“Principio confessionista”: traduzione e significato in inglese

Il termine italiano principio confessionista può essere tradotto in inglese come confessional principle oppure, a seconda del contesto, principle of confessionalism. Indica il principio proprio degli Stati che accolgono, nella loro legislazione, i principi direttivi di una determinata confessione religiosa, generalmente quella della maggioranza dei cittadini.

Nella pubblicistica politica, confessionalism indica invece l’atteggiamento di subordinazione di uno Stato o di un partito politico a una religione e, quindi, alle direttive delle autorità ecclesiastiche; in questo significato è contrapposto a laicism o, più frequentemente in inglese, a secularism. La libertà religiosa, tuttavia, non coincide con il confessionismo: essa tutela la possibilità di professare liberamente una religione o di non professarne alcuna.

Traduzione principale in inglese

ItalianoIngleseSignificato
principio confessionistaconfessional principlePrincipio fondato sull’accoglimento istituzionale di una determinata confessione religiosa
confessionismoconfessionalismSubordinazione dello Stato o di un partito politico a una religione
Stato confessionistaconfessional stateStato che riconosce una posizione privilegiata a una determinata confessione religiosa
confessione religiosareligious denominationComunità o appartenenza religiosa

“Confessional principle” è la resa più diretta di “principio confessionista”, soprattutto in un testo giuridico o costituzionale. “Principle of confessionalism” è possibile quando l’attenzione è rivolta al confessionismo come modello politico o ideologico.

Non è invece corretto tradurre automaticamente “principio confessionista” con religious freedom, perché la libertà religiosa indica un diritto individuale, mentre il principio confessionista riguarda il rapporto tra lo Stato, l’ordinamento politico e una determinata religione.

Significato di “confessionista”

Sistema proprio degli Stati che, nella loro legislazione, accolgono, in tutto o in gran numero, i principi direttivi che sono propri di una determinata confessione religiosa, di regola quella della maggioranza dei cittadini.

Nella pubblicistica politica, per confessionalismo si intende, invece, l’atteggiamento di subordinazione di uno Stato o di un partito politico a una religione e quindi alle direttive delle autorità ecclesiastiche (contrapposto a laicismo).

Il termine può quindi riferirsi sia a un ordinamento statale sia all’orientamento politico di un partito. In entrambi i casi, l’elemento centrale è il collegamento privilegiato tra il potere pubblico e una determinata confessione religiosa.

“Confessional principle” e libertà religiosa

La libertà religiosa, così come riconosciuta dalle norme costituzionali, può essere apprezzata sia sotto il profilo oggettivo che su quello soggettivo.

Sotto il profilo oggettivo, la libertà religiosa comporta, per un verso, il dovere dei poteri pubblici di assumere un atteggiamento di neutralità - che si concretizza nel principio di aconfessionalità dello Stato - e, per altro verso, il mantenimento di rapporti di collaborazione dei poteri pubblici con le diverse Chiese.

L’aconfessionalità dello Stato, infatti, non consiste in una politica di assenza di comunicazione, o di relazione, con le confessioni religiose, bensì in forme di collaborazione ispirate ad un trattamento paritario tra le diverse confessioni religiose, senza che nessuna di esse riceva un trattamento di favore.

La libertà religiosa, in definitiva, non può in nessun modo essere interpretata come principio di negazione del fenomeno da parte dello Stato: proprio al contrario, lo Stato si fa esso stesso garante della libertà religiosa e la tutela.

rapporto tra Stato e confessioni religiose

Confessionismo, neutralità e laicità

Occorre precisare, in premessa, che gli Stati che affermano il principio di neutralità intendono, con ciò, tutelare la libertà di pensiero, coscienza e religione, e garantire che nessuno possa essere discriminato per motivi di religione o credenza.

La neutralità dello Stato in materia religiosa dovrebbe garantire, per un verso, la completa estraneità dello Stato da tutte le istituzioni religiose e, per altro verso, la piena libertà di espressione di tutte le religioni o credenze.

Lo Stato, insomma, non fa sua né aderisce ad alcuna religione. Di conseguenza, il significato del termine neutralità fa riferimento al modello di relazione tra Stato e Chiesa, ma soprattutto alla protezione della libertà religiosa di tutte le persone e di tutti i gruppi.

Il riconoscimento della libertà religiosa impone allo Stato, sotto il profilo negativo, di non interferire nelle opzioni religiose dei cittadini ma, allo stesso tempo, sotto il profilo positivo, di adottare strumenti che concretamente tutelino le manifestazioni della libertà religiosa.

In definitiva, anche il dovere di “promuovere” l’esercizio, legittimo, della libertà religiosa.

Si dovrebbe adottare, secondo il suggerimento di Dworkin, un profilo di “nazione laica tollerante”, cioè “permissivo con la religione”, che “non si impegna più con l’ateismo che con la religione”.

Dovrà essere ben chiaro, pertanto, che applicare il principio di neutralità non significa affatto che lo Stato debba assumersi il compito di neutralizzare il fenomeno religioso, o di secolarizzare la società, e tanto meno quello di promuovere l’agnosticismo dei cittadini; significa, piuttosto, che lo Stato non partecipa, ma assume un atteggiamento di tolleranza nei confronti di tutte le manifestazioni religiose, con i soli limiti di cui si è detto.

Quindi anche di certi comportamenti o certe pratiche che potrebbero produrre una diffusa ostilità. Di conseguenza, è la tolleranza a riempire di contenuto, a caratterizzare la neutralità.

Proprio al contrario, non di rado, in nome di una malintesa “neutralità”, si pone in essere una vera e propria intolleranza fondamentale, o “intolleranza laica”, secondo la definizione di Martínez-Torrón, che impone ai soggetti di.

Le dimensioni della libertà religiosa

La libertà religiosa è la “prima delle libertà”, la “madre delle libertà”, la “radice delle libertà” perché “tutte le comprende, posto che libertà religiosa è anche libertà di pensiero, di parola, di riunione, di associazione”.

Ledere la libertà religiosa comporta dunque ledere automaticamente tutte le altre libertà.

Il fatto che la libertà religiosa, in particolare il suo forum internum, appartenga alla sfera più intima della persona fa sì che su tale diritto si fondi, in un certo senso, la ragion d’essere di altre libertà.

Non possiamo immaginare, ad esempio, come possano garantirsi la libertà di espressione o il diritto alla propria immagine laddove venisse negata la libertà religiosa.

La libertà religiosa, pertanto, è fonte di altri diritti.

A sua volta, il fondamento della libertà religiosa - e, di conseguenza, anche di tutte le altre libertà -, è la dignità umana: così afferma, nel suo Preambolo, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Analoga affermazione, sorprendentemente, compare nella Dichiarazione del Vaticano II, Dignitatis humanae, promulgata il 7 dicembre 1965: “Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa” e “dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana”.

Ciò significa che tanto la principale autorità civile, l’ONU, come la Chiesa cattolica, concordano nell’affermazione che la libertà religiosa, in quanto basata sulla stessa dignità della persona umana, sia un diritto universale e inviolabile, che deve essere tutelato e riconosciuto in tutti gli ordinamenti giuridici positivi.

Forum internum

La dimensione soggettiva della libertà religiosa, a sua volta, si manifesta sotto due differenti profili: il primo profilo, quello interno, il forum internum, riconosce alla persona uno spazio intimo di autodeterminazione rispetto al fenomeno religioso, vincolato alla personalità e alla dignità di ciascuno.

Un diritto di intimità che si concreta nel diritto di professare le credenze liberamente scelte.

Riguarda, quindi, la sfera privata e intima della persona, insuscettibile di essere limitata.

Ci troviamo, cioè, in presenza di un ambito, incoercibile, che non pretende alcuna tutela giuridica, né potrebbe ottenerla, in quanto riguarda una sfera impenetrabile al diritto stesso.

Forum externum

Il secondo profilo della dimensione soggettiva della libertà religiosa è quello esterno.

Il forum externum compare quando la credenza religiosa della persona si presenta all’esterno mediante manifestazioni o espressioni che rivelano la credenza o l’appartenenza religiosa di una persona: potrebbe trattarsi dell’esibizione di un simbolo religioso, l’adozione di un abbigliamento, la preghiera in luogo pubblico o altri comportamenti prescritti dalla religione professata.

Occorre prendere atto, prima di tutto, che il credo religioso di una persona non rimane confinato nell’intimo, ma si manifesta attraverso comportamenti e stili di vita.

Si tratta di comportamenti, individuali o collettivi, parole, o l’esibizione di simboli, che consentono di rivelare l’appartenenza di una persona ad un credo religioso, ad un’ideologia, o ad una corrente di pensiero.

Pertanto, una libertà religiosa che escluda le sue manifestazioni sociali non può essere considerata vera libertà religiosa.

simboli e manifestazioni della libertà religiosa

Limiti alla manifestazione della libertà religiosa

Lo Stato che tutela la libertà religiosa si assume il compito di garantire, attraverso le sue leggi, la libera espressione di tale libertà.

Allo stesso tempo vieta gli atti e le condotte che, pur dichiarandosi ispirate dall’appartenenza religiosa, confliggano con i principi dell’ordinamento o con i diritti altrui.

Qualsiasi limite alla manifestazione della libertà religiosa, pertanto, dev’essere giustificata da ragioni di ordine pubblico, da intendersi come “l’insieme di beni e valori indispensabili per la vita della società, senza i quali questa si deteriora fino a diventare impossibile”.

Ciò esclude, senza alcuna eccezione, che la libertà religiosa possa essere limitata in nome della laicità e/o neutralità dello Stato.

Non può esserlo in quanto sia la laicità che la neutralità, non sono veri e propri diritti, né dello Stato, né della persona, ma piuttosto dei principi che caratterizzano l’atteggiamento dello Stato nei confronti delle opzioni religiose dei cittadini e delle confessioni religiose.

Inoltre, si tratta di principi posti proprio a garanzia della libertà religiosa che, proprio per ciò, non possono giustificare l’imposizione di limiti, o addirittura di divieti, al diritto di manifestare l’appartenenza religiosa.

Se così interpretati, “smettono di aver senso” o “si trasformano in manifestazione di statalismo”.

Il principio confessionista nel rapporto di lavoro

Il principio confessionista riguarda il rapporto tra l’ordinamento pubblico e una confessione religiosa, mentre la neutralità costituzionale è diretta allo Stato e non ai singoli cittadini.

Di conseguenza, il principio di neutralità produce sicuramente effetti nella materia del lavoro svolto in ambito pubblico.

Impiego pubblico

Alcuni ordinamenti, tra cui la Francia e il Belgio, impongono ai propri dipendenti pubblici il divieto di indossare qualsiasi simbolo visibile che consenta di identificare la loro adesione ad una corrente di pensiero, filosofico, politico o religioso.

Il datore di lavoro, che nel caso dell’impiego pubblico è appunto lo Stato, giustifica il divieto dall’applicazione del principio della neutralità.

Si tratta di una pretesa fondata su di una non condivisibile accezione di neutralità, di una neutralità “che esclude”, nel momento in cui impone l’astensione da qualunque manifestazione di appartenenza religiosa.

Ma, alla luce dei valori di una società democratica, deve farsi riferimento ad una neutralità “inclusiva”, cioè a quella che permette, a tutti e a ciascuno, di manifestare la propria appartenenza religiosa.

Un sistema che dichiarandosi “indifferente alle differenze” pretende di trattare tutti gli individui in maniera uguale, in realtà li tratta in maniera diseguale, visto che la norma, “formalmente uguale”, produce differenti effetti tra i diversi gruppi.

I Paesi che applicano forme di neutralità esclusiva pretendono di “neutralizzare” - impedendo che possa essere percepita dall’utente - l’appartenenza religiosa di ogni persona che eserciti una funzione di pubblico dipendente.

In pratica: se una lavoratrice indossa il velo islamico durante l’esercizio delle sue funzioni pubbliche, potrebbe dubitarsi del fatto che - nell’esercizio di tali funzioni - possa essere condizionata dall’orientamento che le deriva dalla professione religiosa.

Il fatto stesso di indossare il velo, lasciando così intendere la propria appartenenza religiosa, sarebbe la dimostrazione della mancata separazione tra la sfera privata (la professione del credo religioso) e lo svolgimento delle “neutrali” funzioni pubbliche.

Lo Stato aconfessionale, - secondo la teoria della neutralità esclusiva - garantirebbe quindi la neutralità vietando ai dipendenti pubblici di indossare simboli visibili idonei a rivelare la loro appartenenza religiosa, politica o filosofica.

Tale interpretazione della neutralità, priva di ogni fondamento, si rivela assurda o, secondo alcuni, persino paranoica.

Impiego privato

La possibilità di applicare il principio di neutralità - nell’accezione di neutralità esclusiva - all’interno del settore privato, è altrettanto priva di ogni fondamento.

L’assenza di una missione pubblica rende non ipotizzabile anche il solo fatto di poter limitare la libertà religiosa dei dipendenti, cosa che violerebbe, in ogni caso, la libertà di espressione.

La Commissione nazionale consultiva sui diritti dell’uomo, in Francia, il 26 settembre 2013 ha affermato che intendere la laicità come un’ideologia o tendenza, come ulteriore opzione tra le possibili credenze e convinzioni alle quali l’essere umano può aderire, porterebbe a svalutare il senso specifico della laicità come principio costituzionale di organizzazione dello Stato che deve essere condiviso da tutti i cittadini.

Tuttavia, in alcuni Stati europei e all’interno della stessa Unione Europea, alla luce di una giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha trovato seguito l’idea di considerare legittima la decisione di un’impresa privata che intenda stabilire all’interno della propria azienda una politica di cosiddetta “neutralità aziendale” ritenendola appunto “finalità legittima” ai sensi della direttiva europea 2000/78.

Si tratterebbe dell’accoglimento di una specifica figura, all’interno dell’ordinamento, da intendersi come una sorta di “organizzazione di tendenza laica”, che consentirebbe all’imprenditore - ove formalmente lo proclami - di stabilire che all’interno della propria impresa possa applicarsi un principio di “laicità” con l’effetto di limitare la libertà religiosa dei dipendenti oltre il limite consentito dai principi generali di cui si è detto in apertura.

Si tratta di una pretesa non in sintonia con l’orientamento della stessa Commissione consultiva francese; pretesa infondata ed illogica alla semplice evidenza.

Se è vero che la libertà religiosa è un diritto fondamentale dell’individuo, come è possibile che tale libertà possa essere repressa semplicemente sulla base dell’atto volontaristico di un soggetto privato (il datore di lavoro) il cui contenuto è - indiscutibilmente.

Alberto Orlando, Il principio di laicità a scuola: simboli e festività religiose

Esempi di traduzione

I fautori sostengono che non viene favorita una confessione religiosa piuttosto che un'altra.

Supporters argue that no religious denomination is favored over another.

Puoi personalizzarlo e renderlo non confessionale oppure promuovere la tua confessione religiosa.

You can customize it to be non-denominational or to promote your particular religious denomination.

A ognuno di voi chiedo, in base alla propria confessione religiosa, di pregare per me.

I ask each of you, according to your own religious denomination, to pray for me.

Ogni uomo e ogni donna devono essere liberi nella propria confessione religiosa, qualsiasi essa sia.

Every man and woman should be free in their religious confession, whatever it may be.

Loro ritengono che la menzione della confessione religiosa costituisca motivo di discriminazione.

They believed that the mention of religion constitutes a reason for discrimination.

La scuola era aperta a tutta la popolazione scolastica, indipendentemente dalla confessione religiosa.

The school was open to all without considering their religion.

La confessione religiosa o la sua affiliata devono godere di esenzione fiscale.

The religious denomination or its affiliate shall enjoy tax exemption.

La regola del boomerang funziona e ogni confessione religiosa cerca di trasmettere questo messaggio ai suoi parrocchiani.

The boomerang rule works, and every religious denomination tries to convey this message to its parishioners.

Tuttavia, il matrimonio fu annullato all'ultimo minuto a causa di una disputa sulla confessione religiosa.

However, the wedding was cancelled at the last minute because of a dispute over religious denomination.

Mentre è molto utilizzato da alcune correnti ebraiche, non è una confessione religiosa in sé.

While it is heavily used by some denominations, it is not a religious denomination in itself.

Si è giunti a voler fondare l'unità politica delle comunità umane mettendo tra parentesi la confessione religiosa.

Thus a desire arose to establish the political unity of human communities by putting religious confession in parentheses.

I bambini piccoli non prestano attenzione alle differenze di nazionalità, di cultura o di confessione religiosa.

Young children don't care about differences of nationality, faith or religious denomination.

Diversi partiti politici di carattere settario si stanno organizzando e tutto viene a essere suddiviso in base alla confessione religiosa.

And several political parties are organising along sectarian lines and everything is being divided according to religion.

Differenza tra “religious confession” e “religious denomination”

La traduzione letterale di “confessione religiosa” è religious confession, ma nell’inglese giuridico, amministrativo e comune è spesso più naturale utilizzare religious denomination.

Religious denomination indica una confessione organizzata o una comunità religiosa, mentre religious belief si riferisce alla convinzione religiosa individuale. Religion è il termine più generale e può indicare sia la religione sia l’appartenenza religiosa in senso ampio.

Espressione italianaTraduzione consigliata
confessione religiosareligious denomination
credenza religiosareligious belief
appartenenza religiosareligious affiliation
libertà religiosareligious freedom
neutralità religiosareligious neutrality
Stato confessionistaconfessional state
Stato aconfessionalenon-confessional state

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