La delega a celebrare del parroco si inserisce nell’istruttoria matrimoniale, cioè nell’insieme delle pratiche, dei documenti e degli atti necessari per verificare che nulla si opponga alla celebrazione valida, lecita e fruttuosa del matrimonio.
Prima di predisporre la delega, il parroco deve normalmente completare o coordinare la preparazione dei fidanzati, raccogliere la documentazione richiesta, svolgere l’esame separato dei nubendi, verificare la libertà di stato e l’assenza di impedimenti, curare le pubblicazioni e acquisire il nulla osta civile quando il matrimonio religioso è destinato a produrre anche effetti civili.
Che cos’è l’istruttoria matrimoniale
L’insieme delle pratiche, dei documenti, degli atti da compiere e da raccogliere per giungere alla celebrazione del sacramento del matrimonio prende il nome di “istruttoria (o posizione) matrimoniale” [i.m.]. Comprende alcuni adempimenti da premettere alla celebrazione del matrimonio, ordinati ad accertare che nulla si opponga alla sua valida, lecita e fruttuosa celebrazione.
In particolare il parroco fermerà la sua attenzione sulla libertà di stato, l’assenza di impedimenti e l’integrità del consenso. L’i.m. deve essere compiuta (a scelta dei fidanzati) dal parroco (o vicario parrocchiale/diacono) di una delle due parrocchie nelle quali i fidanzati hanno il loro domicilio canonico (= dove materialmente vivono) o quasi domicilio (ad es. la seconda casa che raggiungono nel fine settimana…) o la dimora protratta per un mese.
Se i fidanzati convivono, ovviamente, la parrocchia di domicilio è univoca. Non confondiamo, ai fini dell’i.m, il domicilio canonico (concetto squisitamente canonico) con la residenza civile (dato civile). In caso di differenza, prevale il domicilio canonico.
Per una seria motivazione pastorale il parroco del domicilio canonico potrebbe concedere ad altro parroco (es. quello del luogo di celebrazione del matrimonio), d’accordo quest’ultimo, la licenza di svolgere l’intera i.m (ed eventualmente anche la celebrazione delle nozze) (cfr. Chiesa di Milano, Servizio per la Disciplina dei Sacramenti, Modulistica, Formulari, Mod. XIII).
Preparazione dei fidanzati
La preparazione prossima dei fidanzati al matrimonio si assolve normalmente con la frequentazione (di persona e solo eccezionalmente, separati) di un corso/itinerario di preparazione. Nella misura in cui la frequentazione di questo itinerario per vari motivi sia impossibile, si opta: per degli incontri personalizzati con un sacerdote/diacono/operatore pastorale, con la lettura e ricezione di un testo indicato dai soggetti di cui sopra…).
Tale corso può essere frequentato con largo anticipo (anche di alcuni anni), rispetto alle nozze. La finalità del corso è quella di conoscere e condividere la proposta sul matrimonio cristiano nei suoi elementi costitutivi e finalità.
Può essere frequentato in qualunque parrocchia (o movimento, associazione o personalizzato da qualunque sacerdote…). L’importante è che, al termine del percorso, si ottenga l’attestato di partecipazione da presentare al parroco che cura l’i.m.
Quando iniziare la pratica matrimoniale
È bene che i parroci abituino i fidanzati a presentarsi, ai fini dell’i.m, dopo la conclusione del corso/itinerario, almeno 6 mesi prima delle nozze (in un termine comunque non inferiore ai 3 mesi precedenti) Questo anticipo è giustificato dal fatto che molti documenti civili e religiosi che si raccolgono per l’i.m. hanno una validità di 6 mesi dalla data di emissione.
Poi scadono e devono essere riemessi e/o ripresentati. I documenti, che possono essere anticipati via mail ma sono poi da presentare in originale, devono quindi essere raccolti e verificati con un calendario adeguato alla data prevista per la celebrazione.
Documenti da raccogliere
Domanda di matrimonio
La DOMANDA DI MATRIMONIO (documento richiesto dai Vescovi della Conferenza episcopale lombarda) è una lettera, indirizzata al parroco, nella quale i fidanzati illustrano le loro personali motivazioni circa la scelta del matrimonio cristiano e chiedono di iniziare l’i.m.
Si può usare come base cui ispirarsi il Formulario, Mod. I bis (per le coppie cattoliche) e Mod I ter (per le coppie miste cattolico/acattolico). Talora tale modulo viene fornito direttamente alla fine del corso pre-matrimoniale o consegnato dal parroco che cura l’i.m.
Potrebbe anche essere ulteriormente personalizzato a cura dei fidanzati.
Attestato del corso prematrimoniale
L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al CORSO PRE-MATRIMONIALE frequentato deve essere presentato al parroco che cura l’istruttoria matrimoniale.
Certificato di battesimo
Il CERTIFICATO DI BATTESIMO (per uso matrimonio) (Formulario, Mod. II) di entrambi i nubendi deve essere raccolto, ovviamente se battezzati. Tale certificato va chiesto (dai diretti interessati) alla parrocchia dove il sacramento è stato celebrato e/o registrato.
Se il certificato è in lingua non conosciuta dal parroco è necessaria una traduzione (non strettamente legalizzata). Se si hanno dubbi sulla validità del documento, si ricorra al Servizio Disciplina Sacramenti della Curia.
Si suggerisce di chiedere dapprima il certificato alla parrocchia del battesimo, anche se la cresima successiva è avvenuta in altra parrocchia diversa; su tale certificato, infatti, dovrebbe essere annotata anche la cresima.
Altre annotazioni rilevanti ai fini della valida o lecita celebrazione delle nozze e quelle relative all’adozione devono essere trasmesse d’ufficio e in busta chiusa al parroco dell’i.m.
Certificato di cresima
Solo se la confermazione non fosse annotata sul certificato di battesimo occorre chiedere un apposito CERTIFICATO DI CRESIMA (Formulario, Mod. III) alla parrocchia dove il sacramento è stato celebrato e/o registrato.
Se il certificato è in lingua non conosciuta dal parroco è necessaria una traduzione (non strettamente legalizzata). Se si hanno dubbi sulla validità del documento, si ricorra al Servizio Disciplina Sacramenti della Curia.
Sebbene per sé il sacramento della cresima non sia indispensabile ai fini della ricezione del matrimonio, i parroci siano solleciti nell’esortare i nubendi che non hanno ancora la cresima a riceverla prima del matrimonio, se ciò è possibile senza grave incomodo.
Quindi se un/a fidanzato/a (o entrambi) non avesse ricevuto la cresima e intendesse farlo spontaneamente in occasione delle nozze e si dessero a livello parrocchiale le condizioni per una concreta preparazione al sacramento, si accorderà col parroco e con lui individuerà la soluzione migliore per poterla ricevere prima, in occasione o dopo le nozze, a seconda della situazione morale in cui vive.
In Diocesi di Milano l’Ordinario di luogo concede, dietro specifica richiesta, ai parroci la delega per l’amministrazione della cresima a livello parrocchiale per fedeli non ancora cresimati in situazione di convivenza o di matrimonio civile, opportunamente inserita nella immediata preparazione alla celebrazione delle nozze.
Certificato civile contestuale
Il CERTIFICATO CIVILE CONTESTUALE (o CUMULATIVO) di residenza, cittadinanza e stato civile di ciascuno dei fidanzati deve essere acquisito per la verifica della posizione civile dei nubendi.
Se entrambi sono cittadini italiani, si richiede al Comune di residenza civile (o al Consolato per quei cittadini italiani che sono iscritti alle speciali liste AIRE [Anagrafe Italiana Residenti all’Estero]). A volte, anziché un certificato contestuale, il Comune/Consolato ne produce tre distinti.
Non è necessario specificare al Comune/Consolato che il certificato viene richiesto per uso matrimonio religioso (soprattutto se per questo tipo di rilascio è obbligatorio dall’ordinamento civile apporre una marca da bollo).
Vi è oggi la possibilità di chiedere tale documento anche on-line, muniti del proprio SPID, al sito: anche in questo caso in esenzione da marca da bollo, scegliendo una qualsiasi causale di emissione contemplata.
Nel caso in cui uno dei due fidanzati non fosse cittadino italiano (sia residente o non in Italia) sarà sua cura presentare anche la fotocopia di tutti i documenti richiesti dal Comune per poter eseguire le pubblicazioni civili.
Esame dei fidanzati o processicolo
A questo punto è possibile fissare con il parroco un giorno per svolgere l’”ESAME DEI FIDANZATI” (Formulari, Mod. I) (altrimenti detto “processicolo” o “consenso”).
Esso consiste in un colloquio personale tra il parroco e ciascun singolo fidanzato (in modo separato), nel quale il parroco pone alcune domande che riassumono quanto è stato illustrato nel corso pre-matrimoniale ed esprimono la comprensione e l’adesione al matrimonio cristiano, insieme con la volontà sincera di rispettarne le caratteristiche.
L’esame è finalizzato a verificare la libertà e l’integrità del consenso matrimoniale, la volontà dei fidanzati di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio. Il parroco interroga con diligenza e separatamente i fidanzati.
Le risposte dei fidanzati, che devono essere rese sotto vincolo di giuramento, sono verbalizzate e sottoscritte e tutelate da segreto d’ufficio. La verbalizzazione delle risposte dovrebbe essere moderatamente estesa e riflettere il più possibile le stesse parole del dichiarante.
Le semplici risposte “sì” e “no” sono sufficienti da un punto di vista formale, ai fini dell’ammissione al matrimonio, ma non offrono una compiuta possibilità di conoscenza degli intendimenti del soggetto.
Esame svolto da altro parroco
Se il parroco avesse difficoltà ad incontrare uno (o entrambi) i fidanzati, deferisce ad altro parroco il compito di esaminare il/la fidanzato/a, chiedendo che gli sia trasmesso il verbale in busta chiusa (se il parroco non è della Diocesi, occorre anche la vidimazione della Curia competente).
Se il parroco non conosce o non parla la lingua di un fidanzato/a, ricorrerà ad un interprete (della cui fedeltà sia certo) con lui vincolato al segreto d’ufficio. Resta escluso che l’interprete sia l’altro fidanzato.
Il verbale dell’esame ha valore di 6 mesi. Se scaduto, va ripetuto. In caso di dubbio, ricorrere al Servizio Disciplina Sacramenti della Curia.
Prova testimoniale dello stato libero
Da questo Esame potrebbe emergere la necessità, in casi ben determinati, di dover compilare un ulteriore documento per provare lo stato libero canonico di uno o di entrambi i fidanzati.
Si tratta della PROVA TESTIMONIALE DELLO STATO LIBERO (Formulari, Mod. V) solo nel caso in cui uno (o entrambi fidanzati), dopo il compimento dei 16 anni abbia dimorato in forma continuativa per più di 1 anno in diocesi diversa da quella nella quale dimora attualmente.
In tal caso occorre indicare due testimoni (che conoscano il/la fidanzato/a da quando aveva 16 anni), che si rechino dal parroco che conduce l’i.m., per giurare circa lo stato libero dell’interessato/a, rispondendo a delle domande.
I due testimoni possono essere i genitori dei fidanzati (o altri parenti o amici). Nel caso in cui questi testimoni siano impossibilitati o impediti (ad es. per distanza geografica) di presentarsi al parroco di cui sopra, possono prestare la stessa testimonianza davanti il loro parroco di domicilio, il quale trasmetterà poi il Mod. V al parroco che conduce l’i.m.
Nel caso poi in cui fosse impossibile reperire questi testimoni, il parroco ricorrerà al giuramento suppletorio, reso nelle risposte alle domande sullo stato libero all’interno dell’esame dei fidanzati (Mod. I - domanda n. 2).
Situazioni particolari e autorizzazioni
Sempre dall’Esame potrebbero poi emergere alcune situazioni particolari che richiedono particolari autorizzazioni da parte dell’Ordinario e della documentazione civile aggiuntiva:
- uno dei due fidanzati è minorenne (Prontuari, Caso n. 23 - Formulari, Mod. VI);
- uno dei fidanzati è vedovo/a da matrimoni precedenti (Formulari, Mod. IV);
- i fidanzati sono già tra loro civilmente uniti (Prontuari, Caso n. 2);
- uno dei fidanzati è vincolato da obblighi naturali nei confronti di figli nati da matrimoni [o convivenze o relazioni precedenti] (Prontuari, Caso n. 9c);
- uno dei fidanzati ha avuto un matrimonio solo civile precedente dal quale è attualmente separato e in attesa di divorzio oppure tale vincolo civile è cessato con sentenza di separazione e/o divorzio (Prontuari, Casi nn. 7,8);
- uno dei fidanzati ha avuto un matrimonio religioso precedente cessato con dichiarazione di nullità di un tribunale ecclesiastico, gravato da un DIVIETO a passare a nuove nozze canoniche (Prontuari, Caso n. 9a);
- uno dei fidanzati ha formalmente o notoriamente abbandonato la fede e la Chiesa cattolica o è irretito da censura ecclesiastica (Prontuari, Casi nn. 13, 14, 15 - Formulari, Mod. XI);
- uno dei fidanzati non è cattolico o appartiene ad un’altra (o a nessuna) religione (Prontuari, Casi nn. 16, 17 - Formulari, Mod. XI);
- uno dei fidanzati è consanguineo o affine con l’altro (Prontuari, Casi nn. 18,19);
- sembra opportuno impostare un matrimonio concordatario con sospensione della trascrizione al civile (Prontuari, Caso n. 4 - Formulari, Mod. XII);
- sembra opportuno impostare un matrimonio con dispensa dall’obbligo di seguire il matrimonio concordatario (Prontuari, Caso n. 1);
- è necessario impostare un matrimonio concordatario senza la richiesta delle pubblicazioni civili o prima del rilascio del nulla osta civile (Prontuari, Caso n. 5).
Matrimonio misto o con parte non cattolica
Quando uno dei fidanzati non è cattolico o appartiene ad un’altra (o a nessuna) religione, la situazione rientra tra quelle che possono richiedere autorizzazioni e dichiarazioni specifiche.
Le dichiarazioni prescritte nei matrimoni misti sono raccolte nel Mod. XI. La verifica della situazione religiosa deve essere coordinata con l’esame dei fidanzati e con la documentazione richiesta dal parroco che conduce l’istruttoria.
Nubendi minorenni, vedovi o divorziati
Per i nubendi minorenni è previsto il Mod. VI - DICHIARAZIONE DEI GENITORI DI NUBENDI MINORENNI. Per il fidanzato o la fidanzata vedovo/a è previsto il Mod. IV - CERTIFICATO DI MORTE.
Per le situazioni civili precedenti possono essere richiesti documenti ulteriori e provvedimenti dell’autorità competente. La documentazione deve essere verificata in relazione alla specifica posizione dei nubendi prima di procedere alla celebrazione.
Pubblicazioni civili per il matrimonio concordatario
Ora il parroco, poiché il matrimonio religioso in Italia è destinato a conseguire nella stessa celebrazione anche gli effetti civili (= matrimonio concordatario), è in grado di richiedere la pubblicazione civile al Comune nel quale uno dei fidanzati ha la residenza, accompagnandola con la richiesta dei nubendi, con apposito modulo, la RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DA FARSI ALLA CASA COMUNALE (Formulari, Mod. X).
Nel caso in cui la residenza civile dei fidanzati non coincida con il domicilio canonico, il parroco che procede all’i.m. chieda, se necessario, la collaborazione del parroco del luogo della residenza civile ai fini della richiesta della pubblicazione, trasmettendogli il Mod. X con tutti i dati anagrafici occorrenti senza intestazione, sigillo e firma.
È bene ricordare ai fidanzati che essi non devono richiedere autonomamente le pubblicazioni civili, senza questa richiesta del parroco. Solo dopo la consegna da parte del parroco di tale modulo, i fidanzati possono recarsi (se necessario tramite appuntamento) presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza indicato, presentando il modulo rilasciato dal parroco per richiedere la effettuazione delle pubblicazioni civili.
Il Comune riceve la richiesta e, dopo aver richiesto ai fidanzati eventuale opportuna specifica documentazione civile (es. atto di nascita, nulla osta di ambasciate o consolati per cittadini stranieri…), esegue le pubblicazioni civili (generalmente on line) presso Comune/i di residenza per una durata di 8 giorni consecutivi (più tre di deposito).
Il Comune indica ai fidanzati le modalità per il ritiro del “Nulla osta al matrimonio e il certificato di inesistenza di impedimenti alla celebrazione di un matrimonio concordatario”. L’originale di tale nulla osta, così come ritirato, va portato al parroco che conduce l’i.m.
Le pubblicazioni civili hanno lo scopo di rendere pubblico il matrimonio. Chiunque, vedendole affisse in Comune, potrebbe denunciare all’Ufficiale di Stato civile eventuali impedimenti civili al matrimonio.

Durata e scadenze delle pubblicazioni
Il servizio consente la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, obbligatorie per i matrimoni civili, religiosi concordatari e di altri culti ammessi. È necessario effettuare la richiesta di avvio della procedura con anticipo.
Le pubblicazioni vengono affisse online per 8 giorni. Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dall'eseguita pubblicazione.
L’atto di pubblicazione in questione deve essere affisso per 8 giorni nei Comuni di residenza degli sposi; il matrimonio potrà essere celebrato a partire dal giorno successivo al terzo giorno dalla scadenza della pubblicazione di matrimonio (8+3=11), cioè a partire dal 12° giorno dalla data di affissione delle pubblicazioni di matrimonio.
In questo lasso di tempo, gli aventi titolo possono presentare al Comune eventuali opposizioni al matrimonio. Trascorsi 11 giorni dall’affissione delle pubblicazioni di matrimonio, dal giorno successivo (12° giorno dalla data di affissione), l’ufficiale può rilasciare nulla-osta al matrimonio e celebrare lo stesso pubblicamente in Comune e alla presenza di due testimoni maggiorenni scelti dai nubendi.
Il matrimonio però dovrà comunque essere celebrato entro 180 giorni (6 mesi) dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine si considerano le pubblicazioni come mai avvenute ed il matrimonio non potrà essere celebrato. In tal caso per contrarre matrimonio sarà necessario compiere nuove pubblicazioni.
| Adempimento | Termine o validità |
|---|---|
| Presentazione al parroco | Almeno 6 mesi prima delle nozze e comunque non meno di 3 mesi prima |
| Validità di molti documenti civili e religiosi | 6 mesi dalla data di emissione |
| Validità del verbale dell’esame dei fidanzati | 6 mesi |
| Affissione delle pubblicazioni civili | 8 giorni consecutivi |
| Deposito successivo alle pubblicazioni | 3 giorni |
| Decorrenza della possibilità di celebrare | Dal 12° giorno dalla data di affissione |
| Termine massimo per celebrare il matrimonio | 180 giorni, cioè 6 mesi, dal compimento delle pubblicazioni |
Documenti per cittadini stranieri
In caso di matrimonio in cui uno dei due nubendi sia cittadino straniero sono richiesti ulteriori documenti. Gli stranieri devono presentare il Nulla osta al matrimonio rilasciato dall’Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (legalizzato nei casi previsti).
Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 è previsto il certificato di capacità matrimoniale. La documentazione deve essere tradotta e legalizzata secondo le normative del paese d'origine, se applicabile.
Il Nulla osta al Matrimonio, ai sensi dell’art.116 C.C. è rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia e contiene chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, residenza, cittadinanza e stato civile.
In caso di divorzio indicazione del coniuge precedente, data e luogo precedente matrimonio, data di divorzio. La firma apposta sul Nulla Osta dev'essere legalizzata presso la Prefettura di competenza, eccetto per i Paesi aderenti alla convenzione di Londra (07/06/1968).
Vista la pluralità di casistiche esistenti, si invita a contattare l'Ufficio Stato Civile per informazioni specifiche sul Nulla Osta. Il certificato di capacità matrimoniale, per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980, deve essere corredato di certificato di nascita con paternità e maternità, rilasciato su modello plurilingue.
Nella eventualità in cui uno o entrambi i futuri sposi non comprendono la lingua italiana, essi dovranno essere accompagnati da una persona che faccia loro da interprete, di cui dovranno dare notizia all’Ufficiale di Stato Civile che celebrerà il matrimonio, presentando anche le fotocopie del documento di riconoscimento e del tesserino sanitario dello stesso.
Modello XIV/a: delega per un sacerdote
La delega per un sacerdote è prevista dal Mod. XIV/a - DELEGA PER UN SACERDOTE NEI LIMITI DELLA PROPRIA PARROCCHIA. Essa deve essere predisposta quando il parroco competente intende autorizzare un altro sacerdote a celebrare il matrimonio nei limiti della propria parrocchia.
La delega deve essere coordinata con lo stato della posizione matrimoniale, con il luogo della celebrazione e con le competenze del sacerdote delegato. Prima della celebrazione devono risultare verificati gli adempimenti dell’istruttoria e devono essere disponibili gli atti necessari.
Elementi da verificare nella delega
- l’identificazione del parroco che conferisce la delega;
- l’identificazione del sacerdote delegato;
- l’identificazione dei nubendi;
- la parrocchia e il luogo nei quali si svolgerà la celebrazione;
- la circostanza che la delega è conferita nei limiti della propria parrocchia;
- la data della celebrazione, quando già stabilita;
- il riferimento alla posizione matrimoniale e agli atti dell’istruttoria;
- la sottoscrizione del parroco delegante;
- la conservazione dell’atto insieme alla documentazione matrimoniale.
Il Mod. XIV/a è indicato tra i formulari dell’istruttoria matrimoniale con la denominazione “DELEGA PER UN SACERDOTE NEI LIMITI DELLA PROPRIA PARROCCHIA”. Il formulario è disponibile in formato pdf e word.
Differenza tra licenza ad altro parroco e delega a celebrare
La licenza ad altro parroco riguarda la possibilità di affidare a un altro parroco lo svolgimento dell’intera istruttoria matrimoniale ed eventualmente anche la celebrazione delle nozze. La delega per un sacerdote riguarda invece l’autorizzazione a celebrare conferita a un sacerdote nei limiti della parrocchia del parroco delegante.
Per una seria motivazione pastorale il parroco del domicilio canonico potrebbe concedere ad altro parroco (es. quello del luogo di celebrazione del matrimonio), d’accordo quest’ultimo, la licenza di svolgere l’intera i.m (ed eventualmente anche la celebrazione delle nozze) (cfr. Chiesa di Milano, Servizio per la Disciplina dei Sacramenti, Modulistica, Formulari, Mod. XIII).
Il Mod. XIII corrisponde alla LICENZA AD ALTRO PARROCO, mentre il Mod. XIV/a corrisponde alla DELEGA PER UN SACERDOTE NEI LIMITI DELLA PROPRIA PARROCCHIA.
Atti da predisporre dopo la celebrazione
La documentazione dell’istruttoria non si esaurisce con la delega. Il formulario comprende anche il Mod. XV - ATTO DI MATRIMONIO, il certificato di matrimonio, il Mod. XVI - RICHIESTA TRASCRIZIONE AGLI EFFETTI CIVILI e il Mod. XVII - NOTIFICA DI MATRIMONIO.
Per la celebrazione devono inoltre essere raccolte le GENERALITÀ DEI TESTIMONI. Gli atti devono essere compilati, sottoscritti e conservati secondo le modalità previste per la posizione matrimoniale.
Nel caso del matrimonio concordatario, la richiesta di trascrizione agli effetti civili deve essere predisposta secondo la procedura applicabile e trasmessa agli uffici competenti nei termini previsti.
Elenco dei formulari dell’istruttoria matrimoniale
- Mod. I - POSIZIONE MATRIMONIALE;
- Mod. I bis - DOMANDA DI MATRIMONIO TRA BATTEZZATI NELLA CHIESA CATTOLICA;
- Mod. I ter - DOMANDA DI MATRIMONIO;
- Mod. II - CERTIFICATO DI BATTESIMO;
- Mod. III - CERTIFICATO DI CRESIMA;
- Mod. IV - CERTIFICATO DI MORTE;
- Mod. V - PROVA TESTIMONIALE DI STATO LIBERO;
- Mod. VI - DICHIARAZIONE DEI GENITORI DI NUBENDI MINORENNI;
- Mod. VII - PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO;
- Mod. VIII - RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DA FARSI IN ALTRE PARROCCHIE;
- Mod. VIII e IX - RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DA FARSI IN ALTRE PARROCCHIE E DICHIARAZIONE DI AVVENUTE PUBBLICAZIONI;
- Mod. IX - DICHIARAZIONE DI AVVENUTE PUBBLICAZIONI;
- Mod. X - RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DA FARSI ALLA CASA COMUNALE;
- Mod. XI - DICHIARAZIONI PRESCRITTE NEI MATRIMONI MISTI;
- Mod. XII - DICHIARAZIONE PREVIA ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO SOLO CANONICO;
- Mod. XIII - LICENZA AD ALTRO PARROCO;
- Mod. XIV - STATO DEI DOCUMENTI;
- Mod. XIV/a - DELEGA PER UN SACERDOTE NEI LIMITI DELLA PROPRIA PARROCCHIA;
- Mod. XV - ATTO DI MATRIMONIO;
- Certificato di matrimonio;
- Mod. XVI - RICHIESTA TRASCRIZIONE AGLI EFFETTI CIVILI;
- Mod. XVII - NOTIFICA DI MATRIMONIO;
- GENERALITÀ DEI TESTIMONI.
Prontuario per licenze e dispense matrimoniali
Per le situazioni che richiedono una licenza o una dispensa sono previsti appositi modelli e domande:
- Modello 01 - DOMANDA DI DISPENSA DALLE PUBBLICAZIONI CANONICHE;
- Modello 02 - DOMANDA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO PRIMA DEL RILASCIO DEL NULLA-OSTA CIVILE;
- Modello 03 - DOMANDA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO SENZA LA RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE CIVILE;
- Modello 04 - DOMANDA DI MATRIMONIO SOLO CANONICO CON ALLEGATO B;
- DOMANDA DI MATRIMONIO DI PERSONE TRA LORO GIÀ SPOSATE SOLO CIVILMENTE.
La scelta del modello dipende dalla situazione concreta dei nubendi e dall’eventuale necessità di autorizzazioni da parte dell’Ordinario o dell’autorità civile.
Che documenti servono per sposarsi - Alter Ego Wedding
Sequenza operativa essenziale
- frequentare il corso o l’itinerario di preparazione al matrimonio;
- ottenere l’attestato di partecipazione;
- presentarsi al parroco che cura l’istruttoria almeno 6 mesi prima delle nozze e comunque non meno di 3 mesi prima;
- presentare la domanda di matrimonio;
- raccogliere i certificati di battesimo e, se necessario, di cresima;
- presentare il certificato civile contestuale o cumulativo;
- verificare la presenza di precedenti matrimoni, vedovanza, divorzio, vincoli, impedimenti o situazioni religiose particolari;
- svolgere separatamente l’esame dei fidanzati;
- predisporre, se necessario, la prova testimoniale dello stato libero;
- richiedere eventuali autorizzazioni, licenze o dispense;
- presentare al Comune la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco;
- ritirare il nulla osta al matrimonio e il certificato di inesistenza di impedimenti alla celebrazione di un matrimonio concordatario;
- consegnare l’originale del nulla osta al parroco che conduce l’istruttoria;
- predisporre la delega al sacerdote celebrante mediante il Mod. XIV/a, quando necessario;
- compilare gli atti relativi alla celebrazione, ai testimoni e alla trascrizione civile.
La delega a celebrare deve quindi essere inserita in una posizione matrimoniale completa, nella quale risultino raccolti gli atti dell’istruttoria, le verifiche sulla libertà di stato, l’esame dei fidanzati, le eventuali autorizzazioni e il nulla osta civile richiesto per il matrimonio concordatario.