Norme CEI per carrelli attrezzati: sicurezza, batterie e requisiti applicabili

Le Norme CEI per i carrelli attrezzati forniscono requisiti, modalità di prova, regole e definizioni utili per progettare, installare, verificare e utilizzare in sicurezza i carrelli industriali, le loro apparecchiature e gli impianti collegati. La disciplina tecnica deve essere applicata insieme agli obblighi cogenti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, che impongono al datore di lavoro di scegliere attrezzature adeguate, valutarne i rischi, garantirne manutenzione e impiego conforme alle istruzioni.

Per i carrelli elettrici, un riferimento centrale per batterie di trazione e relative installazioni è la Norma CEI EN 62485-3:2016, che ha sostituito la CEI EN 50272-3:2003 e tratta i pericoli derivanti da elettricità, emissione di gas ed elettrolito, oltre agli aspetti di installazione, uso, manutenzione, trasporto, stoccaggio e smaltimento delle batterie. Per i requisiti elettrici ed elettronici dei carrelli industriali semoventi è inoltre indicata la UNI EN 1175:2026, entrata in vigore il 29 gennaio 2026 e sostitutiva della UNI EN 1175:2020.

Che cosa sono le Norme CEI

Una norma è un sistema concordato che permette di creare qualcosa in modo coerente e ripetibile. In particolare, le norme stabiliscono i requisiti minimi in termini di sicurezza, affidabilità, efficienza e fiducia di un determinato dispositivo, impianto, apparecchio, apparato o componente.

Il processo di normazione tecnica si basa sul principio del consenso, a seguito della partecipazione e della collaborazione di tutte le parti interessate. Un progetto di norma nasce per rispondere a specifiche esigenze espresse dal mercato di disporre di riferimenti condivisi a livello nazionale, europeo o internazionale.

Le Norme CEI costituiscono uno strumento univoco e ben codificato per soddisfare le prescrizioni di natura obbligatoria previste dalla legislazione nazionale ed europea. Le norme forniscono requisiti, modalità di prove, regole o definizioni che vengono poi utilizzate per progettare, produrre, installare, testare e certificare i prodotti e gli impianti.

Le Norme CEI, recepite sia a livello nazionale sia internazionale, riflettono il consenso globale e la competenza tecnica di numerosi esperti delegati dai Comitati Tecnici nazionali competenti in materia degli argomenti trattati. Le Norme CEI sono essenziali per la qualità e la valutazione del rischio; aiutano i ricercatori e i progettisti a comprendere il valore dell’innovazione consentendo ai produttori di costruire prodotti di qualità e con prestazioni costanti.

Le Norme europee, pur essendo su base volontaria, se specificatamente citate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea conferiscono la presunzione di conformità dei prodotti ai requisiti essenziali delle Direttive UE. Basate sul consenso di esperti nazionali o europei, costituiscono inoltre la base per le prove ai fini dell’ottenimento della certificazione rilasciata da un Ente terzo di certificazione.

In definitiva, le Norme CEI contribuiscono a garantire la sicurezza e l’efficienza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dei dispositivi, sistemi o servizi per le persone e l’ambiente; vengono utilizzate per le prove e la certificazione al fine di verificare che le indicazioni fornite dal costruttore siano mantenute; possono fornire dettagli tecnici nei Regolamenti, anche UE, nonché facilitare il commercio internazionale dei prodotti.

Rapporto tra Norme CEI e obblighi di legge

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il decreto legge 81/2008, definito comunemente ”Testo Unico della Sicurezza”, e successive modifiche D.L. del 3 agosto 2009 N° 106, disposizioni integrative e correttive del D.L. che sostituisce e ingloba tutti i precedenti decreti in materia.

Le Norme CEI non sostituiscono gli obblighi previsti dalla legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Le norme tecniche definiscono criteri tecnici condivisi, mentre il datore di lavoro deve valutare i rischi effettivamente presenti, adottare misure preventive e organizzative adeguate e assicurare che i lavoratori siano informati, formati e addestrati.

Obblighi del datore di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all´articolo precedente,idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All´atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

  • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  • i rischi presenti nell´ambiente di lavoro;
  • i rischi derivanti dall´impiego delle attrezzature stesse;
  • i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia´ in uso.

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all´uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell´allegato VI.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche´ le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformita´ alle istruzioni d´uso. Devono essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all´articolo 70 e devono essere corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d´uso e libretto di manutenzione.

Le attrezzature devono essere assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all´articolo 18, comma 1, lettera z). Devono inoltre essere curati la tenuta e l´aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e´ previsto.

Misure generali di tutela

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  • l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  • la riduzione dei rischi alla fonte;
  • la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  • la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • il controllo sanitario dei lavoratori;
  • l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  • l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  • l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
  • l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • le istruzioni adeguate ai lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  • l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Uso delle attrezzature di sollevamento

I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.

Le funi e le catene debbono essere sottoposti a CONTROLLI TRIMESTRALI.

Freni e arresto

I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell´arresto.

Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.

Dispositivi di segnalazione

I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonchè di illuminazione del campo di manovra.

Funi e catene

Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.

Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.

Protezione dell’operatore dal ribaltamento

I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu´ lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

  • installando una cabina per il conducente;
  • mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
  • mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
  • mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

La protezione contro il ribaltamento deve essere valutata in relazione alla configurazione del carrello, alla presenza del conducente, alle condizioni operative e alle caratteristiche del posto di guida.

Obblighi di noleggiatori e concedenti in uso

Tra le novità introdotte dal decreto, l’articolo 72 sancisce alcuni obblighi rivolti ai noleggiatori ed ai concedenti in uso di attrezzature di lavoro senza conducente, tra le quali rientrano a pieno titolo i carrelli elevatori concessi in locazione.

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all’articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all´ALLEGATO V.

Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Il cliente ha l’obbligo di inviare alla società locatrice l’elenco dei lavoratori incaricati al loro uso e formati conformemente alle disposizioni di legge.

Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

  • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Norme CEI per batterie di trazione

La Norma CEI EN 62485-3:2016 “Requisiti di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni” Parte 3: Batterie di trazione, ha sostituito la CEI EN 50272-3:2003.

La CEI EN 62485-3:2016 include le seguenti modifiche tecniche significative rispetto all’edizione precedente, 2010: una revisione completa della clausola 6, presentando una formula unificata e modificata per il calcolo del flusso d’aria di ventilazione richiesto durante la carica della batteria; aggiunta dei requisiti per le proprietà del materiale del pavimento e delle apparecchiature per la sostituzione della batteria nella clausola 9.

La CEI EN 62485-3:2016 si applica alle batterie di accumulatori ed alle loro installazioni usate per veicoli elettrici, per esempio nei carrelli industriali elettrici, inclusi carrelli elevatori, carrelli rimorchiatori, macchine per la pulizia, veicoli pilotati automaticamente, nelle locomotive alimentate da batterie, nei veicoli elettrici stradali, per esempio veicoli per passeggeri e beni, carrelli da golf, biciclette, sedie a rotelle, e non riguarda la progettazione di tali veicoli.

Le tensioni nominali sono limitate rispettivamente a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. e si descrivono le principali misure di protezione contro i pericoli derivanti generalmente da elettricità, emissione di gas ed elettrolito.

Essa fornisce prescrizioni sugli aspetti della sicurezza associati all’installazione, all’uso, e allo smaltimento delle batterie. Essa tratta le batterie al piombo, al nichel cadmio ed altre batterie di accumulatori alcaline.

Ambiti trattati dalla CEI EN 62485-3:2016

  • Campo di applicazione;
  • definizioni;
  • disposizioni contro pericoli di esplosione mediante ventilazione;
  • disposizioni contro il rischio da elettrolito;
  • contenitori ed ambienti chiusi per batterie;
  • sistemazione per la carica/manutenzione;
  • apparecchiature periferiche/accessori di batterie;
  • etichette di identificazione, cartelli di avvertimento e istruzioni per l’uso, installazione e manutenzione;
  • trasporto, magazzinaggio, smaltimento e aspetti ambientali;
  • ispezione e controllo.

Rischi nella zona di ricarica

I carrelli elevatori elettrici sono sempre più diffusi nei magazzini delle aziende di ogni dimensione: sono particolarmente adatti all’utilizzo in luoghi chiusi e presentano consumi e costi di gestione minori rispetto ai modelli a combustibile.

Anche i transpallet elettrici stanno gradualmente soppiantando quelli manuali, essendo più leggeri e comodi da manovrare. La fase di ricarica delle batterie di questi mezzi, però, merita un’attenzione particolare dal punto di vista della sicurezza.

Le norme di sicurezza del magazzino non possono trascurare i rischi derivanti dalla carica dei carrelli elevatori, che riguardano due concetti fondamentali: la creazione di atmosfere esplosive e di campi elettromagnetici.

Atmosfere esplosive e ventilazione

Quando la ricarica avviene troppo rapidamente, o nella fase finale della carica, si può verificare il processo di elettrolisi, nel quale la molecola d’acqua si dissocia in ossigeno e idrogeno.

Quest’ultimo, se presente nell’aria in una concentrazione tra il 4 e il 75%, può dare vita a un’atmosfera esplosiva e causare danni anche gravi a cose o persone.

Per questo ogni realtà che adotta carrelli elettrici è obbligata a dotarsi di uno spazio adeguato alla ricarica, che preveda la ventilazione, naturale o forzata. La zona più potenzialmente pericolosa è quella intorno alla valvola di sicurezza, dove avvengono le emissioni di gas.

La normativa principale di riferimento per quanto riguarda la sicurezza del magazzino è il Decreto legislativo 81/2008, che all’articolo 17 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, quindi anche quelli legati alla ricarica della batteria dei carrelli elevatori.

Gli articoli 289 e 290 del decreto riguardano nello specifico i rischi derivanti dalle atmosfere esplosive e le misure che il datore di lavoro deve necessariamente mettere in campo per prevenire o ridurre al minimo il rischio, che deve essere valutato in base alla norma CEI EN 62485-3.

Concetto fondamentale è quello di aerazione e ventilazione della zona: occorre quindi calcolare con precisione la superficie minima delle aperture del locale in base alle caratteristiche della batteria e del caricabatterie.

Le aperture devono essere collocate su pareti opposte o sulla stessa parete ma ad almeno 2 metri di distanza; qualora questo non sia possibile, bisognerà ricorrere alla ventilazione forzata mediante cappe di aspirazione.

Elettrolito e sostanze neutralizzanti

Il 29 marzo è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.20 del 24 gennaio 2011, G.U. n. 60 del 14 marzo 2011, che stabilisce precise regole riguardanti sostanze assorbenti e neutralizzanti atte al contenimento di sversamenti di soluzioni elettrolitiche provenienti da accumulatori al piombo, tra cui tutte le batterie per carrelli elevatori.

In particolare, tenendo conto delle dimensioni degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamenti, definisce la quantità delle sostanze atte ad assorbire e neutralizzare eventuali fuoriuscite accidentali, al fine di contenere e prevenire danni all´ambiente.

Tipologia di impiantoQuantità di sostanza assorbente e neutralizzante
Piccoli impianti, fino a 5 batterie50% dell´elettrolito presente nella batteria con maggiore contenuto di acido
Medi impianti, fino a 20 batterie100% dell´elettrolito presente nella batteria con maggiore contenuto di acido
Grandi impianti, oltre 20 batterie200% dell´elettrolito presente nella batteria con maggiore contenuto di acido

In tutti gli impianti o aree dove sono previste, oltre alla ricarica, operazioni di sostituzione giornaliera di batterie i quantitativi suddetti devono essere raddoppiati.

La normativa coinvolge TUTTI gli utilizzatori di batterie al piombo, quali ad esempio utilizzatori di batterie fisse, gruppi di continuità, impianti fotovoltatici, ecc., utilizzatori di batterie portatili e utilizzatori di batterie a trazione, carrelli elevatori, trasportatori a pianale, ecc.

Le sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida dagli accumulatori al piombo devono essere testate e certificate da enti e/o istituti preposti, es. laboratori universitari, ISPEL, ecc.

< h3>Campi elettromagnetici

Il secondo pericolo riguarda la generazione di un campo elettromagnetico in fase di ricarica della batteria, che può dare problemi ad alcune categorie di soggetti tra cui portatori di pacemaker, impianti acustici, donne in gravidanza o persone che hanno frammenti metallici nel corpo.

Anche per questo motivo è opportuno che la ricarica avvenga in un locale separato da quello di lavoro.

Per quanto riguarda il rischio derivante dai campi elettromagnetici, oltre al già citato Decreto legislativo 81 del 2008 si fa riferimento alla “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE” pubblicata nel 2014, che riporta la necessità, in presenza di caricabatterie industriali, una valutazione specifica dei rischi se sul luogo di lavoro operano persone con dispositivi medici impiantati.

Requisiti elettrici ed elettronici dei carrelli industriali

La UNI EN 1175:2026 specifica i requisiti elettrici per la progettazione e la costruzione dell'impianto elettrico dei carrelli industriali semoventi compresi nello scopo della ISO 5053-1:2020, ad eccezione dei carrelli fuoristrada a braccio telescopico definiti nei punti 3.21 e 3.22 della ISO 5053-1:2020, dei carrelli elevatori a portale definiti nei punti 3.18 e 3.19 della ISO 5053-1:2020, e tutte le funzioni utilizzate per il funzionamento automatico dei carrelli senza guidatore definiti nel punto 3.32 della ISO 5053-1:2020.

Per tali carrelli industriali questo documento fornisce requisiti elettrici ed elettronici e requisiti per le parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza.

NormaOggettoDecorrenza o rapporto con l’edizione precedente
UNI EN 1175:2026Requisiti elettrici/elettronici dei carrelli industrialiData entrata in vigore: 29 gennaio 2026; sostituisce UNI EN 1175:2020; recepisce EN 1175:2025
CEI EN 62485-3:2016Requisiti di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni, Parte 3: Batterie di trazioneHa sostituito CEI EN 50272-3:2003

Altre norme tecniche sui carrelli industriali

Al fine di avviare dei lavori volti a colmare delle lacune normative e a fornire quindi al mercato dei produttori e degli utilizzatori dei documenti di riferimento, la Commissione Trasporti interni propone 3 progetti di norma.

Vocabolario e classificazione

UNI1608411 “Carrelli industriali - Vocabolario - Parte 1: Tipi di carrelli industriali” stabilisce la terminologia e la classificazione dei carrelli industriali, definiti “veicoli su ruote aventi almeno tre ruote con un meccanismo di azionamento motorizzato o non motorizzato tranne quelli che si muovono su rotaie, progettati sia per trasportare, tirare, spingere, sollevare, accatastare, impilare sia per depositare su scaffali, qualsiasi tipo di carico e che sono controllati da un operatore o da un automatismo senza conducente”.

Adotta ISO 5053-1:2020 e sostituisce UNI ISO 5053-1:2016.

Movimentazione di carichi sospesi

UNI1608396 “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 1: Requisiti addizionali per la movimentazione di carichi sospesi con carrelli semoventi controbilanciati e retrattili, con guidatore a bordo e portata fino a 10 000 kg” fornisce i requisiti minimi di sicurezza a livello nazionale per le varie tipologie di carrelli industriali controbilanciati e retrattili, con sollevatore o con carrello porta forche retrattile, specificati nello scopo della UNI EN ISO 3691-1, qualora dotati di attrezzature o utensili per la movimentazione di un singolo carico sospeso, libero di oscillare in qualsiasi direzione.

Verifica della stabilità

UNI1608412 “Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 3: Carrelli retrattili e carrelli a forche tra i longheroni” specifica le prove per la verifica della stabilità dei carrelli retrattili, con sollevatore o forche retrattili, e dei carrelli a forche tra i longheroni, dotati di sollevatore o forche inclinabili o non inclinabili e con una capacità nominale fino a 5 000 kg compresi.

Si applica anche a carrelli che operano nelle stesse condizioni quando sono dotati di accessori per la movimentazione del carico. Adotta ISO 22915-3:2014 e sostituisce UNI ISO 22915-3:2009.

Norme entrate in vigore nel settore

Norma numero: UNI EN 1459-2:2019 Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 2: Carrelli a braccio telescopico rotante.

La norma specifica I requisiti generali di sicurezza dei carrelli fuoristrada a braccio telescopico rotante, costituito da un telaio inferiore con una struttura superiore ruotante dotata di un mezzo di sollevamento telescopico, braccio imperniato, in cui un dispositivo di movimentazione del carico, per esempio il carrello e le forche, è tipicamente montato.

Norma numero: UNI EN 16842-6:2019 Carrelli industriali semoventi - Visibilità - Metodi di prova e verifica - Parte 6: Carrello contrappesato con guidatore seduto e carrelli fuoristrada con montante con capacità maggiore di 10 000 kg.

La norma specifica i requisiti e le procedure di prova per la visibilità a 360° dei carrelli industriali contrappesati con guidatore seduto e carrelli fuoristrada con montante, senza carico, con capacità maggiore di 10 000 kg, in conformità alla UNI ISO 5053-1.

La norma deve essere utilizzata con la UNI EN 16842-1.

Norma numero: UNI EN 16796-4:2019 Carrelli industriali - Efficienza energetica dei carrelli industriali - Metodi di prova - Parte 4: Carrelli elevatori fuoristrada a braccio telescopico.

La norma specifica il metodo per la misurazione del consumo di combustibile di carrelli elevatori fuoristrada a braccio telescopico come definito nella UNI ISO 5053-1.

Norma numero: UNI EN ISO 24134:2019 Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti aggiuntivi per funzioni automatiche sui carrelli.

La norma specifica i requisiti di sicurezza per i comandi e i sistemi di comando per le seguenti funzioni automatiche sui carrelli industriali: sterzo, esclusa la guida diretta meccanica; marcia; operazioni di sollevamento e di discesa; movimentazione del carico, per esempio rotazione in verticale, arretramento, rotazione in piano, inclinazione, bloccaggio; combinazione e/o sequenza di questi movimenti.

Classificazione ICS delle norme

ICS International Classification for Standards is an international classification system for technical standards. The ICS is a hierarchical classification organized on three levels.

Level 1 covers the main fields of activity in standardization, e.g. road vehicle engineering, agriculture, metallurgy. Each field has a two-digit notation, e.g. 43 Road Vehicle Engineering.

The main fields are subdivided into groups, level 2. The notation of a group consists of the field notation and a three-digit group number, separated by a point, e.g. 43.040 Road vehicle systems.

Some groups are further divided into sub-groups, level 3. The notation of a sub-group consists of the group notation and a two-digit number, separated by a point, e.g. 43.040.20 Lighting, signaling and warning devices.

You can identify the ICS code of your interest by typing the code or a keywordword in the dropdown ICS field, and by selecting one of the filtered results.

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Norme CEI per lavori elettrici e attrezzature

La corretta scelta degli attrezzi e dei dispositivi per i lavori sotto tensione costituisce una delle principali misure di sicurezza durante l’esecuzione di tali attività lavorative che, come è noto, devono essere svolte in accordo con le prescrizioni di legge, si veda in particolare il Titolo III del D. Lgs. 81/08.

In tal senso la legislazione vigente richiama, per quanto attiene le indicazioni organizzative e operative di dettaglio, l’applicazione della vigente normativa tecnica, implicitamente riferendosi alla norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, giunta alla sua IV edizione nel 2014.

La Norma CEI EN 60743 individua la terminologia per descrivere gli attrezzi, gli equipaggiamenti, i dispositivi e i metodi utilizzati per i lavori sotto tensione.

Essa normalizza la denominazione degli attrezzi, dei dispositivi e degli equipaggiamenti da utilizzare durante i lavori elettrici in tensione e permette la loro identificazione fornendo definizioni e illustrazioni.

La Norma CEI EN 60743:2014 sostituisce completamente la Norma CEI EN 60743:2003-07, che tuttavia rimane applicabile fino al 30/08/2016.

Lo scopo della Norma CEI EN 60743:2014 è quindi di fornire termini e definizioni universalmente condivise per la maggior parte degli attrezzi, dispositivi ed equipaggiamenti usati nei lavori sotto tensione, richiamati anche in altre norme tecniche del settore elettrico.

La norma CEI EN 60734, per contro, non sostituisce le specifiche norme che individuano requisiti e performance degli attrezzi, degli equipaggiamenti e dispositivi, tra le quali citiamo ad esempio la norma CEI EN 60903, CEI 11-31, sui “Guanti di materiale isolante” oppure la CEI EN 60900, CEI 11-16, per “Attrezzi di lavoro a mano per tensioni fino a 1 000 V in corrente alternata e 1 500 V in corrente continua”.

Come è noto, queste norme individuano le caratteristiche di prodotto, le prove/verifiche che deve effettuare il costruttore, nonché le prove/verifiche che deve effettuare l’utilizzatore.

In sostanza, il Datore di Lavoro che deve garantire la sicurezza dei propri lavoratori che effettuano lavori elettrici, ha a disposizione e deve applicare un corpo normativo estremamente vasto e specifico.

  • la gestione aziendale del rischio elettrico, individuando figure, compiti e competenze dei soggetti interessati in tali attività lavorative, URI, RI, URL, PL, PES e PAV, si vedano in tal senso le norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1;
  • l’organizzazione dei lavori elettrici, definendo specifiche procedure di lavoro per i lavori fuori tensione, in prossimità e sotto tensione;
  • l’individuazione degli attrezzi, degli equipaggiamenti utilizzati per i lavori elettrici;
  • la definizione delle caratteristiche delle attrezzature e dispositivi messi a disposizione dei lavoratori;
  • l’individuazione dei controlli e delle verifiche sulle attrezzature e sui dispositivi forniti dai lavoratori che effettuano lavori elettrici.

Applicazione pratica delle norme ai carrelli attrezzati

La scelta e l’impiego di un carrello attrezzato devono considerare la tipologia del carrello, il carico, l’accessorio installato, la presenza o meno del conducente, le funzioni elettriche ed elettroniche, le condizioni ambientali e le operazioni di ricarica o sostituzione della batteria.

Le Norme forniscono le regole tecniche che garantiscono la sicurezza e le prestazioni dei prodotti aiutando a ridurre le barriere commerciali. Esse forniscono la base per le prove di conformità e consentono ai dispositivi elettrici ed elettronici di essere quindi esportati nella maggior parte dei mercati presenti a livello mondiale.

Le Norme garantiscono la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni dei dispositivi e dei sistemi elettrici ed elettronici, inclusa la tecnologia dell’informazione.

Le Norme armonizzate garantiscono che i prodotti possano funzionare ed interagire correttamente con altri prodotti, interoperabilità.

Le Norme armonizzate servono come base per la ‘Conformity assessment’ e la certificazione proponendo, tra le altre, prove per verificare la sicurezza, le prestazioni, l’efficienza e l’affidabilità di un determinato prodotto, componente, sistema.

Le Norme aiutano a proteggere le persone, le infrastrutture e l’ambiente. Le Norme aiutano a evitare soluzioni isolate che possono ostacolare la crescita dei mercati.

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Gli Stati sono sempre più interdipendenti e i prodotti hanno sempre più una valenza globale in quanto sono fabbricati, assemblati e venduti in nazioni di tutto il mondo.

Regole tecniche armonizzate e concordate a livello internazionale garantiscono che i componenti impiegati in prodotti più complessi siano in grado di funzionare correttamente ed in sinergia con il prodotto finito in modo tale che quest’ultimo sia sicuro e funzionale per gli utenti finali.

L’adozione di Norme armonizzate consente all’industria di vendere più facilmente i propri prodotti in molti Stati del mondo. Le Norme semplificano il controllo della qualità dei servizi e dei componenti lungo tutta la catena della loro erogazione e della loro produzione riducendone così anche i costi di esecuzione.

Le Norme riflettono il consenso globale su soluzioni all’avanguardia che possono essere applicate dai settori pubblico e privato sia nei Paesi di sviluppo che in quelli in via di sviluppo.

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