Il docente dei corsi CEI 11-27 deve possedere competenze tecniche documentate sui lavori elettrici, conoscenza aggiornata della Norma CEI 11-27 e della legislazione sulla sicurezza, esperienza pratica sugli impianti elettrici e capacità di integrare formazione teorica, addestramento operativo e verifica dell’apprendimento.
La formazione deve preparare i lavoratori alle attività su impianti elettrici, alle operazioni connesse e ai lavori non elettrici svolti in prossimità di parti attive non adeguatamente protette. La Norma CEI 11-27:2025 mantiene i percorsi articolati nei moduli 1A, 1B, 2A e 2B, ma rafforza la tracciabilità del percorso, la verifica delle competenze e il collegamento tra formazione, addestramento pratico e mansioni effettivamente svolte.
Quadro normativo della formazione CEI 11-27
La Norma CEI 11-27 rappresenta il punto di riferimento per i professionisti che si occupano di lavori su impianti elettrici. Oltre a fornire le prescrizioni di sicurezza attività sugli impianti elettrici, nel documento vengono: definite le conoscenze da possedere per ottenere la qualifica PES PAV e per l’idoneità ai lavori sotto tensione; identificate la modalità di erogazione (e fruizione) del corso relativo alla parte teorica 1A-2A.
La norma non impone esplicitamente un corso specifico, ma rappresenta lo standard tecnico utilizzato per dimostrare la formazione sui lavori elettrici richiesta dal D.Lgs. 81/2008. La Norma CEI 11-27 è richiamata esplicitamente come riferimento per la scelta delle misure di sicurezza elettrica, dagli articoli 80, 82 e 83 del D. Lgs. 81/2008.
In linea generale, Il D. Lgs. 81/2008 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. In particolare l'art. 37 del D. Lgs 81/08 prescrive l'obbligo per il datore di lavoro di formare ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza anche con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.
In tema di Sicurezza Elettrica il Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 impone che i lavoratori che effettuano l’attività di manutenzione di attrezzature di lavoro (ad es. Impianti Elettrici, Cabine Elettriche, ecc.) siano qualificati in maniera specifica per svolgere questi compiti (art. 71, D. Lgs. n. 81/2008).
La Norma CEI 11-27:2025 e il periodo transitorio
La sesta edizione della CEI 11‑27 è entrata in vigore il 1° novembre 2025 e sostituisce l’edizione 2021, con un periodo transitorio fino al 29 maggio 2026. È l’aggiornamento più importante degli ultimi anni perché riallinea la disciplina italiana alla CEI EN 50110‑1:2024, rivede ruoli e distanze operative e, soprattutto, chiarisce come formare e mantenere competenti le persone che lavorano sugli impianti elettrici o in loro prossimità.
Sì, la nuova edizione aggiorna e sostituisce la versione precedente della norma, introducendo modifiche e chiarimenti sulle procedure di sicurezza. La versione 2021 della norma, tuttavia, resta applicabile fino al 29 maggio 2026.
La norma conferma il campo di applicazione ai lavori elettrici e ai lavori non elettrici in prossimità di parti attive non adeguatamente protette (inclusi i lavori sotto tensione fino a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.) e recepisce integralmente la struttura della EN 50110‑1:2024.
Questo porta con sé un aggiornamento terminologico e una riorganizzazione dei ruoli: vengono ridefiniti, tra gli altri, GI (Gestore Impianto), RI (Responsabile dell’Impianto), GL (Gestore programmazione lavoro) e RLE (Responsabile del Lavoro Elettrico), in continuità con e in sostituzione di alcune sigle della versione 2021 (URI, URL, PL).
Oltre ai ruoli, l’edizione 2025 introduce/precisa nuove definizioni operative (ad es. attività lavorativa, lavoro, supervisione), aggiorna le distanze di lavoro e fornisce allegati informativi su arc flash e gestione dell’emergenza. In letteratura tecnica si evidenzia anche l’introduzione esplicita della distanza minima di lavoro (Dw) come criterio che integra aspetti elettrici, ergonomici e comportamentali.
Che cosa deve sapere e saper fare un docente CEI 11-27
Il docente deve conoscere la Norma CEI 11-27:2025, la CEI EN 50110-1:2024 e i riferimenti del D.Lgs. 81/2008 applicabili alla formazione, all’organizzazione dei lavori e alla qualificazione degli addetti. I docenti sono esperti nella sicurezza degli impianti elettrici e nella valutazione del rischio elettrico e hanno maturato specifica esperienza nella formazione degli addetti ai lavori elettrici per qualifiche CEI 11-27 di PAV, PES, PEI.
La competenza del docente non può essere limitata alla conoscenza teorica della norma. La formazione deve garantire l’effettiva capacità operativa, non solo il possesso di un attestato.
I docenti devono quindi essere in grado di spiegare e dimostrare le procedure relative a lavori fuori tensione, lavori in prossimità, lavori sotto tensione, misure elettriche, manovre, messa a terra e in cortocircuito, delimitazione delle zone di lavoro, uso dei DPI, gestione delle emergenze e pianificazione documentale.
I docenti sono qualificati come formatori in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/2013.
Requisiti tecnici e professionali
- conoscenza aggiornata della Norma CEI 11-27:2025;
- conoscenza della Norma CEI EN 50110-1:2024;
- conoscenza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- esperienza concreta nella sicurezza degli impianti elettrici;
- esperienza nella valutazione del rischio elettrico;
- conoscenza delle procedure operative per lavori fuori tensione, in prossimità e sotto tensione;
- capacità di illustrare ruoli, responsabilità e documentazione dei lavori elettrici;
- capacità di organizzare esercitazioni e simulazioni pratiche;
- capacità di verificare l’apprendimento e l’idoneità rispetto alle mansioni;
- capacità di adattare la formazione al contesto aziendale, agli impianti e alle attività dei partecipanti.
La formazione pratica/addestramento è esplicitamente collegata al contesto reale di lavoro e la responsabilità della sua pianificazione e della verifica di idoneità è in capo al Datore di Lavoro: l’ente formatore può supportare, ma non può sostituirsi all’azienda nel certificare l’idoneità operativa.
Come deve essere strutturato un corso CEI 11-27
La norma mantiene l’impianto dei quattro moduli (1A, 1B, 2A, 2B) per l’attribuzione/aggiornamento delle qualifiche PAV, PES e PEI, ma specifica meglio contenuti, responsabilità e verifiche. Lo scopo è garantire l’effettiva capacità operativa, non solo il possesso di un attestato.
| Modulo | Contenuto generale |
|---|---|
| 1A | Conoscenze teoriche |
| 1B | Conoscenze e capacità per l’operatività |
| 2A | Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione |
| 2B | Conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione |
La parte teorica resta erogabile in presenza oppure in videoconferenza sincrona (docente in diretta, interazione reale, tracciabilità della partecipazione). Viene invece esclusa la modalità e‑learning asincrona per i corsi CEI 11‑27, proprio perché non consente il confronto immediato né la verifica in tempo reale della comprensione.
Per chiarire quanto definito dal documento normativo, il CEI sottolinea che solo i corsi erogati in modalità sincrona (aula e diretta streaming) possono considerarsi conformi alla norma e nel rispetto della regola d’arte. Esclusi dunque i corsi in modalità asincrona (e-learning), a meno dell’applicazione di particolari metodologie strutturate, sotto la responsabilità dell’azienda e del datore di lavoro dell’operatore.
La metodologia didattica deve essere interattiva, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza nell’operare su impianti e macchine.
Che cosa sono i lavori elettrici
Per avere una definizione chiara di lavori elettrici è necessario riferirsi alla Norma CEI 11-27: con il termine “lavori elettrici” ci si riferisce a tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi.
La Norma CEI 11‑27, nella sua quinta edizione del 2021, stabilisce regole chiare legate ai lavori elettrici - fuori tensione, in prossimità e sotto tensione - e definisce precise figure professionali come PES, PAV e PEI.
- i lavori elettrici sotto tensione, ossia quei lavori svolti su impianti elettrici mantenuti in tensione;
- i lavori su impianti elettrici messi fuori tensione;
- i lavori svolti nelle immediate vicinanze di parti in tensione non protette (conduttori nudi).
La norma conferma il campo di applicazione ai lavori elettrici e ai lavori non elettrici in prossimità di parti attive non adeguatamente protette. La formazione deve quindi comprendere anche le attività non elettriche con rischio elettrico, come i lavori di potatura svolti vicino a linee aeree.
Qualifiche PAV, PES e PEI
Le qualifiche PES e PAV vengono attribuite ai lavoratori che operano sugli impianti elettrici o in prossimità di parti attive, come elettricisti e manutentori.
L’attribuzione della qualifica di PES (Persona Esperta) e PAV (Persona Avvertita) è a carico del Datore di Lavoro che, sulla base dei requisiti di conoscenza, caratteristiche personali ed esperienza qualifica i propri lavoratori.
Tale qualifica deve essere accompagnata dalla specifica indicazione della/e tipologie di attività soggette a rischio elettrico posso svolgere i lavoratori. In ogni caso, il Datore di Lavoro può revocare in qualsiasi momento la qualifica PES, PAV qualora vengano a mancare uno o più requisiti richiesti dalla Norma CEI 11-27:2025.
In base ai disposti normativi CEI ed alle leggi vigenti tali qualifiche devono essere attribuite a chiunque svolga lavori elettrici e deve quindi essere seguito un percorso di formazione ed addestramento specifico per l'attività elettrica svolta. In assenza di tali requisiti i lavoratori dovranno invece essere considerati PEC (persone comuni) per ciò che riguarda l’esposizione ai rischi elettrici.
| Qualifica | Caratteristiche principali |
|---|---|
| PAV | Persona Avvertita che opera sotto la supervisione o la sorveglianza di una PES. |
| PES | Persona Esperta che può organizzare ed eseguire specifici lavori in autonomia e coordinare altri lavoratori. |
| PEI | Persona Idonea ai lavori elettrici sotto tensione a contatto fino a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. |
| PEC | Persona comune non qualificata come PAV, PES o PEI per l’esposizione ai rischi elettrici. |
Persona Avvertita: PAV
Nell’ambito delle qualifiche PAV PES e PEI assegnate in base alla norma CEI 11-27 la condizione di Persona Avvertita (PAV) costituisce il livello inferiore.
La qualifica PAV è in effetti autorizzata ad eseguire lavori elettrici sotto tensione, fuori tensione ed in prossimità di parti elettriche pericolose (parti attive come definite dalla CEI 11-27) ma sempre sotto la supervisione o la sorveglianza di una PES (Persona Esperta).
In particolare la PAV a livello formativo deve aver acquisito quanto segue:
- conoscenza dell’antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro;
- capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di lavori;
- capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza un lavoro di una precisa tipologia, dopo aver ricevuto istruzioni da una PES;
- capacità di affrontare i pericoli e le difficoltà previste;
- capacità di riconoscere i pericoli originati da imprevisti anche se potrebbe non essere in grado di affrontarli correttamente in autonomia.
Per l'attribuzione della qualifica PAV la normativa prevede per i lavori fuori tensione un percorso formativo teorico-pratico di almeno 10 ore, conformemente al livello 1A della norma CEI 11-27 VI edizione per i lavori fuori tensione e sotto tensione un percorso formativo teorico-pratico di almeno 14 ore, conformemente ai livelli 1A e 2A della norma CEI 11-27.
Persona Esperta: PES
La Persona esperta (PES) è una persona con adeguato percorso formativo basato sulla norma CEI 11-27 e con maturata esperienza nei lavori elettrici.
La Persona Esperta è autorizzata ad eseguire specifici interventi elettrici sotto tensione, fuori tensione ed in prossimità di parti elettriche pericolose in totale autonomia e con la capacità di supervisionare e coordinare PAV PEC o altre PES.
In particolare la PES ai sensi della CEI 11-27 ha acquisito quanto segue:
- conoscenze generali dell’antinfortunistica elettrica;
- approfondita conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di lavori;
- capacità di affrontare in autonomia l’organizzazione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia;
- capacità di individuare e prevenire i rischi elettrici connessi con il lavoro e di mettere in atto le misure idonee a ridurli o a eliminarli;
- capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici;
- capacità di sovrintendere e coordinare altri lavoratori;
- capacità di informare e istruire correttamente una PAV affinché esegua un lavoro in sicurezza.
Per l'attribuzione della qualifica PES la normativa prevede un percorso formativo teorico-pratico di almeno 14 ore, conformemente ai livelli 1A + 2A della norma CEI 11-27.
Persona Idonea: PEI
La qualifica PEI CEI-11-27 individua la Persona Idonea per l'esecuzione di lavori elettrici sotto tensione a contatto fino a 1000 Volt in corrente alternata e 1500 V in CC.
La PEI (Persona Idonea) è quindi una PES oppure una PAV che è anche autorizzata ad eseguire specifici lavori elettrici sotto tensione fino a 1000 Volt in Corrente Alternata o 1500 VCC nel rispetto della norma CEI 11-27 (guanti dielettrici, vestiario resistente all’arco elettrico, etc…).
Solo lavoratori qualificati come PEI, ovvero persone idonee ai lavori sotto tensione e formalmente autorizzate dal Datore di Lavoro.
I lavori elettrici sotto tensione a contatto in alta tensione non sono invece oggetto della norma tecnica citata. Nei sistemi di categoria 0 e 1 ( fino a 1000 V in corrente alternata e fino a 1500 V in corrente continua) si effettuano lavori sotto tensione a contatto (come definiti dalla norma CEI 11-27) quando possiamo toccare con parti del corpo o con attrezzi una parte attiva.
In tale caso è necessario che i lavori siano effettuati da PAV e PES abilitate a lavorare sotto tensione a contatto (i cosiddetti PEI).
Requisiti che il datore di lavoro deve valutare
L’attribuzione della qualifica non dipende dal solo attestato di partecipazione a un corso. E' prima di tutto necessario che l’addetto sia in possesso di una formazione teorica e pratica coerente con l'ultima edizione della norma CEI 11-27.
E' poi necessario che l'esperienza del lavoratore sia coerente con il grado di qualifica che vogliamo attribuire. Dobbiamo inoltre tenere conto dello stato di salute del nostro lavoratore.
E’ ovvio che se vogliamo attribuire l'idoneità per operare sotto tensione il lavoratore dovrà essere in buono stato di salute (come è richiesto anche per altre tipologie di attività, per esempio i lavori in quota). Infine è necessario che il nostro addetto ai lavori elettrici abbia la naturale attitudine a comportarsi prudentemente in materia di sicurezza sul lavoro.
Il Datore di lavoro che informa e forma i propri dipendenti sulle procedure da seguire nei lavori elettrici in sicurezza, che li dota dell’attrezzatura, degli ausili e dei DPI idonei per lo svolgimento della mansione e che assegna loro le qualifiche specifiche PAV e PES per i lavori elettrici e per operare in sicurezza sotto tensione (qualifica PEI) riconoscendo le attitudini professionali si attiene a quanto disposto dalla legge.
Aggiornamento della formazione CEI 11-27
La norma CEI 11-27 nella sua edizione 2025 prevede che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni in funzione dell’ambito specifico del lavoro elettrico dei discenti.
La norma precisa così un obbligo che in via generale già era precedentemente previsto dal D. Lgs. 81/08, dando indicazioni allineate alle periodicità dell’aggiornamento della Formazione sulla Sicurezza previsto per i lavoratori dall’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.
Generalmente la formazione viene aggiornata ogni cinque anni, anche se può essere necessario intervenire prima in caso di modifiche normative o cambiamenti nelle attività lavorative.
Resta inoltre valido l’art. 37 del D. Lgs. 81/08, secondo cui la formazione deve essere ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
È dunque ragionevole prevedere a livello aziendale un percorso di aggiornamento periodico per gli addetti ai lavori elettrici, nonché nelle seguenti circostanze:
- evoluzione legislativa e/o normativa sulla sicurezza elettrica;
- trasferimento o modifica delle mansioni (nuovi lavori elettrici da effettuare);
- introduzione di nuove attrezzature o tecnologie di lavoro relative ai lavori elettrici.
Inoltre, per il personale già formato, addestrato e qualificato come idoneo ad effettuare lavori elettrici in tipologia sotto tensione, la Norma CEI 11-27:2025 conferma che la validità dell’autorizzazione ai lavori sotto tensione deve essere rivista ogni qualvolta necessario, in funzione del livello di idoneità della persona interessata, mantenendo come buona prassi il riesame almeno annuale.
Addestramento operativo: responsabilità e contenuti
Tra le disposizioni più importanti introdotte dall'edizione della Norma CEI 11-27:2025, viene precisato che l’azione formativa deve essere strutturata comprendendo:
- Corsi frontali o a distanza in modalità sincrona per le parti teoriche.
- Addestramento Operativo, attraverso simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili alla corretta applicazione (pratica) delle procedure operative previste dalla norma.
Nella realtà del mondo lavorativo può capitare che, quando l’addestramento degli addetti ai lavori elettrici CEI 11-27:2025 PES PAV PEI viene fatto solo per affiancamento sul campo, ci sia il rischio che il lavoratore apprenda parzialmente la corretta e completa applicazione delle procedure di lavoro.
Non di rado durante l’addestramento svolto “in campo” si trascurano aspetti pratici, in particolare sull’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI per i lavori sotto tensione.
L’Addestramento Operativo Pratico sulle procedure CEI 11-27 riveste quindi una particolare importanza perché, attraverso simulazioni ed esercitazioni, consente di completare la formazione apprendendo la corretta applicazione delle procedure operative previste dalla Norma CEI 11-27 VI edizione 2025.
Lo scopo dell’Addestramento Operativo è di completare la formazione teorica con le conoscenze pratiche necessarie agli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI per eseguire le procedure operative previste dalla Norma CEI 11-27 VI edizione 2025 in sicurezza.
Contenuti delle esercitazioni pratiche
Nello specifico l’Addestramento Operativo CEI 11-27:2025 dovrà comprendere, ove pertinenti:
- Esempi pratici applicativi di pianificazione dei Lavori Elettrici tramite i documenti previsti dalla Norma CEI 11-27 VI Edizione 2025 (piano di lavoro, piano di intervento, consegna e restituzione impianto elettrico).
- Esercitazioni pratiche sulle procedure per i Lavori Elettrici conformemente alla Norma CEI 11-27 VI Edizione 2025 comprendenti: definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro; apposizione di blocchi ad apparecchiature o a macchinari; messa a terra e in cortocircuito, “Terre di Sezionamento” e “Terre di Lavoro”; verifica dell’assenza di tensione; valutazione delle condizioni ambientali; modalità di scambio delle informazioni; uso e verifica dei Dispositivi di Protezione Individuali DPI; apposizione di barriere e protezioni; valutazione delle distanze.
- predisposizione e corretta comprensione dei documenti specifici aziendali, equivalenti per es. al Piano di Lavoro, ai documenti di consegna e restituzione impianto, ecc.
- Esercitazioni pratiche sulle modalità di esecuzione delle misure elettriche secondo la Norma CEI 11-27 VI Edizione 2025.
- Esercitazioni pratiche per l’esecuzione di manovre elettriche.
La formazione deve comprendere anche la verifica dell’apprendimento. Il test finale deve essere coerente con gli argomenti affrontati e deve consentire di controllare la comprensione delle procedure, dei rischi, dei ruoli e delle responsabilità.
Docente, addestramento e ruolo dell’azienda
Il docente può progettare e condurre la parte teorica, proporre esercitazioni, supportare l’addestramento e valutare l’apprendimento. La responsabilità dell’idoneità operativa del lavoratore rimane tuttavia in capo al Datore di Lavoro.
La formazione pratica/addestramento è esplicitamente collegata al contesto reale di lavoro e la responsabilità della sua pianificazione e della verifica di idoneità è in capo al Datore di Lavoro: l’ente formatore può supportare, ma non può sostituirsi all’azienda nel certificare l’idoneità operativa.
La nuova edizione insiste sulla tracciabilità del percorso (teoria + pratica), sulla verifica dell’apprendimento e sulla coerenza tra competenze acquisite e mansioni effettive.
In sintesi: la CEI 11‑27:2025 sposta l’attenzione dalla “frequenza del corso” alla competenza realmente dimostrata, con strumenti e regole più chiari per costruirla e mantenerla nel tempo.
Figure professionali della sicurezza elettrica
La Norma CEI 11-27:2025 prevede inoltre che le figure professionali del Responsabile dell’Impianto (RI) e del Responsabile del lavoro elettrico (RLE) vadano sempre individuate prima di poter eseguire "lavori elettrici" e anche "non elettrici" con rischio elettrico (ad esempio lavori di potatura svolti vicino a linee aeree).
Questi soggetti hanno precise responsabilità individuate nella Norma CEI 11-27:2025 e questo determina la necessità di assoggettare le figure del Responsabile dell’Impianto (RI) e del Responsabile del lavoro elettrico (RLE) ad una formazione coerente con il ruolo svolto.
La VI edizione della Norma CEI 11-27 ha introdotto e/o modificato le definizioni dei responsabili degli impianti e dei lavori elettrici. Con vari livelli di responsabilità troviamo quindi il Gestore Impianto (GI), il Responsabile di Impianto (RI), il Gestore programmazione lavoro (GL) e infine il Responsabile del Lavoro Elettrico (RLE).
| Figura | Funzione |
|---|---|
| GI | Gestore dell’impianto elettrico durante il normale esercizio. |
| RI | Responsabile della sicurezza dell’impianto elettrico durante l’attività lavorativa. |
| GL | Gestore della programmazione e dell’organizzazione del lavoro. |
| RLE | Responsabile della conduzione operativa del lavoro elettrico sul posto di lavoro. |
Gestore dell’impianto elettrico: GI
Il GI coincide generalmente con il proprietario dell'impianto elettrico, o con un Datore di lavoro oppure, nel caso di società strutturate, può essere costituita da uno staff di tecnici.
Al GI fanno capo le responsabilità complessive dell'impianto elettrico durante l'esercizio normale dello stesso, in parole povere è quindi l’utilizzatore di fatto ed ha la responsabilità di gestire I'impianto durante il normale esercizio dello stesso, vale a dire in tutte le condizioni in cui sull'impianto non si eseguano lavori di alcun genere.
Il Gestore Impianto, per come è definito può non avere le conoscenze per poter condurre o mettere in sicurezza l'impianto elettrico per predisporlo all'esecuzione di un determinato lavoro (non è necessario che sia una PES) e quindi deve individuare, prima di iniziare qualsiasi lavoro elettrico, un Responsabile lmpianto (Rl), cui assegnare il compito suddetto, formalizzandolo per iscritto.
Responsabile dell’impianto: RI
Il RI (Responsabile di Impianto ai sensi della CEI 11-27) è la persona responsabile della sicurezza dell'impianto elettrico durante un'attività lavorativa e viene designata da GI (proprietario o gestore dell'impianto elettrico durante la normale attività) in occasione di un lavoro sull'impianto stesso (manutenzione compresa).
Il Responsabile di Impianto può coincidere con la stessa persona che ricopre il ruolo di GI e RLE se ne ha le competenze.
Ai sensi della norma CEI 11-27, a questa figura fanno capo le seguenti responsabilità:
- redazione dei piani di lavoro;
- condivisione della scelta metodologica e organizzativa del lavoro con GI;
- funzione di collegamento tra la GL e/o RLE e le altre funzioni durante il lavoro;
- attuazione (anche tramite delega scritta ad altra persona con professionalità PES o PAV) delle manovre per la messa in sicurezza dell'impianto prima dell'esecuzione del lavoro;
- attuazione dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive, apposizione di eventuali terre nei punti di sezionamento e di cartelli monitori;
- mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto durante l'esecuzione del lavoro;
- consegna dell'impianto al PL con la relativa autorizzazione all'inizio del lavoro;
- ricevimento di conclusione del lavoro dal PL e di ripristino del normale assetto di esercizio;
- riconsegna dell'impianto alla URI, se del caso.
Gestore della programmazione del lavoro: GL
Figura pensata per le Società strutturate (può essere uno staff tecnico) che ha il mandato di progettare ed eseguire un lavoro. Nelle imprese più piccole detta Unità può semplicemente concidere con il Responsabile del Lavoro Elettrico (RLE).
Per la Norma CEI 11-27 il GL ha i seguenti compiti e responsabilità:
- verifica preliminare e condivisione con il RI della scelta metodologica e organizzativa del lavoro attraverso un eventuale sopralluogo;
- predisposizione dell'eventuale Piano di intervento;
- individuazione del RLE e dei Lavoratori;
- organizzazione degli operatori;
- verifica della disponibilità di procedure, attrezzature, dispositivi di protezione, mezzi di supporto relativi alla corretta realizzazione del lavoro;
- verifica della formazione ed eventuale idoneità degli operatori addetti al lavoro.
Responsabile del lavoro elettrico: RLE
Ai sensi della norma CEI 11-27 il Responsabile Lavoro Elettrico è la Persona designata alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro elettrico sul posto di lavoro.
La figura del RLE deve sempre possedere una approfondita esperienza lavorativa sugli impianti elettrici su cui può operare, pertanto deve avere la professionalità riconosciuta di PES.
Fra i compiti del Responsabile del Lavoro Elettrico vi sono: preparazione dei lavori pianificazione delle attività eventuale redazione Piano di intervento presa in carico dal Responsabile di Impianto (RI) dell’impianto o sua parte e successiva riconsegna verifica assenza tensione e messe a terra di lavoro protezioni contro le parti attive adiacenti Verifica situazioni ambientali informazioni al personale ecc.
All'occorrenza parte di tali compiti può essere delegata ad altri.
Obblighi del datore di lavoro nei lavori sotto tensione
L’art. 82 del D. Lgs. 81/2008 vieta esplicitamente i lavori elettrici sotto tensione, consentendone tuttavia l’esecuzione quando “affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”.
In tale articolo del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) è implicito il riferimento alla Norma CEI 11-27:2025 e alle figure degli addetti ai lavori elettrici qualificati come PES, PAV e, appunto per i lavori elettrici sotto tensione, PEI.
Per i lavori sotto tensione dobbiamo anzitutto prendere a riferimento l'articolo 82 del D.Lgs 81/2008. Tale articolo vieta di eseguire lavori sotto tensione, ma aggiunge che tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
- le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
- per sistemi di categoria 0 ed I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica.
Per sistemi di II e III categoria (media e alta tensione) la legge ammette l’esecuzione dei lavori elettrici sotto tensione purchè:
- i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
- l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
Quando i lavori in tensione sono svolti per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua (sistemi di II e III categoria) oltre a personale con competenze idonee è necessaria l’autorizzazione dei competenti uffici del Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale.
Formazione per la manutenzione delle cabine elettriche
Per i profili professionali del Manutentore (Responsabile della manutenzione) e degli Addetti alla manutenzione delle Cabine Elettriche, la Norma CEI 78-17 individua gli elementi necessari alla formazione di tali figure professionali.
In particolare è necessario possedere specifiche conoscenze tecniche con riferimento ai lavori di manutenzione nelle Cabine MT/BT; tali conoscenze sono aggiuntive rispetto a quelle sulla Sicurezza Elettrica di cui alla Norma CEI 11-27.
La Norma CEI 78-17:2015 ha lo scopo di indicare le attività e le professionalità degli Addetti alla manutenzione di Cabine MT/BT o MT/MT in modo da evitare l’insorgere di guasti determinati da carenza o assenza di adeguata manutenzione ai componenti dei relativi impianti elettrici e delle relative strutture.
In merito alla formazione, la Norma CEI 78-17 (ex CEI 0-15) richiede che gli Addetti alla manutenzione presso le Cabine Elettriche ricevano una formazione ai sensi della Norma CEI 11-27:2025, integrata da una formazione aggiuntiva ai sensi, appunto, della Norma CEI 78-17.
In particolare la Norma CEI 78-17 prevede che gli Addetti alla Manutenzione devono essere addestrati in tali attività in modo specifico e su specifiche tipologie di impianto, oltre a essere soggetti a periodico aggiornamento.
La Norma CEI 78-17 pertanto stabilisce i requisiti professionali dei lavoratori che svolgono attività di manutenzione e, in caso di appalto, sulla base di tali requisiti il committente verificherà l’idoneità tecnico professionale del personale come richiesto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Conoscenze necessarie per la manutenzione delle cabine
- Contenuti del Corso per Addetti ai Lavori Elettrici norma CEI 11-27 livello 1A (conoscenze teoriche), livello 2A (conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione) livello 1B (conoscenze e capacità per l'operatività) e livello 2B (conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione);
- Possesso di esperienza pratica relativa alla manutenzione delle Cabine Elettriche MT/MT e MT/BT.
La formazione specifica deve comprendere il profilo professionale del Responsabile e degli Addetti alla manutenzione, l’appalto e l’esecuzione degli interventi, la documentazione, la compilazione delle schede di manutenzione e la rintracciabilità.
Deve inoltre comprendere le caratteristiche costruttive dei locali, l’impianto elettrico, i dispositivi di protezione, le tipologie e caratteristiche elettriche, il coordinamento con i dispositivi dei distributori di energia elettrica, gli obblighi di denuncia e smaltimento delle sostanze pericolose presenti nelle apparecchiature elettriche.
Rientrano anche l’esecuzione delle manovre elettriche per la messa fuori tensione e in sicurezza, la messa a terra e in cortocircuito, le Terre di Lavoro e gli esempi di attività di manutenzione su trasformatore isolato in resina, trasformatore isolato in olio, interruttori MT e interruttori di manovra sezionatori.
Competenze per gli impianti elettrici in ambienti ATEX
Infine la Norma CEI EN 60079-17 precisa le competenze del personale Responsabile e degli Addetti alle verifiche e le manutenzioni degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione (ATEX), tracciando un vero e proprio profilo professionale di tali figure.
Tali conoscenze sono aggiuntive a quelle sulla sicurezza elettrica di cui alla Norma CEI 11-27.
Il docente che forma personale destinato alle verifiche e alla manutenzione di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione deve quindi distinguere la formazione generale sulla sicurezza elettrica dalle competenze specifiche richieste dagli impianti ATEX.
Gestione aziendale della formazione e delle qualifiche
La nuova edizione rende più nette le responsabilità (chi gestisce l’impianto, chi programma il lavoro, chi lo esegue e chi vigila), standardizza il linguaggio con l’Europa e mette al centro una formazione efficace, “misurata” sulla realtà dei cantieri e della manutenzione.
Mappare i ruoli e riallineare le lettere d’incarico alle nuove definizioni (GI, RI, GL, RLE), aggiornando procedure, permessi e modulistica (piani di lavoro/piani di intervento, consegna e restituzione impianto).
Aggiornare il DVR elettrico (ambiti, distanze, lavoro in prossimità) e includere la valutazione dei rischi da arc flash con relative misure di prevenzione e gestione dell’emergenza.
Progettare i percorsi formativi: teoria (presenza o sincrona) + pratica in campo, con registri, prove e valutazioni finali.
Evitare percorsi asincroni per la parte CEI 11‑27.
Gestire le qualifiche: attribuzione e mantenimento di PAV/PES/PEI con criteri oggettivi (prerequisiti, prova pratica, coerenza con le mansioni).
Pianificare la transizione: adottare la 2025 entro fine maggio 2026, mantenendo nel frattempo la conformità documentata in caso di applicazione residuale della versione 2021.
Documentazione e verifica delle competenze
La documentazione del percorso deve consentire di dimostrare la partecipazione alla formazione teorica, l’eventuale addestramento operativo, le esercitazioni svolte, la verifica dell’apprendimento e la coerenza tra qualifica attribuita e attività autorizzate.
La qualificazione deve essere accompagnata dalla specifica indicazione delle tipologie di attività soggette a rischio elettrico che possono essere svolte dai lavoratori.
La nuova edizione insiste sulla tracciabilità del percorso (teoria + pratica), sulla verifica dell’apprendimento e sulla coerenza tra competenze acquisite e mansioni effettive.
La formazione e l’addestramento devono essere aggiornati quando cambiano le norme, le attrezzature, le tecnologie, le procedure, le mansioni o i rischi presenti nell’attività lavorativa.
