Le agevolazioni fiscali per un bar parrocchiale dipendono dal rapporto tra l’attività del bar, la struttura dell’ente religioso e le finalità di aggregazione sociale, educazione e formazione cristiana. La riduzione a metà dell’aliquota Ires può applicarsi ai proventi derivanti dalla gestione di bar parrocchiali o dell’oratorio ubicati in locali interni alla struttura dell’ente religioso, privi di accesso diretto da strada e destinati a una funzione di aggregazione sociale in continuità con l’azione di educazione e formazione cristiana.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 28 dicembre 2023, n. 35/E, che ha precisato l’ambito applicativo dell’art. 6 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601, relativo alla riduzione a metà dell’aliquota Ires in presenza di determinati requisiti.
Quando il bar parrocchiale può beneficiare della riduzione Ires
L'Agenzia ha inoltre chiarito quanto segue: 1. l'agevolazione Ires in esame non si applica ai proventi derivanti dalla gestione di strutture turistiche per le quali è assente un collegamento con la sfera di religione o culto; in particolare, la presenza di una cappella all’interno della struttura di per sé non è sufficiente a considerare sussistente tale collegamento; 2. la stessa agevolazione si applica invece ai proventi derivanti dalla gestione di bar parrocchiali o dell’oratorio, ubicati in locali interni alla struttura dell’ente religioso privi di accesso diretto da strada, aventi finalità di aggregazione sociale in continuità con l’azione di educazione e formazione cristiana.
Il beneficio fiscale riguarda quindi il bar parrocchiale o dell’oratorio quando l’attività è inserita nella struttura dell’ente religioso e mantiene un collegamento concreto con la sua funzione istituzionale. La semplice appartenenza del locale a una parrocchia non è sufficiente se mancano i requisiti relativi alla collocazione e alla finalità dell’attività.
Analogamente, il beneficio fiscale troverà applicazione in relazione ai proventi derivanti dalla gestione di sale parrocchiali/della comunità nei casi di programmazione a tema religioso o comunque connesso con il fine di religione o di culto.
| Elemento | Condizione indicata |
|---|---|
| Attività | Gestione di un bar parrocchiale o dell’oratorio |
| Locali | Locali interni alla struttura dell’ente religioso |
| Accesso | Privi di accesso diretto da strada |
| Finalità | Aggregazione sociale in continuità con l’educazione e la formazione cristiana |
| Agevolazione | Riduzione a metà dell’aliquota Ires, in presenza dei requisiti previsti |
Il collegamento con le finalità religiose e di culto
Con la Circolare 28 dicembre 2023, n. 35/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'art. 6 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601, che riconosce la riduzione a metà dell’aliquota Ires in presenza di determinati requisiti.
E' stato precisato ad esempio che spetta tale agevolazione nel caso in cui un ente ecclesiastico (parrocchia, diocesi, istituto religioso, fondazione), nello svolgimento delle attività di formazione del clero e dei religiosi, di catechesi e di educazione cristiana dei fedeli, nonché nell’ambito di specifici percorsi religiosi dedicati ai fedeli, gestisca una struttura ricettiva riservata ai soli destinatari di dette attività o percorsi, che si pone in un rapporto strumentale e accessorio alla finalità religiosa.
Nell'ipotesi descritta - si legge nella Circolare - “l’attività è agevolabile in quanto non riconducibile ad una normale attività ricettiva in considerazione delle diverse regole di accesso alla struttura, svolgimento e fruizione della stessa”.
Il principio evidenziato per le strutture ricettive consente di comprendere anche la logica applicata ai bar parrocchiali: l’attività può essere agevolata quando non opera come esercizio commerciale ordinario e quando risulta strumentale alle attività religiose, educative e aggregative dell’ente.
Quando l’agevolazione non si applica
L'agevolazione Ires in esame non si applica ai proventi derivanti dalla gestione di strutture turistiche per le quali è assente un collegamento con la sfera di religione o culto.
In particolare, la presenza di una cappella all’interno della struttura di per sé non è sufficiente a considerare sussistente tale collegamento.
Ne consegue che la valutazione deve concentrarsi sulle caratteristiche effettive dell’attività, sulle modalità di accesso, sul rapporto con le attività istituzionali e sulla destinazione concreta degli spazi. Un bar aperto indistintamente al pubblico e dotato di accesso autonomo dalla strada non presenta, sulla base dei requisiti indicati, le stesse caratteristiche del bar interno all’oratorio o alla struttura parrocchiale destinato all’aggregazione della comunità.
La Circolare n. 35/E/2023
La Circolare n. 35/E/2023 è consultabile al presente link.
Erogazioni liberali per beni culturali della parrocchia
Le agevolazioni fiscali per una parrocchia possono riguardare anche le erogazioni liberali destinate alla manutenzione, alla protezione o al restauro di beni culturali di proprietà dell’ente ecclesiastico.
Se un bene culturale appartiene a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (come le diocesi e le parrocchie) non può beneficiare dell’Art Bonus, in quanto questo si applica in favore del patrimonio di proprietà pubblica, ma si applicano le seguenti disposizioni del TUIR in riferimento al soggetto che eroga alla Parrocchia il contributo liberale: art. 15, comma 1, lettera h) → se l’erogatore è persona fisica; art. 147 → se l’erogatore è ente non commerciale; art. 100, comma 2 lettera f) → se l’erogatore è un’impresa.
Le erogazioni liberali a favore degli enti ecclesiastici per lavori su beni culturali sono detraibili dal reddito delle persone fisiche e degli enti non commerciali nella misura del 19% oppure sono deducibili dal reddito d’impresa.
Chi può effettuare l’erogazione liberale
Il procedimento ha inizio su istanza di persone fisiche, di enti non commerciali o di soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono effettuare erogazioni liberali a favore di parrocchie, fondazioni e associazioni che realizzano interventi per la manutenzione, la protezione o il restauro di un bene di proprietà dell’ente medesimo.
Le erogazioni liberali a favore della cultura sono disciplinate: per le persone fisiche, dall’art. 15, comma 1, lettera h) del D.P.R. (Testo Unico delle Imposte Dirette - T.U.I.R.) 917/861, per gli enti non commerciali dall’art. 147 dello stesso decreto2 e infine, per quanto riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa, dall’art. 100, comma 2, lett. f) dello stesso D.P.R3.
| Soggetto erogatore | Norma indicata | Beneficio |
|---|---|---|
| Persona fisica | Art. 15, comma 1, lettera h), TUIR | Detrazione dall’imposta lorda del 19% |
| Ente non commerciale | Art. 147 TUIR | Detrazione dall’imposta lorda del 19% |
| Soggetto titolare di reddito d’impresa | Art. 100, comma 2, lettera f), TUIR | Deduzione dal reddito d’impresa dell’importo complessivo |
Detrazione del 19% e deduzione dal reddito d’impresa
Le persone fisiche o gli enti non commerciali che effettuano un’erogazione liberale in denaro a favore di parrocchie, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che realizzano lavorazioni per la manutenzione, la protezione o il restauro di un bene di proprietà dell’ente medesimo possono portare in detrazione dall’imposta lorda dovuta un importo pari al 19% dell’ammontare della somma erogata.
Tali erogazioni, se effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa, possono essere portate in deduzione dal reddito d’impresa nel loro ammontare complessivo.
In entrambi i casi, l’agevolazione è collegata alla natura dell’intervento e alla posizione del soggetto erogatore. La detrazione riguarda l’imposta lorda dovuta dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, mentre la deduzione interessa il reddito d’impresa del soggetto che effettua il contributo.
Perché le parrocchie possono essere beneficiarie
In particolare per quanto riguarda le parrocchie, esse possono essere destinatarie di erogazioni liberali, perché, come precisato dalla Sezione III del Consiglio di Stato, con parere del 31 gennaio 1989, n. 66/89: 1. sono enti riconosciuti - art. 29 legge 20 maggio 1985, n. 222; 2. non perseguono scopi di lucro; 3. realizzano interventi su beni culturali tutelati.
La parrocchia può quindi ricevere erogazioni liberali quando realizza interventi qualificabili come manutenzione, protezione o restauro di un bene culturale di sua proprietà, nel rispetto degli adempimenti previsti.
Quali interventi possono rientrare nell’agevolazione
L’Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della Cultura), allo scopo di agevolare l’individuazione degli interventi ammissibili sul bene culturale a fini di sgravio fiscale, rammenta le disposizioni della circolare ministeriale 264/84 dell’allora Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici la quale, ancorché dettata in materia di partecipazione dello Stato, mediante contributi, alle spese di restauro sostenute da privati, vale a circoscrivere l’ambito degli interventi riconducibili alla nozione di restauro tradizionalmente accolta.
In essa si precisa che le opere ammissibili a contributo sono quelle di carattere restaurativo quali ad es. tetti, coperture, consolidamenti di fondazioni o generici, pavimentazioni ed ogni altro intervento che investa gli aspetti artisticamente ed architettonicamente significativi e per i quali siano richiesti procedimenti tecnici e metodologici speciali.
- tetti;
- coperture;
- consolidamenti di fondazioni o generici;
- pavimentazioni;
- ogni altro intervento che investa gli aspetti artisticamente ed architettonicamente significativi e per i quali siano richiesti procedimenti tecnici e metodologici speciali.
Restano dunque esclusi gli interventi di riuso ed adeguamento funzionale (impianti termici, idraulici, elettrici ecc.).
Si ritiene, tuttavia, che detta esclusione non sia assoluta poiché se interventi di questo genere risultano indispensabili al fine di mantenere al bene l’originaria e tradizionale destinazione d’uso (si pensi alle chiese), con conseguenti palesi vantaggi sotto il profilo della conservazione, possono essere destinatari del beneficio previsto.
Convenzione tra erogatore e parrocchia
Prima di presentare istanza però tra il soggetto erogatore ed il beneficiario dovrà essere stipulata una convenzione in forma scritta comprovante la volontà di voler contribuire al sostegno finanziario dei lavori individuati beneficiando degli sgravi fiscali connessi.
Dal momento che la convenzione è richiesta esclusivamente dall’articolo 15 ( e dall’art. 147 che richiama espressamente il comma 2 lettera h) dell’art. 15) non dovrà essere stipulata per le erogazioni liberali effettuati da soggetti titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’ art. 100.
Adempimenti della parrocchia beneficiaria
La Parrocchia deve richiedere alla Soprintendenza, tramite l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi, l’autorizzazione ai lavori e, contestualmente, la necessità dell’intervento e l’approvazione della spesa (cme a firma di architetto o preventivo a firma di restauratore) (vedere modulistica ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2).
Arrivato il nullaosta e iniziati i lavori, la Parrocchia può ricevere l’erogazione e deve rilasciare al soggetto erogatore una ricevuta (da emettere in duplice copia, una per la Parrocchia e una per il soggetto erogatore) a dimostrazione dell’avvenuto contributo (ALLEGATO 4a, ALLEGATO 4b).
La Parrocchia, entro il 15 febbraio dell’anno fiscale successivo all’erogazione, tramite l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi, deve presentare in Soprintendenza:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per gli interventi o le attività cui i benefici fiscali si riferiscono (ALLEGATO 3);
- comunicazione delle liberalità ricevute nell’anno (ALLEGATO 4a, ALLEGATO 4b).
Adempimenti del soggetto erogatore
Il soggetto erogatore per ottenere la detrazione (o deduzione) dal reddito deve utilizzare uno dei sistemi di pagamento tracciabile (come bonifico, carte di debito e credito, assegni), intestato all’ente beneficiario (Parrocchia proprietaria del bene) e indicando nella causale il titolo dell’intervento di restauro (ad esempio “Offerta per restauro …” ) e il riferimento all’articolo di legge (ad esempio all’art. 15 c. 1 lettera h del TUIR, nel caso di persona fisica).
Il soggetto erogatore deve portare al commercialista:
- Ricevuta bancaria del versamento dell’offerta;
- Nullaosta e Preventivo di spesa vistato dalla Soprintendenza.
Nota: nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali vanno indicate nei righi da RP8 a RP13 con il codice 26 “Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche”.
Istanza e documentazione per la certificazione fiscale
Il soggetto erogatore è tenuto a presentare al Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento un’istanza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, allegando copia della convenzione (solo se persone fisiche o enti non commerciali), dalla quale si evinca:
- la denominazione del beneficiario;
- la natura giuridica del beneficiario;
- l’importo dell’erogazione effettuata nel periodo d’imposta per il quale si richiede lo sgravio;
- la denominazione dell’immobile;
- la descrizione dell’immobile;
- la destinazione d’uso;
- una breve descrizione dell’intervento;
- tempi presumibili di realizzazione.
Il soggetto beneficiario deve presentare il preventivo di spesa, articolato in specifiche voci, recante esplicito riferimento al contributo dell’erogazione (indicazione delle attività finanziate) per l’approvazione ed il visto di competenza.
Al termine dei lavori il soggetto beneficiario presenta al Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm., relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi cui i benefici fiscali si riferiscono.
Controlli e autorizzazione alla detrazione o deduzione
Il Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali, valutata la documentazione presentata ed effettuate le opportune verifiche, entro il termine massimo di 90 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda, approva il preventivo di spesa inviandolo, appositamente vistato, al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione.
L’invio del preventivo di spesa vistato dal Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali costituisce autorizzazione alla richiesta di detrazione o deduzione fiscale.
Il Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali esegue controlli a campione ai fini della verifica della correttezza di quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.
Inoltre si riserva di effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Procedura operativa
- La parrocchia richiede alla Soprintendenza, tramite l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi, l’autorizzazione ai lavori.
- La parrocchia presenta la documentazione relativa alla necessità dell’intervento e all’approvazione della spesa.
- Il soggetto erogatore e il beneficiario stipulano una convenzione scritta, quando richiesta dall’articolo 15 e dall’articolo 147.
- Il beneficiario presenta il preventivo di spesa articolato nelle singole voci e collegato al contributo.
- Il soggetto erogatore effettua il pagamento con un sistema tracciabile.
- La parrocchia rilascia una ricevuta in duplice copia.
- Al termine dei lavori, il beneficiario presenta la dichiarazione sostitutiva relativa alle spese effettivamente sostenute.
- Il Servizio tecnico della Soprintendenza valuta la documentazione e, entro il termine massimo di 90 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda, invia il preventivo vistato.
- Il soggetto erogatore conserva la ricevuta bancaria, il nullaosta e il preventivo di spesa vistato per richiedere la detrazione o la deduzione fiscale.
Articolo 15, comma 1, lettera h), del TUIR
“le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.
Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.
Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per l'anno successivo.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.”
Articolo 147 del TUIR
“Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater) e i-octies) del comma 1 dell'articolo 15.
La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
In caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.”
Articolo 100, comma 2, lettera f), del TUIR
“le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.
Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.
Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato).”

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