Quanto si può stare in malattia nella sanità

Nel comparto Sanità il dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 18 mesi. Il periodo può essere continuativo oppure può derivare dalla somma di più assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio.

Terminati i 18 mesi, per condizioni gravi di salute il dipendente può chiedere un ulteriore periodo di assenza di 18 mesi, generalmente non retribuito. Prima di concederlo, l’amministrazione procede all’accertamento delle reali condizioni di salute tramite la ASL o gli organi sanitari competenti.

Il periodo di comporto nella sanità

Il periodo di comporto è il numero massimo di giorni di malattia durante i quali il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. La durata del periodo di comporto è diversa a seconda del Comparto, della qualifica o posizione rivestita; inoltre, è variabile da settore a settore.

L’art.42 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018 stabilisce che il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro per un periodo di 18 mesi. Il periodo di comporto può essere superato sia in caso di decorrenza continuativa dell’assenza per malattia sia in caso di sommatoria dei giorni di assenza.

Per il personale della sanità il conteggio non si limita all’anno solare: ai fini della maturazione del periodo devono essere sommate tutte le assenze per malattia intervenute in un arco temporale dei tre anni precedenti l’ultimo episodio in corso. Per calcolare il comporto, dall’ultimo giorno di assenza per malattia si risale quindi ai tre anni precedenti per verificare il rispetto del limite massimo di 18 mesi.

PeriodoDurataTrattamento
Primo periodo di comporto18 mesiConservazione del posto, con retribuzione secondo le fasce previste
Proroga per gravi condizioni di saluteUlteriori 18 mesiGeneralmente non retribuita
Oltre il periodo massimoDurata non predeterminataPossibili accertamenti sanitari e conseguenze sul rapporto di lavoro

Come si calcolano i giorni di malattia

Nel calcolo del periodo di comporto devono essere sommati i giorni di assenza per malattia, anche quando gli episodi non sono consecutivi. Concorrono alla determinazione del conteggio tutte le assenze di malattia, il ricovero ospedaliero, il day hospital, i periodi di convalescenza e le visite specialistiche se imputate a malattia.

Nel computo rientrano anche i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di malattia. Sono quindi conteggiati i riposi, il sabato, la domenica e le festività infrasettimanali quando ricadono tra il primo e l’ultimo giorno indicati nel certificato.

Se l’ultimo giorno di malattia cade di venerdì e il lavoratore riprende servizio il lunedì successivo, il sabato non lavorativo e la domenica non vengono conteggiati. Se, invece, la malattia termina il venerdì e viene presentato un nuovo certificato con decorrenza dal lunedì successivo, anche il sabato e la domenica devono essere conteggiati come malattia.

Il punto di partenza del calcolo dipende dall’ultimo episodio morboso. Se l’ultimo certificato indica la continuazione di una precedente malattia senza interruzione, il conteggio dei tre anni deve partire dalla data iniziale del primo certificato. Se il certificato successivo indica un nuovo inizio, il punto di partenza può coincidere con la data del nuovo evento.

Quali assenze rientrano nel comporto

In generale, nel periodo di comporto rientrano tutte le assenze certificate come malattia, compresi i ricoveri ospedalieri, il day hospital e i periodi di convalescenza. Anche le assenze per visite, terapie ed esami diagnostici possono essere conteggiate quando sono imputate a malattia.

Alcuni periodi, tuttavia, possono essere esclusi dal computo per legge o per contratto. Non si conteggiano le assenze dovute a malattie imputabili a violazioni, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di sicurezza, come le malattie conseguenti a nocività, tossicità o cancerogenicità dell’ambiente lavorativo.

Per i lavoratori con invalidità civile superiore al 50% non si conteggiano le assenze per congedo per cure fino a un massimo di trenta giorni. Non rientrano inoltre nel periodo di comporto le assenze per patologie gravi che prevedono terapie salvavita e ricovero ospedaliero, quando ricorrono i requisiti previsti dalla disciplina contrattuale.

Patologie gravi e terapie salvavita

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come l’emodialisi, la chemioterapia e altre terapie assimilabili, sono esclusi dal computo del comporto i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle terapie.

Rientrano nella disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dal contratto collettivo.

L’attestazione della sussistenza della patologia grave deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali, dagli istituti o dalle strutture accreditate oppure dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

La certificazione deve attestare non soltanto la gravità della patologia, ma anche la prescrizione di terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti. I due elementi devono coesistere: la gravità della patologia, da sola, non è sufficiente.

L’assenza per malattia retribuita in caso di grave patologia riguarda esclusivamente i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi rientra nel calcolo del periodo di comporto.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio è un danno imprevedibile dovuto a una causa violenta, che si manifesta durante l’orario di lavoro oppure in itinere, cioè nel tragitto di andata o ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, purché non si effettuino deviazioni del percorso o interruzioni.

Mentre l’ente preposto per la malattia è l’INPS, l’ente preposto per l’infortunio è l’INAIL. Ogni dipendente che subisce un infortunio ha l’obbligo di comunicarlo immediatamente al datore di lavoro, anche in caso di lesioni di lieve entità.

In caso di infortuni sul lavoro, malattie professionali o infermità derivanti da cause di servizio accertate, il lavoratore conserva il posto fino alla guarigione attestata dalla sorveglianza sanitaria e, comunque, non oltre il periodo di 18 mesi prorogabili nei casi più gravi.

Questo periodo non è cumulabile con i giorni di assenza per malattia ordinaria. L’INAIL segue anche le malattie professionali, cioè quelle malattie derivanti dall’attività lavorativa.

Retribuzione durante la malattia

Per i primi nove mesi di assenza per malattia spetta l’intera retribuzione fissa mensile, con esclusione dei compensi accessori e delle indennità specifiche. Per i successivi tre mesi la retribuzione è ridotta del 10%.

Per gli ulteriori sei mesi previsti nel periodo ordinario di comporto la retribuzione è pari al 50%. L’eventuale ulteriore periodo di 18 mesi concesso per patologie gravi non è retribuito.

Periodo di assenzaTrattamento economico
Primi 9 mesiIntera retribuzione fissa mensile
Successivi 3 mesi90% della retribuzione
Ulteriori 6 mesi50% della retribuzione
Ulteriori 18 mesi per gravi patologieNessuna retribuzione

Il trattamento economico può essere soggetto alle regole specifiche del CCNL applicato e alle disposizioni relative alle singole voci della retribuzione. La conservazione del posto e la retribuzione sono quindi istituti distinti: il posto può essere conservato anche durante un periodo non retribuito.

Comunicazione dell’assenza e certificato medico

L’assenza per malattia deve essere comunicata all’azienda nel più breve tempo possibile. Il dipendente deve inoltre comunicare l’indirizzo presso il quale sarà reperibile per eventuali visite di controllo.

Il certificato di malattia viene normalmente trasmesso per via telematica dal medico di base, dal medico convenzionato, dal Pronto soccorso o dalla struttura sanitaria direttamente all’INPS. L’INPS mette l’attestazione a disposizione dell’amministrazione attraverso i propri servizi telematici.

Il certificato contiene la prognosi e la diagnosi, mentre l’attestato destinato al datore di lavoro indica la sola prognosi, senza la diagnosi, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il lavoratore deve comunque comunicare all’amministrazione l’assenza secondo le modalità previste dalle norme contrattuali e dalle procedure interne. Deve inoltre verificare che nel certificato siano corretti i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità.

Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato in modalità cartacea e inviarlo all’INPS e al datore di lavoro entro i termini previsti. La mancata presentazione del certificato può comportare la perdita del diritto al trattamento economico per i giorni di ritardo e l’applicazione di conseguenze disciplinari.

Prolungamento della malattia

Sul certificato sono indicati i giorni complessivi nei quali il dipendente rimarrà assente dal lavoro, terminati i quali è tenuto a ripresentarsi in servizio. Qualora necessiti di prolungare il periodo, deve recarsi dal medico di base, dalla guardia medica o dalla struttura competente per ottenere la prosecuzione della certificazione.

Il lavoratore non può prolungare autonomamente l’assenza dopo la scadenza della prognosi. Ogni ulteriore periodo deve essere documentato da una nuova certificazione o da una certificazione di continuazione.

Visite fiscali e obbligo di reperibilità

Tutti i dipendenti pubblici in malattia sono tenuti a rimanere al domicilio, o all’indirizzo comunicato all’amministrazione, durante le fasce di reperibilità per la visita fiscale.

Per i dipendenti pubblici le fasce di reperibilità indicate sono dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, sette giorni su sette, compresi i weekend e i giorni festivi.

Le visite di controllo possono essere disposte d’ufficio oppure su richiesta del datore di lavoro. Possono essere effettuate presso il domicilio del lavoratore o, previo invito, presso un ambulatorio dell’ASL o dell’INPS.

Durante il periodo di malattia il lavoratore deve rendersi reperibile al domicilio indicato per tutti i giorni riportati nella certificazione, compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi.

SettoreFascia mattutinaFascia pomeridiana
Dipendenti pubblici9.00-13.0015.00-18.00
Dipendenti privati10.00-12.0017.00-19.00

Assenza alla visita fiscale

Il dipendente che non viene trovato presso l’indirizzo indicato e non dispone di una valida giustificazione può subire sanzioni economiche e disciplinari. L’assenza ingiustificata può comportare la decurtazione della retribuzione per i primi giorni di malattia e la riduzione del trattamento economico per il periodo successivo.

Il lavoratore può presentare una giustificazione valida per l’assenza, come una visita medica urgente, un accertamento programmato, una situazione di forza maggiore o una necessità indifferibile adeguatamente documentata.

Per gravi patologie può essere prevista l’esenzione dalla visita fiscale, secondo le condizioni e le procedure stabilite dalla normativa applicabile. L’esenzione non opera automaticamente per qualsiasi malattia grave, ma deve essere riconosciuta sulla base della documentazione sanitaria richiesta.

Se durante il periodo di prognosi il lavoratore cambia indirizzo di reperibilità, deve comunicarlo tempestivamente al datore di lavoro con le modalità previste dal contratto e all’INPS attraverso il servizio dedicato alle visite mediche di controllo.

Cosa accade dopo i 18 mesi

Superati i 18 mesi di assenza retribuita, il dipendente può richiedere un ulteriore periodo di 18 mesi non retribuito, anche in modo frazionato, quando sussistono gravi condizioni di salute.

Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza, l’amministrazione procede all’accertamento delle condizioni di salute del dipendente tramite la ASL, con lo scopo di verificare l’eventuale assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Se il dipendente viene riconosciuto idoneo a svolgere un lavoro, ma non alle mansioni del proprio profilo professionale, può essere utilizzato in mansioni di diverso profilo professionale appartenenti alla stessa categoria.

Con il consenso dell’interessato, il dipendente può essere assegnato anche a una categoria diversa, compatibilmente con la disponibilità del posto nella dotazione organica.

Se dopo gli accertamenti sanitari il dipendente viene dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può interrompere il rapporto di lavoro, fornendo al dipendente la rispettiva indennità di preavviso.

Licenziamento e superamento del comporto

Il superamento del periodo di comporto non determina automaticamente il licenziamento, ma consente all’amministrazione di valutare la cessazione del rapporto secondo le regole applicabili. Il licenziamento non può essere intimato prima della scadenza del periodo di comporto, salvo che sia accertata la sopravvenuta impossibilità del lavoratore di fornire la propria prestazione.

La disciplina del licenziamento deve essere distinta dall’accertamento dell’inidoneità alla mansione. Se la sorveglianza sanitaria rileva che il lavoratore non può più svolgere l’attività lavorativa cui è addetto, il rapporto può essere interessato da provvedimenti specifici anche indipendentemente dal superamento del periodo di comporto.

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale non si applicano automaticamente le stesse regole della malattia ordinaria. Le assenze derivanti da questi eventi sono soggette alla disciplina specifica prevista per la tutela assicurativa e contrattuale.

Ferie e malattia

La malattia verificatasi durante il periodo di ferie può sospendere il decorso delle ferie quando l’evento morboso è incompatibile con l’essenziale funzione di riposo propria delle ferie.

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente lo stato di malattia e ottenere la relativa certificazione medica. La conversione del periodo di ferie in malattia decorre dalla conoscenza dell’evento da parte del datore di lavoro, salvo che quest’ultimo provi l’infondatezza del presupposto.

Il dipendente può chiedere che un periodo di assenza venga imputato ad altro titolo, ad esempio come ferie, per sospendere il decorso del periodo di comporto. La richiesta deve essere formulata prima della scadenza del comporto e può essere rifiutata dall’amministrazione o rinviata ad altra data.

Adempimenti essenziali per il dipendente

  1. Comunicare l’assenza all’amministrazione nel più breve tempo possibile.
  2. Fornire al medico l’indirizzo corretto di reperibilità.
  3. Verificare i dati inseriti nel certificato telematico.
  4. Rispettare la prognosi indicata nel certificato.
  5. Richiedere una certificazione di continuazione prima della scadenza della prognosi, se la malattia prosegue.
  6. Rimanere reperibile nelle fasce previste, compresi sabati, domeniche e festivi.
  7. Comunicare tempestivamente ogni variazione dell’indirizzo di reperibilità.
  8. Conservare la documentazione relativa a visite, ricoveri, terapie e giustificazioni.
  9. Controllare il numero complessivo dei giorni di malattia maturati nei tre anni precedenti l’ultimo episodio.
  10. Presentare per tempo eventuali richieste di proroga, ferie o aspettativa previste dalla disciplina applicabile.
noimgs

tags: #quanto #si #puo #stare #in #mslattia