La scuola materna e il bar parrocchiale devono essere distinti sotto il profilo fiscale e amministrativo: l’attività educativa può rientrare nell’esenzione Iva o, in casi specifici, nell’aliquota del 5%, mentre la somministrazione di alimenti e bevande rivolta a un pubblico indistinto ha normalmente natura commerciale.
Anche gli obblighi di sicurezza e di prevenzione incendi dipendono dall’attività concretamente svolta, dal numero delle persone presenti e dalla presenza di lavoratori o collaboratori. Per la scuola materna rilevano soprattutto il d.P.R. 151/2011, il d.m. 26 agosto 1992, la disciplina specifica degli asili nido e gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008; per il bar parrocchiale assumono rilievo l’autorizzazione comunale, la partita Iva, la certificazione dei corrispettivi e gli obblighi assicurativi eventualmente connessi al personale impiegato.
Scuola materna: natura dell’attività e trattamento Iva
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 20, del dpr 633/1972, sono esenti da Iva le «prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale».
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 21, del dpr 633/1972, sono esenti da Iva le «prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie».
La scuola materna deve quindi verificare sia la natura della prestazione resa sia il soggetto che la eroga. L’esenzione prevista per le prestazioni educative richiede che esse siano rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS.
Cooperative sociali e aliquota Iva del 5%
Dal primo gennaio 2016, ai sensi del n. 1, parte II-bis della tabella A allegata al dpr 633/1972, sia le prestazioni del precedente n. 20, sia quelle del n. 21, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%, solo se sono rese «da cooperative sociali e loro consorzi», in favore di determinate categorie deboli, indicate dell’articolo 10, comma 1, n. 27-ter, del dpr 633/1972, cioè «in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo».
Quindi, questa norma è applicabile anche se le prestazioni vengono rese in favore di «minori», senza alcun’altra condizione di svantaggio.
Pertanto, le «prestazioni proprie» degli «asili» sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%, «se rese da cooperative sociali e loro consorzi», ai sensi del n. 1, parte II-bis della tabella A allegata al dpr 633/1972.
Questa aliquota Iva del 5% è applicabile “sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni sia a quelle rese direttamente agli utenti, come evidenziato anche dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2016” (circolare 15 luglio 2016, n. 31/E, paragrafo 3).
| Soggetto che gestisce la scuola materna | Trattamento indicato nel materiale |
|---|---|
| Scuola o istituto riconosciuto | Prestazioni educative dell’infanzia esenti Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 20, del dpr 633/1972 |
| Cooperativa sociale o consorzio | Aliquota Iva del 5% per le prestazioni proprie degli asili rese in favore dei minori |
| Cooperativa non sociale | Esenzione dell’articolo 10, comma 1, n. 21, del dpr 633/1972 per le prestazioni proprie degli asili |
Per le cooperative sociali, quindi, l’imponibilità del nuovo n. 1, parte II-bis della tabella A allegata al dpr 633/1972, prevale sull’esenzione dell’articolo 10, comma 1, n. 21, del dpr 633/1972, anche se svolgono un’attività che rientra, dal punto di vista oggettivo, in quest’ultima disposizioni.
L’esenzione dell’articolo 10, comma 1, n. 21, del dpr 633/1972, invece, secondo l’agenzia, sarebbe applicabile per le «prestazioni proprie» degli «asili» rese dalle cooperative non sociali (circolare 15 luglio 2016, n. 31/E, paragrafo 3).
Per le cooperative sociali, l’imponibilità è obbligatoria, non rilevando la sola attività oggettiva svolta, che consentirebbe l’esenzione.
Nel 2016, anno di introduzione dell’aliquota del 5%, peraltro, è stata abrogata la possibilità di esercitare l’opzione per il regime di esenzione di cui all’articolo 10, dpr n. 633/1972, prevista dall’articolo 1, comma 331, della Legge n. 296/2006.
Scuola materna e prevenzione incendi
Nel punto 67 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 sono comprese le scuole di ogni ordine, grado e tipo, pertanto anche le scuole materne.
Al punto 67 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 sono citate le scuole con oltre 100 persone presenti e gli asili nido con oltre 30 persone.
Ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti sono classificate nell’attività 67, categorie A, B, C in base al numero di persone presenti.
Se l’asilo nido ha meno di 30 persone presenti, l’attività non si configura al punto 67 del d.P.R. 151/2011.
Restano, comunque, in capo al responsabile dell’attività le valutazioni e i relativi adempimenti inerenti alla sicurezza antincendi e al d.lvo 9 aprile 2008, n. 81.
Presenze fino a 100 persone
Al punto 1.2 il d.m. suddivide le scuole, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili, di alunni e di personale docente e non docente, in sei tipi tra i quali il tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone.
Alle scuole di tipo 0 si applicano le norme di sicurezza di cui al punto 11 del d.m. citato.
Un liceo con 20/25 persone presenti non ricade nell’attività di cui al punto 67 e non dovrà essere presentata SCIA al Comando, in quanto non costituente attività soggetta ai procedimenti stabiliti con il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
In ogni caso per l’attività scolastica si dovranno seguire le prescrizioni indicate nel d.m. 26 agosto 1992 (G.U. n. 218 del 16 settembre 1992).
Scuola materna insieme ad asilo nido o altre attività
Nello stesso fabbricato è presente una scuola elementare da 110 alunni e un asilo nido con 40 persone, aventi in comune locali accessori quali mensa, refettorio, ecc.
Nel caso prospettato dovranno essere rispettati i criteri generali di prevenzione incendi riportati nell’allegato I al d.m. 7 Agosto 2012.
Il d.m. 26/08/1992, non essendo cogente per gli asili nido, potrà costituire unicamente un riferimento.
Per gli asili nido è stata pubblicata il Decreto 16 luglio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.
Nel caso in cui il numero di persone presenti superi le 100 unità, la scuola è soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
La regola tecnica di riferimento è il decreto ministeriale 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".
SCIA e attività esistenti
Un nido d'infanzia con oltre 30 persone precedentemente non soggetto a certificato di prevenzione incendi, con l'entrata in vigore del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 rientra in categoria B.
Ai sensi dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le nuove attività inserite nell'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la SCIA secondo le procedure previste dagli artt. 3 e 4, entro il 7 ottobre 2012.
La disciplina documentale comprende il d.m. 7 agosto 2012 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”.

Obblighi di sicurezza sul lavoro e INAIL per la scuola materna
Restano in capo al responsabile dell’attività le valutazioni e i relativi adempimenti inerenti alla sicurezza antincendi e al d.lvo 9 aprile 2008, n. 81.
La presenza di personale docente, non docente, amministrativo, ausiliario o di altri lavoratori rende necessario considerare gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La valutazione deve essere collegata alle caratteristiche dell’immobile, alle mansioni svolte, alla presenza degli alunni e all’organizzazione concreta dell’attività.
Gli adempimenti INAIL riguardano l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti che rientrano nell’ambito della tutela assicurativa. La necessità di assicurazione e il calcolo del premio dipendono dalla presenza di lavoratori assicurabili, dalle lavorazioni svolte e dalle modalità con cui l’attività viene organizzata.
Per la scuola materna devono essere valutate anche le attività accessorie, come mensa, refettorio, cucina, pulizia, manutenzione e accompagnamento, quando comportano l’impiego di personale o l’esposizione a rischi specifici.
Bar parrocchiale: natura commerciale dell’attività
Non c’è dubbio che la Parrocchia possa legittimamente esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) ai propri parrocchiani.
Come non c’è dubbio alcuno sul fatto che tale attività riveste carattere imprenditoriale, commerciale.
Si fa fatica a considerare il bar parrocchiale attività di culto e di religione solo perché a fine Messa c’è brioche e caffè per tutti.
Le attività diverse da quelle di culto e di religione soggiacciono alla legislazione dello Stato.
Il Concordato è una legge dello Stato.
Pubblico indistinto e attività commerciale
I bar parrocchiali siano esattamente esercizi commerciali aperti a un pubblico indistinto.
L’apertura dell’esercizio non potrà essere incondizionata: dovrà rispettare gli orari delle attività parrocchiali per essere considerata a servizio dei parrocchiani che vi partecipano.
La limitazione degli orari collegata alle attività parrocchiali non elimina, da sola, la natura commerciale della somministrazione quando il bar opera come esercizio rivolto a un pubblico indistinto.
Partita Iva, autorizzazione e corrispettivi del bar parrocchiale
Il Comune rilascia autorizzazione, ma la Parrocchia deve dotarsi di partita IVA, senza immaginare di godere di regimi fiscali agevolativi o tanto meno di esoneri.
Il registratore fiscale è obbligatorio fin da quando fu inventato, ma dal 1° gennaio 2020 il registratore fiscale deve essere adeguato alla emissione di scontrino elettronico, con trasferimento giornaliero dei dati di emissione all’Agenzia delle entrate Centrale di Roma.
Dal primo luglio 2019 è entrato in vigore il cosiddetto scontrino elettronico, per gli esercizi commerciali con volume d’affari sopra i 400 mila euro/anno.
Dal primo gennaio 2020 stesso obbligo scatta per tutti gli esercizi commerciali.
Per i primi sei mesi del 2020 non saranno sanzionati i ritardi fino a un mese, ma dal 1° luglio 2020 le sanzioni avranno livelli da massacro.
Le date e le regole riportate riguardano l’introduzione dello scontrino elettronico e devono essere coordinate con la disciplina vigente al momento dell’effettivo svolgimento dell’attività.
| Adempimento | Bar parrocchiale aperto al pubblico |
|---|---|
| Autorizzazione | Il Comune rilascia autorizzazione |
| Partita Iva | La Parrocchia deve dotarsi di partita Iva |
| Natura dell’attività | Attività imprenditoriale e commerciale |
| Certificazione dei corrispettivi | Registratore fiscale e scontrino elettronico secondo la disciplina applicabile |
| Orari | L’apertura deve rispettare gli orari delle attività parrocchiali se il servizio è rivolto ai parrocchiani che vi partecipano |
Bar associativo e decommercializzazione
Solo i bar associativi degli enti affiliati a capofila nazionali riconosciuti dal Ministero dell’interno con particolare provvedimento (come NOI Associazione) godono della decommercializzazione di tale attività.
Tutti gli altri, compresi gli enti sportivi, le parrocchie, gli istituti, eccetera, molto semplicemente svolgono un’attività che è commerciale; non da oggi, da sempre.
Il pensiero torna ai Circoli NOI che con la decommercializzazione degli introiti da bar sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi.
Per di più, anche nell’eventuale esercizio commerciale, per effetto della scelta del regime forfetario della 398, sono esonerati da scontrino elettronico.
Il bar del circolo non è un esercizio pubblico, non può essere aperto se nel Circolo non sono in atto iniziative a favore dei soci tesserati.
La decommecializzazione è condizionata alla complementarietà della somministrazione, cioè deve essere “complementare” nel senso che completa il servizio svolto nei confronti dei soci tesserati.
Vuol dire che se nel circolo non sono in atto iniziative, il bar deve essere chiuso.
Bar didattico e irrilevanza fiscale
Un Istituto di Istruzione Superiore ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate un quesito relativo ad un progetto che intende realizzare.
Nell’ambito dell’indirizzo professionale alberghiero, viene assicurata una formazione anche riguardo alle tecniche per lo svolgimento dell’attività di cameriere di sala e di bar e di barista.
A tal proposito, l’Istituto vorrebbe aprire un “Bar Didattico” all’interno dei propri locali nel quale effettuare la somministrazione di alcune bevande e merende agli studenti dell’Istituto medesimo ed al personale di servizio.
Il bar sarebbe gestito, durante l’orario di lezione, dagli studenti, sotto il coordinamento e la supervisione dei docenti.
Non sarebbe previsto il pagamento di alcuna retta da parte degli studenti.
Sarebbe dovuta soltanto la tassa scolastica già prevista per legge e potrebbe essere richiesto un contributo, comunque volontario, alle famiglie degli studenti che sono esonerati dal pagamento della tassa scolastica.
L’attività sarebbe svolta in un periodo di tempo limitato e, più in particolare, soltanto durante determinate lezioni.
Il progetto nel quale rientra il “Bar Didattico” costituirebbe un elemento di valutazione periodica e finale da parte dei docenti.
La finalità sarebbe esclusivamente didattica.
Imposte dirette
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 446 del 29 ottobre 2019, ha dapprima affermato che l’attività di somministrazione di bevande ed alimenti dietro corresponsione di pagamenti specifici rappresenta un’attività commerciale.
Ai fini delle imposte sui redditi, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che non costituisce esercizio di un’attività commerciale l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici.
L’Istituto istante è un ente pubblico che svolge una funzione statale, l’attività di istruzione superiore, e, quindi, svolge un’attività che non può essere qualificata come commerciale.
Pertanto, nella misura in cui svolge questa attività in via esclusiva o prevalente può essere qualificato come ente non commerciale.
Con riferimento specifico all’attività che verrebbe svolta nell’ambito del “Bar Didattico”, l’obiettivo perseguito dall’Istituto istante è quello di consentire agli studenti di misurare concretamente le conoscenze acquisite attraverso un’esperienza pratica svolta durante l’orario di lezione all’interno dei locali della scuola.
Si tratta di un’attività che è svolta con le stesse strutture utilizzate dall’Istituto per lo svolgimento della propria attività didattica istituzionale e, pertanto, senza una specifica organizzazione che possa far presumere l’esistenza di un’attività imprenditoriale.
Inoltre, si può dire che il progetto in questione rappresenta una fase dell’attività didattica istituzionale priva dei caratteri dell’attività commerciale, ai fini delle imposte dirette.
Imposta sul valore aggiunto
Ai fini Iva, per comprendere se un’attività sia esercitata dall’ente non commerciale in una veste commerciale, bisogna tener conto che si devono considerare come effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che sono svolte nell’esercizio di attività commerciali.
Per “esercizio di imprese” si deve intendere l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali individuate all’articolo 2195 del Codice Civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, e l’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nelle attività previste dall’articolo 2195 del Codice Civile.
Quindi, se un ente non commerciale svolge un’attività non riconducibile tra le attività previste dall’articolo 2195 del Codice Civile, per verificare il carattere commerciale o meno dell’attività, assume rilevanza l’esistenza o meno di un’organizzazione d’impresa ossia di mezzi e risorse che siano funzionali al raggiungimento di un risultato economico.
Nel caso specifico, non sussiste una specifica organizzazione da parte dell’Istituto per la realizzazione dell’attività del “Bar Didattico”.
Tale attività, infatti, verrà svolta utilizzando i mezzi e le strutture proprie dell’attività istituzionale dell’Istituto, ossia l’attività di istruzione scolastica.
In più, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’attività oggetto del quesito verrà svolta in modo limitato sia in termini di tempi di svolgimento, sia rispetto ai prodotti somministrati e sia con riferimento ai fruitori delle prestazioni.
La conclusione è che l’attività esercitata nell’ambito del “Bar Didattico” non può essere qualificata come attività imprenditoriale e che, pertanto, non assume rilevanza neanche ai fini Iva.
| Elemento | Bar parrocchiale | Bar didattico |
|---|---|---|
| Finalità | Somministrazione di alimenti e bevande | Esclusivamente didattica |
| Destinatari | Pubblico indistinto o parrocchiani | Studenti e personale dell’istituto |
| Organizzazione | Specifico esercizio commerciale | Strutture proprie dell’attività istituzionale |
| Durata | Apertura secondo gli orari dell’esercizio e delle attività parrocchiali | Periodo limitato e determinate lezioni |
| Trattamento indicato | Attività imprenditoriale e commerciale | Attività non imprenditoriale e irrilevante ai fini Iva nel caso esaminato |
INAIL per il bar parrocchiale
La natura commerciale del bar parrocchiale comporta la necessità di esaminare anche gli obblighi connessi alle persone che vi lavorano o collaborano.
Gli obblighi INAIL non dipendono dalla denominazione religiosa del soggetto titolare, ma dall’attività effettivamente svolta e dalla presenza di soggetti che rientrano nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Devono essere considerate le mansioni di barista, addetto alla somministrazione, cassiere, addetto alla cucina, addetto alle pulizie e le altre attività connesse alla gestione del locale.
La valutazione deve comprendere i rischi derivanti dall’uso di attrezzature, dall’impiego di apparecchi elettrici, dalla movimentazione di carichi, dalla presenza di pavimenti bagnati, dal contatto con sostanze detergenti e dalla manipolazione di alimenti e bevande.
Quando sono presenti lavoratori assicurabili, il gestore deve verificare gli obblighi di denuncia, classificazione della lavorazione, calcolo e versamento dei premi assicurativi secondo la disciplina INAIL applicabile.
Per il calcolo dei premi assicurativi rilevano gli aggiornamenti dei limiti di retribuzione imponibile e le indicazioni contenute nelle circolari INAIL applicabili al periodo di riferimento.
Coordinamento tra fisco, sicurezza e INAIL
La verifica degli adempimenti deve essere svolta separando almeno quattro profili: natura fiscale dell’attività, autorizzazioni amministrative, prevenzione incendi e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
- Scuola materna: verifica del riconoscimento, del regime Iva applicabile e della disciplina specifica per le prestazioni educative e assistenziali.
- Prevenzione incendi: verifica del numero delle persone presenti e dell’eventuale rientro nell’attività 67 del d.P.R. 151/2011.
- Sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008 e organizzazione delle misure di prevenzione.
- INAIL: verifica della presenza di lavoratori assicurabili, delle lavorazioni svolte e dei premi dovuti.
- Bar parrocchiale: autorizzazione comunale, partita Iva, natura commerciale e certificazione dei corrispettivi secondo le regole applicabili.
- Bar associativo: verifica dell’affiliazione, della presenza di soci tesserati e della complementarietà della somministrazione.
- Bar didattico: verifica della finalità esclusivamente didattica, della durata limitata, dei destinatari e dell’assenza di un’organizzazione imprenditoriale autonoma.
La qualificazione fiscale del servizio non sostituisce gli obblighi di sicurezza dell’immobile e delle persone presenti.
Allo stesso modo, la natura parrocchiale o didattica dell’attività non consente di escludere automaticamente gli adempimenti amministrativi, fiscali, antincendio e assicurativi quando le modalità concrete di esercizio presentano i presupposti previsti dalla normativa.
tags: #scuola #materna #e #bar #parrocchiale #adempimenti