Per i campi parrocchiali in Piemonte, la visita medica preventiva non costituisce l’unico adempimento previsto: l’organizzazione deve verificare gli obblighi sanitari applicabili, presentare la documentazione richiesta e rispettare le disposizioni regionali relative ai centri di vacanza per minori, ai campeggi e ai soggiorni temporanei.
La Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 411/2018, pubblicata sul BUR del 24/5/2018, ha approvato la nuova modulistica per la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) necessaria per l’attivazione dei Centri di vacanza per minori (centri estivi - estate ragazzi - campiscuola). L’avvio di un centro di vacanza per minori è subordinato alla presentazione di una SCIA da trasmettere al Comune territorialmente competente.
Quando la visita medica preventiva è richiesta
Un appello per risolvere il problema delle visite medica preventive previste dal regolamento ASL Liguria e Piemonte nei 5 giorni prima della partenza dei campi estivi ha evidenziato le difficoltà organizzative che possono verificarsi quando molti minori devono essere visitati nello stesso periodo. “Da ormai 10 giorni i 250 genitori dei 130 ragazzini di elementari e medie che porterò la prossima settimana nei campi parrocchiali - spiega don Giacomo - chiamano per prenotare la visita ma non trovano disponibilità, solo una parte ha trovato un appuntamento ma per gli altri non ci sono posti, rimane la visita a pagamento che, però, contrasta con la grave diminuzione del potere di acquisto che hanno le famiglie”.
Senza questo documenti, però, il parroco rischia: “il penale, una consistente multa amministrativa - spiega - e la chiusura del campo estivo”. Ma ad un obbligo di legge corrisponde, mi hanno insegnato, un diritto: quello alla salute pubblica delle nostre ragazzine e ragazzini che vivranno insieme una settimana meravigliosa ed indimenticabile.
La vicenda mostra l’importanza di programmare per tempo gli appuntamenti e di verificare con l’ASL territorialmente competente quali documenti sanitari siano richiesti per lo specifico campo, in relazione alla tipologia di attività, alla sede e alla durata del soggiorno.
La SCIA per i centri di vacanza per minori
La pubblicazione della determinazione comporta anche l’entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760 con la quale sono stati approvati i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori. Il Comune, ricevuta la SCIA, trasmette la documentazione all’Azienda Sanitaria Locale.
Detto procedimento non implica le procedure in materia di Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), tranne nel caso in cui venga attivato un centro di vacanza che preveda attività di ristorazioneche necessiti di presentazione di notifica sanitaria. Pertanto le Parrocchie intenzionate ad attivare servizi e progetti di “Estate Ragazzi” e “Campi Estivi Parrocchiali” sono invitate a prendere attenta visione dei provvedimenti regionali e a presentare la documentazione sopradescritta prima dell’inizio dell’attività.
Per prima cosa occorre che la parrocchia o associazione ecclesiale si informi presso il Comune dove intende realizzare l’estate ragazzi o campo-scuola per avere le informazioni necessarie per presentare tutta la documentazione e verificare di essere in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività.
Documentazione sanitaria e organizzativa
A fine maggio 2021 state approvate dalla Giunta Regionale le attesissime «disposizioni per la gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi, per bambini e adolescenti (6/17 anni) durante l’emergenza da Covid-19», ovvero le disposizioni per le attività degli Oratori Piemontesi, sia nella modalità diurna (l’”Oratorio Estivo”) sia con pernottamento (i “campi estivi”), nel segno della conferma dell’ottima e feconda intesa tra l’Assessore Chiara Caucino e il T.O.P. (Tavolo Oratori Piemontesi).
La Regione Piemonte, in linea con le sue competenze in tema di programmazione dei servizi del territorio di cui alla Legge regionale 1/2004, e nel pieno rispetto sia delle indicazioni ministeriali (Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità del 21.5.2021 - vedi in Allegati) sia delle condizioni di sicurezza e di salute della popolazione, con DGR n. 1-3339 del 31.5.2021, fornisce disposizioni integrative per la gestione in sicurezza delle attività dei Centri estivi per bambini ed adolescenti 6/17 anni durante l’emergenza covid 19.
La nuova D.G.R. dispone inoltre che i Centri estivi potranno essere attivati per tutto il periodo estivo, sino alla completa ripresa delle attività educative e scolastiche in presenza sul territorio regionale, dunque senza vincoli di date. Per quanto riguarda i «campi estivi» non vi sono norme specifiche, se non quelle previste dall’Ordinanza del Ministero.
La normativa e la modulistica di base sono dunque quelle della D.G.R. del 2018: l’elemento più rilevante riguarda il ritorno alla proporzione numerica pre-Covid delle figure educative, ovvero un operatore ogni 10 minori fino a 50 minori e, da 51 minori in su, un operatore ogni 15 minori.
| Adempimento | Indicazione |
|---|---|
| SCIA | Da trasmettere al Comune territorialmente competente prima dell’avvio del centro |
| Scheda sanitaria | Da utilizzare all’atto dell’iscrizione al centro |
| Questionario sanitario | Per il monitoraggio settimanale dei dati sanitari dei minori |
| Pre-triage | Scheda con gli elementi di dettaglio per il controllo giornaliero |
| Patto di responsabilità | Tra il titolare del centro estivo e le famiglie o i tutori |
Infatti, oltre alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) secondo al modulistica del 2018, occorrerà far riferimento alle norme e alla modulistica del 2020 solo per la scheda sanitaria per minori, da utilizzare all’atto dell’iscrizione al centro; per il questionario per il monitoraggio settimanale dei dati sanitari dei minori; per gli elementi di dettaglio per il pre-triage giornaliero; per il patto di responsabilità reciproca tra il titolare del centro estivo e le famiglie/tutori dei minori iscritti.
Organizzazione del personale e responsabilità
La D.G.R. del 2018 stabiliva inoltre la seguente dotazione di personale: un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non inferiore a 18 anni, con esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi di minori; un operatore con la frequenza numerica sopra precisata (per svolgere questo ruolo non è necessario essere in possesso di titoli specifici o qualifiche); personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all’espletamento del servizio.
Ciò significa il tanto atteso ritorno in campo nel servizio pastorale degli animatori adolescenti, sempre in forma ausiliaria e complementare, dalla straordinaria valenza educativa per il loro impegno a favore dei più piccoli. Completa la comunità educante dell’Oratorio estivo la figura del referente per Covid-19, confermata dall’Ordinanza ministeriale, con la funzione di sovrintendere al rispetto delle disposizioni previste nelle Linee guida, a supporto del gestore stesso durante le attività.
Il riferimento all’ultima Ordinanza del Ministro della Salute (attraverso l’allegato A), non dispone più un limite al numero di soggetti che possono comporre i vari gruppi dell’Oratorio estivo, lo scorso anno comunemente chiamati «bolle», ovvero piccoli gruppi da 10 componenti, pensati per prevenire il contagio.
Tuttavia si prevede che “il gestore deve favorire l’organizzazione di gruppi di minori, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività limitando per quanto possibile i contatti tra gruppi diversi. Anche la relazione tra il gruppo di minori e gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo”.
Campi in casa vacanza e soggiorni temporanei
La Regione Amministrativa piemontese ha deliberato negli anni due diverse leggi: - Legge Regionale (L.R.) 31.08.1979 n. 54 . che disciplina i complessi ricettivi all’aperto (campeggi e route) - L.R. 15.04.1985 n. 31 . che disciplina i soggiorni temporanei in casa vacanza (accantonamenti).
Inoltre, le modifiche apportate nel 2009 dalla L.R. 30.12.2009 n. 38 prevedono un adeguamento alle direttive comunitarie ed introducono il concetto di “Dichiarazione di Inizio Attività” al posto dell’autocertificazione, per tutte le richieste fatte al Comune dove andremo a svolgere la nostra attività.
Per quanto riguarda le case (case-vacanza: nel caso di campi invernali, di Vacanze di Branco o di Cerchio), deve essere il proprietario o il gestore della casa a presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e non il Gruppo scout che utilizza la struttura.
Il Gruppo non dovrà più presentare un’autocertificazione, ma dovrà accertarsi presso il Comune competente che per l’edificio in questione sia stata presentata regolare documentazione (SCIA + gli allegati tecnici) in quanto non si possono utilizzare strutture, soprattutto se da parte di minori, senza che sia stato presentato nulla e senza che tecnici abilitati abbiano fatto gli opportuni accertamenti.
Attenzione: questo passaggio è importante! Scegliamo con coraggio di NON usare strutture che non abbiano presentato i documenti necessari allo svolgimento dell’attività. Potrebbe capitarci di incontrare gestori o proprietari che non sono in regola con le autorizzazioni e ci chiederanno di soprassedere. E’ nostro dovere NON assecondare tali modalità.
Campeggi mobili, fissi e itineranti
Per quanto riguarda la modulistica da presentare per i campeggi mobili o fissi con strutture mobili, abbiamo segnalato già nel 2012 l’incongruenza con la legislazione vigente e l’ufficio amministrativo competente si è impegnato a provvedere a modificare i contenuti dei moduli rispettando il testo legislativo.
Vale a dire in particolare l’art.4, 2bis della L.R.4/2003 per cui lo smaltimento dei liquami avverrà mediante un WC da campeggio, nella misura di uno ogni dieci partecipanti e svuotato quotidianamente in una fossa profonda almeno un metro, che dovrà essere collocata in zone non interessate da acquedotti o da sorgenti ad uso potabile e al di fuori delle eventuali aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo.
A questo link si può trovare la normativa regionale ai Campeggi MOBILI (i nostri Campi di Reparto): leggete attentamente le indicazioni sul sito della Regione Piemonte e scaricate il modulo. A questo link si può trovare la normativa regionale relativa ai Campeggi ITINERANTI (le nostre Route): leggete attentamente le indicazioni sul sito della Regione Piemonte e scaricate il modulo.
Presentazione della dichiarazione al Comune
Per mantenere un dialogo costruttivo con le competenti Autorità, fossi un capo unità che sta per iniziare il campo, chiederei al Comune i tempi che considera adeguati alla consegna della dichiarazione!
Per i campi di Reparto in tenda (fissi o mobili) i moduli vano consegnati all’Ufficio SUAP competente (su internet digitando “SUAP + Comune di …” trovate i riferimenti per mandare i moduli via mail; non tutti i Comuni hanno il SUAP ma talvolta sono accorpati ad altri).
Nel caso tu fossi un capo previdente che, ricordando il testo di legge, hai inviato al Comune 60 giorni prima dell’inizio dell’attività il modulo di “Dichiarazione inizio attività” non preoccuparti: se nessuno ti ha contattato chiedendoti di cambiare qualcosa va tutto bene: porta con te al campo copia del modulo e la ricevuta di ritorno (hai mandato tutto con raccomandata e ricevuta di ritorno… vero?) e vai tranquillo!
Nel caso tu non avessi ancora fatto nulla è ora di organizzarsi: visita il sito della Regione per avere tutte le informazioni che cerchi. Ciascun Comune ha recapito le nuove indicazioni con caratteristiche differenti: qualcuno fa pagare marche da bollo, qualcuno chiede di pagar la tassa dei rifiuti, altri no. Abbiate cura di informarvi bene presso il Comune di riferimento.
Prevenzione sanitaria e contatti con l’ASL
La nuova D.G.R. si presenta dunque come «integrazione» perché unisce, alle norme precedenti la pandemia, tutto l’apparato di attenzioni e procedure legate alla prevenzione da Covid-19 dello scorso anno, con qualche semplificazione.
Ultima attenzione che vi consigliamo di seguire, è la presa visione del documento relativo alle “Linee di indirizzo sull’organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate” (eccovi il documento DGR_59_870_assistenza_sanitaria_manifestazioni ) con indicazioni utili per le attenzioni sanitarie da avere; in ogni caso un buon consiglio è sempre quello di contattare l’ASL competente a livello territoriale per verificare con loro eventuali adempimenti o precauzioni da osservare specifici per quel luogo.
Informatevi inoltre su presidi Ospedalieri, Pronto Soccorso o punti di Emergenze ed assistenza vicini, oltre anche alle guardie mediche; avere già pronte tutte queste informazioni a portata di mano vi permetterà, in caso di necessità, di poter agire con prontezza e sapendo dove ed a chi rivolgersi.
Che cosa verificare prima della partenza
- Informarsi presso il Comune in cui si svolgerà il campo o l’attività estiva.
- Verificare se l’attività rientra tra i Centri di vacanza per minori, i campiscuola, i campeggi mobili, i campeggi itineranti o i soggiorni temporanei in casa vacanza.
- Presentare la SCIA o la dichiarazione prevista dalla disciplina applicabile prima dell’inizio dell’attività.
- Accertarsi che la struttura utilizzata disponga della documentazione richiesta e degli allegati tecnici.
- Contattare l’ASL competente per verificare gli adempimenti sanitari e le eventuali visite preventive.
- Programmare con sufficiente anticipo gli appuntamenti medici dei minori, soprattutto quando la partenza coinvolge molti partecipanti.
- Predisporre la scheda sanitaria, la documentazione di iscrizione e gli eventuali moduli di monitoraggio richiesti.
- Verificare la presenza del coordinatore responsabile, degli operatori, del personale ausiliario e delle figure di riferimento previste.
- Raccogliere i recapiti di ospedali, pronto soccorso, guardia medica e servizi di emergenza vicini al luogo del campo.
- Conservare durante il soggiorno le copie della documentazione trasmessa e delle ricevute di presentazione.
Ora che è stato reso pubblico il testo della D.G.R. sarà cura dell’Ufficio di Pastorale Giovanile e della Noi Torino approfondire, diffondere e spiegare la sintesi operativa delle disposizioni per gli Oratori estivi 2021, mentre si rimanda al percorso formativo pubblicato su e alla offerte formative consultabili su Le Equipe della Pastorale Giovanile Diocesana e della Noi Torino continuano ad essere disponibili per chiarimenti e aiuti alla preparazione e allo svolgimento delle attività dei nostri Oratori estivi.

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