Un impianto di allarme sicurezza conforme alla norma CEI deve essere progettato, installato, verificato, consegnato e sottoposto a manutenzione secondo criteri coerenti con il livello di rischio dell’area da proteggere. Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova edizione della Norma CEI 79-3, riferimento tecnico per gli impianti di allarme intrusione e rapina.
La nuova edizione introduce un metodo oggettivo per l’analisi del rischio, una progettazione basata su tabelle univoche, la possibilità di articolare l’impianto in sotto-impianti e il nuovo Indice Integrativo di Sicurezza, mantenendo il collegamento con la CEI 64-8, il D.M. 37/08 e le norme della serie CEI EN 50131.
Che cos’è la norma CEI 79-3
A partire dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova edizione della norma CEI 79-3 Sistemi di Allarme - Prescrizioni particolari per gli impianti di allarme intrusione e rapina, che giunge così alla sua quinta edizione.
Quella della Norma CEI 79-3 è una lunga storia che ha inizio nel 1988, quando ha preso corpo la sua prima edizione. Da allora, attraverso diverse revisioni, è arrivata alla sua quinta edizione, pubblicata nel dicembre 2024 ed entrata ufficialmente in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
È disponibile la nuova edizione della Norma CEI 79-3, norma tecnica di riferimento per la progettazione, l’installazione, il collaudo e la manutenzione degli “Impianti di allarme intrusione e rapina”.
La norma si applica alla progettazione, pianificazione, esercizio, installazione, messa in servizio e manutenzione di impianti di allarmi intrusione e rapina installati negli edifici.
La Norma CEI 79-3 definisce le caratteristiche del sistema di allarme antintrusione e antirapina, definisce le capacità e le competenze di chi lo progetta, lo realizza e lo manutiene, specifica i termini del servizio fornito al cliente e richiama gli obblighi di legge inerenti a queste attività.
Entrata in vigore e periodo di transizione
Nel mese di dicembre 2024, a conclusione dei lavori, è stata pubblicata la Norma CEI79-3:2024.
Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova edizione della norma CEI 79-3 “Sistemi di allarme - Prescrizioni particolari per gli impianti di allarme intrusione e rapina”.
La conformità alla Norma CEI 79-3:2024 è obbligatoria per la compilazione della Dichiarazione di Conformità richiesta dal DM 37/08 (e successive modifiche) al termine dei lavori, da parte delle aziende che forniscono impianti e servizi di allarme intrusione e rapina.
Nota bene: i progetti e le attività in corso potranno ancora essere realizzati in conformità alla precedente CEI 79-3:2012 fino al termine del 2025.
Tuttavia, si raccomanda di adottare quanto prima la nuova edizione per allinearsi agli aggiornamenti e alle migliori prassi del settore.
Obiettivi e impostazione della nuova edizione
La norma non è stata in alcun modo stravolta nei suoi contenuti, che sono stati piuttosto riorganizzati in modo che il documento fosse di più facile fruizione, per un utilizzo più intuitivo.
Il testo è stato organizzato in modo più lineare, seguendo l’ordine logico delle fasi che compongono il ciclo di vita dell’impianto (progettazione, realizzazione, consegna e manutenzione), con l’obiettivo di rendere la norma di più facile lettura.
In questa quarta revisione rimangono confermati, come è naturale, l’oggetto a cui la Norma si applica (gli Impianti) e lo scopo (normalizzare tutti i processi legati alla progettazione, alla realizzazione, alla conduzione e alla manutenzione) mentre la Norma è stata arricchita con l’inserimento di “metodi” e con puntuali definizioni delle parti e delle procedure che devono essere utilizzate, a garanzia della completezza e della qualità di sistemi e servizi acquisiti dai committenti.
Rimane quindi la sostanziale continuità di quelli che sono i concetti fondamentali alla base della Norma, quali la necessità di identificare il Livello di Rischio, fornire indicazioni e prescrizioni per la progettazione e l’installazione, ripartire correttamente i compiti e le responsabilità.
I principi alla base della nuova norma sono: semplicità, modularità e usabilità.
Per illustrare le novità introdotte, il CEI ha organizzato una giornata di studio aperta agli addetti ai lavori.
I relatori hanno sottolineato come la differenziazione delle competenze presenti all’interno del Gruppo di lavoro, composto da figure eterogenee in rappresentanza di professionisti, aziende del settore e associazioni di categoria, abbia permesso di arricchire i punti di vista, con un approccio che ha dato voce a tutte le diverse professionalità che gravitano attorno ai sistemi di sicurezza.
Le quattro macro-tematiche della norma
A partire da questi, la norma è stata divisa in 4 macro-tematiche, che sono state analizzate nel dettaglio per esse re migliorate seguendo i principi di cui sopra.
- l’analisi del rischio, in modo da offrire agli operatori un nuovo metodo oggettivo per calcolare la probabilità e il danno;
- l’introduzione del concetto di sotto-impianti, mostrando la possibilità di articolare il progetto in sotto-impianti indipendenti in grado di offrire maggiore modularità nella progettazione e nella gestione;
- la progettazione, con un nuovo metodo basato univocamente su tabelle che permette, di conseguenza, una progettazione più trasparente e agevole;
- le integrazioni, con l’introduzione di un nuovo indice integrativo di sicurezza (IIS) che consente di riconoscere e valorizzare al meglio e in modo oggettivo gli elementi aggiunti al progetto dell’impianto.
Analisi del rischio e determinazione del livello di prestazione
La progettazione di un impianto di allarme intrusione e rapina deve sempre iniziare da una fase di acquisizione di fattori locali: l’attività di analisi di tali fattori fornisce, come risultato, una stima sintetica, su quattro livelli, del livello di rischio intrusione e di conseguenza determina il Livello di Prestazione (LdP) per il quale si dovrà progettare l’impianto.
La nuova edizione della norma introduce una metodologia per analizzare e determinare il livello di rischio legato a potenziali eventi criminosi.
Questo permette di progettare impianti adeguati e di definire un livello di prestazione idoneo a ridurre il rischio residuo entro soglie accettabili, concordate con il committente.
Cambia la metodologia alla base dell’analisi del rischio: se, nel 2012, si aveva la possibilità di scegliere tra sei tipologie impiantistiche disponibili, effettuando una valutazione di tipo totalmente soggettivo rispetto a una serie di aspetti che caratterizzano i beni da proteggere e gli ambienti entro cui questi sono contenuti, nella nuova edizione è presente un unico questionario che permette di quantificare in modo oggettivo sia la probabilità di accadimento dell’evento criminoso sia il danno in tutte le sue diverse componenti (diretto, indiretto, reputazionale).
Per la realizzazione del questionario, l’attenzione è stata puntata sulle caratteristiche del bene da proteggere, quelle dell’area in cui il bene è contenuto e, infine, quelle delle contromisure esistenti.
Grazie a questo strumento, committente e progettista possono insieme valorizzare la probabilità di accadimento dell’evento e il danno conseguente.
Il risultato ottenuto permette di definire dunque il livello di rischio dell’area e il livello di prestazione dell’impianto.
Fattori considerati nell’analisi
Andando ancor più nello specifico, per quel che riguarda i beni da proteggere, il questionario permette di valorizzare oggettivamente alcuni aspetti quali:
- la tipologia e il valore del bene;
- la facilità di asportazione e di riutilizzo/ricettazione del bene;
- il danno derivante dalla sottrazione del bene.
Per quanto riguarda l’analisi dell’area in cui il bene è contenuto, andranno analizzate le seguenti caratteristiche:
- la tipologia dell’area (all’aperto o al chiuso);
- la posizione all’interno del fabbricato;
- le caratteristiche delle strutture perimetrali.
Infine, relativamente alle contromisure già esistenti vengono prese in esame:
- le caratteristiche delle contromisure passive (resistenza degli infissi, tipologia delle serrature ecc.);
- le contromisure di tipo attivo (come l’esistenza di un impianto di videosorveglianza);
- le contromisure organizzative (la presenza o meno di portineria o servizi di guardiania).
Attraverso i dati raccolti, su una scala da 1 a 4, sarà possibile valorizzare la matrice del rischio in funzione di probabilità e danno.
Il rischio è valutato applicando il metodo definito nella Norma in modo canonico, secondo la definizione di rischio data dalla Guida ISO/IEC 51, combinando la probabilità di accadimento di un danno e l’entità del danno stesso.
I due fattori (probabilità di accadimento dell’azione criminosa ed entità del danno) consentono la stima del livello di rischio sulla base di una matrice del rischio.

Il ruolo del committente e del progettista
Nella nuova edizione è stato definito un processo lineare e guidato: sono state rimosse le impostazioni delle tipologie impiantistiche[1] che in gran parte supplivano alla carenza di un metodo, essendo basate sul rigido presupposto che alla destinazione d’uso di un immobile fosse associabile un offset di rischio; è stata ricostruita la lista dei parametri che devono essere presi in considerazione (natura e valore degli asset custoditi, caratteristiche delle infrastrutture e dei luoghi che li contengono, elementi che soggettivamente sono rilevanti al punto di vista del committente) e trasformate in domande da sottoporre al committente con predisposizione, per ciascuna di queste, di una serie di risposte solo da selezionare (con pesi differenti).
La scelta delle risposte è affidata e diventa ora responsabilità del committente, mentre il conteggio e la valutazione delle risposte è la parte di processo che viene svolta dal progettista.
La probabilità di accadimento del danno (in questo caso la possibilità che un tentativo di intrusione a scopo di furto o rapina vada a buon fine) viene valutata sulla base di tre fattori secondo le informazioni (e le risposte) fornite dal committente: vulnerabilità delle aree, considerando le contromisure esistenti appetibilità dei beni valutazioni soggettive, proprie del Committente (le cosiddette “criticità percepite”).
L’entità del danno è invece valutata considerando il valore economico, indicato dal committente, dei beni che si vogliono controllare e la stima degli eventuali danni e/o conseguenze causate dall’effrazione (danni strutturali, vandalici, fermo produttivo, ecc.).
Su un piano non tecnico il Metodo di Analisi del Rischio indicato consente di ridimensionare la responsabilità del progettista, a cui è richiesto di applicare il metodo per processare le informazioni fornite dal committente, inoltre, a parità di informazioni fornite la definizione del Livello di Rischio è ripetibile, non essendo più dipendente da interpretazioni soggettive del progettista.
Gradi di rischio
In questo modo si può classificare il tipo di impianto tra uno dei quattro gradi di rischio individuati dalla norma:
- rischio basso (grado 1): gli intrusi hanno una conoscenza bassa degli impianti di sicurezza e non hanno una grande quantità di attrezzi tra quelli facilmente reperibili;
- rischio medio-basso (grado 2): gli intrusi non conoscono bene gli impianti, ma hanno a disposizione strumenti portatili tali da disattivare il sistema;
- rischio medio-alto (grado 3): gli intrusi hanno una discreta conoscenza degli impianti di sicurezza, con a disposizione una vasta gamma di strumenti e apparecchi elettronici portatili;
- rischio alto (grado 4): gli intrusi hanno capacità e risorse per pianificare un’intrusione o una rapina del dettaglio, oltre che strumenti e attrezzature per metterla in atto, anche quelli per sostituire i componenti dell’impianto di sicurezza.
In base al rischio la norma CEI 79-3 analizza i livelli di prestazione dell’impianto.
L’impianto da progettare può avere 4 livelli di prestazione: dal livello 1 (quello più basso se il rischio valutato è basso) al livello 4 (livello di prestazione più alto se il rischio valutato è alto).
In funzione del livello di rischio la Norma definisce il livello di prestazione minimo che un impianto di allarme intrusione e rapina dovrà garantire per minimizzare (convenzionalmente) il rischio di effrazione migliorando il livello di sicurezza.
Limiti funzionali dell’impianto
A questo proposito è bene sottolineare che un impianto di allarme intrusione e rapina non è in grado di impedire un attacco criminale ma la sua funzione è (solo) quella di generare un allarme quando rileva un’intrusione; in altri termini un impianto di allarme intrusione e rapina è (solo) una delle contromisure che, unitamente ad altre (sistemi e procedure di gestione dell’intervento) contribuisce a contrastare eventuali tentativi di attacco.
La gran parte degli impianti progettati e realizzati per il controllo di fenomeni fisici potenzialmente forieri di conseguenze, anche gravi, si basano su requisiti e funzionalità che sono la sintesi di molte esperienze precedenti; in questi casi, applicando a ritroso il principio ripetibile di causa/effetto, è relativamente facile identificare i fenomeni iniziali e le relative tecnologie per il controllo (fiamma, fumo, temperatura, livello, corrente, ecc.).
A differenza di queste installazioni, gli eventi criminosi, quali i tentativi di intrusione e/o di rapina, sono invece manifestazioni dell’ingegno di persone intenzionate a compiere l’atto criminoso: è evidente che tale differenza sia estremamente rilevante e che il controllo richieda particolari attenzioni alle funzionalità per riconoscere le intrusioni ma anche gli attacchi all’integrità dei componenti e dell’intero impianto.
Il livello di Rischio è strettamente legato alla qualità della minaccia che si vuole contrastare che, in ultima analisi, dipende dalle conoscenze dei sistemi di allarme e dalla disponibilità di mezzi e strumenti che i malintenzionati investiranno per tentare di raggiungere i loro obbiettivi.
Area, sotto-aree e sotto-impianti
Il nuovo concetto di sottoimpianti segna il passaggio da un approccio di tipo monolitico a uno di tipo modulare, per cui è possibile dividere ciascuna area in sotto-aree indipendenti, ognuna con una diversa tipologia di rischio e una propria operatività.
Stabilita la definizione generica di “Area controllata” (all’interno del quale sono contenuti i beni) la Norma permette, qualora sia utile, di creare suddivisioni definite “Sotto-aree”.
Le Sotto-aree, che identificano ciascuna uno o più ambienti chiaramente definiti, possono differire tra loro per la consistenza dei beni contenuti, per le tipologie delle infrastrutture, per le diverse operatività, orari di inserimento, assegnazioni particolari ad uno o più utenti, ecc. e, per queste ragioni, richiedere prestazioni particolari.
Finora la Norma CEI 79-3, infatti, considerava un impianto di allarme intrusione e rapina come un unicum e non prendeva in considerazione la possibilità di suddividerlo in unità distinte a presidio di aree specifiche del contesto operativo generale cui l’impianto nel suo complesso di riferisce.
Per superare l’impostazione monolitica di un impianto unico è stato introdotto il concetto di sotto-impianto, insieme ad una serie di indicazioni per un consentire un approccio modulare e flessibile della progettazione (Figura 1).
Le sotto-aree possono differire anche per il Livello di Prestazione: questa impostazione è particolarmente utile poiché consente al progettista di “articolare” il progetto suddividendo l’intero “impianto” in uno o più “sotto-impianti” valutando per ciascuno il Livello di Prestazione corretto, sviluppando in questo modo un progetto su misura (“tailor-made”) in modo da ottimizzare i requisiti minimi, e anche i costi, secondo le esigenze.
Un impianto di allarme intrusione e rapina può quindi essere articolato in uno o più sotto -impianti specifici per le sotto-aree identificate.
Questa possibilità consente una maggiore modularità nella rilevazione rispondendo allo stesso tempo ad esigenze operative specifiche dell’utente che, ad esempio, potrebbe voler attivare alcuni sotto-impianti lasciandone altri disattivati.
In generale i sotto-impianti possono essere funzionalmente e operativamente indipendenti (Figura 2), oppure funzionalmente e operativamente dipendenti tra loro, come nel caso in cui sono concentrici (Figura 3).

Struttura dell’impianto e sottoinsiemi
Precedentemente l’impianto veniva suddiviso in tre sottoinsiemi di apparecchiature:
- sottoinsieme A (rivelatori);
- sottoinsieme B (apparati essenziali, incluse le interconnessioni);
- sottoinsieme C (apparati di notifica).
Ora, l’impianto si intende composto dai seguenti sottoinsiemi:
- sottoinsieme A: rivelatori;
- sottoinsieme B: apparati essenziali;
- sottoinsieme C: apparati di notifica;
- sottoinsieme D: apparati e sistemi di deterrenza, opzionale e ininfluente rispetto alla definizione del livello di prestazione;
- sottoinsieme E: interconnessioni tra le apparecchiature.
In precedenza i componenti del “sistema” sono stati raggruppati concettualmente in tre “sottoinsiemi” omogenei, rispettivamente definiti: “A” (Rivelatori), “B” (Apparati Essenziali) e “C”(Apparati di Notifica): per la nuova edizione le interconnessioni (cavi e collegamenti tra le apparecchiature, prima accorpati agli apparati essenziali) sono stati estrapolati e inseriti in un proprio e nuovo sotto-insieme “E” (interconnessioni); inoltre, e vedremo più avanti le ragioni, è stato aggiunto ora un nuovo sottoinsieme “D”(sistemi di deterrenza).
Il livello di prestazione complessivo dell’impianto è ancora definito come il minore fra i livelli di prestazione dei suoi sottoinsiemi A, B, C ed E.
Rimane immutato il concetto che, se anche uno solo dei sottoinsiemi non è classificabile, l’intero impianto risulta non classificabile e non può essere dichiarato conforme alla Norma CEI 79-3; il livello minimo di prestazione che deve quindi raggiungere un impianto di allarme intrusione e rapina è il livello 1.
Questa nuova segmentazione, più dettagliata, è funzionale ad un approccio modulare del progetto, poiché ha permesso di definire in modo più dettagliato i requisiti minimi.
Metodo tabellare per la progettazione
La nuova edizione della norma introduce un nuovo metodo basato esclusivamente su tabelle univoche, che permette una progettazione oggettiva e semplificata.
Grazie all’univoco metodo tabellare, viene superato il binomio del metodo tabellare e matematico della precedente edizione, per cui, soffermandosi per esempio sui rilevatori, risulta possibile stabilire con certezza: la posizione dell’elemento da controllare (distanza da un piano accessibile), la categoria dell’elemento da controllare (varco, superficie e volume) e l’elemento da controllare (per esempio aperture, superfici verticali, superfici orizzontali ecc.).
La dualità dei “metodi” di progettazione e verifica della precedente edizione è ora risolta grazie allo sviluppo di un Metodo Tabellare estremamente dettagliato che riprende le impostazioni del precedente ma ne supera i limiti (l’applicabilità ai soli piccoli impianti e ridotta flessibilità) permettendo di coprire le esigenze di controllo per tutti i Livelli di Prestazione, peculiarità del precedente metodo Matematico.
Il metodo tabellare era, sì, prescrittivo ma era anche estremamente sintetico (povero di dettagli) e non includeva in sé i requisiti per le interconnessioni, rimandando di fatto all’altro metodo.
Il metodo matematico non era prescrittivo, ma consentiva di verificare il raggiungimento del livello di prestazione obiettivo solo a posteriori, dopo aver completamente impostato il progetto dell’impianto.
Le tabelle sono ora consultabili facilmente e costituiscono semplici guide per la progettazione offrendo, per ciascun Livello di Prestazione, una o più opzioni: differenti soluzioni di progetto equivalenti tra loro, che il progettista può scegliere.
Il nuovo (e unico) metodo tabellare è prescrittivo ed è stato dettagliato con l’obiettivo di coprire le esigenze di controllo delle azioni criminose sugli ambienti, guidando passo-passo il progettista nella definizione delle caratteristiche dell’impianto.
In particolare, l’approccio alla progettazione dell’insieme dei rivelatori è impostato nel metodo tabellare distinguendo per ciascun livello di prestazione, per quanto possibile, più opzioni progettuali equivalenti tra le quali il progettista può scegliere quella che meglio si adatta ai vincoli di installazione.
Gli ambienti che contengono i beni che devono essere controllati sono descritti attraverso gli elementi funzionali di base, semplici e intuitivi come “superfici” che delimitano il volume dell’ambiente, i “varchi” attraverso i quali è possibile accedere e i “volumi” interni.
Il metodo tabellare non prescrive le tecnologie di rivelazione da utilizzare ma identifica, per ciascun elemento, quale azione criminosa debba essere rilevata.
Le cinque tipologie di impianto
La nuova edizione include tabelle specifiche per 5 categorie di impianti, ciascuna adatta a un diverso contesto operativo:
- abitazione isolata;
- abitazione non isolata;
- caveau;
- insediamento industriale;
- cassaforte.
Queste tabelle consentono di valutare rapidamente il livello di prestazione dei sottosistemi, prendendo in considerazione fattori come il grado di sicurezza, i componenti utilizzati e la loro disposizione all’interno dell’impianto.
Indice Integrativo di Sicurezza
Viene introdotto il nuovo IIS (Indice Integrativo di Sicurezza), che consente di valorizzare in modo oggettivo gli elementi aggiuntivi presenti nel progetto rispetto ai requisiti minimi previsti dalla norma.
A parità di “livello di prestazione confermato” il committente può valutare proposte diverse che daranno un valore aggiunto all’impianto, aumentandone la sicurezza, senza che questo ne modifichi il livello di protezione.
Tra le principali integrazioni sono presenti:
- i sotto-impianti concentrici;
- rivelatori aggiuntivi rispetto a quelli previsti nelle tabelle A1 e A2;
- le funzionalità di deterrenza aggiuntive (sottoinsieme D).
Analisi dei beni e dell’area da proteggere
Non si può progettare un impianto antifurto se prima non si fa una valutazione del rischio.
Quest’ultima deve tener conto di una serie di fattori tra i quali la destinazione d’uso del luogo in cui viene installato l’impianto d’allarme e il valore dei beni da proteggere.
Dopo aver fatto una valutazione del rischio, bisogna procedere con l’analisi del luogo in cui dovrà essere installato il sistema antifurto: è la seconda parte dell’analisi del rischio.
Deve essere eseguito un sopralluogo per fare una valutazione delle aree da proteggere e determinare il livello di prestazione dell’impianto di allarme e la scelta dei componenti da utilizzare.
Beni da proteggere
Devono essere presi in considerazione i beni da proteggere, i beni che sono considerati a rischio rapina.
- Tipo: facilità di smercio; attrattività per il ladro; pericolo di rapina.
- Valore: massimo valore probabile di una perdita singola; costi conseguenti alla perdita; valore affettivo.
- Volume o dimensioni: facilità di asportazione e trasporto; facilità di smercio e di commercio; facilità di accesso ai locali.
- Storico dei furti: metodi di attacco usati in furti e rapine precedenti.
- Pericolo: per l’ambiente; di uso improprio di beni; per le persone.
- Danni: vandalismo sui beni; rischio di incendio doloso dei beni; problemi psicologici derivanti dalla rapina.
Caratteristiche dell’area
Nel considerare l’elemento di rischio nella progettazione di un impianto di allarme intrusione e rapina, la struttura dei locali da proteggere costituisce un fattore determinante.
- Costruzione: delle pareti, del tetto, dei pavimenti e dei locali interrati, se presenti.
- Aperture: costruzione delle finestre, porte, lucernai, condotti di ventilazione e qualsiasi altra apertura nell’edificio suscettibile di facilitare un ingresso non autorizzato.
- Posizione: isolamento o presenza di altri edifici, piani, esposizione alla strada e illuminazione esterna.
Norme collegate alla CEI 79-3
Le installazioni d’allarme sono soggette alle normative CEI 79-2 per i materiali e alle CEI 79-3 per l’installazione.
In Italia è fondamentale la conformità alla norma nazionale CEI 79-03, introdotta nel 2021.
Questa norma illustra la progettazione, l’implementazione, la verifica e la manutenzione dei sistemi di sicurezza, integrando la norma europea EN 50131-1 e incorporando sezioni della guida CEI CLC/TS 50131-7.
La CEI EN 50131-1 rimane il riferimento principale per i requisiti generali relativi alla progettazione, installazione, gestione e manutenzione dei sistemi di allarme antintrusione e antirapina.
Norma CEI 64-8
La CEI 79-3 all’art. 4.2 recita: “L’installazione di un impianto di Allarme Intrusione e Rapina deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni della Norma CEI 64-8 comprese quelle per la protezione contro le sovratensioni (Sezione 44)…”
La CEI 64-8 riguarda tutti gli impianti fino a 1.000V in AC e fino a 1.500V in DC.
La Norma CEI 64-8 definisce i requisiti per la progettazione e l’installazione di impianti elettrici utilizzatori a bassa tensione.
Rappresenta il principale riferimento normativo CEI per la realizzazione di impianti a regola d’arte, in conformità a quanto stabilito dalla Legge 186/68 e dal D.M. 37/08 sulla sicurezza degli impianti tecnici negli edifici.
Nella suddetta troveremo la sezione 44 completamente aggiornata ma che, come è scritto anche nell’attuale norma, farà riferimento alle norme CEI EN 62305 (CEI 81-10 “Protezione contro i fulmini”) e quindi, con quelle tre righe, ci troviamo a dover ottemperare a svariate prescrizioni normative.
Riguardo alla protezione dalle sovratensioni dovute ai fulmini è sufficiente prevedere degli adeguati scaricatori di sovratensione (SPD) mentre per la protezione dalle sovratensioni permanenti, come ad esempio l’interruzione del neutro da parte del distributore, puoi utilizzare i POP (Permanent Overvoltage Protector).
Norme europee della serie EN 50131
La serie EN 50131, adottata in tutta Europa, stabilisce i requisiti tecnici e funzionali dei sistemi elettronici di sicurezza.
- EN 50131-1: requisiti generali per i sistemi di allarme antintrusione e antirapina;
- EN 50131-3: requisiti per gli apparecchi di controllo e segnalazione;
- EN 50131-4: requisiti per i sistemi di allarme collegati a centri di controllo;
- EN 50131-5-3: requisiti per i dispositivi di interconnessione all’interno del sistema;
- EN 50131-6: requisiti per gli alimentatori;
- EN 50131-7: requisiti per applicazioni specifiche come sirene e dispositivi di allarme acustico.
D.M. 37/08
Il Decreto Ministeriale 37/08 regola l’attività di installazione di impianti all’interno degli edifici.
Riguarda tutti gli impianti elettrici e speciali, compresi quelli di allarme e antintrusione.
Il D.M. 37/08 specifica gli obblighi per coloro che si occupano dell’installazione e della manutenzione dei sistemi di sicurezza e sorveglianza, delineando le qualifiche tecniche e professionali richieste.
Prevede che il progetto di installazione o modifica di un impianto sia redatto da un responsabile tecnico o da un professionista iscritto all’ordine professionale competente.
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti antiurto deve essere redatto un progetto elaborato da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.
Il progetto deve essere elaborato secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
In assenza di prescrizioni più rigorose in materia di progettazione, il progetto deve essere predisposto nel caso di impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione.
Documentazione di progetto
Il progetto di un allarme antifurto deve contenere almeno:
- gli schemi dell’impianto;
- i disegni planimetrici;
- una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Il progetto deve comprendere il layout dell’impianto, i disegni tecnici e una relazione dettagliata sull’intervento da realizzare.
Impianti cablati: cavi, giunzioni e interconnessioni
La cosa basilare è che i cavi dell’allarme abbiano una guaina di protezione.
Ciò significa che non puoi realizzare l’impianto utilizzando la classica cordina.
Il percorso dei cavi deve inoltre svilupparsi: preferibilmente per intero all’interno della proprietà e prevalentemente in zona protetta.
Questo non significa che è vietato posare cavi all’esterno della proprietà, ma solo che è sconsigliato.
Nel caso decidessi di posarli all’esterno della proprietà devi però dotare le interconnessioni di idonea protezione contro le manomissioni, per es. racchiudendole in condotti metallici oppure in appropriate cassette tamperizzate.
Ad ogni modo il cavo dovrebbe essere protetto meccanicamente contro i danni fisici.
Fra le varie prescrizioni della CEI 64-8 ce n’è una che è apparsa nella settima edizione pubblicata nel 2012 e che al commento dell’art. 526.1 recita: “Le connessioni devono essere realizzate con morsetti…”
L’art. 6.5.1 della norma CEI 79-3 stabilisce infatti che le giunzioni siano elettricamente e meccanicamente solide.
Le interconnessioni devono essere progettate per minimizzare la possibilità di ritardo, modifica, sostituzione o perdita dei segnali o dei messaggi.
Esistono anche altri modi per ottenere il risultato, ad esempio mediante l’inserimento di opportune resistenze in punti strategici dell’impianto (il cosiddetto bilanciamento).
Coesistenza con i cavi di energia
La coesistenza dei cavi di segnale e dei cavi di energia è possibile!
Questo è vero purché il cavo di segnale sia isolato per la tensione dei cavi di energia oppure il cavo di energia sia a doppio isolamento.
Se posi i cavi dell’allarme assieme ai cavi di energia, il livello di prestazione dell’impianto sarà però declassato al livello base ovvero il livello 1 indipendentemente dalla quantità di dispositivi installati nell’impianto d’allarme.
Per il livello 2, 3 e 4 i cavi devi tenerli separati, così come devi tenere separate le scatole che peraltro, per il livello 3 e 4, devono essere tamperizzate (salvo alcune eccezioni per il livello 3).
E’ anche ammesso il transito in comune nei pozzetti purché i cavi dell’allarme siano intubati e facilmente riconoscibili.
Requisiti CPR dei cavi
Ultima cosa che devi ricordare sui cavi, ma non per questo meno importante, è tutto il discorso CPR (regolamento UE 305/2011).
Se posi i cavi dell’allarme in modo permanente all’interno di edifici ricordati che dovranno essere conformi a quanto prescrive il D.L. 106/2017 secondo le classi di prestazioni dei cavi previste dalla norma UNI EN 13501-6.
Centrale di allarme e alimentazione
Sembra una prescrizione palese quella indicante che devi ubicare la centrale all’interno dell’area protetta o all’interno di un locale anch’esso protetto ma in realtà è bene che la norma lo specifichi.
Inoltre l’alimentazione in AC della centrale devi derivarla direttamente dal quadro generale a valle dell’interruttore principale.
Questo per evitare che l’eventuale mancanza di selettività tra le protezioni possa mettere fuori tensione il circuito di alimentazione dell’impianto di allarme.
Ad esempio, nonostante la presenza delle batterie di cui è munito l’impianto d’allarme, potresti derivare l’alimentazione da un gruppo di continuità che garantisca l’alimentazione anche nel caso in cui scatti l’interruttore nel quadro generale che alimenta il quadro uffici dal quale ti sei derivato per alimentare la centrale d’allarme.
Così facendo avresti comunque fornito una certa garanzia dell’alimentazione.
Autonomia delle batterie
Quando dimensioni le batterie devi prestare particolare attenzione in modo che l’alimentazione sia adeguata al carico in qualsiasi condizione:
- in condizioni normali;
- in condizioni di allarme;
- nei periodi di ricarica delle batterie.
Le batterie inoltre devono garantire un’autonomia di almeno 12 ore per il livello di prestazione 1 e 2 e di almeno o 60 ore per il livello di prestazione 3 e 4.
Questi valori li devi raddoppiare nel caso in cui le batterie non siano ricaricate dall’impianto di allarme, ad es. se utilizzi esclusivamente un UPS esterno per l’alimentazione della centrale.
Nei livelli 3 e 4, puoi dimezzare questi tempi nel caso in cui venga notificato il guasto dell’alimentazione primaria al centro di ricezione allarmi.
Posizione della centrale
La centrale d’allarme dove va ubicata?
La norma si limita ad indicare che devi posizionarla all’interno dell’area protetta o all’interno di un locale anch’esso protetto.
E’ quindi meglio ubicarla in un altro punto in cui ci siano delle protezioni che generano l’allarme istantaneamente.
La scelta della posizione deve considerare anche i tempi di ingresso e di disinserimento, perché una centrale collocata in un’area con ritardo potrebbe essere più esposta a un tentativo di sabotaggio.
Inserimento, disinserimento e livelli di accesso
L’inserimento dell’allarme può avvenire solo nel caso in cui l’impianto si trovi in una condizione normale, fatto salvo il caso di inserimento automatico che però necessita di segnalazione di condizione anomala.
Se ci fosse una finestra munita di sensore magnetico e se questa fosse aperta, l’impianto di allarme non si deve inserire a meno che il cliente non abbia volutamente escluso quel sensore, ad es. perché in un’afosa notte estiva vuole dormire con la finestra aperta.
La norma CEI 79-15 prescrive un tempo di ritardo al disinserimento che non sia superiore a 45 secondi.
In sostanza la norma prevede 4 livelli di accesso.
Il classico utente dell’impianto potrà avere un livello 2 ovvero l’accesso limitato alla modifica di quelle funzioni che influenzano lo stato operativo, come l’esclusione del sensore di una finestra, ma che non gli permettano di modificare la configurazione dell’impianto.
La password di livello 2 deve essere di almeno 5 caratteri, se parliamo dei canonici caratteri numerici.
La password per il codice installatore, ovvero quella di livello 3, dovrà essere composta da almeno 6 cifre.
La password per l’accesso di livello 2 (codice utente) non può essere di solo 4 cifre ma deve essere di almeno 5 cifre.
Classi ambientali dei componenti
I componenti che installerai nell’impianto dovranno inoltre essere idonei al punto di installazione.
La norma non indica nulla in merito al classico grado di protezione IP, bensì richiede una certa classe ambientale.
Le classi ambientali dei componenti vanno da 1 a 4 e le possiamo riassumere brevemente, in modo non esaustivo, come segue:
| Classe ambientale | Destinazione | Condizioni indicate |
|---|---|---|
| Classe Ambientale I | Interno | Ambienti chiusi quando la temperatura è ben controllata; temperatura tra +5°C e +40°C. |
| Classe ambientale II | Interno generale | Ambienti chiusi quando la temperatura non è ben controllata; temperatura tra -10°C e +40°C. |
| Classe ambientale III | Esterno riparato o interno in condizioni estreme | Condizioni ambientali estreme; temperatura tra -25°C e +50°C. |
| Classe ambientale IV | Esterno generale | Componenti completamente esposti alle intemperie; temperatura tra -25°C e +60°C. |
Verifiche, collaudo, consegna e manutenzione
La Norma contiene i requisiti che devono essere rispettati nel corso del progetto e della realizzazione, le modalità di verifica, le procedure di chiusura e consegna dell’impianto e, infine, la manutenzione.
La norma CEI 79-3 definisce i criteri per la progettazione, installazione, verifica e manutenzione degli impianti antintrusione.
La norma impone test funzionali e relazioni tecniche alla fine dei lavori.
Al termine dei lavori, previa verifica, compresa quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
La nuova edizione fornisce criteri e requisiti per la determinazione del Livello di Prestazione, per la progettazione, l’installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti, destinati alla segnalazione di una intrusione e/o una rapina tentati e/o compiuti all’interno dell’area controllata.
Dichiarazione di conformità
Ogni utente ha il diritto di farsi rilasciare una dichiarazione di conformità dall’installatore.
La Dichiarazione di Conformità, obbligatoria per legge, è il documento che certifica che l’impianto è stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti (CEI 79‑3 inclusa), da un’impresa regolarmente abilitata e con materiali idonei e certificati.
La conformità alla Norma CEI 79-3:2024 è essenziale per la compilazione della dichiarazione di conformità, richiesta dal D.M. 37/08 (e successive modifiche) al termine dei lavori per gli impianti di allarme.
Un’installazione a norma prevede la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori da parte di chi la effettua che si concretizza con la dichiarazione di conformità.
Un’installazione a norma prevede l’uso di materiali costruiti con livelli di immunità ai disturbi di livello elevato e con filosofia di funzionamento studiata da commissioni di esperti del settore in ambito di normazione CEI.
Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) è l’ente che stabilisce le norme; i lavori possono dirsi eseguiti “a regola d’arte” solo quando la norma CEI specifica (Legge 37/2008) viene rispettata.
Strumenti per la valutazione del rischio
Lo strumento dedicato, oltre a essere presente in modalità cartacea all’interno della norma, verrà a breve affiancato da un tool, disponibile sul sito del CEI, che permetterà di compilare il questionario in modo più agevole con la possibilità di ottenere anche un report finale in formato PDF.
Insieme nuova Norma CEI 79-3, il CEI rende disponibile anche il “Risk Tool”, uno strumento pensato per semplificare e velocizzare la compilazione del questionario per la valutazione del rischio.
Utilizzando i dati forniti dal cliente, l’applicativo esegue i calcoli necessari per quantificare il rischio e determinare il Livello di Prestazione, generando un documento riepilogativo in formato PDF, completo di tutte le informazioni inserite e dei risultati ottenuti.
Ad agosto 2025 il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato anche la prima “Guida alle differenze”, un pratico e utile strumento operativo pensato per supportare progettisti, installatori e verificatori di impianti di allarme intrusione e rapina nella comprensione puntuale delle modifiche introdotte nella nuova edizione della Norma CEI 79-3 (edizione 2024) rispetto alla versione precedente del 2012.
La guida contiene l’analisi comparativa per identificare rapidamente le differenze strutturali, metodologiche e terminologiche tra le due della norma, tabelle sintetiche e commenti esplicativi sull’evoluzione dei requisiti tecnici e documentali e le principali novità, una checklist operativa per aggiornare le proprie competenze in linea con le nuove prescrizioni.
Competenze degli operatori
Un’ulteriore innovazione è rappresentata dall’introduzione di un allegato informativo, che definisce le competenze richieste ai professionisti coinvolti nelle diverse fasi di valutazione del rischio, progettazione, installazione, manutenzione e riparazione degli impianti.
L’allegato specifica inoltre i requisiti minimi di formazione ed esperienza necessari per operare nel settore in modo qualificato e conforme agli standard.
La differenziazione delle competenze presenti all’interno del Gruppo di lavoro, composto da figure eterogenee in rappresentanza di professionisti, aziende del settore e associazioni di categoria, ha permesso di arricchire i punti di vista, con un approccio che ha dato voce a tutte le diverse professionalità che gravitano attorno ai sistemi di sicurezza.