichiarazione valore di prova legale.
Si può quindi affermare che la confessione complessa assume valenza in relazione al comportamento tenuto dalla controparte, se ha intenzione di contestare o meno la dichiarazione che è stata rilasciata (Cassazione n°24754/2013).
Non tutte le dichiarazioni aggiunte alla confessione possono assumere valenza di confessione complessa, ma solamente quelle in grado di estinguere o modificare gli effetti del fatto oggetto della confessione, e quelle ove i fatti dichiarati sono connessi (Cassazione n°23637 del 20/12/2004).
Confessione e ammissione
Particolare attenzione deve inoltre essere prestata a non confondere la confessione con l’ammissione, che, pur disponendo dello stesso contenuto, le ammissioni non possono essere definite alla stregua delle prove legali, benché utili al convincimento del giudice dei fatti posti in essere dalla parte.
Le dichiarazioni sfavorevoli per l’assistito rese dal proprio avvocato non hanno quindi efficacia di prova legale, cioè di confessione, ma risulteranno delle mere ammissioni, con conseguente dispensazione dell’onere della prova per la controparte.
Una tesi, ormai pressoché superata, supponeva che le dichiarazioni sfavorevoli fatte durante l’interrogatorio libero andassero ad avere efficacia di prova.
Più recentemente, è stato affermato che tali dichiarazioni sono dei meri elementi di precisazione utili al convincimento del giudice.
Confessione spontanea e confessione provocata
Occorre fare una distinzione tra la confessione spontanea e quella provocata.
La confessione spontanea è il risultato di un qualsiasi atto processuale che contiene la firma del soggetto che ha reso la dichiarazione, o da dichiarazioni, ovviamente spontanee, rilasciate in udienza e che successivamente sono state verbalizzate.
Parte della dottrina esclude l’imputabilità di dichiarazioni contenute nelle memorie e negli atti introduttivi del giudizio.
All’opposto, si colloca la confessione provocata, ove le dichiarazioni rese sono il frutto di un interrogatorio formale, un interrogatorio reso personalmente dalla parte, che deve rispondere oralmente e senza avvalersi di alcun sussidio scritto precedentemente preparato.
Ove la parte da sottoporre ad interrogatorio sia una persona giuridica, sarà sottoposto ad interrogatorio il soggetto che detiene la rappresentanza legale della medesima.
Laddove la parte non si presenti o non risponda alle domande dell’interrogatorio formale, senza un giustificato motivo, il giudice può reputare validi i fatti che sono stati dedotti, ovviamente alla stregua della valutazione di ogni altro elemento di prova che è stato presentato.
Non può essere resa una confessione durante un interrogatorio libero, in quanto, con questo, lo scopo è solamente quello di chiarire alcuni fatti controversi.
La confessione stragiudiziale in atto notarile
La sentenza della Corte di Cassazione n. 12683 del 19 maggio 2017 riconosce espressamente la piena liceità dell’autentica da parte del notaio delle sottoscrizioni apposte a una confessione stragiudiziale.
Non può, infatti, ritenersi che vi sia alcuna violazione da parte del notaio delle norme che disciplinano l’assunzione delle prove in giudizio, posto che elemento essenziale della confessione stragiudiziale è, per l’appunto, quello di essere perfezionata al di fuori di un processo ed al di fuori dell’ambito di applicazione delle disposizioni di legge che lo regolano.
Né può sostenersi che l’atto in questione costituisca un atto di istruzione preventiva, atteso che tali atti hanno una disciplina specifica dettata dal codice di procedura civile e hanno, per definizione, natura e funzione processuale, certamente diverse nelle forme, nel contenuto e nell’efficacia probatoria da quelle proprie di una confessione stragiudiziale.
La dichiarazione confessoria contenuta in una scrittura privata autenticata da notaio non costituisce, allora, atto processuale.
Anche nel caso in cui la dichiarazione fosse resa in vista di una sua possibile successiva utilizzazione in un processo, non per questo muterebbe la propria natura, trasformandosi in atto processuale insuscettibile di essere formato da un notaio.
L’autentica della sottoscrizione da parte del notaio, d’altra parte, non modifica in alcun modo la valenza probatoria del contenuto della dichiarazione confessoria, valenza probatoria che resta soggetta alle regole generali.
La confessione contenuta nella scrittura privata autenticata avrà, allora, efficacia di piena prova legale solo se resa alla parte controinteressata o a chi la rappresenta.
La confessione stragiudiziale resa al notaio non può, di per sé, considerarsi fatta al rappresentante della parte controinteressata, anche se si tratta del notaio cui, per solito, il destinatario della confessione si rivolge per la stipulazione dei propri atti (Cass. civ., sez. II, 30/03/1985, n. 2235).
L’intervento del notaio è utile perché vale ad attribuire certezza al fatto che una dichiarazione è stata resa e alla identità personale del dichiarante.
Colui che ha reso in un atto notarile una dichiarazione confessoria non potrà, allora, disconoscerne la paternità e il giudice sarà tenuto a considerare come accertato quanto il notaio attesta essere avvenuto alla sua presenza.
L’intervento del notaio vale inoltre a conferire certezza alla data in cui la confessione è stata perfezionata.
La certezza sulla data può avere grande rilievo soprattutto nel caso in cui sopravvenga una condizione di incapacità del dichiarante.
Ai sensi dell’art. 2731 comma 1 Codice Civile, infatti, la confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti contestati si riferiscono.
In questi casi è, quindi, di fondamentale importanza che si possa dimostrare con certezza che la dichiarazione confessoria è stata resa in data anteriore rispetto alla sopravvenuta condizione di incapacità.
Deve allora escludersi che il notaio possa incorrere in violazione degli artt. 1 e 28 Legge Notarile per avere autenticato le firme poste in calce a una dichiarazione confessoria stragiudiziale, non risultando l’autenticazione della sottoscrizione estranea alle funzioni notarili e non risultando detto atto altrimenti nullo per avere una, in realtà insussistente, natura processuale.
Non può però dubitarsi che le conclusioni a cui giunge la Cassazione debbano valere anche per l’atto pubblico notarile.
Deve allora affermarsi che il notaio possa non solo autenticare le firme apposte a una dichiarazione confessoria redatta per scrittura privata, ma anche ricevere dichiarazioni confessorie mediante atto pubblico.
Alcune applicazioni riconosciute dalla Cassazione
Quietanza
La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell’obbligazione ai sensi dell’art. 2735 c.c. e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui la stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, l’autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza (Cass. civ. n. 3122/2024).
Ne consegue che, nel giudizio promosso nei confronti di un terzo, la suddetta quietanza non ha l’efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente il valore di documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo.
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l’atto se non dimostrando, a norma dell’art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione (Cass. civ. n. 5945/2023).
La quietanza, per avere efficacia probatoria legale ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., deve indicare sia l’obbligazione che il fatto estintivo correlato; ove l’obbligazione non sia precisata nella quietanza, il relativo accertamento è rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il quale non è vincolato dal contenuto del documento ai fini di determinare il titolo del pagamento (Cass. civ. n. 14828/2025).
Atto notorio e dichiarazione sostitutiva
L’atto notorio fa fede, fino a querela di falso, solo con riferimento all’attestazione dell’ufficiale rogante di aver ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione, mentre, in relazione al contenuto delle dichiarazioni, esso ha un’efficacia meramente indiziaria, salvo che la legge preveda diversamente.
L’atto notorio, diversamente dalla dichiarazione sostitutiva, non può contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735 c.c. (Cass. civ. n. 25646/2022).
Una dichiarazione confessoria a natura stragiudiziale può essere contenuta anche in un atto sostitutivo di notorietà e, come tale, è liberamente valutabile dal giudice quale prova, ai sensi dell’art. 2735, comma 1, c.c. (Cass. civ. n. 19708/2020).
Dichiarazioni rese al consulente tecnico d’ufficio
Alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall’art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di “piena prova”, ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice (Cass. civ. n. 24468/2020).
Dichiarazioni riportate da un testimone
La deposizione de relato ex parte, con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., nonché sufficiente a fondare, anche in via esclusiva, il convincimento del giudice ed a suffragare altra testimonianza de relato (Cass. civ. n. 1320/2017).
Dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria
Le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (Cass. civ. n. 29231/2024).
In tema di giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest’ultimo (Cass. civ. n. 20879/2024).
Ricorso per decreto ingiuntivo
Le circostanze sfavorevoli all’attore, riportate nell’atto di citazione, in quanto atto di parte, sono necessariamente addotte con animus confitendi e costituiscono, quindi, confessione stragiudiziale nei confronti di colui al quale l’atto è notificato.
Ne consegue che alle ammissioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo deve essere riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale, poiché, sebbene rivolto al giudice, il ricorso è destinato e notificato alla parte debitrice (Cass. civ. n. 2721/2013).
Successione e mutamento della parte processuale
Ai sensi dell’art. 2735 cod. civ., la confessione stragiudiziale fatta alla controparte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia di quella giudiziale, mentre quella resa a un terzo è liberamente apprezzabile dal giudice.
Il successore a titolo universale subentra nella stessa situazione giuridica del dante causa, con le medesime posizioni attive e passive.
Tuttavia, quando la successione avviene a titolo particolare, limitata ai beni residui dalla procedura di liquidazione, la confessione stragiudiziale resa al dante causa è liberamente valutabile dal giudice (Cass. civ. n. 11521/2025).
In tema di fallimento, la quietanza “atipica” pattuita in contratto con il fallito in bonis non ha l’efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., in quanto il curatore, pur ponendosi, nell’esercitarne il diritto, nella stessa posizione del fallito, è una parte processuale diversa da quest’ultimo (Cass. civ. n. 23963/2023).
Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito in bonis rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale quietanza non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento (Cass. civ. n. 38975/2021).
Orientamenti recenti della Corte di Cassazione
| Decisione | Principio |
|---|---|
| Cass. civ. n. 22932/2025 | Le dichiarazioni del contribuente in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale e costituiscono prova diretta del maggior imponibile. |
| Cass. civ. n. 19154/2025 | La dichiarazione non costituisce confessione se non è specificamente riferita ai fatti oggetto della controversia. |
| Cass. civ. n. 14828/2025 | La quietanza ha efficacia legale se indica l’obbligazione e il fatto estintivo correlato. |
| Cass. civ. n. 11521/2025 | La confessione resa al dante causa è liberamente valutabile quando la successione è a titolo particolare. |
| Cass. civ. n. 5029/2025 | La dichiarazione resa a un terzo non ha valore di prova legale, ma può essere liberamente apprezzata dal giudice. |
| Cass. civ. n. 6804/2024 | Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza sono prova diretta del maggior imponibile. |
| Cass. civ. n. 3122/2024 | La quietanza vincola il giudice quando è fatta valere tra autore e destinatario della dichiarazione. |
| Cass. civ. n. 24468/2020 | Le dichiarazioni sfavorevoli rese al CTU sono liberamente valutabili come dichiarazioni fatte a un terzo. |
| Cass. civ. n. 19708/2020 | La dichiarazione confessoria può essere contenuta in un atto sostitutivo di notorietà. |
| Cass. civ. n. 11898/2020 | La confessione resa a un terzo non è prova legale, ma può fondare la decisione se adeguatamente valutata. |
| Cass. civ. n. 14150/2021 | Le dichiarazioni del legale rappresentante rese durante la verifica possono provare direttamente il maggior imponibile della società. |
| Cass. civ. n. 1320/2017 | La deposizione de relato ex parte può riferire una confessione stragiudiziale resa a un terzo. |
| Cass. civ. n. 2721/2013 | Le ammissioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo possono avere valore di confessione stragiudiziale. |
Confessione stragiudiziale e rapporto tributario
La questione relativa alla piena efficacia probatoria delle dichiarazioni confessorie rese dal contribuente nel rapporto tributario resta collegata alla distinzione tra diritti disponibili e indisponibili.
Se, infatti, si ritenesse tale rapporto non basato esclusivamente sulla forza e l’autorità ma su un patto comune, in cui gli individui avendo rinunciato al proprio naturale libero arbitrio e alle loro prerogative avessero delegato e investito delle stesse un ente superiore, lo stesso potere impositivo, che deriverebbe da un siffatto contratto fra le genti e lo Stato, potrebbe essere oggetto di reciproche concessioni negoziali.
La sentenza n. 11170/2004 riguarda specificamente lo ius puniendi della Pubblica Amministrazione e la materia delle sanzioni amministrative, mentre le dichiarazioni rese dal contribuente durante una verifica fiscale sono state qualificate dalla Cassazione, in numerose decisioni, come confessioni stragiudiziali e prove dirette del maggior imponibile.
La diversa qualificazione del destinatario della dichiarazione resta determinante: quando la dichiarazione è resa alla parte o a chi la rappresenta, opera l’efficacia di prova legale prevista dall’art. 2735 c.c.; quando è resa a un terzo, il giudice deve valutarla liberamente, pur potendo fondare su di essa anche da sola il proprio convincimento.

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